Articolo 634 del Codice della navigazione
Articolo 633Articolo 635
Versione
21 aprile 1942
Art. 634.
(Formazione dello stato passivo).

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'armatore e i creditori concorrenti, procede alla formazione dello stato passivo.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente