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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9601 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello all'udienza del 23.10.25;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 30.1.25, con il quale il G.I. disponeva trattarsi la causa mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
rilevato che la causa può essere decisa in udienza non essendovi attività istruttorie da svolgere né ulteriori questioni da esaminare;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23387 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
Parte_1
(partita IVA – REA CA-236763), con sede in
[...] P.IVA_1
Cagliari-Pirri nella via Giovane Italia n.45, in persona della titolare sentenza proc. n. 23387/24 r.g. pag. 1 nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), residente a [...], C.F._1
elettivamente domiciliata a Quartu Sant'Elena (CA) nella via XX
Settembre n.54, presso lo studio dell'avv. M. Valentina Caredda (c.f.
) che la rappresenta e difende giusta procura CodiceFiscale_2
speciale in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore.
OPPONENTE
E
, C.F.: , con studio Controparte_1 C.F._3
in Portici (NA), alla via Giovanni Amendola n. 2H, il quale agisce in proprio e quale procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c..
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
13.522 a titolo di compenso per prestazioni professionali di avvocato.
L'opponente ha dedotto che:
con scrittura privata del 03 Novembre del 2023 le parti Pt_1
e , hanno transatto i
[...] Parte_2 Controparte_2
reciproci diritti in contestazione, nei procedimenti civili pendenti;
l'Avv.to , che patrocinava la esponente, percepiva compensi CP_1
professionali per euro 9.400,00;
sentenza proc. n. 23387/24 r.g. pag. 2 in data 03 Agosto del 2023, il legale trasmetteva all'esponente una richiesta di pagamento a saldo di euro 3.350,00;
le parti decidevano, concordemente, di differire il pagamento degli importi dopo la firma della scrittura privata, che era in fase di ultimazione;
l'Avv.to assicurava che non avrebbe richiesto compensi per CP_1
la stipula della transazione;
noncurante degli accordi presi l'Avv.to , senza alcuna CP_1
giustificazione, maggiorava gli importi e richiedeva alla un Pt_1
saldo di euro 8.732,00, attraverso una pec, in data 09 Aprile del 2024;
la somma richiesta è comunque eccessiva in relazione alle procedure esecutive rubricate ai n. Nrge 2507/2023 intrapresa contro , e Pt_2
Nrge 4153/2023 intrapresa contro , e n. Nrge 10638/2022 CP_2
intrapresa contro , e l'istanza ex art. 492 bis cpc intrapresa Pt_2
contro presso il Tribunale di Napoli poiché l'Avv.to CP_2
si è limitato a depositare gli atti di rinuncia, chiedendone CP_1
l'estinzione;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese.
L'opposto ha dedotto che:
ha patrocinato l'opponente nei seguenti giudizi di opposizione all'esecuzione a seguito di pignoramenti effettuati dall'opponente senza il patrocinio legale:
sentenza proc. n. 23387/24 r.g. pag. 3 NRG 10635/2022 vs Parte_2 Pt_1 Parte_1
di , Dott.ssa ;
[...] Persona_1 Per_2
NRG 11105/2022 vs Il Controparte_2 Pt_1 Parte_1
, Dott.ssa Controparte_3 CP_4
NRG 10638/2022 vs Il Pt_2 Pt_1 Parte_1 [...]
(opposizione al pignoramento di quote di Parte_1
partecipazione sociale) assegnato al GE, Dott. Per_3
i primi due giudizi, NRG 10635/2022 ed NRG 11105/2022, in accoglimento delle richieste difensive predisposte dallo scrivente
Avvocato furono definiti con ordinanza che dichiarò l'inefficacia dei pignoramenti, l'estinzione della procedura e la compensazione delle spese;
nel terzo giudizio la procedura venne sospesa, con compensazione delle spese;
per questi motivi
, le notule riferite ai detti giudizi, come tutte le altre notule, predisposte sulla scorta dei valori minimi ex DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022 in ragione della dichiarazione di valore resa dagli opponenti per E. 158.692,58*, sono state ritenute congrue dal che, con parere n. 114/2024 reso con la delibera del CP_5
25.06.2024, posto a fondamento del ricorso monitorio, le ha approvate;
nel mese di marzo 2023, sempre su incarico della sig.ra furono Pt_1
poste in essere nuove azioni esecutive per il recupero del credito sentenza proc. n. 23387/24 r.g. pag. 4 vantato sia nei confronti del sig. che nei confronti del sig. Pt_2
; CP_2
tali controversie furono risolte con la transazione del novembre 2023;
la richiesta di pagamento a saldo di euro 3.350,00 riguardava solo l'attività svolta fino ad allora;
la rinunzia ai compensi riguardava solo quanto dovuto per la transazione;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva preliminarmente che tutte le nuove deduzioni fatte dal difensore dell'opponente nelle memorie istruttorie sono tardive ed inammissibili.
Venendo al merito l'attività professionale svolta è documentalmente provata.
Si tratta di tre procedure esecutive di rilevante valore, conclusosi con risultato utile per la cliente (la compensazione delle spese).
Va tenuto conto che le stesse non erano state iniziate dall'avv.
. CP_1
Le somme richieste sono proporzionate alla quantità e qualità dell'attività svolta (sono infatti calcolate ai minimi tariffari) al netto dell'acconto ricevuto di € 1.200.
Le altre somme ricevute dall'avv. attengono ad altre, CP_1
sentenza proc. n. 23387/24 r.g. pag. 5 documentate attività.
La richiesta di pagamento a saldo di euro 3.350,00 non è vincolante non essendo stato pattuito per iscritto il compenso ed avendo eventuali violazioni del codice deontologico rilievo solo disciplinare.
La rinunzia ai compensi, infine, riguarda testualmente solo l'assistenza per la transazione.
L'opposizione, in definitiva, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 4722/24 proposta da Parte_1
nei confronti di con atto di
[...] Controparte_1
citazione notificato il 28.10.24, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 23.10.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 23387/24 r.g. pag. 6