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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/12/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all' esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. n. 5336/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Somma Catello Massimo Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.09.24, il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie della resistente di Castellammare di Stabia, indicate nella nota a.r. n. 550905 del CP_1
15/07/2024 e per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità della somma complessiva di € 10.250,94. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento con clausola di attribuzione”. Ha dedotto, nello specifico: con richiesta di pagamento del 15/07/2024 ricevuta in data 01/08/2024, l' – sede di Castellammare di Stabia – comunicava alla sig.ra CP_1 di essere sua creditrice, dell'importo complessivo di € 10.250,94 Parte_1 per corresponsione di somme indebitamente nel periodo dal 02.08.2012 al 02/08/2013; conseguentemente, ne chiedeva la restituzione entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso; tali pretese creditorie trovavano fondamento nella "Revoca dis. non agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot N. 5101.08/10/2019.0212509”; il provvedimento CP_1 prot N. .5101.08/10/2019.0212509 menzionato nella nota suindicata non era mai CP_1 stato notificato alla ricorrente;
la pretesa creditoria era comunque estinta per intervenuta prescrizione. Si è costituito l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In corso di giudizio l' ha rilevato di aver provveduto all'annullamento CP_1 dell'indebito oggetto di opposizione. Parte ricorrente, con le note del 5.12.25, preso atto dell'annullamento dell'indebito, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese di giudizio. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante ha deciso la causa.
Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto dell'annullamento dell'indebito per cui è causa con conseguente venir meno della ragione sostanziale della richiesta di pagamento. L'indebito oggetto di causa deriva dalla presunta indebita percezione delle prestazioni di ds agricola. L' ha documentato di aver verificato le ragioni dell'istante, proponendo in data CP_1
20/05/2025 l'annullamento in autotutela dell'indebito in oggetto relativo al periodo dal 02.08.2012 al 02/08/2013. Le spese del giudizio, tenuto conto che le attività istruttorie poste in essere dall' CP_1 sono successive alla notifica del ricorso, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, CP_1 tenuto conto della limitata attività difensiva
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in CP_1 complessivi euro 1500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi. TORRE ANNUNZIATA, il 23.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all' esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. n. 5336/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Somma Catello Massimo Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.09.24, il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie della resistente di Castellammare di Stabia, indicate nella nota a.r. n. 550905 del CP_1
15/07/2024 e per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità della somma complessiva di € 10.250,94. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento con clausola di attribuzione”. Ha dedotto, nello specifico: con richiesta di pagamento del 15/07/2024 ricevuta in data 01/08/2024, l' – sede di Castellammare di Stabia – comunicava alla sig.ra CP_1 di essere sua creditrice, dell'importo complessivo di € 10.250,94 Parte_1 per corresponsione di somme indebitamente nel periodo dal 02.08.2012 al 02/08/2013; conseguentemente, ne chiedeva la restituzione entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso; tali pretese creditorie trovavano fondamento nella "Revoca dis. non agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot N. 5101.08/10/2019.0212509”; il provvedimento CP_1 prot N. .5101.08/10/2019.0212509 menzionato nella nota suindicata non era mai CP_1 stato notificato alla ricorrente;
la pretesa creditoria era comunque estinta per intervenuta prescrizione. Si è costituito l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In corso di giudizio l' ha rilevato di aver provveduto all'annullamento CP_1 dell'indebito oggetto di opposizione. Parte ricorrente, con le note del 5.12.25, preso atto dell'annullamento dell'indebito, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese di giudizio. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante ha deciso la causa.
Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto dell'annullamento dell'indebito per cui è causa con conseguente venir meno della ragione sostanziale della richiesta di pagamento. L'indebito oggetto di causa deriva dalla presunta indebita percezione delle prestazioni di ds agricola. L' ha documentato di aver verificato le ragioni dell'istante, proponendo in data CP_1
20/05/2025 l'annullamento in autotutela dell'indebito in oggetto relativo al periodo dal 02.08.2012 al 02/08/2013. Le spese del giudizio, tenuto conto che le attività istruttorie poste in essere dall' CP_1 sono successive alla notifica del ricorso, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, CP_1 tenuto conto della limitata attività difensiva
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in CP_1 complessivi euro 1500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi. TORRE ANNUNZIATA, il 23.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè