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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1227/2024 R.G.V.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Pt_2 C.F._2
PIOZZI FRANCESCA
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: domanda congiunta di regolazione dell'affidamento e del mantenimento di figli minori.
Conclusioni: all'udienza tenuta in data 12.03.2025 i ricorrenti concludevano come in atti. MOTIVAZIONE
Le odierne parti hanno adito l'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 473bis.51
c.p.c., chiedendo regolarsi i rapporti scaturenti dalla crisi familiare in ordine all'affidamento delle figlie minori nata il [...], e Persona_1 [...]
nata il [...], chiedendo disporsi l'affidamento condiviso, con Per_2
collocazione e tempi di permanenza equipollenti trai genitori e mantenimento diretto, con ripartizione a metà tra i genitori delle spese straordinarie di mantenimento, con regolazione specifica del regime di frequentazione tra minori e genitori.
All'udienza del 05.11.2024 le parti chiedevano un rinvio per rimodulare il regime di frequentazione tra minori e genitori, in modo più soddisfacente per le esigenze delle figlie.
Con memoria integrativa depositata in data 08.03.2025, le parti hanno chiesto integrarsi le condizioni del ricorso come segue: “- i genitori si alterneranno nella frequentazione delle figlie, garantendo pari tempi di permanenza, presso l'uno e l'altro, cosicchè nella settimana che le edesime permarranno, presso il padre, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera (o al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola, secondo gli accordi tra i genitori), lo stesso avrà facoltà di stare con le figlie, un pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento, dal mercoledì dopo scuola al giovedì matttina, con accompagnamento a scuola
(e comunque un pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento ed accompagnamento a scuola); mentre, nella settimana che permarranno, nel week end, presso la madre, dal venerdì dopo scuola, il padre avrà facoltà di tenere con sé le minori, due giorni infrasettimanali, con due pernottamenti, indicativamente dal mercoledì dopo scuola al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola;
–per il resto rimangono ferme le condizioni di cui al ricorso”.
All'udienza del 12.03.2025 le parti hanno chiesto accogliersi le condizioni rassegnate in ricorso come integrate nella memoria dell'08.03.2025.
Ciò posto, le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti appaiono ragionevoli e idonee a tutelare adeguatamente l'interesse delle figlie delle parti, sicché, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., il collegio prende atto degli accordi tra le parti.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1227/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) prende atto delle condizioni concordate dalle parti e contenute nel ricorso e integrate nella memoria depositata in data 08.03.2025;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, 20.03.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1227/2024 R.G.V.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Pt_2 C.F._2
PIOZZI FRANCESCA
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: domanda congiunta di regolazione dell'affidamento e del mantenimento di figli minori.
Conclusioni: all'udienza tenuta in data 12.03.2025 i ricorrenti concludevano come in atti. MOTIVAZIONE
Le odierne parti hanno adito l'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 473bis.51
c.p.c., chiedendo regolarsi i rapporti scaturenti dalla crisi familiare in ordine all'affidamento delle figlie minori nata il [...], e Persona_1 [...]
nata il [...], chiedendo disporsi l'affidamento condiviso, con Per_2
collocazione e tempi di permanenza equipollenti trai genitori e mantenimento diretto, con ripartizione a metà tra i genitori delle spese straordinarie di mantenimento, con regolazione specifica del regime di frequentazione tra minori e genitori.
All'udienza del 05.11.2024 le parti chiedevano un rinvio per rimodulare il regime di frequentazione tra minori e genitori, in modo più soddisfacente per le esigenze delle figlie.
Con memoria integrativa depositata in data 08.03.2025, le parti hanno chiesto integrarsi le condizioni del ricorso come segue: “- i genitori si alterneranno nella frequentazione delle figlie, garantendo pari tempi di permanenza, presso l'uno e l'altro, cosicchè nella settimana che le edesime permarranno, presso il padre, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera (o al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola, secondo gli accordi tra i genitori), lo stesso avrà facoltà di stare con le figlie, un pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento, dal mercoledì dopo scuola al giovedì matttina, con accompagnamento a scuola
(e comunque un pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento ed accompagnamento a scuola); mentre, nella settimana che permarranno, nel week end, presso la madre, dal venerdì dopo scuola, il padre avrà facoltà di tenere con sé le minori, due giorni infrasettimanali, con due pernottamenti, indicativamente dal mercoledì dopo scuola al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola;
–per il resto rimangono ferme le condizioni di cui al ricorso”.
All'udienza del 12.03.2025 le parti hanno chiesto accogliersi le condizioni rassegnate in ricorso come integrate nella memoria dell'08.03.2025.
Ciò posto, le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti appaiono ragionevoli e idonee a tutelare adeguatamente l'interesse delle figlie delle parti, sicché, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., il collegio prende atto degli accordi tra le parti.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1227/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) prende atto delle condizioni concordate dalle parti e contenute nel ricorso e integrate nella memoria depositata in data 08.03.2025;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, 20.03.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia