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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/09/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 5328/2022 di R.G. avente ad oggetto: opposizione ord. ingiunzione
TRA
(P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv. Mario Cianci, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(CF ), rappresenta e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Luisa Esposito, giusta procura in atti, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
(CF ), rappresenta e difesa dall'Avv. Aldo Controparte_2 P.IVA_3 Corvino, giusta procura in atti, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione per l'udienza del 27.05.2025 in cui la causa
è stata trattenuta in decisione con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio l'
[...]
nonché la al fine di accertar l'inesistenza del Controparte_1 Controparte_2
credito iscritto a ruolo esattoriale dall'agente per la riscossione per mancanza del titolo per omessa notifica della cartella e/o per l'avvenuta prescrizione del diritto di credito azionato.
Si costituiva l' , già Controparte_3 Controparte_4
e la convenute, le quali eccepivano l'inammissibilità
[...] Controparte_2
dell'opposizione e l'infondatezza nel merito della stessa per essere stati ritualmente notificati gli atti presupposti e per non essere maturato alcun termine di prescrizione alla luce degli atti interruttivi prodotti.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va rilevato che, in tema di impugnazione di cartella esattoriale la più
recente e ormai costante giurisprudenza (Cass., n. 18207 del 2003; Cass., n. 9180 del 2006; Cass., n. 21793 del 2010), facendo anche ordine nella corposa legislazione in materia, stabilisce che avverso la cartella esattoriale sono ammissibili: a) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione e si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
b) l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora o l'omessa notifica degli atti presupposti
Sia l'impugnazione della cartella esattoriale che dell'intimazione di pagamento spetta,
quindi, alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. S.U. n. 12879/04) con lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc.
civ., comma 1, quando si contesti il diritto di procedere ad esecuzione coattiva (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2015, n. 3283), con la quale è possibile dedurre unicamente fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come il pagamento o la prescrizione (Cass., sez. VI, 17 aprile 2015, n. 7829).
Nel caso di specie, l'attrice ha, quindi, correttamente utilizzato il rimedio dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. per contestare l'illegittimità della cartella esattoriale e, in subordine, la prescrizione del credito ex adverso azionato (Cass., n. 4891 del 2006; Cass., n. 24215 del 2009; Cass., n. 21793 del 2010).
Entrando, poi, nel merito della eccezione di prescrizione si rileva che l'intimazione di pagamento n.07120229018181535000, impugnata in questa sede, è stata notificata in data 04.07.2022; essa è stata preceduta dalla notifica in data 12.09.2016 dell'ulteriore intimazione di pagamento n. 07120169032380321000, e prima ancora, in data
20.11.2014, è stato notificato preavviso di fermo n. 07180201400088447000.
Inoltre, dagli atti risulta che l' , con lettera del 06.07.2012, trasmetteva alla CP_2
società attrice la disposizione di revoca definitiva adottata il 23.05.2012 dal compente
Comitato Tecnico Regionale, indicando le modalità di restituzione del contributo e con l'indicazione delle ragione della revoca;
avverso detto alcuna contestazione venne effettuata dall'odierna attrice.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente nel caso di specie non viene in rilievo una ipotesi di prescrizione quinquennale della pretesa azionata trattandosi del recupero di un credito collegato ad un finanziamento agevolato per il quale la prescrizione del relativo diritto è ordinaria ovvero decennale ed il dies a quo decorre dalla data di revoca del beneficio stesso.
Anche secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di revoca di finanziamenti pubblici e agevolazioni, il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme erogate è decennale e non quinquennale. Infatti, “In tema di
revoca di finanziamenti pubblici e agevolazioni, il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme erogate è decennale e non quinquennale, in quanto la rateizzazione in più versamenti
periodici dell'unico debito nascente dal finanziamento non determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento. Il
termine decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata, momento in cui il debito può considerarsi integralmente scaduto. Nel giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento ex R.D. n.
639/1910 emessa per la restituzione delle agevolazioni revocate, anche qualora l'ingiunzione sia viziata per difetto di motivazione, il giudice può comunque accertare nel merito la sussistenza del diritto
dell'amministrazione alla restituzione delle somme, pronunciandosi sulla domanda subordinata di accertamento dell'inadempimento e condanna al pagamento. Costituisce domanda nuova inammissibile
in appello, in quanto modifica la causa petendi di un diritto eterodeterminato, la contestazione dell'esistenza stessa del provvedimento di revoca delle agevolazioni, quando in primo grado ci si era
limitati a dedurne la mancata conoscenza impugnandolo solo in via eventuale. La genericità delle contestazioni sulla quantificazione delle somme da restituire, in assenza di specifiche deduzioni sui
criteri di calcolo applicati dall'amministrazione e documentati in atti, ne determina l'inammissibilità”
(Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 10859 del 22 aprile 2024).
Ne consegue che, avendo il Concessionario notificato atti interruttivi successivamente alla notifica della cartella n. 07120130052765675 000, prima del decorso del termine di prescrizione decennale (tenuto altresì conto del periodo di sospensione da ID -19 della durata di 24 mesi ex art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021 e art. 4 del D.L. n. 41/2021), il credito ad esse sotteso non è prescritto ed è esigibile.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
La peculiarità della questione e le soluzioni non sempre immediatamente intellegibili adottate in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità giustificano, altresì, la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
5328/2022 di R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Nola, lì 19.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura