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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 187/2024 RGA
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Piacenza, sezione lavoro, n. 154/2023
R.S. emessa e pubblicata il 28.9.2023 (non notificata);
avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 30/01/2025;
promossa da:
nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
D'Arda (PC), via XX Settembre 62, C.F. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Jonathan Vignali del Foro di Piacenza, , CodiceFiscale_2
fax 0523/1886409 pec: ed elettivamente Email_1 domiciliato ai fini del presente atto presso il suo studio in Fiorenzuola D'Arda (PC), Via
Vincenzo Maculani n. 1, in forza di procura alle liti rilasciata in calce su foglio separato;
- appellante;
contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il grande 21, P.I. e sede P.IVA_1 provinciale in Piacenza, P.zza Cavalli 62, ove elettivamente domiciliato (ufficio legale), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maria Maddalena
Berloco, C.F. fax 0523/075704 pec: C.F._3 E e Avv. Oreste Manzi, C.F. Email_2
, fax 051/5889289, pec: t, C.F._4 Email_4 in forza di procura alle liti rilasciata con procura notarile allegata al fascicolo di primo grado;
- appellato;
*** *** *** udita la relazione della causa da parte del Consigliere Alessandra Martinelli;
viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale principia dal ricorso presentato da innanzi Parte_1 al Tribunale di Piacenza e notificato in data 05/05/2022 all' , al fine di ottenere CP_1
l'accertamento del diritto all'intervento del Fondo di Garanzia per la previdenza complementare e la conseguente condanna dello stesso al versamento al Fondo di CP_1
Previdenza Complementare della somma di € 10.220,69, oltre Controparte_2
rivalutazione e interessi, maturata a titolo di T.F.R. in relazione al rapporto di lavoro intercorso con Cooperativa Servizi IA CA, somma già ammessa allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell' ex datrice di lavoro.
Nella specie il ricorrente chiedeva al giudice adito che l' convenuto fosse CP_1
condannato a versare la somma sopra indicata, per entità e titolo, al Fondo di Previdenza complementare Arca Previdenza a copertura delle omissioni contributive a carico della società posta in liquidazione.
L' resisteva in I grado costituendosi ritualmente, instando per il rigetto delle CP_1
avverse richieste, ritenute infondate, in particolare per avere - il ricorrente - già interamente riscattato la posizione presso il detto Fondo di Previdenza complementare, come risultato dalla dichiarazione del legale rappresentante del detto Fondo.
Istruita la causa in via documentale, il procedimento era definito in data 27.09.2023 ex
pag. 2/10 art. 127 ter c.p.c., con deposito telematico di dispositivo;
segnatamente la domanda di parte ricorrente veniva rigettata, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della questione trattata.
Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato a controparte, Parte_1
proponeva appello, deducendo i seguenti motivi:
[...]
1. illogicità ed erroneità della valutazione del Giudicante, per essere giunto a respingere la domanda svolta in I grado errando nell'applicazione della disposizione di riferimento di cui all'art. 5 D. Lgs. 80/1992, in particolare per non avere dato rilievo all'aspetto della titolarità del fondo di previdenza complementare;
segnatamente l'appellante instava per la riforma della sentenza sul punto “[…] essendo il Parte_1
stato iscritto al medesimo fondo di previdenza complementare al quale era in
[...]
precedenza iscritto ed al quale risultava iscritto al momento della proposizione della seconda domanda proposta in data 03/02/2022 e di conseguenza dovrà allo stesso essere riconosciuto quanto richiesto, dal momento che si è in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia
Censurabile, pertanto, tale ricostruzione illogica del Giudicante di primo grado. Per quanto sopra, la sentenza dovrà essere riformata essendo il stato Parte_1
iscritto al medesimo fondo di previdenza complementare al quale era in precedenza iscritto ed al quale risultava iscritto al momento della proposizione della seconda domanda proposta in data 03/02/2022 e di conseguenza dovrà allo stesso essere riconosciuto quanto richiesto, dal momento che si è in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia”;
2. illogicità e erroneità della valutazione del Giudicante anche, con riguardo ad altro aspetto fattuale sempre incidente sull'applicazione dell'art. 5 cit., segnatamente:
“Sulla asserita acquisizione da parte del fondo di previdenza complementare della posizione del ricorrente - erronea valutazione del Giudicante – violazione art. 5 D. Lgs.
80/1992. Sostiene, inoltre, il Giudice di primo grado, a pagina 5 della sentenza oggi impugnata, come “risulta altresì che il fondo ha acquisito la posizione Controparte_2 individuale di in quanto il lavoratore l'aveva interamente riscattata”. Parte_1
pag. 3/10 In realtà, il Fondo Arca Previdenza nulla acquisiva, avendo già tale posizione in carico. Anche in questa sede vi è una errata ricostruzione dei fatti da parte del
Giudicante in quanto il rapporto tra il lavoratore ed il Fondo in realtà è solo cessato per un breve periodo, con il parziale riscatto del 23/10/2018 e la successiva nuova iscrizione, ma come sostenuto in primo grado, non si può certo ritenere quale non si può certo ritenere quale riscatto integrale”.
Alla luce di tali motivi - entrambi afferenti alla medesima questione giuridica inerente la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 5 D. Lgs. 80/1992 – l'appellante instava, in via principale, per la riforma della sentenza impugnata “essendo Parte_1
stato iscritto al Fondo di previdenza complementare al momento della seconda domanda”, rassegnando – previa riforma della sentenza impugnata - conclusione volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto “… a vedersi riconosciuto l'intervento del CP_ Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto maturato dal 16.07.2007 e destinato alla previdenza complementare per l'importo di € 10.220,69, per il tramite di versamento diretto delle somme dovute in favore del Fondo di Previdenza complementare Arca (n. 26 dell'albo tenuto dalla ) riacceso dal CP_2 CP_3
ricorrente in data 12.02.2020 e di conseguenza condannare l' Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...]
legale in Roma, via Ciro il Grande 21, P.I. e sede provinciale in P.IVA_1
Piacenza, P.zza Cavalli 62, a liquidare e corrispondere al Sig. per il Parte_1
tramite di versamento al Fondo di Previdenza Complementare (n. 26 Controparte_2 dell'albo tenuto dalla ) riacceso in data 12.02.2020, la somma di € 10.220,69 CP_3 con interessi come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di legge”;
3. illogicità ed erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure escludeva la proposizione, da parte del , di richiesta di intervento del Pt_1
Garanzia ex lege 297/1982, domanda invero presentata – secondo la CP_4 CP_1 deduzione dell'appellante - “già in data 23/10/2019 unitamente a tutte le altre domande”; nel dedurre l'erronea ricostruzione in fatto e la mancata valutazione della documentazione versata in atti, l'appellante istava - in via subordinata – per il riconoscimento del proprio diritto “a vedersi riconosciuto l'intervento del Fondo di
pag. 4/10 CP_ Garanzia per il trattamento di fine rapporto maturato dal 16.07.2007 e destinato alla previdenza complementare per l'importo di € 10.220,69, per il tramite di versamento diretto ex L. 297/82, come da domanda presentata in data 23/10/2019 (doc.
3 fascicolo di primo grado parte appellante) e di conseguenza condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, P.I. e sede P.IVA_1
provinciale in Piacenza, P.zza Cavalli 62, a liquidare e corrispondere al Sig. Parte_1 per il tramite di versamento al diretto la somma di € 10.220,69 con interessi
[...] come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di legge”.
Ritualmente instaurato il rapporto processuale, l' si costituiva istando per il rigetto CP_1 dell'appello con riguardo alla domanda formulata in via principale, richiamando un precedente specifico di questa Corte ritenuto del tutto sovrapponibile al caso di specie
(sentenza n.645/2023 depositata il 22/12/2023).
Instava, inoltre, per la declaratoria di inammissibilità della domanda formulata in via subordinata avverso il fondo di garanzia ordinario, trattandosi di domanda giudiziale nuova, in quanto formulata per la prima volta solo in sede di appello.
La presente causa d'appello è stata istruita con l'acquisizione documentale delle parti ed
è stata decisa come da dispositivo in calce.
Si ritiene che l'appello - ai limiti dell'ammissibilità, per riproporre, di fatto, nei primi due motivi, le ragioni indicate in prime cure senza confrontarsi precisamente con i motivi della decisione impugnata - debba essere comunque respinto nel merito.
In primo luogo, si ritiene doveroso richiamare i dati fattuali della vicenda che risultano comprovati dalla documentazione già prodotto in I grado, non posti in discussione e correttamente posti dal giudice di prime cure a fondamento della propria decisione.
In particolare:
- durante rapporto di lavoro alle dipendenze della Cooperativa Servizi Pt_1
IA CA (dal 10/07/2006 al 12/06/2018), aveva aderito al Fondo di Previdenza
Complementare Arca Previdenza;
pag. 5/10 - il 28/05/2018 la detta Cooperativa veniva posta in liquidazione coatta amministrativa;
- nel dicembre 2018, cessato il rapporto di lavoro, estingueva la posizione col Pt_1
detto Fondo, avvedendosi del mancato versamento - da parte della società poi posta in liquidazione coatta amministrativa - dell'importo pari ad € 10.220,69 a titolo di TFR, maturato dal ricorrente con riguardo al periodo in cui si trovava alle dipendenze di
“Cooperativa Servizi IA CA”;
- nello specifico, alla data del 28.12.2018, - richiesta la liquidazione di € Pt_1
671,74 al Fondo di Previdenza complementare - estingueva la propria Controparte_2
posizione individuale presso il detto Fondo, ottenendo il riscatto totale della somma presente nel Fondo, come dichiarazione del legale rappresentante dello stesso;
- in data 23.10.2019 depositava telematicamente domanda di intervento al Pt_1
Fondo di Garanzia per € 18.935,14 (somma già ammessa allo stato passivo della CP_1 procedura liquidatoria), di cui € 1.874,84 per TFR maturato nell'azienda Cooperativa
Servizi IA CA dal 10.07.2006 al 12.06.2018 ed € 10.220,69 per TFR maturato per iscrizione ai Fondi complementari: tale domanda era respinta dall' in quanto CP_1 al momento della stessa l'interessato non risultava iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare;
- in data 12.02.2020 – trovata altra occupazione – il lavoratore formalizzava nuovamente l'adesione allo stesso fondo di previdenza complementare;
- in data 03.02.2022, il formalizzava (dopo un primo rigetto intervenuto in Pt_1
quanto, al momento della prima domanda – 23.10.2019 - non risultava iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare, requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda) nuova domanda di intervento del Fondo di garanzia;
CP_1
- con nota del 17.03.2022 anche tale nuova domanda veniva rigettata, questa volta con altra motivazione, segnatamente perché: “il richiedente ha ottenuto il riscatto totale della posizione in data 18.12.2018”, per la somma di € 671,74 presente nel Fondo di
Previdenza complementare Arca Previdenza al momento della domanda;
circostanza riscontrata da dichiarazione del legale rappresentante del detto fondo il quale, in ragione pag. 6/10 dell'intervenuto riscatto totale, dichiarava che al momento della presentazione della
(seconda) domanda non era in essere alcuna posizione del lavoratore.
Ebbene, il Giudice di prime cure perveniva al rigetto della domanda di parte ricorrente come sopra richiamata, alla luce della normativa di riferimento, che per completezza motivazionale si ritiene di riportare nelle parti di interesse:
- direttiva n. 987/1980 del 20.10.1980 del Consiglio della CEE, con cui si è inteso garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro;
a tal fine è stata delineata una struttura di tutela fondata sulla creazione di specifici organismi di garanzia, tali da sostituirsi al datore di lavoro per il pagamento di taluni crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza dello stesso;
- L. 29.05.1982, n. 297, adottata allo Stato Italiano in attuazione della richiamata direttiva, istitutiva del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto;
- D.lgs. 27.01.1992, n. 80, con il quale la garanzia è stata estesa anche alle ultime tre retribuzioni;
- D.lgs. n. 80/1992, art.
5 - rubricato “Disposizioni in materia di previdenza complementare” – istitutivo del Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare che interviene nei casi in cui il datore di lavoro insolvente abbia omesso di versare i contributi alla forma previdenziale complementare alla quale il lavoratore abbia aderito.
Emerge dalla disciplina richiamata che per richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art. 5 D.lgs. n. 80/1992 - di specifico rilievo in tale sede, in ragione della domanda svolta in via principale dalla parte lavoratrice - oltre ai requisiti previsti per l'intervento del Fondo di garanzia del TFR, è necessaria l'iscrizione a una forma pensionistica complementare prevista dal d.lgs. n. 252/2005 alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, quale integrazione della documentazione necessaria da allegare alla domanda telematica, è prevista anche la “Dichiarazione del legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare” da cui deve emergere che il lavoratore non abbia riscattato pag. 7/10 integralmente la posizione.
Emerge dalla disciplina che, laddove sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, il Fondo di Garanzia versi l'importo relativo ai contributi omessi dal datore di lavoro direttamente alla forma pensionistica complementare in cui si è verificata l'omissione contributiva totale o parziale ovvero presso la quale il lavoratore abbia successivamente trasferito la posizione, inferendosene che non vi è, quindi, corresponsione diretta al lavoratore bensì da Fondo di Garanzia al fondo di CP_1
Previdenza complementare.
Ora, dalla lettura della sentenza impugnata in tale sede congiuntamente al materiale probatorio acquisto in I grado, emerge in modo evidente come il Giudice di prime cure abbia fatto buon governo della disciplina speciale di riferimento, giungendo a respingere la domanda (di accertamento e condanna dell' ) ex art. 5 cit. D.lgs. n. 80/1992, per CP_1
carenza dei presupposti normativi con la seguente argomentazione [enfasi aggiunta]:
“Ebbene, l' con la memoria di costituzione in giudizio, ripropone in questa sede le CP_1
stesse argomentazioni che avevano indotto l'Ente a rigettare la domanda in sede amministrativa, sostenendo che, al momento di presentazione della domanda, la posizione del lavoratore non deve essere estinta presso il Fondo di previdenza complementare.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto poiché il ricorrente, nel dicembre 2018, ha estinto la propria posizione con , salvo poi aprire una nuova posizione con lo Controparte_2 stesso fondo di previdenza complementare, peraltro più di un anno dopo l'estinzione della prima”.
Da quanto esposto ne discende l'infondatezza dei primi due motivi di appello – da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi afferenti ai presupposti applicativi dell'art. 5 cit. – giacché dedotti da parte appellante in evidente contraddizione con gli aspetti fattuali e giuridici esaustivamente trattati dal Giudice di prime cure e posti a fondamento del rigetto della domanda attorea per carenza dei presupposti della domanda svolta ex art. 5 D.lgs. n. 80/1992.
Segnatamente, come emerge dalla vicenda fattuale sopra riportata nei tratti di interesse,
pag. 8/10 al momento della (seconda) domanda presentata in data 03.02.2022, la posizione individuale del presso il Fondo complementare risultava già Pt_1 Controparte_2
estinta a seguito di riscatto totale della somma ivi versata dal datore di lavoro, come pacificamente emerso dalla dichiarazione del legale rappresentante di tale Fondo.
E' di tutta evidenza – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante - che, a fronte di tale tranciante rilievo fattuale, la circostanza dell'iscrizione, da parte dell'appellante, allo stesso Fondo di Previdenza complementare al momento della CP_2
presentazione della domanda in esame, risulti del tutto irrilevante ai fini della fondatezza della domanda in esame, in quanto la sua pregressa posizione risultava già estinta (in data 28.12.2018, come risultato incontrovertibilmente dalla dichiarazione del legale rappresentante del Fondo stesso) e non poteva certo essersi trasferita a seguito di re-iscrizione allo stesso Fondo (peraltro intervenuta a distanza di oltre un anno – il
12.02.2020 - dall'integrale riscatto della sua posizione).
Alla luce di quanto esposto devono pertanto respingersi i primi due motivi di appello.
Quanto a III motivo d'appello, se ne deve dichiarare l'inammissibilità per violazione del divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c.
Si rammenta che, con tale motivo, l'appellante ha inteso ottenere, previa riforma della sentenza impugnata, l'intervento del Fondo di Garanzia ex lege 297/1982, tramite CP_1 versamento diretto, in proprio favore, del TFR residuo per la somma di euro €
10.220,69, oltre rivalutazione e interessi, sull'assunto di avere presentato domanda in via telematica “già in data 23/10/2019 unitamente a tutte le altre domande”.
Invero, si rileva come tale domanda giudiziale risulti svolta per la prima volta solo in II grado;
è già stato più volte posto in rilievo – alla luce degli atti di I grado – come il giudizio svoltosi innanzi al Giudice di prime cure avesse avuto ad oggetto esclusivamente il preteso versamento del TFR al fondo di Previdenza complementare
Arca Previdenza da parte dell' , quale gestore del Fondo di garanzia ex art. 5 D.lgs. CP_1
80/1992.
Alla luce di tale tranciante rilievo processuale, a nulla rileva che l'appellante avesse pag. 9/10 presentato all' domanda in via telematica anche ai sensi dell'art. 2 L.297/1982, CP_1
non avendo svolto specifica domanda giudiziale in I grado.
Tirando le fila di quanto esposto, si perviene pertanto a respingere l'appello in ogni sua parte.
Cionondimeno, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene che la natura delle parti e della prestazione rivendicata consentano di compensare integralmente le spese processuali anche di questo grado, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come inciso da Corte Cost. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
1. respinge l'appello;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 30.01.2025.
Il Consigliere est. dott. Alessandra Martinelli Il Presidente dott. Marcella Angelini
minuta depositata il _______________________
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 187/2024 RGA
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Piacenza, sezione lavoro, n. 154/2023
R.S. emessa e pubblicata il 28.9.2023 (non notificata);
avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 30/01/2025;
promossa da:
nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
D'Arda (PC), via XX Settembre 62, C.F. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Jonathan Vignali del Foro di Piacenza, , CodiceFiscale_2
fax 0523/1886409 pec: ed elettivamente Email_1 domiciliato ai fini del presente atto presso il suo studio in Fiorenzuola D'Arda (PC), Via
Vincenzo Maculani n. 1, in forza di procura alle liti rilasciata in calce su foglio separato;
- appellante;
contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il grande 21, P.I. e sede P.IVA_1 provinciale in Piacenza, P.zza Cavalli 62, ove elettivamente domiciliato (ufficio legale), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maria Maddalena
Berloco, C.F. fax 0523/075704 pec: C.F._3 E e Avv. Oreste Manzi, C.F. Email_2
, fax 051/5889289, pec: t, C.F._4 Email_4 in forza di procura alle liti rilasciata con procura notarile allegata al fascicolo di primo grado;
- appellato;
*** *** *** udita la relazione della causa da parte del Consigliere Alessandra Martinelli;
viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale principia dal ricorso presentato da innanzi Parte_1 al Tribunale di Piacenza e notificato in data 05/05/2022 all' , al fine di ottenere CP_1
l'accertamento del diritto all'intervento del Fondo di Garanzia per la previdenza complementare e la conseguente condanna dello stesso al versamento al Fondo di CP_1
Previdenza Complementare della somma di € 10.220,69, oltre Controparte_2
rivalutazione e interessi, maturata a titolo di T.F.R. in relazione al rapporto di lavoro intercorso con Cooperativa Servizi IA CA, somma già ammessa allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell' ex datrice di lavoro.
Nella specie il ricorrente chiedeva al giudice adito che l' convenuto fosse CP_1
condannato a versare la somma sopra indicata, per entità e titolo, al Fondo di Previdenza complementare Arca Previdenza a copertura delle omissioni contributive a carico della società posta in liquidazione.
L' resisteva in I grado costituendosi ritualmente, instando per il rigetto delle CP_1
avverse richieste, ritenute infondate, in particolare per avere - il ricorrente - già interamente riscattato la posizione presso il detto Fondo di Previdenza complementare, come risultato dalla dichiarazione del legale rappresentante del detto Fondo.
Istruita la causa in via documentale, il procedimento era definito in data 27.09.2023 ex
pag. 2/10 art. 127 ter c.p.c., con deposito telematico di dispositivo;
segnatamente la domanda di parte ricorrente veniva rigettata, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della questione trattata.
Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato a controparte, Parte_1
proponeva appello, deducendo i seguenti motivi:
[...]
1. illogicità ed erroneità della valutazione del Giudicante, per essere giunto a respingere la domanda svolta in I grado errando nell'applicazione della disposizione di riferimento di cui all'art. 5 D. Lgs. 80/1992, in particolare per non avere dato rilievo all'aspetto della titolarità del fondo di previdenza complementare;
segnatamente l'appellante instava per la riforma della sentenza sul punto “[…] essendo il Parte_1
stato iscritto al medesimo fondo di previdenza complementare al quale era in
[...]
precedenza iscritto ed al quale risultava iscritto al momento della proposizione della seconda domanda proposta in data 03/02/2022 e di conseguenza dovrà allo stesso essere riconosciuto quanto richiesto, dal momento che si è in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia
Censurabile, pertanto, tale ricostruzione illogica del Giudicante di primo grado. Per quanto sopra, la sentenza dovrà essere riformata essendo il stato Parte_1
iscritto al medesimo fondo di previdenza complementare al quale era in precedenza iscritto ed al quale risultava iscritto al momento della proposizione della seconda domanda proposta in data 03/02/2022 e di conseguenza dovrà allo stesso essere riconosciuto quanto richiesto, dal momento che si è in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia”;
2. illogicità e erroneità della valutazione del Giudicante anche, con riguardo ad altro aspetto fattuale sempre incidente sull'applicazione dell'art. 5 cit., segnatamente:
“Sulla asserita acquisizione da parte del fondo di previdenza complementare della posizione del ricorrente - erronea valutazione del Giudicante – violazione art. 5 D. Lgs.
80/1992. Sostiene, inoltre, il Giudice di primo grado, a pagina 5 della sentenza oggi impugnata, come “risulta altresì che il fondo ha acquisito la posizione Controparte_2 individuale di in quanto il lavoratore l'aveva interamente riscattata”. Parte_1
pag. 3/10 In realtà, il Fondo Arca Previdenza nulla acquisiva, avendo già tale posizione in carico. Anche in questa sede vi è una errata ricostruzione dei fatti da parte del
Giudicante in quanto il rapporto tra il lavoratore ed il Fondo in realtà è solo cessato per un breve periodo, con il parziale riscatto del 23/10/2018 e la successiva nuova iscrizione, ma come sostenuto in primo grado, non si può certo ritenere quale non si può certo ritenere quale riscatto integrale”.
Alla luce di tali motivi - entrambi afferenti alla medesima questione giuridica inerente la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 5 D. Lgs. 80/1992 – l'appellante instava, in via principale, per la riforma della sentenza impugnata “essendo Parte_1
stato iscritto al Fondo di previdenza complementare al momento della seconda domanda”, rassegnando – previa riforma della sentenza impugnata - conclusione volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto “… a vedersi riconosciuto l'intervento del CP_ Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto maturato dal 16.07.2007 e destinato alla previdenza complementare per l'importo di € 10.220,69, per il tramite di versamento diretto delle somme dovute in favore del Fondo di Previdenza complementare Arca (n. 26 dell'albo tenuto dalla ) riacceso dal CP_2 CP_3
ricorrente in data 12.02.2020 e di conseguenza condannare l' Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...]
legale in Roma, via Ciro il Grande 21, P.I. e sede provinciale in P.IVA_1
Piacenza, P.zza Cavalli 62, a liquidare e corrispondere al Sig. per il Parte_1
tramite di versamento al Fondo di Previdenza Complementare (n. 26 Controparte_2 dell'albo tenuto dalla ) riacceso in data 12.02.2020, la somma di € 10.220,69 CP_3 con interessi come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di legge”;
3. illogicità ed erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure escludeva la proposizione, da parte del , di richiesta di intervento del Pt_1
Garanzia ex lege 297/1982, domanda invero presentata – secondo la CP_4 CP_1 deduzione dell'appellante - “già in data 23/10/2019 unitamente a tutte le altre domande”; nel dedurre l'erronea ricostruzione in fatto e la mancata valutazione della documentazione versata in atti, l'appellante istava - in via subordinata – per il riconoscimento del proprio diritto “a vedersi riconosciuto l'intervento del Fondo di
pag. 4/10 CP_ Garanzia per il trattamento di fine rapporto maturato dal 16.07.2007 e destinato alla previdenza complementare per l'importo di € 10.220,69, per il tramite di versamento diretto ex L. 297/82, come da domanda presentata in data 23/10/2019 (doc.
3 fascicolo di primo grado parte appellante) e di conseguenza condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, P.I. e sede P.IVA_1
provinciale in Piacenza, P.zza Cavalli 62, a liquidare e corrispondere al Sig. Parte_1 per il tramite di versamento al diretto la somma di € 10.220,69 con interessi
[...] come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di legge”.
Ritualmente instaurato il rapporto processuale, l' si costituiva istando per il rigetto CP_1 dell'appello con riguardo alla domanda formulata in via principale, richiamando un precedente specifico di questa Corte ritenuto del tutto sovrapponibile al caso di specie
(sentenza n.645/2023 depositata il 22/12/2023).
Instava, inoltre, per la declaratoria di inammissibilità della domanda formulata in via subordinata avverso il fondo di garanzia ordinario, trattandosi di domanda giudiziale nuova, in quanto formulata per la prima volta solo in sede di appello.
La presente causa d'appello è stata istruita con l'acquisizione documentale delle parti ed
è stata decisa come da dispositivo in calce.
Si ritiene che l'appello - ai limiti dell'ammissibilità, per riproporre, di fatto, nei primi due motivi, le ragioni indicate in prime cure senza confrontarsi precisamente con i motivi della decisione impugnata - debba essere comunque respinto nel merito.
In primo luogo, si ritiene doveroso richiamare i dati fattuali della vicenda che risultano comprovati dalla documentazione già prodotto in I grado, non posti in discussione e correttamente posti dal giudice di prime cure a fondamento della propria decisione.
In particolare:
- durante rapporto di lavoro alle dipendenze della Cooperativa Servizi Pt_1
IA CA (dal 10/07/2006 al 12/06/2018), aveva aderito al Fondo di Previdenza
Complementare Arca Previdenza;
pag. 5/10 - il 28/05/2018 la detta Cooperativa veniva posta in liquidazione coatta amministrativa;
- nel dicembre 2018, cessato il rapporto di lavoro, estingueva la posizione col Pt_1
detto Fondo, avvedendosi del mancato versamento - da parte della società poi posta in liquidazione coatta amministrativa - dell'importo pari ad € 10.220,69 a titolo di TFR, maturato dal ricorrente con riguardo al periodo in cui si trovava alle dipendenze di
“Cooperativa Servizi IA CA”;
- nello specifico, alla data del 28.12.2018, - richiesta la liquidazione di € Pt_1
671,74 al Fondo di Previdenza complementare - estingueva la propria Controparte_2
posizione individuale presso il detto Fondo, ottenendo il riscatto totale della somma presente nel Fondo, come dichiarazione del legale rappresentante dello stesso;
- in data 23.10.2019 depositava telematicamente domanda di intervento al Pt_1
Fondo di Garanzia per € 18.935,14 (somma già ammessa allo stato passivo della CP_1 procedura liquidatoria), di cui € 1.874,84 per TFR maturato nell'azienda Cooperativa
Servizi IA CA dal 10.07.2006 al 12.06.2018 ed € 10.220,69 per TFR maturato per iscrizione ai Fondi complementari: tale domanda era respinta dall' in quanto CP_1 al momento della stessa l'interessato non risultava iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare;
- in data 12.02.2020 – trovata altra occupazione – il lavoratore formalizzava nuovamente l'adesione allo stesso fondo di previdenza complementare;
- in data 03.02.2022, il formalizzava (dopo un primo rigetto intervenuto in Pt_1
quanto, al momento della prima domanda – 23.10.2019 - non risultava iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare, requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda) nuova domanda di intervento del Fondo di garanzia;
CP_1
- con nota del 17.03.2022 anche tale nuova domanda veniva rigettata, questa volta con altra motivazione, segnatamente perché: “il richiedente ha ottenuto il riscatto totale della posizione in data 18.12.2018”, per la somma di € 671,74 presente nel Fondo di
Previdenza complementare Arca Previdenza al momento della domanda;
circostanza riscontrata da dichiarazione del legale rappresentante del detto fondo il quale, in ragione pag. 6/10 dell'intervenuto riscatto totale, dichiarava che al momento della presentazione della
(seconda) domanda non era in essere alcuna posizione del lavoratore.
Ebbene, il Giudice di prime cure perveniva al rigetto della domanda di parte ricorrente come sopra richiamata, alla luce della normativa di riferimento, che per completezza motivazionale si ritiene di riportare nelle parti di interesse:
- direttiva n. 987/1980 del 20.10.1980 del Consiglio della CEE, con cui si è inteso garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro;
a tal fine è stata delineata una struttura di tutela fondata sulla creazione di specifici organismi di garanzia, tali da sostituirsi al datore di lavoro per il pagamento di taluni crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza dello stesso;
- L. 29.05.1982, n. 297, adottata allo Stato Italiano in attuazione della richiamata direttiva, istitutiva del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto;
- D.lgs. 27.01.1992, n. 80, con il quale la garanzia è stata estesa anche alle ultime tre retribuzioni;
- D.lgs. n. 80/1992, art.
5 - rubricato “Disposizioni in materia di previdenza complementare” – istitutivo del Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare che interviene nei casi in cui il datore di lavoro insolvente abbia omesso di versare i contributi alla forma previdenziale complementare alla quale il lavoratore abbia aderito.
Emerge dalla disciplina richiamata che per richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art. 5 D.lgs. n. 80/1992 - di specifico rilievo in tale sede, in ragione della domanda svolta in via principale dalla parte lavoratrice - oltre ai requisiti previsti per l'intervento del Fondo di garanzia del TFR, è necessaria l'iscrizione a una forma pensionistica complementare prevista dal d.lgs. n. 252/2005 alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, quale integrazione della documentazione necessaria da allegare alla domanda telematica, è prevista anche la “Dichiarazione del legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare” da cui deve emergere che il lavoratore non abbia riscattato pag. 7/10 integralmente la posizione.
Emerge dalla disciplina che, laddove sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, il Fondo di Garanzia versi l'importo relativo ai contributi omessi dal datore di lavoro direttamente alla forma pensionistica complementare in cui si è verificata l'omissione contributiva totale o parziale ovvero presso la quale il lavoratore abbia successivamente trasferito la posizione, inferendosene che non vi è, quindi, corresponsione diretta al lavoratore bensì da Fondo di Garanzia al fondo di CP_1
Previdenza complementare.
Ora, dalla lettura della sentenza impugnata in tale sede congiuntamente al materiale probatorio acquisto in I grado, emerge in modo evidente come il Giudice di prime cure abbia fatto buon governo della disciplina speciale di riferimento, giungendo a respingere la domanda (di accertamento e condanna dell' ) ex art. 5 cit. D.lgs. n. 80/1992, per CP_1
carenza dei presupposti normativi con la seguente argomentazione [enfasi aggiunta]:
“Ebbene, l' con la memoria di costituzione in giudizio, ripropone in questa sede le CP_1
stesse argomentazioni che avevano indotto l'Ente a rigettare la domanda in sede amministrativa, sostenendo che, al momento di presentazione della domanda, la posizione del lavoratore non deve essere estinta presso il Fondo di previdenza complementare.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto poiché il ricorrente, nel dicembre 2018, ha estinto la propria posizione con , salvo poi aprire una nuova posizione con lo Controparte_2 stesso fondo di previdenza complementare, peraltro più di un anno dopo l'estinzione della prima”.
Da quanto esposto ne discende l'infondatezza dei primi due motivi di appello – da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi afferenti ai presupposti applicativi dell'art. 5 cit. – giacché dedotti da parte appellante in evidente contraddizione con gli aspetti fattuali e giuridici esaustivamente trattati dal Giudice di prime cure e posti a fondamento del rigetto della domanda attorea per carenza dei presupposti della domanda svolta ex art. 5 D.lgs. n. 80/1992.
Segnatamente, come emerge dalla vicenda fattuale sopra riportata nei tratti di interesse,
pag. 8/10 al momento della (seconda) domanda presentata in data 03.02.2022, la posizione individuale del presso il Fondo complementare risultava già Pt_1 Controparte_2
estinta a seguito di riscatto totale della somma ivi versata dal datore di lavoro, come pacificamente emerso dalla dichiarazione del legale rappresentante di tale Fondo.
E' di tutta evidenza – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante - che, a fronte di tale tranciante rilievo fattuale, la circostanza dell'iscrizione, da parte dell'appellante, allo stesso Fondo di Previdenza complementare al momento della CP_2
presentazione della domanda in esame, risulti del tutto irrilevante ai fini della fondatezza della domanda in esame, in quanto la sua pregressa posizione risultava già estinta (in data 28.12.2018, come risultato incontrovertibilmente dalla dichiarazione del legale rappresentante del Fondo stesso) e non poteva certo essersi trasferita a seguito di re-iscrizione allo stesso Fondo (peraltro intervenuta a distanza di oltre un anno – il
12.02.2020 - dall'integrale riscatto della sua posizione).
Alla luce di quanto esposto devono pertanto respingersi i primi due motivi di appello.
Quanto a III motivo d'appello, se ne deve dichiarare l'inammissibilità per violazione del divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c.
Si rammenta che, con tale motivo, l'appellante ha inteso ottenere, previa riforma della sentenza impugnata, l'intervento del Fondo di Garanzia ex lege 297/1982, tramite CP_1 versamento diretto, in proprio favore, del TFR residuo per la somma di euro €
10.220,69, oltre rivalutazione e interessi, sull'assunto di avere presentato domanda in via telematica “già in data 23/10/2019 unitamente a tutte le altre domande”.
Invero, si rileva come tale domanda giudiziale risulti svolta per la prima volta solo in II grado;
è già stato più volte posto in rilievo – alla luce degli atti di I grado – come il giudizio svoltosi innanzi al Giudice di prime cure avesse avuto ad oggetto esclusivamente il preteso versamento del TFR al fondo di Previdenza complementare
Arca Previdenza da parte dell' , quale gestore del Fondo di garanzia ex art. 5 D.lgs. CP_1
80/1992.
Alla luce di tale tranciante rilievo processuale, a nulla rileva che l'appellante avesse pag. 9/10 presentato all' domanda in via telematica anche ai sensi dell'art. 2 L.297/1982, CP_1
non avendo svolto specifica domanda giudiziale in I grado.
Tirando le fila di quanto esposto, si perviene pertanto a respingere l'appello in ogni sua parte.
Cionondimeno, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene che la natura delle parti e della prestazione rivendicata consentano di compensare integralmente le spese processuali anche di questo grado, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come inciso da Corte Cost. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
1. respinge l'appello;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 30.01.2025.
Il Consigliere est. dott. Alessandra Martinelli Il Presidente dott. Marcella Angelini
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