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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/07/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di mutamento di sesso iscritto al n. 1991/2025 R.G. e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Alexander Schuster;
-parte attrice- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- La parte , non coniugata, ha adito questo Tribunale Parte_1 riferendo di riconoscersi nel genere maschile e che, sin dall'infanzia, ha avvertito un forte disagio rispetto al genere attribuitole alla nascita così come agli stereotipi associati al genere femminile. Ha dedotto che il disagio R.G. 1991/2025.
è aumentato con l'arrivo della pubertà e la comparsa dei caratteri sessuali secondari. Ha allegato, altresì, di aver scelto quale proprio prenome e di essere così riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento. CP_1
Ha allegato di aver iniziato sin dal 2022 un percorso di transizione di genere presso la struttura pubblica del Policlinico di Bari, percorso consistito prima in colloqui psicodiagnostici e poi dal 2023 nella somministrazione di terapia ormonale su prescrizione dell'endocrinologo.
Ha riferito, altresì, di aver frequentato la scuola secondaria e l'università con carriera alias ma di aver comunque incontrato numerose difficoltà burocratiche legate alle iscrizioni anagrafiche.
Ha concluso domandando: a) il mutamento del sesso dal genere femminile a quello maschile con rettifica dell'atto di nascita;
b) la rettifica del prenome da a;
c) l'oscuramento dei dati personali a Pt_1 CP_1 norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003. (ricorso depositato il 17/03/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.3.- In occasione della prima udienza di comparizione del 23/06/2025, all'esito dell'ascolto della parte comparsa personalmente, la parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate e chiedendo che la causa sia decisa. Il giudice delegato si è dunque riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.4.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 09/05/2025).
2.- La domanda di mutamento di sesso è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1 l. 164/1982, la rettificazione del sesso attribuito alla nascita può essere effettuata anche in forza di sentenza passata in giudicato che attribuisca alla persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali.
L'interpretazione della norma deve muovere dalla circostanza per cui il diritto all'identità di genere si colloca senza dubbio nel novero dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità
2 R.G. 1991/2025.
umana e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
In base ad una lettura sistematica della norma, che valorizzi anche quanto stabilito dall'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 in punto di autorizzazione all'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali (nella versione risultante da Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 23/07/2024), deve ritenersi anzitutto che l'intervento modificativo dei caratteri sessuali primari sia solo una delle possibili tecniche, di per sé tutt'altro che necessaria, attraverso cui conseguire la modificazione richiesta dalla citata legge 164/1982 (Corte costituzionale, sentenza n. 221 del 05/11/2015). Infatti, ciò che la norma richiede, nell'ottica del bilanciamento tra il profilo personalistico dell'identità
e l'interesse pubblicistico alla certezza nelle relazioni giuridiche, è semplicemente l'accertamento, in uno alla serietà e univocità dell'intento, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, la quale si estrinseca in una pluralità di aspetti non solo fisici ma anche psicologici e comportamentali (Corte costituzionale, sentenza n. 180 del 13/07/2017).
2.1.- Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, emerge che la parte soddisfi pienamente tutti i criteri per la dignosi di disforia di genere o incongruenza di genere (cfr. relazione del Centro Regionale di riferimento per la disforia di genere istituito presso il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso – U.O.C. di Psichiatria dell'Università degli studi Aldo Moro di Bari). Emerge, inoltre, che la parte abbia avviato, previa valutazione psicologica favorevole, la terapia ormonale farmacologica di adeguamento sin dal gennaio 2023, su prescrizione e sotto il controllo dell'U.O. di Endocrinologia del Policlinico di Bari (cfr. documentazione allegata).
Al contempo, vi è prova della serietà e dell'univocità del percorso scelto, come può desumersi dal fatto che all'udienza tenutasi dinanzi al giudice delegato, la parte attrice, che si è presentata con tratti tipicamente maschili sia nell'aspetto fisico (es. barba) sia nell'abbigliamento, ha insistito nella richiesta di rettificazione, chiedendone l'accoglimento.
3 R.G. 1991/2025.
2.2.- La parte ha, inoltre, allegato che da diverso tempo chiede di essere chiamata con il prenome , nome che la fa sentire a suo agio in CP_1 quanto aderente all'identità di genere cui sente di appartenere.
2.3.- Sulla scorta di queste considerazioni può desumersi che sia avvenuto il riallineamento dell'identità fisica a quella psichica e, in definitiva, la transizione irreversibile nel genere maschile.
Deve, pertanto, essere riconosciuto alla parte il diritto alla rettificazione del sesso attribuitole alla nascita e, in via conseguenziale, il diritto alla rettificazione del prenome.
3.- Considerate la natura necessitata della domanda e l'adesione alla domanda del contraddittore istituzionale, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 1991/2025 introdotto con ricorso del 17/03/2025 da nei confronti del Parte_1
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecce, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) ATTRIBUISCE a , nata a [...] il [...] (atto iscritto Parte_1 nel registro degli atti di nascita del Comune di Leverano al n. 55, parte
I, serie A, anno 2004), il sesso maschile e il prenome;
CP_1
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Leverano di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
4) DISPONE, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte attrice.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di mutamento di sesso iscritto al n. 1991/2025 R.G. e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Alexander Schuster;
-parte attrice- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- La parte , non coniugata, ha adito questo Tribunale Parte_1 riferendo di riconoscersi nel genere maschile e che, sin dall'infanzia, ha avvertito un forte disagio rispetto al genere attribuitole alla nascita così come agli stereotipi associati al genere femminile. Ha dedotto che il disagio R.G. 1991/2025.
è aumentato con l'arrivo della pubertà e la comparsa dei caratteri sessuali secondari. Ha allegato, altresì, di aver scelto quale proprio prenome e di essere così riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento. CP_1
Ha allegato di aver iniziato sin dal 2022 un percorso di transizione di genere presso la struttura pubblica del Policlinico di Bari, percorso consistito prima in colloqui psicodiagnostici e poi dal 2023 nella somministrazione di terapia ormonale su prescrizione dell'endocrinologo.
Ha riferito, altresì, di aver frequentato la scuola secondaria e l'università con carriera alias ma di aver comunque incontrato numerose difficoltà burocratiche legate alle iscrizioni anagrafiche.
Ha concluso domandando: a) il mutamento del sesso dal genere femminile a quello maschile con rettifica dell'atto di nascita;
b) la rettifica del prenome da a;
c) l'oscuramento dei dati personali a Pt_1 CP_1 norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003. (ricorso depositato il 17/03/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.3.- In occasione della prima udienza di comparizione del 23/06/2025, all'esito dell'ascolto della parte comparsa personalmente, la parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate e chiedendo che la causa sia decisa. Il giudice delegato si è dunque riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.4.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 09/05/2025).
2.- La domanda di mutamento di sesso è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1 l. 164/1982, la rettificazione del sesso attribuito alla nascita può essere effettuata anche in forza di sentenza passata in giudicato che attribuisca alla persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali.
L'interpretazione della norma deve muovere dalla circostanza per cui il diritto all'identità di genere si colloca senza dubbio nel novero dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità
2 R.G. 1991/2025.
umana e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
In base ad una lettura sistematica della norma, che valorizzi anche quanto stabilito dall'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 in punto di autorizzazione all'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali (nella versione risultante da Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 23/07/2024), deve ritenersi anzitutto che l'intervento modificativo dei caratteri sessuali primari sia solo una delle possibili tecniche, di per sé tutt'altro che necessaria, attraverso cui conseguire la modificazione richiesta dalla citata legge 164/1982 (Corte costituzionale, sentenza n. 221 del 05/11/2015). Infatti, ciò che la norma richiede, nell'ottica del bilanciamento tra il profilo personalistico dell'identità
e l'interesse pubblicistico alla certezza nelle relazioni giuridiche, è semplicemente l'accertamento, in uno alla serietà e univocità dell'intento, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, la quale si estrinseca in una pluralità di aspetti non solo fisici ma anche psicologici e comportamentali (Corte costituzionale, sentenza n. 180 del 13/07/2017).
2.1.- Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, emerge che la parte soddisfi pienamente tutti i criteri per la dignosi di disforia di genere o incongruenza di genere (cfr. relazione del Centro Regionale di riferimento per la disforia di genere istituito presso il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso – U.O.C. di Psichiatria dell'Università degli studi Aldo Moro di Bari). Emerge, inoltre, che la parte abbia avviato, previa valutazione psicologica favorevole, la terapia ormonale farmacologica di adeguamento sin dal gennaio 2023, su prescrizione e sotto il controllo dell'U.O. di Endocrinologia del Policlinico di Bari (cfr. documentazione allegata).
Al contempo, vi è prova della serietà e dell'univocità del percorso scelto, come può desumersi dal fatto che all'udienza tenutasi dinanzi al giudice delegato, la parte attrice, che si è presentata con tratti tipicamente maschili sia nell'aspetto fisico (es. barba) sia nell'abbigliamento, ha insistito nella richiesta di rettificazione, chiedendone l'accoglimento.
3 R.G. 1991/2025.
2.2.- La parte ha, inoltre, allegato che da diverso tempo chiede di essere chiamata con il prenome , nome che la fa sentire a suo agio in CP_1 quanto aderente all'identità di genere cui sente di appartenere.
2.3.- Sulla scorta di queste considerazioni può desumersi che sia avvenuto il riallineamento dell'identità fisica a quella psichica e, in definitiva, la transizione irreversibile nel genere maschile.
Deve, pertanto, essere riconosciuto alla parte il diritto alla rettificazione del sesso attribuitole alla nascita e, in via conseguenziale, il diritto alla rettificazione del prenome.
3.- Considerate la natura necessitata della domanda e l'adesione alla domanda del contraddittore istituzionale, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 1991/2025 introdotto con ricorso del 17/03/2025 da nei confronti del Parte_1
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecce, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) ATTRIBUISCE a , nata a [...] il [...] (atto iscritto Parte_1 nel registro degli atti di nascita del Comune di Leverano al n. 55, parte
I, serie A, anno 2004), il sesso maschile e il prenome;
CP_1
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Leverano di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
4) DISPONE, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte attrice.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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