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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1963/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giueseppe Grezal N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239007675700000 474,86 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120007976236000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110009873554000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210062120768000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220015465479000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1196/2025 depositato il 17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi questa Corte di Giustizia l' Intimazione di pagamento n. 29120239007675700 notificatale il 25.01.2024 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento in contestazione per mancata notifica delle sottese cartelle di pagamento (cfr. provvedimenti descritti in atti).
Ha concluso per l'annullamento.
Con successiva memoria ha insistito.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha controdedotto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà, il ricorso è infondato nel merito e va rigettato.
1.-Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis del D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debba avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”.
Pertanto, il relativo documento dovrà essere “nativo digitale”.
Nella fattispecie qui in esame il ricorso non è “nativo” digitale (è stato stampato e successivamente scansionato).
2.-L'Agente della riscossione (come meglio si dirà) ha documentalmente provato di avere ritualmente notificato le cartelle di pagamento in questione: il contribuente, quindi, deve essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di preclusioni entro sessanta giorni dalla notifica delle cartelle medesime.
4.- La prescrizione non può ritenersi maturata in ragione della notifica degli atti interruttivi come di seguito descritti:
la cartella di pagamento n. 2912012000797623600 è stata notificata in data 18.05.2012 e (successivamente) con intimazione di pagamento n 29120229001603019000 ; la cartella di pagamento n. 291201100009873554000 è stata notificata in data 15.09.2011 e
(successivamente) con intimazione di pagamento n 29120229001603019000;
la cartella di pagamento n. 29120210062120768000 è stata notificata in data 29.06.2022;
la cartella di pagamento n. 29120220015465479000 è stata notificata in data 29.06.2022.
Rispetto all'intimazione di pagamento n. 2912023900767570000, notificata in data 23.01.2024, va anche considerato periodo di “sospensione” accertamento OV – 19 .
Ed ancora, la cartella di pagamento n. 29120070022948521000 è stata notificata il 26.01.2008 e
(successivamente) è stato notificato l' Avviso di intimazione n. 29120179009051907000 in data 13.08.2018
è stato notificato l' avviso di intimazione n. 29120239007675700000 in data 07.07.2023 e l' intimazione n.
29120229006651101000 in data 15.09.2023;
La cartella di pagamento n. 29120090005462055000 è stata notificata il 20.05.2009 è stato notificata l'
Intimazione n. 29120179009051907000 in data 13.08.2018 e l' avviso di intimazione n.
29120239007675700000 in data 07.07.2023 e l' ulteriore avviso di intimazione n. 29120229006651101000 in data 15.09.2023;
La cartella di pagamento n. 29120100008363638000 è stata notificata il 21.07.2010è stato notificato l' avviso di intimazione n. 29120189003368572000 (in data 11.03.2019) e l' Intimazione n. 29120239007675700000 in data 07.07.2023 e l' Intimazione n. 29120229006651101000 in data 15.09.2023 (impugnato in separato giudizio - cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso, in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto, è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione che liquida in complessivi euro 900,00 (novecento/00) oltre accessori se dovuti.
Agrigento, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO RO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1963/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giueseppe Grezal N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239007675700000 474,86 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120007976236000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110009873554000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210062120768000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220015465479000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1196/2025 depositato il 17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi questa Corte di Giustizia l' Intimazione di pagamento n. 29120239007675700 notificatale il 25.01.2024 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento in contestazione per mancata notifica delle sottese cartelle di pagamento (cfr. provvedimenti descritti in atti).
Ha concluso per l'annullamento.
Con successiva memoria ha insistito.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha controdedotto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà, il ricorso è infondato nel merito e va rigettato.
1.-Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis del D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debba avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”.
Pertanto, il relativo documento dovrà essere “nativo digitale”.
Nella fattispecie qui in esame il ricorso non è “nativo” digitale (è stato stampato e successivamente scansionato).
2.-L'Agente della riscossione (come meglio si dirà) ha documentalmente provato di avere ritualmente notificato le cartelle di pagamento in questione: il contribuente, quindi, deve essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di preclusioni entro sessanta giorni dalla notifica delle cartelle medesime.
4.- La prescrizione non può ritenersi maturata in ragione della notifica degli atti interruttivi come di seguito descritti:
la cartella di pagamento n. 2912012000797623600 è stata notificata in data 18.05.2012 e (successivamente) con intimazione di pagamento n 29120229001603019000 ; la cartella di pagamento n. 291201100009873554000 è stata notificata in data 15.09.2011 e
(successivamente) con intimazione di pagamento n 29120229001603019000;
la cartella di pagamento n. 29120210062120768000 è stata notificata in data 29.06.2022;
la cartella di pagamento n. 29120220015465479000 è stata notificata in data 29.06.2022.
Rispetto all'intimazione di pagamento n. 2912023900767570000, notificata in data 23.01.2024, va anche considerato periodo di “sospensione” accertamento OV – 19 .
Ed ancora, la cartella di pagamento n. 29120070022948521000 è stata notificata il 26.01.2008 e
(successivamente) è stato notificato l' Avviso di intimazione n. 29120179009051907000 in data 13.08.2018
è stato notificato l' avviso di intimazione n. 29120239007675700000 in data 07.07.2023 e l' intimazione n.
29120229006651101000 in data 15.09.2023;
La cartella di pagamento n. 29120090005462055000 è stata notificata il 20.05.2009 è stato notificata l'
Intimazione n. 29120179009051907000 in data 13.08.2018 e l' avviso di intimazione n.
29120239007675700000 in data 07.07.2023 e l' ulteriore avviso di intimazione n. 29120229006651101000 in data 15.09.2023;
La cartella di pagamento n. 29120100008363638000 è stata notificata il 21.07.2010è stato notificato l' avviso di intimazione n. 29120189003368572000 (in data 11.03.2019) e l' Intimazione n. 29120239007675700000 in data 07.07.2023 e l' Intimazione n. 29120229006651101000 in data 15.09.2023 (impugnato in separato giudizio - cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso, in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto, è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione che liquida in complessivi euro 900,00 (novecento/00) oltre accessori se dovuti.
Agrigento, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO RO