Sentenza breve 31 dicembre 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 31/12/2018, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/12/2018
N. 00388/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL EN IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Trieste, Ministero degli Interni non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege, con sede in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Trieste -OMISSIS-notificato in data medesima tramite pec con il quale si faceva divieto di partecipare alla pratica sportiva del gioco del calcio nelle file della squadra del -OMISSIS-corrente in Trieste loc. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente, in data 30 novembre 2017, è stato raggiunto da un provvedimento di DASPO, emesso dal Questore della Provincia di Trieste, che preclude, tra l’altro, l’avvicinamento agli impianti in cui sono disputate le competizioni calcistiche, organizzate e disciplinate dalla F.I.G.C. “ Federazione Italiana Giuco Calcio ”.
Tale provvedimento non veniva impugnato.
Tramite il proprio difensore, egli ha in seguito richiesto l’autorizzazione a partecipare, quale atleta, alle competizioni calcistiche, sia agonistiche che amichevoli, della squadra di appartenenza, -OMISSIS-per la stagione 2018-19.
La Questura, in data 19 settembre 2018, ha espresso un parere negativo, in quanto la società calcistica -OMISSIS-” partecipa al torneo di categoria girone C – eccellenza: gli incontri da questa disputati, organizzati e disciplinati dalla F.I.G.C., rientrano in quelli contemplati dal divieto di accesso prescritto dal DASPO.
Il presente gravame, solo formalmente indirizzato a censurare tale parere negativo, ma sostanzialmente diretto a contestare il DASPO originario, nella parte in cui vieta la partecipazione come atleta alle competizioni sportive, appare manifestamente tardivo e, per ciò solo, irricevibile.
Ritiene pertanto il Collegio che sussistano i presupposti per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60, c.p.a., eventualità di cui le parti sono state ritualmente informate nel corso dell’udienza, come attestato nel relativo verbale.
In merito, deve essere osservato che, ai sensi dell’art. 6, L. n. 401 del 1989, il provvedimento del Questore, comporta, senza ulteriori limitazioni, l’assoluto “ divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime ”.
Alla luce del chiaro disposto normativo, si deve ritenere che il “ divieto ”, cui il ricorrente è stato assoggettato, comprenda tutti le ipotesi “ di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ”, senza perciò distinguere tra gli spettatori e coloro che prenderanno parte alle medesime manifestazioni sportive nella veste di atleti, tesserati dalla rispettiva federazione.
Una siffatta interpretazione non può essere ritenuta eccessivamente limitativa della libertà individuale del soggetto, già raggiunto dal provvedimento questorile, dovendosi considerare come l’esigenza di circondare e proteggere gli alti valori etici, insiti nella pratica sportiva (primo fra tutti, il dovere di disciplina), sia manifestamente incompatibile con la possibile reiterazione, benché meramente ipotetica, di condotte che hanno dato luogo alla emissione del DASPO, così da precludere ogni possibile forma di partecipazione da parte di soggetti che abbiano dato prova di non sapersi attenere ad un comportamento consono (cui, al più, può esclusivamente residuare l’opportunità di partecipare ad allenamenti, sempre che gli stessi non possano essere qualificati come manifestazione sportiva nel senso indicato dalla norma).
Ne consegue che il divieto di partecipazione, nella qualità di atleta, deve essere inevitabilmente ricondotto all’originario provvedimento, cui, come detto, si rivolgono, nella sostanza, le censure proposte dal ricorrente, globalmente intese a vanificarne gli effetti, che solo ora (almeno così si sostiene) sono stati percepiti come lesivi, ma che, in realtà, erano chiaramente riconducibili ad esso, sin dal momento della sua notificazione.
Né tali effetti possono essere fatti risalire al successivo parere, emesso dalla Questura, il quale (trattandosi di mero atto privo di contenuto provvedimentale) costituisce, a ben vedere solo strumentalmente, la mera occasione o, se si vuole, la cornice formale entro cui collocare il presente gravame, posto che il divieto di avvicinamento in esame e la sua estensione all’attività sportiva “ praticata ”, sono, sulla base della disposizione richiamata, da riferirsi solo e soltanto al contenuto del provvedimento notificato al ricorrente, e da questi non tempestivamente impugnato.
Il ricorso, proprio perché inteso a contestare un profilo di lesività originariamente connesso al DASPO emesso il 30 novembre 2017, deve dunque essere considerato tardivo, perché proposto (il 14 novembre 2018) ben oltre il termine sancito dall’art. 29 c.p.a., computato ai sensi dell’art. 41, comma 2.
Conseguentemente, va pronunciata l’irricevibilità del gravame, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL EN IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di giudizio, che liquida nella misura di € 1.000,00, oltre ad imposte ed oneri se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.