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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio di iscritto al R.G.NR. 3571/2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Benevento nr. 2149/2021 in materia di violazioni al Codice della Strada
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Paola Gaudio, giusta procura in atti) Parte_1
parte appellante
E
(avv. Lucia Sagnella, giusta procura in atti) CP_1
parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/12/2025, che richiamano quelle già rassegnate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e art. 118 d.a. c.p.c., come riformati ex L.69/2009)
1. Con atto ritualmente notificato, l'appellante proponeva gravame avverso la sentenza nr.
2149/2021, depositata in data 8/3/2022, con cui il Giudice di Pace di Benevento accoglieva l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale nr. 1756/V/2021, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Parte_1
il 23/4/2021, notificato il 25/5/2021. A sostegno del gravame deduceva l'erroneità della pronuncia,
come in atti motivato. Parte appellata si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità del gravame e chiedendo il rigetto sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
2. L'appello è stato depositato lunedì 8/10/2022, nel termine di sei mesi con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Invero, la sentenza integrale è stata depositata il14/2/2022 in formato cartaceo, successivamente digitalizzato, ma la pubblicazione, con
p. 1/3 attribuzione del numero cronologico, è avvenuta in data 8/3/2022, come da timbro apposto sulla sentenza stessa. Sul punto, “l'accertamento in ordine al momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile
attraverso il deposito ufficiale in Cancelleria, comportante l'attribuzione del numero cronologico si rende necessario solo ove vi sia incertezza e scissione tra la data del deposito e quella di pubblicazione”
(Cassazione, sez. VI, sent. nr. 12978/2020). In applicazione di tali principi, è dal momento in cui la sentenza è diventata conoscibile mediante attribuzione del numero cronologico, dunque, dal
8/3/2022, che è iniziato a decorrere il termine lungo per l'impugnazione, termine entro il quale parte appellante ha proposto il gravame di cui è causa (il ricorso in appello è stato depositato in cancelleria lunedì 10/10/2022, atteso che il giorno 8/10/2022 – ultimo giorno per impugnare –
cadeva di sabato). L'appello è ammissibile anche in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con adeguata esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
3. Ciò premesso, il non risulta costituito nel primo grado di giudizio, Parte_1
attività processuale che l'ente ha solo dedotto, ma non documentato di aver compiuto. Infatti, la costituzione in giudizio non risulta da nessuno atto del fascicolo del primo grado di giudizio e neppure è indicata nell'estratto storico di tale giudizio da entrambe le parti. D'altronde, l'ente neppure nel presente grado di giudizio ha depositato produzione difensiva relativa al primo grado. Il giudice di prime cure ha tenuto conto di quanto innanzi, nel verbale dell'udienza di discussione del 13/12/2021, nell'intestazione della sentenza e in parte motiva, tanto è vero che ha accolto il ricorso perché l'ente non ha adempiuto il proprio onere probatorio.
4. Ciò premesso, la sentenza di primo grado è esente da censure. In particolare, si rileva in via assorbente che l'ente non ha fornito prova della taratura periodica dell'apparecchiatura autovelox utilizzata per la rilevazione dell'infrazione. In tal senso, sarebbe stata sufficiente la produzione in giudizio del certificato di taratura, che l'ente, non costituendosi in giudizio non ha depositato. Sul punto, “in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e
sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata”
(Cassazione, Sez. 6 - 2, sent. nr. 18354/2018). Ed ancora, “in tema di accertamento del superamento dei limiti di velocità, ai fini della legittimità della sanzione, non è sufficiente che l'apparecchio sia stato
p. 2/3 inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale” (Cassazione, sez. II, sent. nr. 31876/2025).
5. Tutto ciò premesso, l'appello è rigettato ed è confermata l'impugnata sentenza.
6. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sono poste in capo alla parte appellante secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (secondo grado di giudizio) e DM 55/2014 (primo grado di giudizio), valore della lite sino ad €.1.100, valori minimi di liquidazione, con esclusione dei compensi relativi alle fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Benevento nr. 2149/2021, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in favore di parte appellata, che liquida in complessivi €.43 per esborsi e €.980 per onorari, oltre rimborso forf. ed oneri di legge, se dovuti.
Benevento, 18/12/2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3