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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 5 NOVEMBRE 2024
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero
907/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2019, avente ad oggetto
“azione di risarcimento da responsabilità contrattuale/extracontrattuale” e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo Parte_1 C.F._1
Francesco Saccomanno e Andrea Saccomanno ed elettivamente domiciliato in Rosarno (RC) alla Via Tito
Speri n. 8 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Francesco Saccomanno;
-attore–
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Nicotera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lamezia Terme, alla Via Ettore e Ruggiero De Medici n. 31;
-convenuto-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note autorizzate, con cui le parti si sono riportate alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte tele- matiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia del- la seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza del 5 novembre 2024, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 907/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2019 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo Parte_1 C.F._1
Francesco Saccomanno e Andrea Saccomanno ed elettivamente domiciliato in Rosarno (RC) alla Via Tito
Speri n. 8 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Francesco Saccomanno;
-attore–
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Nicotera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lamezia Terme alla Via Ettore e Ruggiero De Medici n.31;
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione notificato in data 17 giugno 2019, il sig. evocava in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, proponendo azione di risarcimento danni da responsabilità contrattua- le/extracontrattuale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare la responsabilità della per violazione degli artt. 1175, 1176, 1218 e 1228 c.c. (e, in subordine, ai sensi Controparte_2 degli artt. 2043 c.c.) in relazione ai fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la CP_2
a risarcire il danno patrimoniale subito dall'attore e quantificato nella perizia di parte in euro
[...]
412.006,95 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 26.09.2016 al soddisfo o, comunque, di
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e secondo le risultanze istruttorie emergenti dalla docu- mentazione prodotta o dagli accertamenti che verranno eseguiti nel regolare contraddittorio delle parti,
2
oltre ai danni non patrimoniali per come ricostruiti al paragrafo V del presente atto;
accogliere, in ogni caso, tutte le domande e richieste formulate dalla parte attrice, con la emissione di tutti i conseguenti
provvedimenti di legge, avendo riguardo, ripetesi, alle varie indicazioni sopra riportate e nessuna limita- ta o esclusa;
condannare la controparte alle spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali,
CAP e IVA, da distrarre a favore dei procuratori antistatari, ai sensi degli artt. 91, 92 e 93 c.p.c.”.
A fondamento della domanda proposta parte attrice esponeva quanto segue:
- che il sig. , attraverso la propria ditta individuale, produceva linee di intimo e Parte_1 CP_ di abbigliamento moda mare donna di noti marchi del mercato italiano, quali e
CP_4
- che nel 2001, per far fronte alla suddetta attività, accendeva presso la Controparte_5 oggi i rapporti di conto corrente n. 10868A, n. 11057M Controparte_1
e n. 11062J, intrattenendo con la stessa i principali rapporti bancari e ottenendo concessione di linee di credito;
- che in data 2 maggio 2005 la banca chiudeva i predetti rapporti bancari, chiedendo e ottenendo, dal Tribunale di Vibo Valentia, il decreto ingiuntivo n. 81/2006 con il quale veniva ingiunto all'odierno attore e al Sig. , in qualità di fideiussore, il pagamento di € Parte_2
80.486,70, oltre spese e interessi, per uno scoperto risultante dai conti correnti anzidetti;
- che, intanto, il Sig. presentava denuncia alla Procura di Vibo Valentia nei Parte_1 confronti della nella persona del direttore pro tempore della Controparte_6
Filiale di Vibo Valentia, per violazione della Legge n. 108/96 e dell'art. 644 c.p, per aver la applicato tassi usurari nei rapporti di conto corrente oggetto del presente giudizio;
CP_1
- che, in data 8 febbraio 2011, il Tribunale di Vibo Valentia condannava il sig. Parte_3
, in qualità di direttore pro tempore della citata Filiale, per il reato di usura in relazione al
[...] contratto di conto corrente n. 10868A;
- che la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 2304 del 26 novembre 2015, accertava la sussistenza del reato di usura escludendo l'ascrivibilità della condotta al direttore della Filiale non avendo lo stesso potere alcuno circa l'applicazione dei tassi di interesse, e attribuendo, invece, tale responsabilità ai Presidenti e membri del Consiglio di Amministrazione e ad altri organismi sottordinati ed interni alla Banca (direzione generale e direzioni centrali), titolari di una posizione di garanzia con conseguente responsabilità degli stessi per omesso controllo;
- che il Sig. diffidava la chiedendo il pagamento di € 338.055,47 oltre Parte_1 CP_1 danno morale e/o all'immagine in favore del sig. ed € 116.203,00 oltre Parte_1 danno morale e/o all'immagine in favore del Signor in qualità di fideiussore;
Parte_2
- che veniva avviato procedimento di mediazioni conclusosi, tuttavia, con esito negativo;
- che in data 29 gennaio 2018 seguiva ulteriore diffida da parte dell'odierno attore al fine di ottenere il pagamento di € 338.055,47 quanto al danno patrimoniale ed € 250.000,00 quanto al danno morale e all'immagine;
- che, il sig. veniva peraltro stato segnalato dalla Centrale dei Rischi presso la Parte_1
Banca d'Italia ciò provocando la sua esclusione dal mercato del credito oltre e una drastica riduzione della capacità reddituale della propria azienda;
- che l'odierno attore si rivolgeva al dott. in qualità di consulente di parte che Persona_1
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provvedeva a ricostruire il danno individuandolo nel danno diretto derivante dal pagamento di interessi usurari e nel danno indiretto per mancato guadagno derivante dal minor fatturato dell'azienda;
- che dunque, a titolo di solo danno patrimoniale, lamentava un pregiudizio pari a € 412.006,95 oltre ai conseguenti danni non patrimoniali, consistenti nel danno esistenziale, danno biologico e danno morale.
In virtù delle premesse in fatto svolte, l'odierno attore conveniva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore che, con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta del 18 settembre 2019, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda spiegata. Parte convenuta chiedeva, in via preliminare, di accertare, riconoscere e dichiarare l'inammissibilità della odierna domanda per violazione del principio del ne bis in idem; in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, di dichiarare la stessa prescritta con ogni conseguenziale effetto estintivo.
Più nel dettaglio, l'odierna convenuta, nella propria comparsa di costituzione, evidenziava che il Sig.
avesse presentato opposizione al decreto ingiuntivo n. 81/2006 e, nelle more Parte_1 dell'instaurato giudizio, i sigg. e , con separato atto di Parte_1 Parte_4 citazione, avessero evocato in giudizio la per ottenere la condanna al Controparte_6 risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, a causa dell'asserita condotta illegittima tenuta dall'istituto di credito. Stante la sussistenza di ragioni di connessione, i due giudizi venivano riuniti. Successivamente il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 269/2016 del 12 aprile
2016, rigettava l'esperita opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
parimenti rigettava la promossa azione risarcitoria, con condanna dei Sig.ri al Pt_1 pagamento delle spese processuali. Alla luce delle spiegate difese, la Banca convenuta chiedeva dunque che la domanda fosse dichiarata inammissibile e, in ogni caso, il rigetto della stessa per infondatezza in fatto ed in diritto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 6.10.2020 il
Tribunale rigettava le richieste istruttorie avanzate da parte attrice (consulenza tecnica) e rinviava ex art. 281 sexies c.p.c.. Dopo una serie di rinvii dovuti al carico di ruolo e all'assenza del giudice titolare, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di un termine di dieci giorni per il deposito di note difensive.
Preliminarmente, occorre confrontarsi con l'eccezione di inammissibilità della domanda avanzata, dal convenuto, in riferimento alla pretesa violazione del ne bis in idem, per essere state, le medesime richieste risarcitorie azionate in questa sede, già avanzate in diversi giudizi.
Ed infatti, con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_4 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 81/2006 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in favore della In particolare, con il predetto decreto ingiuntivo Controparte_7 veniva ingiunto a , in qualità di debitore principale, e a in Parte_1 Parte_4 qualità di garante, il pagamento della somma di € 80.486,70, (oltre interessi e spese) per scoperto dei conti correnti n. 1068A, n. 11062J, n. 11057M.
A fondamento dell'opposizione, gli opponenti deducevano: l'insussistenza delle “condizioni previste dagli artt. 633 e segg Cpc” e l'assenza dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
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l'applicazione da parte della banca di interessi superiori al tasso soglia d'usura; l'applicazione di “voci di costo illegittime che hanno contribuito trimestre dopo trimestre allo sfasamento del conto”; che la banca ha illegittimamente operato la capitalizzazione degli interessi. Tutto ciò premesso, chiedevano di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
di dichiarare che la somma richiesta è superiore a quella effettivamente dovuta, il procedimento recava r.g. n. 843/2006.
Con separato atto di citazione (giudizio recante r.g. n. 334/2008) e Parte_1 [...] convenivano in giudizio al fine di ottenere la Parte_4 Controparte_7 condanna della stessa al risarcimento del danno economico e biologico subiti a causa dell'asserita condotta illecita della banca.
Il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. 269 del 2016 rigettava, nel merito, entrambe le domande.
Quanto all'asserita applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, si legge nella sentenza ora citata: “ritiene questo giudice che si tratti di un'ulteriore contestazione assolutamente generica, rimasta sfornita di qualsiasi dimostrazione. Invero, parte opponente non ha provato né specificamente allegato i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, avendo peraltro
prodotto alla prima udienza, tenutasi il 13.10.2006 una perizia di parte nella quale si dà atto che
“l'istituto di credito non ha applicato tassi d'interesse usurari”. Ciò posto, non può ritenersi utilizzabile ai fini della presente decisione la CTU disposta dal precedente giudicante al fine di accertare il superamento del tasso soglia d'usura, non potendo la stessa essere sollecitata e disposta unicamente a fini esplorativi, cioè per l'acquisizione di imprecisate circostanze ovvero per supplire alla deficienza di allegazioni o prove (cfr. Cass. n. 212/2006; Cass. n. 20910/2004; Cass. n. 12809/2004). Né può, in assenza di una specifica e tempestiva allegazione, riconoscersi rilevanza alla documentazione relativa al processo penale svoltosi nei confronti del direttore della banca opposta, successivamente prodotta dagli opponenti, in quanto l'insufficienza delle allegazioni poste a fondamento della domanda non può essere colmata con la produzione documentale, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il “thema decidendum”. Infatti, i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (Cass. 7115/2013). In ordine alla dedotta illegittima capitalizzazione degli interessi, suffragata dalla suddetta perizia di parte, si osserva che la stessa è consentita nel nostro ordinamento nei limiti di cui all'art 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi, disciplina che può essere derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle preleggi.
Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione CICR 9.2.2000 deve ritenersi legittima la sola capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi se detta periodicità è riconosciuta anche per gli interessi attivi (Cass. SU 24418/10). Ciò posto, neppure la suddetta eccezione può trovare accoglimento in quanto il CTU, , con corretto metodo sulla base dei suesposti criteri e, in Persona_2 particolare, mediante il ricalcolo degli interessi al tasso convenzionale - non avendo parte opponente svolto alcuna specifica e tempestiva contestazione al riguardo - e con capitalizzazione trimestrale ha accertato che il saldo creditore in favore della banca in relazione ai rapporti di conto corrente oggetto di causa è di € 80.489,40 ovverosia maggiore rispetto a quello evidenziato dalla banca.”
Quanto all'ulteriore domanda risarcitoria, il Tribunale così statuiva: “Parimenti infondate sono le domande risarcitorie svolte dagli attori con l'atto introduttivo del giudizio n. 334/2008 r.g. Si osserva,
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infatti, che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta della controparte, produttiva di danni nella
sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento. Orbene, nel caso di specie - a prescindere dalla dimostrazione della dedotta condotta illecita della banca e delle considerazioni già svolte al precedente punto 1 - gli
attori non hanno provato documentalmente né offerto di provare per testi e neppure specificamente allegato i pregiudizi che sarebbero derivati loro dalla condotta asseritamente posta in essere dalla controparte. Pertanto, le predette domande devono essere rigettate.”
La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello, con sentenza n. 54/2021 del
13.1.2021
Orbene, sulla base di questi fatti deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata da parte attrice per violazione del principio del ne bis in idem.
Com'è noto è difatti inammissibile, per violazione del principio del ne bis in idem, la domanda che prospetti gli stessi fatti di un precedente giudizio, che coinvolga le stesse parti in causa e che prospetti gli stessi elementi identificativi dell'azione risarcitoria proposta. Ne deriva quindi la inammissibilità della domanda oggi proposta dall'attore in quanto l'odierna domanda risarcitoria è stata oggetto di specifici accertamenti e statuizioni in altre sedi, con la conseguenza che l'azione oggi proposta risulta inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem che è volto ad evitare un'inutile
“duplicazione” dei procedimenti e a garantire la certezza del diritto.
E', infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui: “il giudicato
sostanziale (art. 2909 c.c.) - che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni ef- fetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresenta- no le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua
autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudi- cato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibi- le con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la
premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta po- steriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (sog- getti, "causa petendi" e "petitum"), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del meri- to ed insindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici” (cfr. Corte di Cass. Sez.
Un. 6689/1995).
Né può trovare accoglimento la prospettazione di parte attrice secondo cui l'odierno giudizio prenderebbe spunto dalla sentenza della Corte di Appello Penale di Catanzaro n. 2304 del 26.11.2015 con la quale il Direttore della veniva assolto dal reato di cui all'art. 644 c.p. per Controparte_5 non aver commesso il fatto, con ciò difettando i presupposti di identità tra i due (rectius, tre) giudizi intentati dall'attore.
La prospettazione non persuade. Ed infatti, il presente giudizio, avente ad oggetto la domanda di
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risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale per pretesa usurarietà dei tassi di interesse applicati agli intercorsi contratti di conto corrente, costituisce una inequivocabile duplicazione del predetto giudizio di appello di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto, tra le altre, anche la domanda di risarcimento danni per usura e quella da danni non patrimoniali per condotta illecita dell'istituto di credito, pure proposta dal nel separato giudizio recante r.g. n. 334/2008. Pt_1
In tal senso deve evidenziarsi che il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano, cioè, in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito). Il giudicato si forma dunque non soltanto su quel che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto non incidentalmente ma decisivamente.
In tal senso conforme è l'orientamento della giurisprudenza, infatti si dice che il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Questo principio, secondo una lettura costituzionalmente orientata, per il quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, si riferisce sempre a quelle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia ed impedisce che possa essere introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben si potevano far valere nel primo giudizio o comunque in sede di gravame, che è la sede naturale per la revisio prioris instantiae.
Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007).
Di qui deve essere dichiarata la violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente inammissibilità della domanda attorea, perché vertente sugli stessi fatti e sulle stesse problematiche già oggetto di valutazione nella detta sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 269/2016, confermata dalla
Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 54/2021 del 13.1.2021
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018. In particolare, i compensi si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento, atteso il tenore della pronuncia e la concreta atti- vità processuale svolta. Si applica, altresì, la riduzione di cui all'art. 4 comma 9.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica,
- DICHIARA inammissibile la domanda proposta per violazione del ne bis in idem;
- CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che li- quida in liquida in complessivi euro € 5.614,50 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Vibo Valentia, 4.2.2025
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IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre
2012, n. 209.
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