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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7286 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dott. Geremia CASABURI Presidente, Dott. Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere, Dott. Biagio Roberto CIMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 1853/2016 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 02/12/2025 ex art. 281 sexies c.p.c., svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c. p. c., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 18036/2015 del Tribunale di Roma e vertente TRA
con sede legale in Roma, Via Alvaro del Parte_1
Portillo, Snc, P.IVA (CF ), in persona del Legale P.IVA_1
Rappresentate, Sig.ra (CF Parte_2
, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Sergio Torri e C.F._1
TI OL, / Email_1
/ cf: Email_2
/ / email: C.F._2 C.F._3
06/39751481) ed Email_3 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, alla Via Girolamo Savonarola n.6, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado appellante E (Cf ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Roma Via Santa Maria Ausiliatrice n.4, in persona dell'AU Sig. elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_2
Federico Cesi n.44, presso lo Studio dell'Avv. Luigi Molinaro (CF
che la rappresenta e difende in virtù della C.F._4 delega a margine del ricorso ex art.702 bis cpc depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma con rgn 20647/2012 nonché di quella a r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 margine della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 11858/12 del Tribunale di Roma, definiti con la sentenza impugnata ( in appresso la PEC ed il numero di fax ove si intendono ricevere le comunicazioni di cancelleria: – fax Email_4
06233.202.820) appellata IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
- il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con decreto del 09/12/2020;
- non è stato riassunto;
Ritenuto che:
- i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
- l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione
“deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
- più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza, in senso tecnico- giuridico, di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
- occorre porre rimedio a tale anomalia, sostanzialmente fonte di
“false pendenze”, tenuto anche conto degli obiettivi del PNRR,
- l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
- al riguardo, trattandosi di misura che - come detto - opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
- in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25); Ritenuto che nella specie non sono state depositate memorie e note, e che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Così deciso in Roma il giorno 03/12/2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3