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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/10/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
368/25 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
All'udienza del 07.10.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti da remoto, via
TEAMS, l'avv. Orio Christian per parte ricorrente e in presenza l'avv. Danilo Della Rosa in sostituzione dell'avv. Paolo Bonetti per . CP_1
Preliminarmente
Il Giudice
- prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori di parte sopra indicati;
- prende atto della dichiarazione del procuratore di parte sopra indicato collegato da remoto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nel luogo da cui è in corso collegamento con la stanza virtuale d'udienza;
- prende atto che, su suo invito, il difensore sopra indicato si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza;
- avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Orio Christian si richiama agli atti ed alle conclusioni ivi riportate;
precisa che il termine di sospensione di tre mesi opera in favore del ricorrente che non può usufruirne se non è a conoscenza dell'atto; nella diffida nella parte in cui si specificano le istruzioni per versare non c'è né il periodo né l'importo; chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
L'avv. Danilo Della Rosa si riporta alla memoria difensiva ed alle relative conclusioni, con spese rifuse a;
rileva che l'opposizione era fondata unicamente sulla eccezione di prescrizione e CP_1 ritiene, pertanto, nuova ed inammissibile la contestazione meritale sul contenuto della diffida prospettata solo ora in udienza.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza anche da remoto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G. 368/2025
Promossa da:
, C.F. , nato in [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv.to Martina Adami e dall'avv.to Christian Orio
- ricorrente-
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bonetti Paolo e Iero Luca
- resistente -
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 0I-00340072
Sulle seguenti conclusioni di parte
Parte_1
In via preliminare e cautelare: Sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 0I-
00340072 prot. .8600.07/03/2025.0073068 notificata in data 17/3/2025, per i gravi motivi CP_1 esposti in narrativa.
Nel merito:
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' alla riscossione della sanzione CP_1 amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione n. 0I-00340072 prot.
.8600.07/03/2025.0073068 notificata in data 17/3/2025 e per l'effetto annullare e/o dichiarare CP_1 inefficace e/o illegittima la suddetta ordinanza ingiunzione, dichiarando nulla essere dovuto dal ricorrente all' a tale titolo. CP_1
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
CP_1
Nel merito: rigettare il ricorso. Spese e onorari di lite rifusi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.25 ha presentato opposizione contro l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 0I-00340072, con cui ha preteso dallo stesso, in qualità di titolare della impresa CP_1 individuale oggi cessata AN IZ & AB DI ZH HI, il pagamento di €
1.945,50, a titolo di sanzione amministrativa oltre € 10,33 per spese di notifica, in ragione dell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2018.
La difesa attorea evidenziava che l'ordinanza ingiunzione impugnata era relativa all'atto di accertamento prot. .8600.22/08/2019.0173416 del 22.08.19, notificato il 28.09.19, e che la CP_1 stessa era stata notificata soltanto il 17.03.25 e, quindi, ben oltre il termine di prescrizione quinquennale applicabile ai contributi previdenziali e alle relative sanzioni.
Il ricorrente chiedeva, quindi, di accertare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per intervenuta prescrizione, concludendo come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l' , che insisteva nel rigetto del ricorso attoreo, posto che alcuna CP_1 prescrizione poteva dirsi maturata, tenuto conto sia della sospensione per il periodo corrispondente al termine di tre mesi assegnato per il versamento delle quote omesse, sia della sospensione cd. Covid.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del 7.10.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice che il ricorso sia infondato per le ragioni che si espongono.
È pacifico, in quanto non tempestivamente contestato in ricorso, che la notifica al ricorrente dell'atto di accertamento prot. .8600.22/08/2019.0173416 si sia perfezionata in data 28.09.19 e che nulla CP_1 il ricorrente abbia pagato nei tre mesi successivi e che allo stesso sia stata quindi notificata, in data
17.03.25, l'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione. Parte ricorrente si difende in ricorso eccependo unicamente l'intervenuta prescrizione quinquennale, essendo, a suo dire, trascorsi più di cinque anni tra la notifica dell'atto di accertamento e quella dell'ordinanza ingiunzione.
La tesi attorea è, tuttavia, priva di pregio, in quanto alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Infatti, nell'atto di accertamento che ha preceduto la notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione veniva concesso a parte ricorrente, al fine di evitare l'irrogazione della sanzione amministrativa, un termine di tre mesi per provvedere al versamento delle ritenute omesse e in tale periodo il corso della prescrizione rimane sospeso ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, del Decreto-
Legge n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.
Deve, inoltre, tenersi conto anche della sospensione, durata dal giorno 8.03.20 fino al 31.08.21, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid, come previsto dal D.L. n. 18/2020, artt. 67 e 68 (e dai successivi decreti legge che hanno sospeso a più riprese i termini di notifica, versamento e riscossione delle cartelle di pagamento), che richiamano l'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015. In particolare, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, sospendendo i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ha sospeso allo stesso modo anche il corso della prescrizione per lo stesso periodo di tempo.
Pertanto, atteso che lo stesso ricorrente non tempestivamente contestato in ricorso che la notifica al ricorrente dell'atto di accertamento prot. .8600.22/08/2019.0173416 si sia perfezionata in data CP_1
28.09.19, la notifica dell'ordinanza ingiunzione perfezionatasi il 17.03.25 deve ritenersi assolutamente tempestiva.
Dunque, in definitiva, nel confermare, per i motivi sopra evidenziati, il rigetto dell'opposizione, il ricorrente andrà condannato al pagamento delle spese di lite, come in dispositivo liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 per le cause di minima complessità (e tenuto conto che non si è proceduto ad istruttoria ulteriore rispetto all'esame della documentazione), a favore dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Alessia
Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore di . CP_1
Udine, 7.10.2025
IL GIUDICE dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
All'udienza del 07.10.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti da remoto, via
TEAMS, l'avv. Orio Christian per parte ricorrente e in presenza l'avv. Danilo Della Rosa in sostituzione dell'avv. Paolo Bonetti per . CP_1
Preliminarmente
Il Giudice
- prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori di parte sopra indicati;
- prende atto della dichiarazione del procuratore di parte sopra indicato collegato da remoto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nel luogo da cui è in corso collegamento con la stanza virtuale d'udienza;
- prende atto che, su suo invito, il difensore sopra indicato si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza;
- avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Orio Christian si richiama agli atti ed alle conclusioni ivi riportate;
precisa che il termine di sospensione di tre mesi opera in favore del ricorrente che non può usufruirne se non è a conoscenza dell'atto; nella diffida nella parte in cui si specificano le istruzioni per versare non c'è né il periodo né l'importo; chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
L'avv. Danilo Della Rosa si riporta alla memoria difensiva ed alle relative conclusioni, con spese rifuse a;
rileva che l'opposizione era fondata unicamente sulla eccezione di prescrizione e CP_1 ritiene, pertanto, nuova ed inammissibile la contestazione meritale sul contenuto della diffida prospettata solo ora in udienza.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza anche da remoto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G. 368/2025
Promossa da:
, C.F. , nato in [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv.to Martina Adami e dall'avv.to Christian Orio
- ricorrente-
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bonetti Paolo e Iero Luca
- resistente -
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 0I-00340072
Sulle seguenti conclusioni di parte
Parte_1
In via preliminare e cautelare: Sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 0I-
00340072 prot. .8600.07/03/2025.0073068 notificata in data 17/3/2025, per i gravi motivi CP_1 esposti in narrativa.
Nel merito:
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' alla riscossione della sanzione CP_1 amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione n. 0I-00340072 prot.
.8600.07/03/2025.0073068 notificata in data 17/3/2025 e per l'effetto annullare e/o dichiarare CP_1 inefficace e/o illegittima la suddetta ordinanza ingiunzione, dichiarando nulla essere dovuto dal ricorrente all' a tale titolo. CP_1
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
CP_1
Nel merito: rigettare il ricorso. Spese e onorari di lite rifusi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.25 ha presentato opposizione contro l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 0I-00340072, con cui ha preteso dallo stesso, in qualità di titolare della impresa CP_1 individuale oggi cessata AN IZ & AB DI ZH HI, il pagamento di €
1.945,50, a titolo di sanzione amministrativa oltre € 10,33 per spese di notifica, in ragione dell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2018.
La difesa attorea evidenziava che l'ordinanza ingiunzione impugnata era relativa all'atto di accertamento prot. .8600.22/08/2019.0173416 del 22.08.19, notificato il 28.09.19, e che la CP_1 stessa era stata notificata soltanto il 17.03.25 e, quindi, ben oltre il termine di prescrizione quinquennale applicabile ai contributi previdenziali e alle relative sanzioni.
Il ricorrente chiedeva, quindi, di accertare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per intervenuta prescrizione, concludendo come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l' , che insisteva nel rigetto del ricorso attoreo, posto che alcuna CP_1 prescrizione poteva dirsi maturata, tenuto conto sia della sospensione per il periodo corrispondente al termine di tre mesi assegnato per il versamento delle quote omesse, sia della sospensione cd. Covid.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del 7.10.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice che il ricorso sia infondato per le ragioni che si espongono.
È pacifico, in quanto non tempestivamente contestato in ricorso, che la notifica al ricorrente dell'atto di accertamento prot. .8600.22/08/2019.0173416 si sia perfezionata in data 28.09.19 e che nulla CP_1 il ricorrente abbia pagato nei tre mesi successivi e che allo stesso sia stata quindi notificata, in data
17.03.25, l'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione. Parte ricorrente si difende in ricorso eccependo unicamente l'intervenuta prescrizione quinquennale, essendo, a suo dire, trascorsi più di cinque anni tra la notifica dell'atto di accertamento e quella dell'ordinanza ingiunzione.
La tesi attorea è, tuttavia, priva di pregio, in quanto alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Infatti, nell'atto di accertamento che ha preceduto la notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione veniva concesso a parte ricorrente, al fine di evitare l'irrogazione della sanzione amministrativa, un termine di tre mesi per provvedere al versamento delle ritenute omesse e in tale periodo il corso della prescrizione rimane sospeso ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, del Decreto-
Legge n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.
Deve, inoltre, tenersi conto anche della sospensione, durata dal giorno 8.03.20 fino al 31.08.21, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid, come previsto dal D.L. n. 18/2020, artt. 67 e 68 (e dai successivi decreti legge che hanno sospeso a più riprese i termini di notifica, versamento e riscossione delle cartelle di pagamento), che richiamano l'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015. In particolare, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, sospendendo i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ha sospeso allo stesso modo anche il corso della prescrizione per lo stesso periodo di tempo.
Pertanto, atteso che lo stesso ricorrente non tempestivamente contestato in ricorso che la notifica al ricorrente dell'atto di accertamento prot. .8600.22/08/2019.0173416 si sia perfezionata in data CP_1
28.09.19, la notifica dell'ordinanza ingiunzione perfezionatasi il 17.03.25 deve ritenersi assolutamente tempestiva.
Dunque, in definitiva, nel confermare, per i motivi sopra evidenziati, il rigetto dell'opposizione, il ricorrente andrà condannato al pagamento delle spese di lite, come in dispositivo liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 per le cause di minima complessità (e tenuto conto che non si è proceduto ad istruttoria ulteriore rispetto all'esame della documentazione), a favore dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Alessia
Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore di . CP_1
Udine, 7.10.2025
IL GIUDICE dott.ssa Alessia Bisceglia