Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/03/2026, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01735/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03097/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3097 del 2025, proposto da I.A.Fin. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ruocco, Carmine Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cicciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Tafuro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Cicciano sulle plurime istanze formulate dalla società ricorrente aventi ad oggetto richiesta di sottoscrizione, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 52/2023, della convenzione urbanistica conseguente al P.U.A. approvato dai Commissari ad acta con delibera n. 2 del 8 febbraio 2013
nonché, ai sensi dell’art. 117 co. 2 c.p.a., per la condanna
dell’Amministrazione a provvedere entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine che il Tribunale riterrà opportuno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cicciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RI AR AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.In data 19.6.2025, la società I.A.FIN. s.r.l. ha notificato un ricorso avverso la presunta inerzia del Comune di Cicciano nel rispondere alla diffida del 09/07/2024, con cui è stato richiesto di “adottare tutti gli atti utili e necessari ai fini dell’esecuzione della Delibera di G.C. n. 52/2023 ovvero ai fini della stipula della prevista convenzione”.
Questi i fatti esposti:
i)la ricorrente è proprietaria di alcune aree site nell’ambito del Comune di Cicciano, a confine con il Comune di Nola, alla località “Torella”, tra le strade vicinali Tora e Cassandrella;
ii) in data 15 luglio 2009, la società I.A.FIN. s.r.l. ha depositato presso il Comune di Cicciano proposta di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata ex art. 27 della L.R. Campania n. 16/2004. per una superficie pari a 54.000 mq, disponendo della proprietà di immobili rappresentanti oltre il 51% del complessivo valore imponibile dell’area interessata dagli interventi;
iii) a seguito dell’inerzia dell’Amministrazione comunale, con Decreto Dirigenziale n. 702 del 21 gennaio 2010 della Direzione Urbanistica della Provincia di Napoli sono stati nominati i Commissari ad acta i quali hanno assunto i poteri della Giunta Comunale;
iv) con delibera n. 1 del 16 febbraio 2012, i Commissari ad acta hanno adottato il Piano Urbanistico Attuativo, procedendo alla sua pubblicazione sul B.U.R.C. a partire dal 19 marzo 2012;
v) con successiva delibera n. 2 del 8 febbraio 2013, i Commissari ad acta, dopo aver esaminato le osservazioni e le opposizioni formulate, hanno approvato definitivamente il P.U.A. in zona “D1” costituente comparto funzionale dell’area P.I.P. del vigente P.R.G. in località Torella del Comune di Cicciano, unitamente al Rapporto Ambientale adeguato alle prescrizioni dell’Autorità Competente per la V.A.S.;
vi)successivamente all’approvazione definitiva del P.U.A., la società ricorrente ha depositato apposita istanza volta alla stipula della prescritta convenzione urbanistica, corredata dalla documentazione necessaria;
vii) con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 5 aprile 2023, l’Amministrazione comunale ha approvato l’aggiornamento dello schema di convenzione e dato contestualmente mandato al Responsabile del competente servizio di porre in essere tutti gli atti consequenziali per procedere alla stipula della convenzione;
viii) con diffida del 9 luglio 2024, la società I.A.FIN. s.r.l. ha invitato il Comune ad adottare tutti gli atti utili e necessari ai fini dell’esecuzione della Delibera di G.C. n. 52/2023 ovvero ai fini della stipula della prevista convenzione;
xi) in risposta alla detta diffida, con comunicazione del 9 agosto 2024, prot. 8561/2024, il Comune di Cicciano chiariva che le istanze della società erano sospese sino alla presentazione dei documenti richiesti e precisamente faceva richiamo a una nota del 13 aprile 2023, prot.2808/2023, con la quale si era chiesto alla I.A.FIN la produzione di alcuni documenti nonché il deposito di una polizza fideiussoria per un importo di € 8.333.290,00, rilasciata da un’impresa assicuratrice o azienda di credito in possesso dei requisiti previsti dalla L.10.6.1982 n.348;
xii) seguivano interlocuzioni con le quali la società chiedeva una verifica sulla bozza del contratto di fideiussione, onde evitare di stipularlo prima di avere certezze sulla esecuzione della delibera 53/2023, seguite però dalla mancata risposta del Comune.
2.Con il ricorso oggetto del giudizio, la I.A.FIN ha ribadito la vigenza del P.U.A. approvato dai
Commissari ad acta nel 2013, prorogato fino al 2 aprile 2028 e il conseguente obbligo di provvedere da parte del Comune sull’istanza di attuazione del P.U.A. e quindi ai fini della stipula della convenzione urbanistica.
Il Comune di Cicciano nel 2023 ha dato mandato al Responsabile del servizio interessato di porre in essere tutti gli atti consequenziali, ma non ha poi dato seguito a tale indirizzo che configura, a detta dei ricorrenti, un autovincolo in ordine alla stipula della convenzione urbanistica.
3. Il Comune si è costituito, prospettando che in data 26 maggio2023, nell'ambito del procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso il Trib. Nola (R.G. n. 7144/2022), la Legione Carabinieri Campania – Stazione di Cicciano ha provveduto ad acquisire l’intera documentazione inerente al procedimento attivato su istanza della Società ricorrente.
Successivamente è stato disposto il giudizio con Decreto del 28/05/2024 reso dal Trib. Nola – Sez. G.I.P. (proc. n. 2902/2024 R.G.N.R. – n. 2082/2024 R.G. G.I.P.), assunto al prot. n. 6552 del 13/06/2024 del Comune di Cicciano, che contempla quali imputati, tra gli altri, alcuni Amministratori p.t. del Comune di Cicciano ed il legale rapp.te p.t. della Società ricorrente;
3.1. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto il piano particolareggiato, di cui la ricorrente pretende l’attuazione, non si è mai perfezionato in quanto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “solo dopo la stipula della convenzione urbanistica si perfeziona lo strumento urbanistico attuativo e, correlativamente, l'area interessata riceve una disciplina urbanistica che consente di procedere all'edificazione …», perché «… la stipula della convenzione e la successiva trascrizione a cura del privato sono condizioni di efficacia della delibera di approvazione della lottizzazione.”
3.2. Nel merito, il Comune ha respinto la contestazione di aver tenuto una condotta omissiva illegittima, non essendovi stata l’integrazione documentale più volte richiesta e non potendosi tener conto della polizza di fideiussione trasmessa.
4. In vista della camera di consiglio, le parti hanno chiesto entrambe rinvio per trattative.
5. Con successiva memoria del 12.1.2026, il Comune ha ribadito le proprie difese e aggiunto che il giudizio penale che vedeva coinvolti rappresentanti della società e della precedente amministrazione comunale è stato definito con sentenza resa in data 24/10/2025 dal Trib. Nola – Sez. G.I.P. (proc. n. 2902/2024 R.G.N.R. – n. 2082/2024 R.G. G.I.P.), che ha disposto la condanna nei confronti degli Amministratori p.t. del Comune di Cicciano nonché del legale rapp.te p.t. della Società ricorrente.
Tale pronuncia confermerebbe quanto indicato dalla richiamata comunicazione assunta al prot. n. 8561 del 08/08/2024 del Comune di Cicciano, con cui è stato precisato che “le richieste formulate da codesta società sono sospese sino alla produzione di tutti i documenti ivi indicati nonché alla eventuale verifica della l egittimità dei provvedimenti sin ad ora adottati”.
6. In data 19.1.2026 la I.A.FIN ha depositato memoria e documenti.
7. Il 27.1.2026, il Comune ha depositato istanza di passaggio in decisione chiedendo lo stralcio della memoria e della documentazione depositate dalla Società ricorrente in data 19/01/2026 ed in violazione dei termini perentori prescritti dagli artt. 73 e 87, comma 3, Cod. Proc. Amm. (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 21/02/2025, n. 1490).
DIRITTO
8. Il ricorso va respinto nel merito in quanto le circostanze esposte non consentono di ipotizzare, a carico del Comune di Cicciano, una condotta omissiva sanzionabile con l’azione ex art. 117 c.p.a.
L’art. 15 dello schema di convenzione approvato con la deliberazione n. 2/2013 dei Commissari ad
acta (cfr. doc. n. 1 dep.to da controparte in data 19/06/2025), stabilisce che il Soggetto Attuatore è tenuto a presentare all’Ente comunale la fideiussione posta a garanzia integrale degli obblighi contemplati dal titolo convenzionale.
Questo conferma la tesi sostenuta dal Comune in ordine al fatto che l’ente aveva tutto il diritto di chiedere la fideiussione stipulata e non certo accontentarsi di una bozza provvisoria.
La questione non è contenutistica ma sostanziale.
Come noto, la fideiussione è che un contratto ad effetti obbligatori in cui il fideiussore si fa garante delle obbligazioni contratte da una persona o da un’azienda.
La conclusione del contratto è quindi parte della fattispecie che consentirebbe, nel caso concreto, la stipula della convezione urbanistica.
È fin troppo evidente che in mancanza di un contratto definitivo l’obbligo di garanzia non può dirsi insorto e quindi nessun obbligo ha l’ente locale di concludere l’iter procedimentale.
Peraltro, oltre alla mancanza della fideiussione, il Comune ha contestato anche il mancato pagamento “dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo fissa forfettaria e dei diritti di rogito e di segreteria”, anch’essi richiesti sin dalla “nota del 13.4.2023, prot.2808/2023, a firma del responsabile dell’UTC, Arch. Ottello Giuseppe”.
8.1. Vi è poi una seconda ragione per rigettare il ricorso.
La comunicazione assunta al prot. n. 8561 del 08/08/2024 del Comune di Cicciano (cfr. doc. n. 1 prod. Comune del 02/09/2025) disponeva non solo la sospensione del procedimento finalizzato all’attuazione del P.U.A. promosso dalla Società ricorrente sino alla trasmissione della documentazione richiesta e mai trasmessa, ma anche l’archiviazione del procedimento de quo qualora, come effettivamente verificatosi, non fosse stata resa la documentazione richiesta entro “il termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto”.
Si tratta di un evidente arresto procedimentale che concretizza la fine del procedimento – e non il silenzio dell’Amministrazione – allo scadere del termine ivi indicato, e come tale avrebbe dovuto essere impugnata nei termini di legge, visto che la società era a conoscenza del provvedimento sin dal 28/08/2024, così come comprovato dalla missiva di pari data agli atti del presente giudizio (cfr. doc. n. 6 prod. I.A.FIN del 19/06/2025).
Per giurisprudenza costante, vige la regola generale per cui gli atti endoprocedimentali non sono impugnabili in via autonoma in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento. Tuttavia questa regola generale subisce eccezioni in casi particolari, in relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento ovvero ad atti interlocutori, che comportino un arresto procedimentale; la possibilità di una impugnazione anticipata di un atto ha, dunque, carattere eccezionale e va riconosciuta esclusivamente ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva del procedimento (Cons.Stato sez. V, 23/06/2025, n. 5470; id., sez. V, 14/02/2025, n. 1225; id. sez. V, 22/08/2024, n. 7205).
9. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna I.A.FIN s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Cicciano che liquida in euro 3000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN DO, Presidente
RI AR AV, Consigliere, Estensore
RIgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AR AV | AN DO |
IL SEGRETARIO