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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 782/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Verona presso lo studio dell'Avv. GIACINO
EDOARDO che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, domiciliato in P.ZZA BRA', 1 37121
VERONA, rappresentato e difeso dall'Avv. SQUADRONI FULVIA e
MICHELON GIOVANNI dell'Avvocatura civica, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 21.11.2024.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
in qualità di titolare e legale rappresentante Parte_1
Part di “ bum bam di GO MA ha chiesto che venga accertata l'inefficacia, la nullità o venga pronunciato l'annullamento della richiesta di pagamento per abusiva occupazione del suolo pubblico irrogata dal Comune di Verona –
Ufficio del Commercio, e, in via subordinata, che venga rideterminato l'importo dovuto nella minore somma pari ad euro
3,10.
Parte attrice, in particolare, deduce che il metodo di calcolo utilizzato dal per determinare l'importo Controparte_1 dovuto sarebbe errato, avendo il applicato il criterio CP_1 previsto per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari, in luogo di quello previsto per l'occupazione mediante plateatico di cui all'art. 90 lett. a) secondo periodo del Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (doc. d).
Si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande attoree.
Ciò detto, la domanda svolta da è fondata e Parte_1 va accolta.
L'Amministrazione comunale ha quantificato l'indennità per l'occupazione abusiva del suolo pubblico moltiplicando la tariffa temporanea ordinaria prevista (0,310 euro) per 10, per la superficie occupata abusivamente pari a mq 17,30 (cfr. verbale di accertamento: doc. 1 di parte convenuta) per trenta giorni antecedenti la redazione del verbale, maggiorata del 50%.
Tale conteggio si basa tuttavia su una interpretazione errata del Regolamento.
In primo luogo, non trova alcun fondamento positivo la moltiplicazione dell'indennità dovuta per i trenta giorni antecedenti la redazione del verbale di accertamento: il primo pagina 2 di 4 periodo dell'art. 90 comma 1 lett. a) del Regolamento, nella sua formulazione letterale, che richiama quanto previsto dall'art. 1 comma 821 lett. g) l. 160/2019, detta, infatti, i criteri – ai fini della determinazione dell'indennità, parametrata al canone applicabile maggiorato del 50% - per stabilire quando si sia in presenza di un'occupazione o una diffusione di messaggi pubblicitari permanente e quando di una temporanea, ma non stabilisce – contrariamente a quanto voluto dall'Amministrazione
– che le occupazioni temporanee si presumono protratte per i trenta giorni antecedenti la redazione del verbale.
Inoltre, ritiene questo Giudice che, in virtù del criterio interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. secondo cui “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”, il quale viene comunemente esteso pure ai provvedimenti amministrativi (C.d.S. 6378/19), il primo periodo, della lett. a) dell'art. 90 del Regolamento, il quale prevede, per l'appunto, che l'indennità vada parametrata al canone applicabile (rispettivamente, per l'occupazione temporanea o permanente) aumentato del 50%, non si applichi all'occupazione mediante plateatici, cui il Comune di Verona ha dedicato una apposito e autonoma previsione – del tutto assente nel testo legislativo – nel successivo periodo della medesima lett. a).
Ciò posto, l'indennità per l'occupazione abusiva mediante plateatico va determinata applicando la tariffa temporanea ordinaria prevista, moltiplicata per 10. L'importo andrà poi a sua volta moltiplicato per i mq di superficie occupati abusivamente.
In assenza, infine, di qualsivoglia prova, da parte dell'Amministrazione, circa la durata dell'abusiva occupazione da parte del trasgressore, l'importo sarà dovuto per il solo giorno in cui l'infrazione è stata accertata.
L'indennità dovuta va, pertanto, rideterminata in euro 53,60.
pagina 3 di 4 Le spese di lite vanno compensante, essendo la pretesa dell'Amministrazione fondata nel merito, ma erronea nel quantum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
In accoglimento delle domande attoree, ridetermina l'indennità dovuta da per l'occupazione abusiva di suolo Parte_1 pubblico accertata dalla Polizia Locale di Verona con verbale
11203513 del 19.10.2022 in euro 53,60.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Verona, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 782/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Verona presso lo studio dell'Avv. GIACINO
EDOARDO che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, domiciliato in P.ZZA BRA', 1 37121
VERONA, rappresentato e difeso dall'Avv. SQUADRONI FULVIA e
MICHELON GIOVANNI dell'Avvocatura civica, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 21.11.2024.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
in qualità di titolare e legale rappresentante Parte_1
Part di “ bum bam di GO MA ha chiesto che venga accertata l'inefficacia, la nullità o venga pronunciato l'annullamento della richiesta di pagamento per abusiva occupazione del suolo pubblico irrogata dal Comune di Verona –
Ufficio del Commercio, e, in via subordinata, che venga rideterminato l'importo dovuto nella minore somma pari ad euro
3,10.
Parte attrice, in particolare, deduce che il metodo di calcolo utilizzato dal per determinare l'importo Controparte_1 dovuto sarebbe errato, avendo il applicato il criterio CP_1 previsto per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari, in luogo di quello previsto per l'occupazione mediante plateatico di cui all'art. 90 lett. a) secondo periodo del Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (doc. d).
Si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande attoree.
Ciò detto, la domanda svolta da è fondata e Parte_1 va accolta.
L'Amministrazione comunale ha quantificato l'indennità per l'occupazione abusiva del suolo pubblico moltiplicando la tariffa temporanea ordinaria prevista (0,310 euro) per 10, per la superficie occupata abusivamente pari a mq 17,30 (cfr. verbale di accertamento: doc. 1 di parte convenuta) per trenta giorni antecedenti la redazione del verbale, maggiorata del 50%.
Tale conteggio si basa tuttavia su una interpretazione errata del Regolamento.
In primo luogo, non trova alcun fondamento positivo la moltiplicazione dell'indennità dovuta per i trenta giorni antecedenti la redazione del verbale di accertamento: il primo pagina 2 di 4 periodo dell'art. 90 comma 1 lett. a) del Regolamento, nella sua formulazione letterale, che richiama quanto previsto dall'art. 1 comma 821 lett. g) l. 160/2019, detta, infatti, i criteri – ai fini della determinazione dell'indennità, parametrata al canone applicabile maggiorato del 50% - per stabilire quando si sia in presenza di un'occupazione o una diffusione di messaggi pubblicitari permanente e quando di una temporanea, ma non stabilisce – contrariamente a quanto voluto dall'Amministrazione
– che le occupazioni temporanee si presumono protratte per i trenta giorni antecedenti la redazione del verbale.
Inoltre, ritiene questo Giudice che, in virtù del criterio interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. secondo cui “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”, il quale viene comunemente esteso pure ai provvedimenti amministrativi (C.d.S. 6378/19), il primo periodo, della lett. a) dell'art. 90 del Regolamento, il quale prevede, per l'appunto, che l'indennità vada parametrata al canone applicabile (rispettivamente, per l'occupazione temporanea o permanente) aumentato del 50%, non si applichi all'occupazione mediante plateatici, cui il Comune di Verona ha dedicato una apposito e autonoma previsione – del tutto assente nel testo legislativo – nel successivo periodo della medesima lett. a).
Ciò posto, l'indennità per l'occupazione abusiva mediante plateatico va determinata applicando la tariffa temporanea ordinaria prevista, moltiplicata per 10. L'importo andrà poi a sua volta moltiplicato per i mq di superficie occupati abusivamente.
In assenza, infine, di qualsivoglia prova, da parte dell'Amministrazione, circa la durata dell'abusiva occupazione da parte del trasgressore, l'importo sarà dovuto per il solo giorno in cui l'infrazione è stata accertata.
L'indennità dovuta va, pertanto, rideterminata in euro 53,60.
pagina 3 di 4 Le spese di lite vanno compensante, essendo la pretesa dell'Amministrazione fondata nel merito, ma erronea nel quantum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
In accoglimento delle domande attoree, ridetermina l'indennità dovuta da per l'occupazione abusiva di suolo Parte_1 pubblico accertata dalla Polizia Locale di Verona con verbale
11203513 del 19.10.2022 in euro 53,60.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Verona, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4