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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/12/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE Collegio
NS MI ................................................................... Presidente NI ST ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) residente in Parte_1 C.F._1
VIA VITTORIO VENETO 24 SOLARUSSA Difeso dall'avv. ANTONIETTA SOGOS (c.f. ) C.F._2 con studio in VIA CARDUCCI 21
[...]
(c.f. ) residente in Controparte_1 C.F._3 VIA VITTORIO VENETO 24 SOLARUSSA Difeso dall'avv. CARLO BARBERIO (c.f. ) C.F._4 con studio in VIA CARDUCCI 12 CP_1
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 2734/2025 r.g.v.g.
— 1 — Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e si sono uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1 il 5 dicembre 2010. Hanno due figlie: (13 maggio 2013) e Per_1 [...]
(10 febbraio 2002). La famiglia viveva a Solarussa in via Persona_2 Vittorio Veneto 24. Il 27 ottobre 2025 hanno presentato ricorso per separarsi a queste condizioni:
1) affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso il padre e assegnazione a lui della casa familiare;
2) frequentazioni libere tra madre e figlia;
3) obbligo per la madre di farsi carico del mantenimento della fi- glia versando 200 € al mese al padre, oltre metà spese straordinarie;
4) attribuzione dell'intero assegno unico al padre. Il sig. lavora per il Consorzio di Bonifica Oristanese per- Pt_1 cependo redditi mensili di circa 1.900 €, mentre la sig.ra è ope- CP_1 ratrice sociosanitaria con retribuzione mensile pari a 1.200 €. L'accordo si presenta quindi equo e rispondente all'interesse della minore.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_2 nelia (Solarussa, atto n. 4 del 2010, parte 1), incaricando l'uf- CP_1 ficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza.
2. Dispone l'assegnazione della casa coniugale, ivi compresi tutti gli arredi, sita in Solarussa alla Via Vittorio Veneto n. 24, al sig.
[...]
il quale vi abiterà stabilmente con la figlia minore Parte_2
qui fisserà la propria residenza. Per_1
— 2 — 3. Prende atto che i coniugi hanno concordato che, qualora la fi- glia o volesse, la stessa potrà trasferire la propria residenza sta- Per_1 bile presso l'abitazione della madre;
in tal caso il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia anche per il pernottamento ogniqualvolta la mi- nore lo desideri, secondo la volontà della stessa e previ accordi con la madre, e in ogni caso starà von il padre per due pomeriggi alla settimana con pernottamento durante gli stessi giorni, in occasione delle vacanze di natale e Pasqua e per le altre festività nazionali i genitori si atterranno al principio dell'alternanza, inoltre, sempre in questo caso, la madre smetterà di versare al sig. il contributo per il mantenimento Pt_1 della figlia pari a 200 € mensili e potrà disporre della metà Per_1 dell'assegno unico accreditato sul conto corrente cointestato.
4. Prende atto che attualmente lo scantinato, non autonomo ri- spetto alla casa familiare, è provvisoriamente utilizzato come abita- zione dalla sig.ra , la quale, una volta trasferitasi, lo rilascerà CP_1 nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. portando via con Pt_1 sé tutti i suoi beni ed effetti personali.
5. Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali Per_1 continueranno ad esercitare la propria responsabilità genitoriale, se- condo quanto previsto dall'allegato piano genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia, tra cui quelle inerenti alle scelte scolastiche ed educative, cure mediche, eventuale indirizzo religioso, partecipazione alle attività formative ex- trascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, l'acquisto ed uso di mezzi personali di trasporto.
6. Dispone che, tenuto conto dell'età di la madre potrà Per_1 vedere e tenere con sé la figlia anche per il pernottamento ogniqualvolta la minore lo desideri, secondo la volontà della stessa e previ accordi con il padre, e in ogni caso starà con la madre per due pomeriggi alla setti- mana con pernottamento durante gli stessi giorni, in occasione delle va- canze di Natale e Pasqua e per le altre festività nazionali i genitori si atterranno al principio dell'alternanza.
7. Dispone che la sig.ra verserà entro il 20 di ogni mese CP_1 mediante bonifico bancario sul conto IT 90 T 010 1588 110 0000 70902 795, intestato al sig. a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 della figlia minore la somma di 200 €, da rivalutarsi annual- Per_1 mente secondo gli indici ISTAT. 8. Dispone che, il sig. in quanto genitore collocatario, Pt_1 percepisca l'intero importo dell'assegno unico universale relativo alla figlia a tal fine prende atto che la sig.ra ha autorizzato Per_1 CP_1
— 3 — il sig. a presentare le relative domande agli enti competenti;
Pt_1
9. Dispone che i genitori provvederanno al pagamento, nella mi- sura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie nell'interesse della fi- glia previamente concordate e documentate;
tali spese saranno Per_1 individuate secondo le linee guida per la regolamentazione delle moda- lità di mantenimento dei figli adottate dal CNF nel novembre 2017, in- tegralmente richiamate e allegate, salvo le urgenze;
10. Prende atto che, con riferimento alla casa familiare, accanto- nata temporaneamente e impregiudicata ogni questione relativa alle quote di proprietà della stessa in capo ai ricorrenti, il sig. si è Pt_1 obbligato a farsi integralmente carico della rata di mutuo pari a 290 €, fino all'estinzione prevista nell'anno 2030 e, in tale occasione, i ricor- renti chiuderanno il conto corrente cointestato ed il sig. rice- Pt_1 verà l'assegno unico in conto corrente a lui intestato;
11. Prende atto che, in merito ai beni mobili iscritti presso il Pub- blico registro in uso ai ricorrenti, ciascun bene resterà in uso esclusivo ed assegnato all'intestatario, per cui ciascuno potrà disporne libera- mente senza il previo consenso dell'altro;
12. Prende atto che i ricorrenti hanno dato il loro reciproco con- senso al rilascio e rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche in favore della figlia minore;
13. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 dicembre 2025.
La Presidente L'estensore
NS MI NI ST
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