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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/10/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1390 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Tribunale Ordinario di Siena Reg. cron. n.
Reg. rep. n. OGGETTO
leasing
Il Tribunale di Siena , in persona del Giudice Marianna Serrao nella causa iscritta al n. 1390/24 vertente tra
(P. IVA ) con sede legale in Cava Parte_1 P.IVA_1 dei Tirreni alla via U. Mandoli snc in persona del suo legale rapp.te p.t.,
[...]
nata a [...] il [...] e res.te in Via Pecorari di Nocera Pt_2
Superiore C.F. , e nato a [...] C.F._1 Parte_3 il 14.01.1942 e residente in [...]alla Via Napoli, C.F.
elettivamente domiciliati in Via Roma n. 12, presso e nello C.F._2
Studio dell'Avv. Roberto Ciancio (CF: - )del Foro di Nocera C.F._3
Inferiore che, giusta procura posta in calce all'atto di citazione li rappresenta e difende Parte attrice opponente CONTRO
società a responsabilità limitata unipersonale, costituita ai Controparte_1 sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV) - Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di TR , e per essa quale mandataria con P.IVA_2 rappresentanza con sede legale in Milano, via Bastioni Controparte_2
Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. rappresentata e difesa, giusta P.IVA_3 procura allegata al presente atto (doc. 3), dall'Avv. Giordano Balossi (C.F.
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in e presso C.F._4 lo studio dell'Avv. Federica Occhioni (C.F. ) sito in Siena, C.F._5
Via C. Angiolieri n. 37,
Parte convenuta opposta -
Pagina 1 CONCLUSIONI Per parte opponente “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
1) Ritenere e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Siena e la competenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore per tutti gli opponenti;
2) revocare il decreto ingiuntivo n. 393/2024 pubblicato in data 4 giugno 2024 da questo Ufficio e dichiararlo nullo per tutte le ragioni esposte in giudizio;
3) condannare la opposta al pagamento delle spese e competenze di causa con distrazione a favore dell'avv. Roberto Ciancio dichiaratosi antistatario;
4) nel caso di accoglimento, anche solo parziale, del difetto di competenza del Tribunale di Siena e la competenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore condannare la opposta al pagamento delle spese e competenze di causa con distrazione a favore dell'avv. Roberto Ciancio dichiaratosi antistatario;
5) nel denegato e non auspicato rigetto, anche parziale, della opposizione disporre la compensazione delle spese e compenso del presente giudizio. Per parte opposta - “IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dai Sigg.ri
[...]
e in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, e Pt_2 Parte_3 per l'effetto confermare quale Tribunale competente il Tribunale di Siena secondo le norme di rito e per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenga sussistere la propria incompetenza territoriale con riferimento al Sig. Parte_3 in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, accertare e dichiarare la
[...] propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Nocera Inferiore, lasciando ogni regolazione delle spese di lite alla successiva sentenza o, in subordine, con compensazione delle spese di giudizio per tutti i motivi meglio esplicati in narrativa;
NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 393/2024, RG 915/2024, emesso dal Tribunale di Siena in data 04 giugno 2024, pubblicato in data 05 giugno 2024, con il quale veniva ingiunto a di pagare la somma di Euro Parte_1
1.579.059,19, oltre interessi come da domanda, ed ai Sigg.ri e Parte_2
di pagare, in solido, la somma di Euro 2.013.197,20, oltre Parte_3 interessi come da domanda, oltre le spese legali liquidate in Euro 9.654,00 per compenso ed Euro 870,00 per spese, oltre oneri, munendolo di formula esecutiva;
- in subordine, condannare a pagare la somma di Parte_1
Euro 1.579.059,19, oltre interessi come da domanda ed i Sigg.ri Parte_2
e a pagare, in solido, la somma di Euro 2.013.197,20, oltre Parte_3 interessi come da domanda, oltre le spese legali liquidate in Euro 9.654,00 per compenso ed Euro 870,00 per spese, oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
IN OGNI CASO:
- rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte da parte
Pagina 2 attrice opponente nei confronti della odierna convenuta opposta, o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto oltre che manifestamente generiche, per le causali di cui in narrativa e visto anche il già intervenuto accertamento con la sentenza n. 1732/2022 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Fascicolo rimesso in decisione : 12.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso lo svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c. Il presente giudizio ha ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da con sede legale in Cava dei Tirreni alla via U. Parte_1
Mandoli snc in persona del suo legale rapp.te p.t., e Parte_2 Parte_3
[...]
A fondamento dell'opposizione le predette parti hanno eccepito il difetto di competenza per territorio del Giudice adito assumendo : - che Parte_2 ha sottoscritto l'atto di garanzia in proprio e non nella qualità di amministratrice della allora così che non poteva attribuirsi alla stessa la Parte_1 qualifica di consumatore;
che indicato come socio Parte_3 dall'opposta non lo era mai stato trattandosi di altro;
Parte_3 Part
ch peraltro in un giudizio promosso da nei confronti Controparte_3 di avanti al Tribunale di Nocera Inferiore nel CP_4 Controparte_5 quale si erano costituiti i garanti le domande verso gli stessi venivano dichiarate improcedibili;
che nel detto giudizio la convenuta
[...] sollevava eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Controparte_6
Nocera Inferiore che veniva rigettata radicandosi così la competenza territoriale presso questo Tribunale;
che l'importo La somma di € 582106,33 riconosciuta a a titolo di canoni insoluti era la stessa che Controparte_6 oggi ha richiesto nei confronti dei garanti e Controparte_1 Parte_2
; che la sentenza era stata appellata Parte_3
Si è costituita contestando i motivi di opposizione . CP_1
La causa in assenza di attività istruttoria è stata rimessa in decisione .
L'unico motivo di opposizione è costituito dall' eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di NOCERA INFERIORE
. Nel merito e in particolare sul quantum della pretesa l'opposizione è rimasta generica e priva di contestazioni su quanto assunto dalla controparte in ordine alla formazione del credito posto a base della pretesa monitoria .
L'eccezione d'incompetenza non è fondata rispetto a la quale Parte_2 era amministratrice unica della società come da visura allegata da entrambe le parti. Tradizionalmente la giurisprudenza di merito e di legittimità ha costantemente negato la possibilità di qualificare il fideiussore di una società alla stregua di consumatore, facendo discendere dal carattere della accessorietà del contratto di garanzia, di riflesso, la medesima qualifica rivestita dal soggetto garantito anche
Pagina 3 in capo al garante (cfr Cass. Civ. 10107/2005, Cass. Civ. 13643/2006),
E' ormai noto il recente orientamento della Corte di Giustizia in materia di interpretazione della Direttiva 93/13/CEE in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (ord. 19.11.2015 in causa C-74/15, ord. 14.9.2016 in causa C534/15). da cui il nostro Codice del Consumo è derivato, orientamento che non può essere ignorata dal giudice nazionale, tenuto ad interpretare il diritto interno alla luce dei principi europei posti alla base delle direttive, così come interpretati dalla Corte di Giustizia. Il caso all'esame della Corte di Giustizia nella causa 534/2015 viene risolto confermando l'orientamento espresso nella ordinanza della Corte di Giustizia del 19 novembre 2015, la quale si è pronunciata anch'essa sul tema dell'applicabilità alla fideiussione delle leggi sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori (v. l'ordinanza del 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcãu, EU:C:2015:772). La Corte ha anzitutto chiarito come sia del tutto irrilevante l'oggetto del contratto ai fini dell'applicabilità della tutela del consumatore al garante-fideiussore, negando che la nozione di “consumatore” o di “professionista” potesse essere assegnata soltanto sulla base del rapporto di accessorietà con il contratto “garantito”. Pertanto, a parere della Corte, è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica. Rileva quindi l'accertamento, nel merito, della qualità del fideiussore . In altri termini, la Corte di Giustizia europea ha precisato che la nozione di consumatore, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo e va determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee alla professione. (cfr. Cassazione N. 210/2019; Corte giustizia UE, sez. X, 14 settembre 2016, n. 534; Corte giustizia UE, sez. VI, 19 novembre 2015, n. 74). Nel caso di specie tuttavia l'opponente era all'epoca del rilascio della Pt_2 fideiussione amministratrice unica della società garantita , come risulta dalla visura della società depositata e non contestata. Esiste quindi collegamento funzionale tra l garante e la stessa. CP_7
L'eccezione è fondata per l'altro garante .
Quanto a , infatti, nato a [...] il [...] il ( Parte_3 sottoscrittore della fideiussione in data 12.10.2005 ) occorre avere riguardo alle visure depositata dall'opposta e dall'opponente . La prima infatti è relativa a Iva con Parte_5 P.IVA_4 sede in Siano ( Salerno) viale Kennedy 6-8 ( se pure cambiata nel corso del tempo) ovvero la medesima indicata nel contratto di leasing ( stesso numero di iscrizione al Registro Imprese) , società per la quale , Parte_3 all'epoca , dalla documentazione allegata, estraneo alla società , aveva prestato fideiussione in data 12.10.2005 . La seconda visura ( prodotta dall'opposta) è relativa a società sempre denominata
, ma con altra partita Iva ( con altra sede in altro Parte_1 P.IVA_1
Comune ( Cava dei Tirreni via Mandoli ), società in favore della quale è stato conferito dalla prima la parte di patrimonio ricomprendente anche il contratto di leasing
E' vero che dalla visura prodotta dall'opposta risulta che nato Parte_3
Pagina 4 nel 1942 risulta aver assunto la carica di amministratore unico in data 17.12.2014 ma parte opposta non chiarisce se sia la medesima persona ( che ha sottoscritto la fideiussione nel 2005) e non nato nel 1990 Parte_3
(e socio in base alla visura allegata nel procedimento monitorio) – come sostenuto dall'opponente- posto che la conferma della fideiussione del 22.5.2014 fa riferimento non alla fideiussione prestata nel 2005 ma ad altra del 5.8.2008
La fideiussione rilasciata il 5.8.2008 non risulta prodotta agli atti né del presente giudizio né del procedimento monitorio ( l'unico atto datato 5.8.2008 è l'atto integrativo del contratto di leasing) così che non può attribuirsi all'odierno opposto alcun collegamento funzionale con la società richiesto per la deroga al Foro. E poiché il c.d. Foro del consumatore è un Foro esclusivo ed inderogabile (ex multis, cfr. Cassazione civile, n. 1951/18 ) e non potrebbe trovare applicazione lo spostamento di competenza per ragioni di connessione ex art. 33 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 12 marzo 2014, n. 5705) l'eccezione d'incompetenza territoriale deve ritenersi fondata . Deve quindi trovare conferma il decreto ingiuntivo nei confronti di
[...]
mentre deve essere revocato nei confronti di Parte_6
in accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale . Parte_3
Le spese seguono il criterio di soccombenza, e , liquidate come in dispositivo sulla base del valore della domanda e tenendo conto della posizione delle parti per fase di studio , introduttiva , istruttoria e decisoria (quest'ultima ridotta in considerazione dell'attività processuale svolta) sono poste a carico degli opponenti e in solido tra loro e Parte_1 Parte_2 in favore dell'opposta mentre per il medesimo criterio devono porsi a carico dell'opposta e in favore dell'opponente , distratte in favore del Parte_3 difensore dichiaratosi antistatario ( con esclusione del rimborso delle spese di CU perché non corrisposto)
P.Q.M.
Il Tribunale , come sopra composto così provvede 1) Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che Parte_2
dichiara definitivamente esecutivo
2) In accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_3 dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Nocera Inferiore davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine . Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
3) Pone a carico delle parti opponenti Parte_1
Pagina 5 e il pagamento delle spese processuali, in solido tra Parte_2 loro, che liquida in favore di parte opposta € 32.743,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso RI , CAP ed IVA come per legge. 4) Pone a carico di parte opposta il pagamento delle spese processuali in favore di liquidate in € 10.914,00 per Parte_3 compenso ol orso RI , CAP ed IVA come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Siena il 8.10.2025 Il giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Tribunale Ordinario di Siena Reg. cron. n.
Reg. rep. n. OGGETTO
leasing
Il Tribunale di Siena , in persona del Giudice Marianna Serrao nella causa iscritta al n. 1390/24 vertente tra
(P. IVA ) con sede legale in Cava Parte_1 P.IVA_1 dei Tirreni alla via U. Mandoli snc in persona del suo legale rapp.te p.t.,
[...]
nata a [...] il [...] e res.te in Via Pecorari di Nocera Pt_2
Superiore C.F. , e nato a [...] C.F._1 Parte_3 il 14.01.1942 e residente in [...]alla Via Napoli, C.F.
elettivamente domiciliati in Via Roma n. 12, presso e nello C.F._2
Studio dell'Avv. Roberto Ciancio (CF: - )del Foro di Nocera C.F._3
Inferiore che, giusta procura posta in calce all'atto di citazione li rappresenta e difende Parte attrice opponente CONTRO
società a responsabilità limitata unipersonale, costituita ai Controparte_1 sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV) - Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di TR , e per essa quale mandataria con P.IVA_2 rappresentanza con sede legale in Milano, via Bastioni Controparte_2
Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. rappresentata e difesa, giusta P.IVA_3 procura allegata al presente atto (doc. 3), dall'Avv. Giordano Balossi (C.F.
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in e presso C.F._4 lo studio dell'Avv. Federica Occhioni (C.F. ) sito in Siena, C.F._5
Via C. Angiolieri n. 37,
Parte convenuta opposta -
Pagina 1 CONCLUSIONI Per parte opponente “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
1) Ritenere e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Siena e la competenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore per tutti gli opponenti;
2) revocare il decreto ingiuntivo n. 393/2024 pubblicato in data 4 giugno 2024 da questo Ufficio e dichiararlo nullo per tutte le ragioni esposte in giudizio;
3) condannare la opposta al pagamento delle spese e competenze di causa con distrazione a favore dell'avv. Roberto Ciancio dichiaratosi antistatario;
4) nel caso di accoglimento, anche solo parziale, del difetto di competenza del Tribunale di Siena e la competenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore condannare la opposta al pagamento delle spese e competenze di causa con distrazione a favore dell'avv. Roberto Ciancio dichiaratosi antistatario;
5) nel denegato e non auspicato rigetto, anche parziale, della opposizione disporre la compensazione delle spese e compenso del presente giudizio. Per parte opposta - “IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dai Sigg.ri
[...]
e in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, e Pt_2 Parte_3 per l'effetto confermare quale Tribunale competente il Tribunale di Siena secondo le norme di rito e per tutti gli ulteriori motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenga sussistere la propria incompetenza territoriale con riferimento al Sig. Parte_3 in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, accertare e dichiarare la
[...] propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Nocera Inferiore, lasciando ogni regolazione delle spese di lite alla successiva sentenza o, in subordine, con compensazione delle spese di giudizio per tutti i motivi meglio esplicati in narrativa;
NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 393/2024, RG 915/2024, emesso dal Tribunale di Siena in data 04 giugno 2024, pubblicato in data 05 giugno 2024, con il quale veniva ingiunto a di pagare la somma di Euro Parte_1
1.579.059,19, oltre interessi come da domanda, ed ai Sigg.ri e Parte_2
di pagare, in solido, la somma di Euro 2.013.197,20, oltre Parte_3 interessi come da domanda, oltre le spese legali liquidate in Euro 9.654,00 per compenso ed Euro 870,00 per spese, oltre oneri, munendolo di formula esecutiva;
- in subordine, condannare a pagare la somma di Parte_1
Euro 1.579.059,19, oltre interessi come da domanda ed i Sigg.ri Parte_2
e a pagare, in solido, la somma di Euro 2.013.197,20, oltre Parte_3 interessi come da domanda, oltre le spese legali liquidate in Euro 9.654,00 per compenso ed Euro 870,00 per spese, oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
IN OGNI CASO:
- rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte da parte
Pagina 2 attrice opponente nei confronti della odierna convenuta opposta, o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto oltre che manifestamente generiche, per le causali di cui in narrativa e visto anche il già intervenuto accertamento con la sentenza n. 1732/2022 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Fascicolo rimesso in decisione : 12.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso lo svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c. Il presente giudizio ha ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da con sede legale in Cava dei Tirreni alla via U. Parte_1
Mandoli snc in persona del suo legale rapp.te p.t., e Parte_2 Parte_3
[...]
A fondamento dell'opposizione le predette parti hanno eccepito il difetto di competenza per territorio del Giudice adito assumendo : - che Parte_2 ha sottoscritto l'atto di garanzia in proprio e non nella qualità di amministratrice della allora così che non poteva attribuirsi alla stessa la Parte_1 qualifica di consumatore;
che indicato come socio Parte_3 dall'opposta non lo era mai stato trattandosi di altro;
Parte_3 Part
ch peraltro in un giudizio promosso da nei confronti Controparte_3 di avanti al Tribunale di Nocera Inferiore nel CP_4 Controparte_5 quale si erano costituiti i garanti le domande verso gli stessi venivano dichiarate improcedibili;
che nel detto giudizio la convenuta
[...] sollevava eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Controparte_6
Nocera Inferiore che veniva rigettata radicandosi così la competenza territoriale presso questo Tribunale;
che l'importo La somma di € 582106,33 riconosciuta a a titolo di canoni insoluti era la stessa che Controparte_6 oggi ha richiesto nei confronti dei garanti e Controparte_1 Parte_2
; che la sentenza era stata appellata Parte_3
Si è costituita contestando i motivi di opposizione . CP_1
La causa in assenza di attività istruttoria è stata rimessa in decisione .
L'unico motivo di opposizione è costituito dall' eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di NOCERA INFERIORE
. Nel merito e in particolare sul quantum della pretesa l'opposizione è rimasta generica e priva di contestazioni su quanto assunto dalla controparte in ordine alla formazione del credito posto a base della pretesa monitoria .
L'eccezione d'incompetenza non è fondata rispetto a la quale Parte_2 era amministratrice unica della società come da visura allegata da entrambe le parti. Tradizionalmente la giurisprudenza di merito e di legittimità ha costantemente negato la possibilità di qualificare il fideiussore di una società alla stregua di consumatore, facendo discendere dal carattere della accessorietà del contratto di garanzia, di riflesso, la medesima qualifica rivestita dal soggetto garantito anche
Pagina 3 in capo al garante (cfr Cass. Civ. 10107/2005, Cass. Civ. 13643/2006),
E' ormai noto il recente orientamento della Corte di Giustizia in materia di interpretazione della Direttiva 93/13/CEE in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (ord. 19.11.2015 in causa C-74/15, ord. 14.9.2016 in causa C534/15). da cui il nostro Codice del Consumo è derivato, orientamento che non può essere ignorata dal giudice nazionale, tenuto ad interpretare il diritto interno alla luce dei principi europei posti alla base delle direttive, così come interpretati dalla Corte di Giustizia. Il caso all'esame della Corte di Giustizia nella causa 534/2015 viene risolto confermando l'orientamento espresso nella ordinanza della Corte di Giustizia del 19 novembre 2015, la quale si è pronunciata anch'essa sul tema dell'applicabilità alla fideiussione delle leggi sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori (v. l'ordinanza del 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcãu, EU:C:2015:772). La Corte ha anzitutto chiarito come sia del tutto irrilevante l'oggetto del contratto ai fini dell'applicabilità della tutela del consumatore al garante-fideiussore, negando che la nozione di “consumatore” o di “professionista” potesse essere assegnata soltanto sulla base del rapporto di accessorietà con il contratto “garantito”. Pertanto, a parere della Corte, è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica. Rileva quindi l'accertamento, nel merito, della qualità del fideiussore . In altri termini, la Corte di Giustizia europea ha precisato che la nozione di consumatore, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo e va determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee alla professione. (cfr. Cassazione N. 210/2019; Corte giustizia UE, sez. X, 14 settembre 2016, n. 534; Corte giustizia UE, sez. VI, 19 novembre 2015, n. 74). Nel caso di specie tuttavia l'opponente era all'epoca del rilascio della Pt_2 fideiussione amministratrice unica della società garantita , come risulta dalla visura della società depositata e non contestata. Esiste quindi collegamento funzionale tra l garante e la stessa. CP_7
L'eccezione è fondata per l'altro garante .
Quanto a , infatti, nato a [...] il [...] il ( Parte_3 sottoscrittore della fideiussione in data 12.10.2005 ) occorre avere riguardo alle visure depositata dall'opposta e dall'opponente . La prima infatti è relativa a Iva con Parte_5 P.IVA_4 sede in Siano ( Salerno) viale Kennedy 6-8 ( se pure cambiata nel corso del tempo) ovvero la medesima indicata nel contratto di leasing ( stesso numero di iscrizione al Registro Imprese) , società per la quale , Parte_3 all'epoca , dalla documentazione allegata, estraneo alla società , aveva prestato fideiussione in data 12.10.2005 . La seconda visura ( prodotta dall'opposta) è relativa a società sempre denominata
, ma con altra partita Iva ( con altra sede in altro Parte_1 P.IVA_1
Comune ( Cava dei Tirreni via Mandoli ), società in favore della quale è stato conferito dalla prima la parte di patrimonio ricomprendente anche il contratto di leasing
E' vero che dalla visura prodotta dall'opposta risulta che nato Parte_3
Pagina 4 nel 1942 risulta aver assunto la carica di amministratore unico in data 17.12.2014 ma parte opposta non chiarisce se sia la medesima persona ( che ha sottoscritto la fideiussione nel 2005) e non nato nel 1990 Parte_3
(e socio in base alla visura allegata nel procedimento monitorio) – come sostenuto dall'opponente- posto che la conferma della fideiussione del 22.5.2014 fa riferimento non alla fideiussione prestata nel 2005 ma ad altra del 5.8.2008
La fideiussione rilasciata il 5.8.2008 non risulta prodotta agli atti né del presente giudizio né del procedimento monitorio ( l'unico atto datato 5.8.2008 è l'atto integrativo del contratto di leasing) così che non può attribuirsi all'odierno opposto alcun collegamento funzionale con la società richiesto per la deroga al Foro. E poiché il c.d. Foro del consumatore è un Foro esclusivo ed inderogabile (ex multis, cfr. Cassazione civile, n. 1951/18 ) e non potrebbe trovare applicazione lo spostamento di competenza per ragioni di connessione ex art. 33 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 12 marzo 2014, n. 5705) l'eccezione d'incompetenza territoriale deve ritenersi fondata . Deve quindi trovare conferma il decreto ingiuntivo nei confronti di
[...]
mentre deve essere revocato nei confronti di Parte_6
in accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale . Parte_3
Le spese seguono il criterio di soccombenza, e , liquidate come in dispositivo sulla base del valore della domanda e tenendo conto della posizione delle parti per fase di studio , introduttiva , istruttoria e decisoria (quest'ultima ridotta in considerazione dell'attività processuale svolta) sono poste a carico degli opponenti e in solido tra loro e Parte_1 Parte_2 in favore dell'opposta mentre per il medesimo criterio devono porsi a carico dell'opposta e in favore dell'opponente , distratte in favore del Parte_3 difensore dichiaratosi antistatario ( con esclusione del rimborso delle spese di CU perché non corrisposto)
P.Q.M.
Il Tribunale , come sopra composto così provvede 1) Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che Parte_2
dichiara definitivamente esecutivo
2) In accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_3 dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Nocera Inferiore davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine . Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
3) Pone a carico delle parti opponenti Parte_1
Pagina 5 e il pagamento delle spese processuali, in solido tra Parte_2 loro, che liquida in favore di parte opposta € 32.743,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso RI , CAP ed IVA come per legge. 4) Pone a carico di parte opposta il pagamento delle spese processuali in favore di liquidate in € 10.914,00 per Parte_3 compenso ol orso RI , CAP ed IVA come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Siena il 8.10.2025 Il giudice Marianna Serrao
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