CA
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 389/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 389/2022 R.G. pendente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Giuliana Di Parte_1 C.F._1
Popolo e Luca Marra ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Alberto Fabbri come da procura in atti;
APPELLANTE contro
, in persona del Presidente pro tempore della Controparte_1 Controparte_2
giusto decreto di autorizzazione a stare in giudizio n. 6130 del 04/04/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Fazzi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale come da procura in atti;
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza dell'11.12.2024 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti Conclusioni:
Conclusioni appellante: “l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze Voglia, - in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata sentenza n. 1138/2021 del Tribunale di Pisa, e per l'effetto rigettare le domande tutte formulate dalla in quanto inammissibili e/o infondate;
- Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità della nuova eccezione proposta dalla e della nuova Controparte_1
documentazione prodotta con la comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Conclusioni appellata: “Affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis reiectis,
Voglia rigettare l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1138/2021 del 7 settembre 2021, per i motivi indicati. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 1138/2021 del 07.09.2021 il Tribunale di Pisa ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla contro il dott. Controparte_1 CP_3
La aveva agito in giudizio sul presupposto che il (medico del SSN) era stato CP_1 Pt_1 condannato penalmente insieme ad altri medici per il reato di cui all'art. 319 cp, in concorso con ed altri informatori scientifici, in quanto questi ultimi promettevano e davano ai medici CP_4 imputati, tutti pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, somme di denaro variabili da Lire
2.000 a Lire 3.000, o somme variabili tra il 5% e il 10% sul totale del venduto, per ciascun farmaco prescritto, oppure altri beni (telefoni cellulari, stampanti, fotocopiatrici ecc), inducendoli a compiere atti contrari al loro ufficio;
infatti in spregio alla circolare della del 30/11/1999 (con la quale Pt_2
i medici convenzionati erano stati invitati a prescrivere farmaci generici in luogo delle più costose specialità medicinali caratterizzate dai medesimi principi attivi), gli imputati si erano messi d'accordo per aumentare le vendite di determinati farmaci, come il farmaco OK della ditta
TI, condotta comprovata dalla circostanza che nel periodo oggetto di accertamento il Pt_1
aveva prescritto il OK in oltre 150 occasioni (farmaco che non risultava invece aver mai prescritto dall'esame dei tabulati delle prescrizioni degli anni precedenti all'accordo con l'informatore scientifico, quest'ultimo provato dalle intercettazioni telefoniche).
La aveva chiesto il risarcimento sia del danno non patrimoniale arrecato Controparte_1
all'immagine della PA, sia del danno patrimoniale da sviamento delle risorse economiche pubbliche.
Quanto alla prima tipologia di danno il primo giudice, dopo aver affermato in astratto la risarcibilità del diritto all'immagine anche dell'ente giuridico, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2002, n.15233), ha precisato che “il danno all'immagine lede il buon andamento dell'amministrazione la quale, a causa della condotta illecita perpetrata dai dipendenti infedeli, perde la credibilità e la fiducia dei cittadini amministrati, poiché ingenera in questi ultimi la convinzione che il comportamento illecito posto in essere dal dipendente rappresenti il modo in cui l'ente agisce ordinariamente, incidendo in via immediata sul rapporto di affectio societatis, ossia sulla fiducia che lega i governati ai governanti, ed in via mediata sulla potenzialità operativa dell'ente”.
Ha poi puntualizzato che il danno all'immagine secondo la giurisprudenza è un danno-conseguenza, legato alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso di causalità (tale comunque da superare una “soglia minima di pregiudizio”), la cui prova può essere fornita anche per presunzioni e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza;
danno che deve presumersi di norma esistente secondo l'id quod plerumque accidit (cfr Cass. SS.UU. n. 26972/2008) e che non può che essere liquidato in via equitativa, dovendo il giudice tener conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Ciò premesso in diritto, il Tribunale ha ritenuto provato nel caso di specie l'an della pretesa risarcitoria sulla base della sentenza penale di condanna del per il reato di cui all'art. 319 Pt_1
cp, irrogata dal Gup del Tribunale di Pisa a seguito di giudizio abbreviato e divenuta irrevocabile, trattandosi di reato contro la pubblica amministrazione e quindi idoneo a ledere l'immagine e il prestigio della PA;
difatti secondo il Tribunale nell'ampio dibattito giurisprudenziale sulla natura e la risarcibilità del danno all'immagine della PA. non è mai stato posto in dubbio, anche prima della espressa previsione della normativa del 2009, che sussista la responsabilità del pubblico ufficiale per il danno all'immagine patito dall'amministrazione di appartenenza in conseguenza della sua condotta penalmente rilevante nel caso di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, potendosi semmai dubitare di ciò nel caso in cui il pubblico ufficiale abbia commesso un delitto comune (cfr. Cass. Pen. sez. II, 05/11/2020, n. 35447).
Inoltre, secondo il Tribunale, dagli articoli di stampa depositati da parte ricorrente poteva presumersi anche la risonanza pubblica della vicenda, idonea a gettare discredito sul buon andamento e sulla imparzialità della azione della PA anche alla luce del cospicuo numero di medici e informatori coinvolti e di farmaci prescritti in esecuzione dell'accordo illecito.
Pertanto il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova del danno all'immagine in base a presunzioni semplici e lo ha liquidato in via equitativa in € 20.000; ha poi riconosciuto anche il danno patrimoniale richiesto dalla qualificandolo come danno c.d. da disservizio, Controparte_1 liquidandolo in € 5.000,00, pari a un quarto del danno all'immagine.
In definitiva ha condannato a risarcire il danno cagionato alla CP_3 Controparte_1 liquidato complessivamente in € 25.000,00 nonché a pagare le spese di lite della ricorrente.
2. Ha proposto appello censurando l'impugnata sentenza per i seguenti motivi: CP_3 I Motivo: Omesso esame dell'eccezione proposta dall'appellante di difetto di legittimazione attiva della rispetto al diritto al risarcimento del lamentato danno all'immagine, il quale, Controparte_1 secondo l'appellante, sarebbe tuttalpiù attribuibile all' di Pisa, presso cui il Dott. Pt_3 Pt_1
operava in regime di convenzione con rapporto di lavoro coordinato e continuativo disciplinato dall'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell'art. 8 del D. lgs. n. 502/1992, avendo la solo funzioni di coordinamento e finanziamento. CP_1
II Motivo: Errata ricostruzione della nozione di danno all'immagine dell'ente e contraddittorietà della sentenza di primo grado laddove dapprima ha qualificato il pregiudizio come danno- conseguenza per poi ritenerlo sussistente in re ipsa, stante l'intervenuta condanna penale definitiva del convenuto per un reato contro la P.A.
III Motivo: Violazione del riparto dell'onere probatorio nella parte in cui il giudice ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno all'immagine in assenza di allegazioni e prove dello stesso e nonostante gravasse sulla danneggiata l'onere di dimostrare la sussistenza di una lesione CP_1
alla propria reputazione dipendente dalla condotta del medico convenzionato, il conseguente danno all'immagine sofferto dall'ente e il nesso di causalità tra pregiudizio ed evento lesivo.
IV Motivo: Errata valutazione delle risultanze istruttorie laddove il Tribunale di Pisa ha ritenuto sussistere il danno all'immagine della nonostante vi fossero documenti in atti Controparte_1 corroboranti l'esclusione di tale danno.
V Motivo: Errata liquidazione del credito risarcitorio derivante dal danno all'immagine, effettuata dal giudice in via equitativa senza esplicitare i parametri adottati, in tal modo sopperendo ad un deficit probatorio che avrebbe dovuto portare ad escludere la sussistenza a monte del pregiudizio.
VI Motivo: Violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. laddove il giudice di primo grado, a fronte della domanda di parte attrice di risarcimento del danno da sviamento di risorse pubbliche, ha riconosciuto il differente danno da disservizio, il risarcimento del quale non è mai stato richiesto dalla in sede civile. CP_1
VII Motivo: Errato riconoscimento del danno da disservizio stante la mancata allegazione e prova dell'esistenza di tale voce di danno, il cui onere probatorio sarebbe spettato sempre alla CP_1
[...]
3. Si è costituita in giudizio la preliminarmente eccependo la tardività Controparte_1 dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, riqualificata in termini di difetto di titolarità attiva del diritto al risarcimento del danno all'immagine, asseritamente proposta dall'appellante solo nel presente grado. La Regione appellata, nel merito, ha poi contestato tutti i motivi di appello, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma. 4. Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 27.06.2023 ed una seconda volta con ordinanza del 23.04.2024, in ambedue i casi è poi stata rimessa sul ruolo rispettivamente a causa delle dimissioni del primo relatore Giudice Ausiliario di
Corte d'Appello Avv. Severi e poi a causa dell'astensione di un componente del Collegio, il
Consigliere , il quale aveva emesso la sentenza penale di condanna nei confronti Pt_4 dell'appellante in qualità di GUP presso il Tribunale di Pisa. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza dell'11.12.2024 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica;
depositati detti scritti difensivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna camera di consiglio.
5. Preliminarmente è opportuno definire il perimetro della presente decisione, considerando che, nella propria costituzione, la ha sostenuto che la statuizione circa la sussistenza del danno CP_1
lamentato sia passata in giudicato in virtù della sentenza penale definitiva n. 2922/2006 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze in data 11.12.2006 e confermata dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 1141/2007 che ha rigettato il ricorso di CP_3
Quest'ultimo ha a sua volta rilevato la tardività dell'eccezione di giudicato, sollevata dalla CP_1
per la prima volta con la comparsa di costituzione in appello. Ebbene, in verità è noto come l'eccezione di giudicato esterno non sia soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, essendo pertanto rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. Sez. 6-3,
Ordinanza n. 48 del 07/01/2021). Di talché l'eccezione circa la sussistenza di un giudicato sulle questioni rilevanti per l'odierno giudizio non potrà essere certo dichiarata inammissibile. Sempre con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 giugno 2023 l'appellante ha sollevato anche l'eccezione di tardività della produzione in giudizio della sentenza di appello penale emessa nei suoi confronti in data 11.12.2006 (che la Regione ha allegato alla propria comparsa di costituzione come documento D1). L'eccezione è palesemente infondata risultando agli atti che la medesima sentenza è stata depositata per la prima volta proprio dall'appellante come documento 2 allegato alla comparsa di risposta in primo grado.
Venendo all'esame dell'eccezione di giudicato esterno, occorre comunque ricordare che vi sono dei limiti ben definiti all'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili e amministrativi aventi ad oggetto il medesimo fatto storico, per cui “ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, inoltre, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile” si cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20786 del 20/08/2018.
Nel caso di specie il GUP del Tribunale di Pisa ha condannato il sanitario a risarcire i danni da reato alla parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio civile. Pur trattandosi Controparte_1 di una condanna generica, le regole che disciplinano l'efficacia di giudicato extra penale non mutano, posto che “A proposito della sentenza di condanna generica con rinvio al giudice civile per la determinazione del quantum occorre seguire l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia rinviato al giudizio civile la liquidazione del danno, ha effetto vincolante nel giudizio civile, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento e/o alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr., tra le decisioni più recenti, Cass. 04/10/2022,
n. 28714; Cass. 02/08/2022, n. 23960; Cass. 05/05/2020, n. 8477)” (si cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 30992 del 2023).
Va poi precisato che l'odierno appellante è stato condannato in via definitiva per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio previsto all'art. 319 c.p., reato che la giurisprudenza ha qualificato in più occasioni come “di danno”, distinguendolo dalla fattispecie di cui all'art. 318 c.p. la quale, punendo genericamente la vendita della funzione, ha natura di reato di pericolo (si cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49226 del 25/09/2014). Nella peculiare ipotesi di reati di danno le Sezioni Unite hanno sancito il principio per cui l'efficacia di giudicato penale si estende anche all'esistenza del danno-evento, considerata implicita nell'accertato fatto tipico, mentre residua in capo al giudice civile il potere di compiere una nuova valutazione circa l'individuazione dei danneggiati e la sussistenza di un danno-conseguenza risarcibile. “La sentenza penale di condanna passata in giudicato, la quale fa stato, ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione, può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come "reato di danno"; al contrario, nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria (nella specie una truffa a danno di un ente regionale), l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso” (si vedano Sez.
Un., Sentenza n. 4549 del 25/02/2010).
La Corte di cassazione più di recente ha chiarito che il danno cui si riferiscono le Sezioni Unite è, appunto, il danno evento e non il danno conseguenza, il quale deve comunque essere accertato dal giudice civile nella sua esistenza ed entità anche nei giudizi proposti a seguito di condanna penale generica per reati di danno. A tal proposito la Corte di legittimità ha sancito: “…quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto- reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere
è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli
(art. 1223 cod. civ.). In relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno), resta quindi ferma all'esito del giudicato penale la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno” (cfr. p. 6 di Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8477 del 16 gennaio 2020).
Dall'insieme dei principi sopra esposti emerge l'erroneità della tesi dell'appellata secondo cui la sussistenza del diritto al risarcimento del danno sarebbe già stata accertata con efficacia di giudicato in sede penale e, dunque, non sarebbe passibile di un diverso sindacato da parte del giudice civile.
Tanto più se si considera che la non ha mai prodotto in questa sede il proprio atto di CP_1
costituzione di parte civile nel processo penale con la conseguente impossibilità di valutare se effettivamente le pretese risarcitorie ivi azionate siano le stesse di cui si è chiesta soddisfazione nel giudizio civile. Il Collegio, dunque, ferma la sussistenza dei fatti corruttivi di responsabilità del nonché della lesione al buon andamento della P.A. (costituente il danno-evento Pt_1 implicitamente desumibile dall'accertamento del reato di danno) e sempre nei limiti di quanto devoluto tramite i motivi di gravame, dovrà procedere alla verifica dell'esistenza e dell'entità dei danni-conseguenza lamentati dalla CP_1
6. Ancora in via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto legittimazione attiva della CP_1 rispetto alla richiesta di risarcimento del danno all'immagine proposta dall'appellante con il primo motivo di gravame. Come correttamente sostenuto dall'appellata, ciò che viene contestato in verità
è la titolarità del diritto al risarcimento del danno all'immagine, dal momento che la ha da CP_1
sempre dichiarato di agire per un proprio diritto, non per un diritto altrui, e dunque trattandosi di una questione di merito, e non meramente processuale.
A tal proposito la ha eccepito la tardività della contestazione della titolarità attiva del CP_1 danno all'immagine per essere stata sollevata dal soltanto in appello. In verità, l'eccezione Pt_1 risulta comunque tempestiva perché proposta dall'appellante fin dalla comparsa di costituzione di primo grado, come si evince dal passaggio “tra il medico di base del , Controparte_5
che opera in ragione di un rapporto di lavoro coordinato e continuativo intrattenuto con la in Pt_3 forza di una convenzione conforme all'Accordo Collettivo Nazione stipulato ai sensi dell'art. 8 del
d. lgs. 502/92 e la vi è piuttosto una distanza strutturale, tale sia sul piano giuridico che a CP_1
maggior ragione su quello della percezione dei consociati. In tal senso la muove una CP_1 pretesa risarcitoria (per danno all'immagine) non solamente infondata, ma rispetto alla quale, allo stato delle deduzioni avversarie pare difettare di legittimazione passiva (n.d.r. rectius attiva)” (cfr.
p. 8 e 9 comparsa di risposta . Pt_1
Una volta esclusa la tardività dell'eccezione, si osserva che il giudice di primo grado ha implicitamente risolto in senso positivo la questione circa la legittimità attiva dell'ente territoriale senza, tuttavia, motivare la propria determinazione. Il motivo di appello è comunque infondato per le ragioni di seguito esposte.
È noto che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha contribuito a definire la posizione giuridica del medico di medicina generale convenzionato e la sua relazione con la P.A., affermando “tra il medico 'di base' e la P.A. si costituisce convenzionalmente un rapporto di servizio con riguardo alle attività che si inseriscono nell'organizzazione strutturale, operativa e procedimentale della
Part
tra le quali rientrano quelle di natura non professionale, perché consistenti in certificazioni
(compilazione di prescrizioni farmaceutiche e cartelle cliniche), nell'identificazione di assistiti e nell'accertamento del loro diritto alle prestazioni sanitarie. Pertanto, qualora dall'espletamento di tali attività derivi un danno all'amministrazione, questa deve promuovere davanti alla Corte dei conti - e non all'autorità giudiziaria ordinaria - l'azione per il ristoro del pregiudizio che assuma di aver subito, in quanto la responsabilità del sanitario dipende non dall'esercizio della sua professione, bensì dal comportamento illegittimo, doloso o colposo posto in essere nell'ambito del rapporto di pubblico servizio (nella specie, prescrizione di specialità medicinali per finalità non terapeutiche e, comunque, al di fuori delle indicazioni autorizzate)” (cfr. Cass.
Sez. U, Sentenza n. 922 del 21/12/1999).
Di conseguenza il medico convenzionato, pur intrattenendo un rapporto di prestazione d'opera professionale di tipo privatistico (svolto con carattere di parasubordinazione) con l'
[...]
, risulta anche inserito anche nella più ampia organizzazione del Servizio Sanitario Controparte_6
Regionale, la cui titolarità è indubitabilmente in capo alle Regioni, stante anche il disposto dell'art. 117 Cost. Le pronunce delle Sezioni Unite, seppure risalenti rispettivamente al 1996 e al 1999, non sono state smentite dalla giurisprudenza successiva, di talché allorquando il medico convenzionato svolge di attività di natura pubblicistica, quali l'accertamento del diritto alle prestazioni, l'identificazione degli assistiti e le certificazioni sanitarie/farmaceutiche, sussiste un rapporto di servizio tra costui e il SSR, con conseguente applicazione delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di competenza pubblicistica (Cass. Sez. Un., 21.12.1999 n. 922, Cass.
Sez. Un. 13.11.1996 n. 9957).
Le eventuali irregolarità commesse dal medico convenzionato nello svolgimento di tali attività determinano astrattamente un danno di immagine ed un aggravio di costi per la struttura sanitaria e per la collettività e, in definitiva per la titolare del SSR, e per il Fondo sanitario Controparte_1
regionale, ossia per la fonte di finanziamento dell'intero sistema sanitario toscano.
A nulla rileva, inoltre, che anche la Ausl Pisa 5, unica possibile vera danneggiata secondo la ricostruzione dell'appellante, si sia costituita parte civile e che la condanna generica al risarcimento sia stata emessa anche a suo favore. Non è stata infatti prodotta neanche la costituzione della Pt_3
per cui non si può conoscere la pretesa avanzata da questo ente in sede penale;
né si può escludere la configurabilità del danno all'immagine in capo ad entrambi gli enti come conseguenza dello stesso fatto storico, non ostandovi la normativa vigente e data la certa configurabilità di un illecito plurioffensivo. Per ragioni diverse, quindi, ambedue gli enti considerati ( e CP_1 [...]
) potrebbero essere pregiudicati nella propria reputazione di enti pubblici dal medesimo CP_6
comportamento criminoso di un proprio collaboratore, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che sia. Alla luce di queste premesse risulta perfettamente configurabile sul piano astratto un danno all'immagine in capo alla derivante dalla condotta illecita del sanitario CP_1
convenzionato.
7. Venendo al merito, i motivi II, III e IV sono esaminabili congiuntamente in quanto tutti attinenti al riconoscimento da parte del primo giudice del diritto al risarcimento del danno all'immagine della ritenuto erroneo dall'appellante. Con questi motivi il ha sostenuto Controparte_1 Pt_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il danno all'immagine è stato considerato alla stregua di un danno-evento intrinsecamente discendente dall'accertamento penale del reato contro la PA, nella parte in cui è stato ritenuto adempiuto l'onere probatorio della e nella CP_1
parte in cui sono state erroneamente valutate le altre emergenze istruttorie che deponevano per l'inesistenza di un pregiudizio all'immagine sofferto dalla Si è già detto come il danno CP_1 all'immagine sia astrattamente configurabile in capo all'ente territoriale in caso di reato commesso da medico convenzionato in virtù del sottostante rapporto di servizio tra i due soggetti, perciò, va ora verificato se la sentenza impugnata abbia o meno errato nella valutazione in concreto della sussistenza di tale danno.
Preliminarmente va chiarito che il danno all'immagine dell'ente costituisce un danno non patrimoniale “conseguenza”, essendo ormai superata la tesi giurisprudenziale per cui lo stesso fosse immanente nel fatto lesivo. In verità dalla mera lettura della sentenza appellata emerge che il giudice ha correttamente inquadrato il pregiudizio lamentato dalla nella categoria CP_1
concettuale del danno-conseguenza e ne ha ritenuta raggiunta la prova in base a presunzioni semplici, basate sì sul fatto corruttivo lesivo della reputazione della PA ma anche sulla risonanza pubblica della vicenda, documentata dalla produzione degli articoli di giornale della stampa locale.
L'ammissibilità dell'utilizzo del meccanismo delle presunzioni semplici per desumere la sussistenza di un danno non patrimoniale è stata a più riprese ribadita dalla Corte di legittimità, stante anche la difficoltà di dimostrare un tale pregiudizio con prove dirette. La giurisprudenza ha, infatti, sancito che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno- evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023). Il Tribunale di Pisa, dunque, lungi dal far coincidere il danno all'immagine con l'evento lesivo, ha correttamente applicato le regole relative alla prova per presunzioni, descrivendo compiutamente da quali fatti noti riteneva discendesse il fatto da provare, così esprimendosi nei passaggi sotto riportati:
“Nel caso di specie è provato l'an della pretesa risarcitoria: la commissione del delitto di cui all'art. 319 c.p. è stata infatti accertata con sentenza penale divenuta irrevocabile;
trattasi di reato contro la pubblica amministrazione e quindi idoneo a ledere l'immagine e il prestigio della p.a.
[…] Dagli articoli di stampa depositati dalla parte ricorrente può presumersi anche la risonanza pubblica della vicenda, che appare idonea a gettare discredito sul buon andamento e sulla imparzialità della azione della p.a., anche alla luce del cospicuo numero di medici e informatori coinvolti e dei farmaci prescritti” (si cfr. p. 3 e p. 4 della sentenza impugnata).
La sentenza impugnata risulta sotto tale profilo corretta anche alla luce della giurisprudenza della
Corte dei Conti, spesso investita della risoluzione di controversie in materia di danno all'immagine degli enti pubblici derivante da reato contro la P.A. Secondo tale giurisprudenza “La prova del danno erariale cagionato da un pubblico dipendente all'immagine di una pubblica amministrazione va desunta dalla natura del fatto, dalle modalità della sua commissione, dalla reiterazione delle condotte illecite, dal risalto ad esse dato dalla stampa, dalle notizie circa i procedimenti giudiziari instaurati a carico del responsabile (c.d. clamor fori) e dalla rilevanza delle funzioni da lui rivestite, tenuto conto della idoneità di tali elementi a determinare un discredito per l'amministrazione; non è, invece, necessaria la specifica dimostrazione delle spese sostenute per il ripristino dell'immagine dell'amministrazione” (si cfr. Corte dei Conti, II Sez.
Giurisdizionale d'Appello, sentenza n. 314 del 08/09/2017). Ciò anche a conferma del principio sancito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti secondo cui il danno all'immagine è risarcibile indipendentemente dalle spese sostenute per il ripristino del bene giuridico leso (si cfr. Corte dei
Conti, Sez. Riunite, sentenza n. 10 del 23.04.2003). Seppure con motivazione stringata, dunque, il
Tribunale di Pisa ha correttamente ritenuto sussistente il danno lamentato dalla Controparte_1
per le ragioni sopra esposte e quindi in base a presunzioni gravi, precise e concordanti.
Anche l'analisi dei documenti in atti indicati dall'appellante a sostegno della sua tesi non conduce ad escludere la ricorrenza del danno all'immagine, essendo gli stessi del tutto irrilevanti ai fini del negativo accertamento del pregiudizio. L'appellante ha, infatti, allegato e provato documentalmente l'avvenuto aumento graduale dei propri assistiti negli anni posteriori al giudizio penale che lo vedeva imputato, evidenziando anche di aver ricevuto l'incarico di tutor dei medici abilitandi da parte dell'Ordine dei Medici per l'anno 2004. Ebbene, tali circostanze consentono soltanto di ritenere che la reputazione goduta dal Dott. tra pazienti e colleghi quale valido Pt_1
professionista non fu intaccata dal suo operato illecito, mentre non permettono affatto di escludere il verificarsi di una tale incidenza negativa sulla reputazione della CP_1
Ciò emerge anche da quanto sostenuto dallo stesso appellante rispetto agli articoli di giornale apparsi sul i giorni 8 e 9 ottobre 2007 prodotti dalla Regione al fine di provare il clamor CP_7 fori. Il infatti, ha predicato la inidoneità delle notizie ivi riportate a ledere l'immagine della Pt_1
P.A., o comunque a ritenere il danno come conseguenza della propria condotta, poiché non veniva riportato il suo nominativo tra quelli dei medici indagati o rinviati a giudizio per i fatti di comparaggio, essendo lo stesso già stato condannato dal GUP in data 12.11.2004 (e quindi tre anni prima dell'articolo). Tale dato ancora una volta attiene esclusivamente alla posizione individuale del professionista, la mancanza della menzione del suo nome sulla stampa porta infatti ad escludere la lesione della sua reputazione e nulla suggerisce circa l'integrità della reputazione dell'ente appellato: dal punto di vista della seppur non identificato con nome e cognome, il CP_1 Pt_1
era comunque uno dei numerosi medici convenzionati cui gli articoli si riferivano (nella fattispecie era uno dei quattro sanitari condannati con rito abbreviato). Il fatto che si trattasse di soli due articoli di un quotidiano a tiratura locale non vale ad escludere la sussistenza del danno all'immagine, anche perché l'elemento dell'ampio clamor fori, seppur rilevante ai fini della quantificazione, non ne rappresenta elemento costitutivo. La giurisprudenza della Corte dei Conti è orientata nel ritenere che ai fini della configurabilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione, non appare determinante la circostanza che la vicenda non abbia suscitato un notevole clamor fori atteso che, da un lato, l'assenza del predetto elemento non esclude la sussistenza del danno, dall'altro appare evidente che anche una minima diffusione della notizia è in grado di far generare, anche in una ristretta cerchia locale, la percezione negativa in ordine all'andamento dei pubblici uffici (cfr. Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Lombardia, sentenza
n. 244 del 25/10/2022).
La pubblicazione della notizia del processo penale nei confronti di medici convenzionati e farmacisti per l'attività di comparaggio, quindi, rappresenta mezzo idoneo a permettere la conoscenza e la conoscibilità tra i consociati dei reati corruttivi perpetrati da un numero non esiguo di professionisti in qualità di pubblici ufficiali, posto che la reputazione della sarebbe stata CP_1 lesa anche in assenza dell'interessamento degli organi di stampa, essendo sufficiente a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni la mera diffusione della notizia nell'ambito della stessa organizzazione. Non dissimilmente la Corte dei Conti della Regione Piemonte si è orientata nel ritenere il clamor fori non identificabile con la sola pubblicazione di notizie di stampa, le quali, al più, possono rappresentare un mero indice di intensità della lesione, in quanto la diffusione della notizia nei mass media comporta, solamente, un effetto amplificativo della lesione già prodotta all'interno del plesso pubblicistico a causa della rottura dell'aspettativa di "buona amministrazione" che il cittadino e gli appartenenti ai pubblici uffici si attendono dall'apparato (si cfr. Corte dei Conti,
Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 73 del 27/06/2024). Si aggiunga che la condotta penalmente rilevante di un professionista legato alla P.A. da un rapporto di servizio va a frustrare anche il lavoro onestamente prestato dagli altri medici e dipendenti pubblici, i quali subiscono una vanificazione della propria opera dovuta alla perdita di fiducia della comunità di riferimento.
Alla luce di queste premesse, appare chiaro come non possano dirsi violate neppure le regole di riparto dell'onere probatorio;
è indubbio che la prova del danno patito debba essere fornita da chi ne pretende il risarcimento, e dunque da chi si assume danneggiato, ed è proprio quanto è avvenuto nel caso di specie. La doglianza espressa dal Dott. con il terzo motivo di appello muove dal Pt_1
presupposto che la prova del danno non sia stata raggiunta e che, quindi, si debba fare applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria per non averne parte attrice provato i fatti costitutivi. Si è già detto, tuttavia, che il danno è stato dimostrato tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, di talché non vi è nessun margine per ricorrere alla disciplina apprestata dall'ordinamento in caso di deficit probatorio.
8. Venendo al profilo del quantum debeatur, con il quinto motivo l'appellante, oltre a lamentare la quantificazione di un danno a suo parere rimasto indimostrato, ha contestato l'assenza di una motivazione circa i criteri adottati per pervenire all'importo oggetto di condanna.
In effetti, la sentenza di primo grado ha motivato la propria quantificazione del danno all'immagine nella somma di € 20.000,00 “anche prendendo come riferimento liquidazioni dello stesso danno in cause analoghe nella giurisprudenza più recente”. Trattandosi di un danno non patrimoniale la liquidazione non poteva che avvenire in via equitativa;
è stato infatti più volte chiarito come il pregiudizio in questione non debba necessariamente corrispondere alla perdita economica subita dall'Ente per ripristinare la propria reputazione. Giurisprudenza consolidata ha chiarito che ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28429 del 11/10/2023). Parimenti la Corte dei conti ha fornito dei criteri in base ai quali procedere affermando che il danno all'immagine della pubblica amministrazione deve essere quantificato equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., facendo ricorso a parametri di natura oggettiva e soggettiva, i primi attinenti alla natura del fatto, alle modalità della sua realizzazione, alla eventuale reiterazione delle condotte, nonché all'eventuale arricchimento del danneggiante, i secondi (parametri soggettivi) afferenti al ruolo rivestito dal soggetto agente e al conseguente negativo impatto sull'opinione pubblica e all'interno della stessa amministrazione (cfr. Corte dei Conti, I sezione giurisdizionale d'appello, sentenza n.
536 del 15/11/2022).
In questo caso la liquidazione del danno da parte del primo giudice appare corretta in quanto, dovendosi individuare criteri obiettivi cui ancorare la quantificazione, può essere fatto riferimento, per analogia, ai parametri individuati dalle vigenti tabelle milanesi (2024) per la liquidazione del danno da diffamazione, posto che tale reato lede la reputazione del soggetto passivo e dunque sussistono indubbie affinità con il caso di specie;
in dette tabelle le diffamazioni sono state divise in cinque categorie (di tenue gravità, di modesta gravità, di media gravità, di elevata gravità e di eccezionale gravità) e per ciascuna di esse è stato previsto un range tra un minimo e un massimo;
orbene, per le diffamazioni di modesta gravità (che si caratterizzano per la limitata/modesta notorietà del diffamante, la limitata diffusione del mezzo diffamatorio - un episodio diffamatorio a diffusione limitata- il modesto spazio della notizia diffamatoria, la modesta/assente risonanza mediatica, e la modesta intensità dell'elemento soggettivo) è previsto il range tra euro 11.750,00 ed euro 23.498,00; pertanto, considerato che nella specie la lesione del diritto all'immagine della non può certo essere considerata inferiore a quella “di modesta gravità”, la liquidazione del CP_1
primo giudice pari a euro 20.000,00 appare perfettamente coerente con questi parametri.
La sentenza appellata deve essere quindi confermata quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, liquidato equitativamente in euro 20.000,00. 9. Gli ultimi due motivi di appello si incentrano sulla parte della sentenza di prime cure che ha riconosciuto in favore della il risarcimento del danno da disservizio determinandone il CP_1 quantum in € 5.000,00. In particolare, con il sesto motivo di appello, il Dott. non Pt_1
contestando in questo caso la titolarità attiva del diritto in capo alla in quanto ente CP_1
finanziatore del SSR, ha lamentato un vizio di ultra-petizione della sentenza impugnata, nella quale
è stato riconosciuto il danno da disservizio nonostante che l'ente territoriale avesse domandato unicamente il risarcimento del diverso danno da sviamento di risorse pubbliche.
Con il settimo motivo di gravame, invece, l'appellante ha contestato il riconoscimento del risarcimento del danno da disservizio, sia sotto il profilo dell'an in quanto ne sarebbero difettate le allegazioni e le prove dell'effettiva sussistenza, sia sotto il profilo del quantum, avendo il giudice liquidato un danno patrimoniale in via equitativa nonostante l'assenza di difficoltà probatorie del preciso ammontare. Costituendosi in giudizio la ha predicato la correttezza della Controparte_1
pronuncia del Tribunale di Pisa stante la sostanziale coincidenza tra le due tipologie di danni, seppur diversamente denominati. Nella fattispecie, con il proprio atto di citazione di primo grado la aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale costituito dalla ingiusta Controparte_1
riduzione delle risorse destinate alla tutela del diritto alla salute dei cittadini toscani. L'appellata così descriveva il danno lamentato: “il danno-ostacolo da sviamento deriva dall'indebita riduzione delle risorse da destinare all'obiettivo istituzionale della tutela della salute perseguito con impegno dal presente Ente pubblico, nonché dalla conseguente necessità di limitare le prestazioni sanitarie mediante la commercializzazione dei farmaci” e ancora “è evidente che ciò che è stato accertato in sede penale dimostri l'utilizzo da parte dei rei delle risorse economiche, peraltro sempre più scarse, che la avrebbe potuto destinare ad altri obiettivi” (pagine 9 e 10 dell'atto Controparte_1
di citazione).
Va peraltro rilevato che la sentenza impugnata ha riconosciuto a favore di parte attrice il danno definito “da disservizio” limitandosi però a stabilirne la quantificazione e quindi senza in alcun modo definirlo concettualmente: “Con riferimento al danno c.d. da disservizio, precisare che contrariamente a quanto ritenuto dalla parte resistente, il danno all'immagine della P.A., anche se inteso come danno c.d. conseguenza”, è costituito dalla lesione all'immagine dell'ente,
“conseguente“ ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa e non va confuso con le spese necessarie al ripristino, che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento (sent. n. 1/2011/QM, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti). Il pregiudizio è infatti di natura non patrimoniale. Tale danno può essere liquidato in via equitativa in € 5.000,00, pari a un quarto del danno all'immagine riconosciuto. Alla ricorrente spetta quindi la somma richiesta di
€ 25.000,00”. Occorre dunque prendere le mosse dall'analisi delle due figure di danno patrimoniale che vengono in rilievo. La giurisprudenza ha tratteggiato il danno da disservizio individuandolo nel mancato conseguimento delle utilità che ci si prefigge di ricavare dall'investimento di una certa quantità di risorse umane e strumentali, ovvero nei costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato raggiungimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa (cfr. Corte dei Conti, I sezione giurisdizionale di Appello, sentenza n. 76 del 12/03/2024).
Diversamente, il danno da sviamento delle risorse è stato definito come “la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate;
e ciò in quanto il rapporto di servizio va considerato anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'amministrazione (Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2013, n. 295; Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2013, n.
1774; Cass., Sez. Un., 31 luglio 2017, n. 18991)” (cfr. Cass. SS.UU., ordinanza n. 15893/2022). Si tratta quindi di un danno consistente nell'aggravamento finanziario delle obbligazioni gravanti sulla
P.A. da cui necessariamente scaturisce una indebita perdita patrimoniale. Il danno patrimoniale può essere ravvisato anche nella mancata corrispondenza tra la spesa sostenuta dall'ente pubblico e l'utilità con essa conseguita, impedendosi così il conseguimento del risultato prefissato dalla normativa di settore.
Ciò premesso, se è vero dunque, come sostenuto dall'appellante, che concettualmente il danno da disservizio è diverso dal danno da sviamento di risorse pubbliche, è anche vero che nel caso di specie la aveva correttamente invocato la figura dello sviamento di risorse, posto che la CP_1 maggior somma pagata dall'ente per farmaci più costosi ma egualmente efficaci rispetto all'equivalente generico rientra senz'altro in un impiego disfunzionale del denaro pubblico rispetto al fine perseguito dalla P.A., identificabile nella tutela gratuita della salute dei cittadini nel rispetto di criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
L'utilizzo di risorse maggiori rispetto a quelle effettivamente utili a perseguire il medesimo fine costituisce un ingiustificato spreco di fondi pubblici e dunque un parziale sviamento delle risorse verso un fine diverso rispetto a quello istituzionale, laddove con parziale ci si riferisce all'eccedenza rispetto al quantitativo di denaro che sarebbe stato comunque necessario all'acquisto del farmaco generico: il Dott. è infatti stato condannato per aver prescritto farmaci più costosi, e quindi Pt_1
più onerosi per il SSN, e non per aver prescritto farmaci in numero eccedente rispetto al fabbisogno dei propri assistiti, e dunque al di fuori di reali esigenze terapeutiche.
In definitiva, per quanto il primo giudice abbia impropriamente utilizzato il termine “danno da disservizio”, appare evidente che il danno di cui la ha chiesto il ristoro – e che è stato CP_1 concretamente liquidato - coincide con la perdita patrimoniale dovuta al pagamento ingiustificato di una somma maggiore rispetto a quella che la avrebbe potuto impiegare senza con ciò CP_1
pregiudicare la qualità del servizio prestato.
Nel caso di specie il danno lamentato è identificabile con l'eccedenza tra il prezzo del farmaco
OK indebitamente prescritto dal dott. e il prezzo dell'equivalente generico Cefonicid, Pt_1 eccedenza che l'ente avrebbe potuto diversamente utilizzare in tal modo perseguendo il suo fine istituzionale. Risulta infatti pacifica tra le parti la differenza di prezzo tra i due farmaci contenenti lo stesso principio attivo come risulta pacifica l'assenza di una ragione giustificatrice della prescrizione del farmaco di marca anziché del generico, se non l'ottenimento da parte del medico convenzionato del corrispettivo dell'accordo corruttivo.
Da queste circostanze fattuali emerge chiaramente la sussistenza del danno lamentato dalla la quale sulla base della comune esperienza avrebbe impiegato i fondi inutilmente dispersi CP_1 per fini utili all'interesse generale e deve ritenersi che il primo giudice abbia voluto risarcire proprio tale danno patrimoniale da sviamento di risorse pubbliche, pur utilizzando impropriamente il termine “danno da disservizio”, con conseguente infondatezza della censura dell'appellante di violazione dell'art. 112 cpc.
10. Venendo al quantum, l'appellante ha contestato l'eccessività dell'importo riconosciuto dal
Tribunale alla a titolo di danno patrimoniale (pari a € 5.000,00) principalmente affermando CP_1 che “La differenza di prezzo tra il farmaco specialistico OK (il farmaco più prescritto tra i farmaci della ditta TI dal convenuto nel primo semestre 2000) e l'equivalente farmaco generico è di 3.900 lire (pari a 2,01 euro) (v. doc. 6)” (cfr. p. 5 atto di appello). Il Dott. ha Pt_1
quindi proposto una diversa liquidazione del danno basata sulla differenza tra costo del farmaco specialistico e costo del farmaco generico, moltiplicata per il numero dei farmaci prescritti.
Sotto questo profilo in motivo di appello è fondato, perché, trattandosi di danno patrimoniale, il primo giudice aveva a disposizione i dati numerici essenziali per poterlo calcolare correttamente.
La differenza tra il costo del farmaco OK e il costo del farmaco generico è di € 2,01 (pari a lire
3.900); dunque, considerato che dalla sentenza del GUP risulta che il dott. abbia prescritto Pt_1
Parte in totale 212 farmaci della marca TI in violazione della circolare dell' tra cui 151 pezzi di OK, sebbene i nomi degli altri farmaci illegittimamente prescritti non vengano menzionati né nella sentenza penale né dalle parti in questo giudizio, si può supporre anche per questi farmaci la stessa differenza di costo e quindi il danno patrimoniale subito dalla ammonta nel Controparte_1 complesso a € 426,12 (€ 2,01 x 212).
Questo danno è parametrato al momento in cui il reato venne commesso (giugno 2000) e dunque deve essere attualizzato alla data odierna mediante rivalutazione monetaria, calcolando altresì gli interessi compensativi dovuti al creditore per il mancato immediato risarcimento, consistenti negli interessi legali applicati sulla somma capitale annualmente rivalutata.
Fatti i dovuti calcoli, tale danno patrimoniale ammonta oggi alla somma di € 922,72 (rivalutazione
- € 249,71 e interessi = € 246,89).
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere condannato a CP_3
risarcire alla il complessivo danno di € 20.922,72 (anziché € 25.000,00); su Controparte_1
questa somma decorrerebbero in astratto interessi legali di mora dalla presente sentenza e sino al saldo, ma il primo giudice nulla ha disposto in tal senso ed in mancanza di appello incidentale della il mancato riconoscimento di interessi di mora è divenuto definitivo. CP_1
11. Quanto alle spese di lite è noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01).
Nel caso di specie, considerato che la domanda risarcitoria era articolata in due capi (danno non patrimoniale e danno patrimoniale) e che per uno dei due è stata accolta totalmente mentre per l'altro capo si è avuta una sensibile riduzione del quantum, va ravvisata una ipotesi di reciproca soccombenza (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01) e così le spese dei due gradi possono essere compensate per 1/4 e per 3/4 rimangono a carico del dott.
Pt_1
Le spese si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi del DM 55/14 in relazione al decisum (scaglione compreso tra euro 5.200 e euro 26.000) eliminata per entrambi i gradi la fase istruttoria perché non svolta e diminuita per il primo grado la fase decisoria perché svolta in forma semplificata ex art. 281 sexies cpc.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, così dispone:
in riforma della sentenza impugnata n. 1138/21 del Tribunale di Pisa, ridetermina il complessivo danno arrecato da alla in € 20.922,72 e condanna l'appellante al CP_3 Controparte_1 pagamento di tale somma in favore dell'appellata;
compensa per ¼ le spese di lite di entrambi i gradi e condanna l'appellante al pagamento in favore della dei residui ¾, spese che si liquidano per l'intero in euro 2.400,00 per il Controparte_1 primo grado e in euro 3.966,00 per l'appello, oltre in entrambi i casi al 15% a titolo di spese forfettarie, Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13.3.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 389/2022 R.G. pendente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Giuliana Di Parte_1 C.F._1
Popolo e Luca Marra ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Alberto Fabbri come da procura in atti;
APPELLANTE contro
, in persona del Presidente pro tempore della Controparte_1 Controparte_2
giusto decreto di autorizzazione a stare in giudizio n. 6130 del 04/04/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Fazzi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale come da procura in atti;
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza dell'11.12.2024 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti Conclusioni:
Conclusioni appellante: “l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze Voglia, - in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata sentenza n. 1138/2021 del Tribunale di Pisa, e per l'effetto rigettare le domande tutte formulate dalla in quanto inammissibili e/o infondate;
- Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità della nuova eccezione proposta dalla e della nuova Controparte_1
documentazione prodotta con la comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Conclusioni appellata: “Affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis reiectis,
Voglia rigettare l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1138/2021 del 7 settembre 2021, per i motivi indicati. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 1138/2021 del 07.09.2021 il Tribunale di Pisa ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla contro il dott. Controparte_1 CP_3
La aveva agito in giudizio sul presupposto che il (medico del SSN) era stato CP_1 Pt_1 condannato penalmente insieme ad altri medici per il reato di cui all'art. 319 cp, in concorso con ed altri informatori scientifici, in quanto questi ultimi promettevano e davano ai medici CP_4 imputati, tutti pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, somme di denaro variabili da Lire
2.000 a Lire 3.000, o somme variabili tra il 5% e il 10% sul totale del venduto, per ciascun farmaco prescritto, oppure altri beni (telefoni cellulari, stampanti, fotocopiatrici ecc), inducendoli a compiere atti contrari al loro ufficio;
infatti in spregio alla circolare della del 30/11/1999 (con la quale Pt_2
i medici convenzionati erano stati invitati a prescrivere farmaci generici in luogo delle più costose specialità medicinali caratterizzate dai medesimi principi attivi), gli imputati si erano messi d'accordo per aumentare le vendite di determinati farmaci, come il farmaco OK della ditta
TI, condotta comprovata dalla circostanza che nel periodo oggetto di accertamento il Pt_1
aveva prescritto il OK in oltre 150 occasioni (farmaco che non risultava invece aver mai prescritto dall'esame dei tabulati delle prescrizioni degli anni precedenti all'accordo con l'informatore scientifico, quest'ultimo provato dalle intercettazioni telefoniche).
La aveva chiesto il risarcimento sia del danno non patrimoniale arrecato Controparte_1
all'immagine della PA, sia del danno patrimoniale da sviamento delle risorse economiche pubbliche.
Quanto alla prima tipologia di danno il primo giudice, dopo aver affermato in astratto la risarcibilità del diritto all'immagine anche dell'ente giuridico, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2002, n.15233), ha precisato che “il danno all'immagine lede il buon andamento dell'amministrazione la quale, a causa della condotta illecita perpetrata dai dipendenti infedeli, perde la credibilità e la fiducia dei cittadini amministrati, poiché ingenera in questi ultimi la convinzione che il comportamento illecito posto in essere dal dipendente rappresenti il modo in cui l'ente agisce ordinariamente, incidendo in via immediata sul rapporto di affectio societatis, ossia sulla fiducia che lega i governati ai governanti, ed in via mediata sulla potenzialità operativa dell'ente”.
Ha poi puntualizzato che il danno all'immagine secondo la giurisprudenza è un danno-conseguenza, legato alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso di causalità (tale comunque da superare una “soglia minima di pregiudizio”), la cui prova può essere fornita anche per presunzioni e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza;
danno che deve presumersi di norma esistente secondo l'id quod plerumque accidit (cfr Cass. SS.UU. n. 26972/2008) e che non può che essere liquidato in via equitativa, dovendo il giudice tener conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Ciò premesso in diritto, il Tribunale ha ritenuto provato nel caso di specie l'an della pretesa risarcitoria sulla base della sentenza penale di condanna del per il reato di cui all'art. 319 Pt_1
cp, irrogata dal Gup del Tribunale di Pisa a seguito di giudizio abbreviato e divenuta irrevocabile, trattandosi di reato contro la pubblica amministrazione e quindi idoneo a ledere l'immagine e il prestigio della PA;
difatti secondo il Tribunale nell'ampio dibattito giurisprudenziale sulla natura e la risarcibilità del danno all'immagine della PA. non è mai stato posto in dubbio, anche prima della espressa previsione della normativa del 2009, che sussista la responsabilità del pubblico ufficiale per il danno all'immagine patito dall'amministrazione di appartenenza in conseguenza della sua condotta penalmente rilevante nel caso di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, potendosi semmai dubitare di ciò nel caso in cui il pubblico ufficiale abbia commesso un delitto comune (cfr. Cass. Pen. sez. II, 05/11/2020, n. 35447).
Inoltre, secondo il Tribunale, dagli articoli di stampa depositati da parte ricorrente poteva presumersi anche la risonanza pubblica della vicenda, idonea a gettare discredito sul buon andamento e sulla imparzialità della azione della PA anche alla luce del cospicuo numero di medici e informatori coinvolti e di farmaci prescritti in esecuzione dell'accordo illecito.
Pertanto il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova del danno all'immagine in base a presunzioni semplici e lo ha liquidato in via equitativa in € 20.000; ha poi riconosciuto anche il danno patrimoniale richiesto dalla qualificandolo come danno c.d. da disservizio, Controparte_1 liquidandolo in € 5.000,00, pari a un quarto del danno all'immagine.
In definitiva ha condannato a risarcire il danno cagionato alla CP_3 Controparte_1 liquidato complessivamente in € 25.000,00 nonché a pagare le spese di lite della ricorrente.
2. Ha proposto appello censurando l'impugnata sentenza per i seguenti motivi: CP_3 I Motivo: Omesso esame dell'eccezione proposta dall'appellante di difetto di legittimazione attiva della rispetto al diritto al risarcimento del lamentato danno all'immagine, il quale, Controparte_1 secondo l'appellante, sarebbe tuttalpiù attribuibile all' di Pisa, presso cui il Dott. Pt_3 Pt_1
operava in regime di convenzione con rapporto di lavoro coordinato e continuativo disciplinato dall'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell'art. 8 del D. lgs. n. 502/1992, avendo la solo funzioni di coordinamento e finanziamento. CP_1
II Motivo: Errata ricostruzione della nozione di danno all'immagine dell'ente e contraddittorietà della sentenza di primo grado laddove dapprima ha qualificato il pregiudizio come danno- conseguenza per poi ritenerlo sussistente in re ipsa, stante l'intervenuta condanna penale definitiva del convenuto per un reato contro la P.A.
III Motivo: Violazione del riparto dell'onere probatorio nella parte in cui il giudice ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno all'immagine in assenza di allegazioni e prove dello stesso e nonostante gravasse sulla danneggiata l'onere di dimostrare la sussistenza di una lesione CP_1
alla propria reputazione dipendente dalla condotta del medico convenzionato, il conseguente danno all'immagine sofferto dall'ente e il nesso di causalità tra pregiudizio ed evento lesivo.
IV Motivo: Errata valutazione delle risultanze istruttorie laddove il Tribunale di Pisa ha ritenuto sussistere il danno all'immagine della nonostante vi fossero documenti in atti Controparte_1 corroboranti l'esclusione di tale danno.
V Motivo: Errata liquidazione del credito risarcitorio derivante dal danno all'immagine, effettuata dal giudice in via equitativa senza esplicitare i parametri adottati, in tal modo sopperendo ad un deficit probatorio che avrebbe dovuto portare ad escludere la sussistenza a monte del pregiudizio.
VI Motivo: Violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. laddove il giudice di primo grado, a fronte della domanda di parte attrice di risarcimento del danno da sviamento di risorse pubbliche, ha riconosciuto il differente danno da disservizio, il risarcimento del quale non è mai stato richiesto dalla in sede civile. CP_1
VII Motivo: Errato riconoscimento del danno da disservizio stante la mancata allegazione e prova dell'esistenza di tale voce di danno, il cui onere probatorio sarebbe spettato sempre alla CP_1
[...]
3. Si è costituita in giudizio la preliminarmente eccependo la tardività Controparte_1 dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, riqualificata in termini di difetto di titolarità attiva del diritto al risarcimento del danno all'immagine, asseritamente proposta dall'appellante solo nel presente grado. La Regione appellata, nel merito, ha poi contestato tutti i motivi di appello, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma. 4. Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 27.06.2023 ed una seconda volta con ordinanza del 23.04.2024, in ambedue i casi è poi stata rimessa sul ruolo rispettivamente a causa delle dimissioni del primo relatore Giudice Ausiliario di
Corte d'Appello Avv. Severi e poi a causa dell'astensione di un componente del Collegio, il
Consigliere , il quale aveva emesso la sentenza penale di condanna nei confronti Pt_4 dell'appellante in qualità di GUP presso il Tribunale di Pisa. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza dell'11.12.2024 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica;
depositati detti scritti difensivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna camera di consiglio.
5. Preliminarmente è opportuno definire il perimetro della presente decisione, considerando che, nella propria costituzione, la ha sostenuto che la statuizione circa la sussistenza del danno CP_1
lamentato sia passata in giudicato in virtù della sentenza penale definitiva n. 2922/2006 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze in data 11.12.2006 e confermata dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 1141/2007 che ha rigettato il ricorso di CP_3
Quest'ultimo ha a sua volta rilevato la tardività dell'eccezione di giudicato, sollevata dalla CP_1
per la prima volta con la comparsa di costituzione in appello. Ebbene, in verità è noto come l'eccezione di giudicato esterno non sia soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, essendo pertanto rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. Sez. 6-3,
Ordinanza n. 48 del 07/01/2021). Di talché l'eccezione circa la sussistenza di un giudicato sulle questioni rilevanti per l'odierno giudizio non potrà essere certo dichiarata inammissibile. Sempre con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 giugno 2023 l'appellante ha sollevato anche l'eccezione di tardività della produzione in giudizio della sentenza di appello penale emessa nei suoi confronti in data 11.12.2006 (che la Regione ha allegato alla propria comparsa di costituzione come documento D1). L'eccezione è palesemente infondata risultando agli atti che la medesima sentenza è stata depositata per la prima volta proprio dall'appellante come documento 2 allegato alla comparsa di risposta in primo grado.
Venendo all'esame dell'eccezione di giudicato esterno, occorre comunque ricordare che vi sono dei limiti ben definiti all'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili e amministrativi aventi ad oggetto il medesimo fatto storico, per cui “ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, inoltre, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile” si cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20786 del 20/08/2018.
Nel caso di specie il GUP del Tribunale di Pisa ha condannato il sanitario a risarcire i danni da reato alla parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio civile. Pur trattandosi Controparte_1 di una condanna generica, le regole che disciplinano l'efficacia di giudicato extra penale non mutano, posto che “A proposito della sentenza di condanna generica con rinvio al giudice civile per la determinazione del quantum occorre seguire l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia rinviato al giudizio civile la liquidazione del danno, ha effetto vincolante nel giudizio civile, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento e/o alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr., tra le decisioni più recenti, Cass. 04/10/2022,
n. 28714; Cass. 02/08/2022, n. 23960; Cass. 05/05/2020, n. 8477)” (si cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 30992 del 2023).
Va poi precisato che l'odierno appellante è stato condannato in via definitiva per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio previsto all'art. 319 c.p., reato che la giurisprudenza ha qualificato in più occasioni come “di danno”, distinguendolo dalla fattispecie di cui all'art. 318 c.p. la quale, punendo genericamente la vendita della funzione, ha natura di reato di pericolo (si cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49226 del 25/09/2014). Nella peculiare ipotesi di reati di danno le Sezioni Unite hanno sancito il principio per cui l'efficacia di giudicato penale si estende anche all'esistenza del danno-evento, considerata implicita nell'accertato fatto tipico, mentre residua in capo al giudice civile il potere di compiere una nuova valutazione circa l'individuazione dei danneggiati e la sussistenza di un danno-conseguenza risarcibile. “La sentenza penale di condanna passata in giudicato, la quale fa stato, ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione, può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come "reato di danno"; al contrario, nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria (nella specie una truffa a danno di un ente regionale), l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso” (si vedano Sez.
Un., Sentenza n. 4549 del 25/02/2010).
La Corte di cassazione più di recente ha chiarito che il danno cui si riferiscono le Sezioni Unite è, appunto, il danno evento e non il danno conseguenza, il quale deve comunque essere accertato dal giudice civile nella sua esistenza ed entità anche nei giudizi proposti a seguito di condanna penale generica per reati di danno. A tal proposito la Corte di legittimità ha sancito: “…quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto- reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere
è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli
(art. 1223 cod. civ.). In relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno), resta quindi ferma all'esito del giudicato penale la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno” (cfr. p. 6 di Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8477 del 16 gennaio 2020).
Dall'insieme dei principi sopra esposti emerge l'erroneità della tesi dell'appellata secondo cui la sussistenza del diritto al risarcimento del danno sarebbe già stata accertata con efficacia di giudicato in sede penale e, dunque, non sarebbe passibile di un diverso sindacato da parte del giudice civile.
Tanto più se si considera che la non ha mai prodotto in questa sede il proprio atto di CP_1
costituzione di parte civile nel processo penale con la conseguente impossibilità di valutare se effettivamente le pretese risarcitorie ivi azionate siano le stesse di cui si è chiesta soddisfazione nel giudizio civile. Il Collegio, dunque, ferma la sussistenza dei fatti corruttivi di responsabilità del nonché della lesione al buon andamento della P.A. (costituente il danno-evento Pt_1 implicitamente desumibile dall'accertamento del reato di danno) e sempre nei limiti di quanto devoluto tramite i motivi di gravame, dovrà procedere alla verifica dell'esistenza e dell'entità dei danni-conseguenza lamentati dalla CP_1
6. Ancora in via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto legittimazione attiva della CP_1 rispetto alla richiesta di risarcimento del danno all'immagine proposta dall'appellante con il primo motivo di gravame. Come correttamente sostenuto dall'appellata, ciò che viene contestato in verità
è la titolarità del diritto al risarcimento del danno all'immagine, dal momento che la ha da CP_1
sempre dichiarato di agire per un proprio diritto, non per un diritto altrui, e dunque trattandosi di una questione di merito, e non meramente processuale.
A tal proposito la ha eccepito la tardività della contestazione della titolarità attiva del CP_1 danno all'immagine per essere stata sollevata dal soltanto in appello. In verità, l'eccezione Pt_1 risulta comunque tempestiva perché proposta dall'appellante fin dalla comparsa di costituzione di primo grado, come si evince dal passaggio “tra il medico di base del , Controparte_5
che opera in ragione di un rapporto di lavoro coordinato e continuativo intrattenuto con la in Pt_3 forza di una convenzione conforme all'Accordo Collettivo Nazione stipulato ai sensi dell'art. 8 del
d. lgs. 502/92 e la vi è piuttosto una distanza strutturale, tale sia sul piano giuridico che a CP_1
maggior ragione su quello della percezione dei consociati. In tal senso la muove una CP_1 pretesa risarcitoria (per danno all'immagine) non solamente infondata, ma rispetto alla quale, allo stato delle deduzioni avversarie pare difettare di legittimazione passiva (n.d.r. rectius attiva)” (cfr.
p. 8 e 9 comparsa di risposta . Pt_1
Una volta esclusa la tardività dell'eccezione, si osserva che il giudice di primo grado ha implicitamente risolto in senso positivo la questione circa la legittimità attiva dell'ente territoriale senza, tuttavia, motivare la propria determinazione. Il motivo di appello è comunque infondato per le ragioni di seguito esposte.
È noto che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha contribuito a definire la posizione giuridica del medico di medicina generale convenzionato e la sua relazione con la P.A., affermando “tra il medico 'di base' e la P.A. si costituisce convenzionalmente un rapporto di servizio con riguardo alle attività che si inseriscono nell'organizzazione strutturale, operativa e procedimentale della
Part
tra le quali rientrano quelle di natura non professionale, perché consistenti in certificazioni
(compilazione di prescrizioni farmaceutiche e cartelle cliniche), nell'identificazione di assistiti e nell'accertamento del loro diritto alle prestazioni sanitarie. Pertanto, qualora dall'espletamento di tali attività derivi un danno all'amministrazione, questa deve promuovere davanti alla Corte dei conti - e non all'autorità giudiziaria ordinaria - l'azione per il ristoro del pregiudizio che assuma di aver subito, in quanto la responsabilità del sanitario dipende non dall'esercizio della sua professione, bensì dal comportamento illegittimo, doloso o colposo posto in essere nell'ambito del rapporto di pubblico servizio (nella specie, prescrizione di specialità medicinali per finalità non terapeutiche e, comunque, al di fuori delle indicazioni autorizzate)” (cfr. Cass.
Sez. U, Sentenza n. 922 del 21/12/1999).
Di conseguenza il medico convenzionato, pur intrattenendo un rapporto di prestazione d'opera professionale di tipo privatistico (svolto con carattere di parasubordinazione) con l'
[...]
, risulta anche inserito anche nella più ampia organizzazione del Servizio Sanitario Controparte_6
Regionale, la cui titolarità è indubitabilmente in capo alle Regioni, stante anche il disposto dell'art. 117 Cost. Le pronunce delle Sezioni Unite, seppure risalenti rispettivamente al 1996 e al 1999, non sono state smentite dalla giurisprudenza successiva, di talché allorquando il medico convenzionato svolge di attività di natura pubblicistica, quali l'accertamento del diritto alle prestazioni, l'identificazione degli assistiti e le certificazioni sanitarie/farmaceutiche, sussiste un rapporto di servizio tra costui e il SSR, con conseguente applicazione delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di competenza pubblicistica (Cass. Sez. Un., 21.12.1999 n. 922, Cass.
Sez. Un. 13.11.1996 n. 9957).
Le eventuali irregolarità commesse dal medico convenzionato nello svolgimento di tali attività determinano astrattamente un danno di immagine ed un aggravio di costi per la struttura sanitaria e per la collettività e, in definitiva per la titolare del SSR, e per il Fondo sanitario Controparte_1
regionale, ossia per la fonte di finanziamento dell'intero sistema sanitario toscano.
A nulla rileva, inoltre, che anche la Ausl Pisa 5, unica possibile vera danneggiata secondo la ricostruzione dell'appellante, si sia costituita parte civile e che la condanna generica al risarcimento sia stata emessa anche a suo favore. Non è stata infatti prodotta neanche la costituzione della Pt_3
per cui non si può conoscere la pretesa avanzata da questo ente in sede penale;
né si può escludere la configurabilità del danno all'immagine in capo ad entrambi gli enti come conseguenza dello stesso fatto storico, non ostandovi la normativa vigente e data la certa configurabilità di un illecito plurioffensivo. Per ragioni diverse, quindi, ambedue gli enti considerati ( e CP_1 [...]
) potrebbero essere pregiudicati nella propria reputazione di enti pubblici dal medesimo CP_6
comportamento criminoso di un proprio collaboratore, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che sia. Alla luce di queste premesse risulta perfettamente configurabile sul piano astratto un danno all'immagine in capo alla derivante dalla condotta illecita del sanitario CP_1
convenzionato.
7. Venendo al merito, i motivi II, III e IV sono esaminabili congiuntamente in quanto tutti attinenti al riconoscimento da parte del primo giudice del diritto al risarcimento del danno all'immagine della ritenuto erroneo dall'appellante. Con questi motivi il ha sostenuto Controparte_1 Pt_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il danno all'immagine è stato considerato alla stregua di un danno-evento intrinsecamente discendente dall'accertamento penale del reato contro la PA, nella parte in cui è stato ritenuto adempiuto l'onere probatorio della e nella CP_1
parte in cui sono state erroneamente valutate le altre emergenze istruttorie che deponevano per l'inesistenza di un pregiudizio all'immagine sofferto dalla Si è già detto come il danno CP_1 all'immagine sia astrattamente configurabile in capo all'ente territoriale in caso di reato commesso da medico convenzionato in virtù del sottostante rapporto di servizio tra i due soggetti, perciò, va ora verificato se la sentenza impugnata abbia o meno errato nella valutazione in concreto della sussistenza di tale danno.
Preliminarmente va chiarito che il danno all'immagine dell'ente costituisce un danno non patrimoniale “conseguenza”, essendo ormai superata la tesi giurisprudenziale per cui lo stesso fosse immanente nel fatto lesivo. In verità dalla mera lettura della sentenza appellata emerge che il giudice ha correttamente inquadrato il pregiudizio lamentato dalla nella categoria CP_1
concettuale del danno-conseguenza e ne ha ritenuta raggiunta la prova in base a presunzioni semplici, basate sì sul fatto corruttivo lesivo della reputazione della PA ma anche sulla risonanza pubblica della vicenda, documentata dalla produzione degli articoli di giornale della stampa locale.
L'ammissibilità dell'utilizzo del meccanismo delle presunzioni semplici per desumere la sussistenza di un danno non patrimoniale è stata a più riprese ribadita dalla Corte di legittimità, stante anche la difficoltà di dimostrare un tale pregiudizio con prove dirette. La giurisprudenza ha, infatti, sancito che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno- evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023). Il Tribunale di Pisa, dunque, lungi dal far coincidere il danno all'immagine con l'evento lesivo, ha correttamente applicato le regole relative alla prova per presunzioni, descrivendo compiutamente da quali fatti noti riteneva discendesse il fatto da provare, così esprimendosi nei passaggi sotto riportati:
“Nel caso di specie è provato l'an della pretesa risarcitoria: la commissione del delitto di cui all'art. 319 c.p. è stata infatti accertata con sentenza penale divenuta irrevocabile;
trattasi di reato contro la pubblica amministrazione e quindi idoneo a ledere l'immagine e il prestigio della p.a.
[…] Dagli articoli di stampa depositati dalla parte ricorrente può presumersi anche la risonanza pubblica della vicenda, che appare idonea a gettare discredito sul buon andamento e sulla imparzialità della azione della p.a., anche alla luce del cospicuo numero di medici e informatori coinvolti e dei farmaci prescritti” (si cfr. p. 3 e p. 4 della sentenza impugnata).
La sentenza impugnata risulta sotto tale profilo corretta anche alla luce della giurisprudenza della
Corte dei Conti, spesso investita della risoluzione di controversie in materia di danno all'immagine degli enti pubblici derivante da reato contro la P.A. Secondo tale giurisprudenza “La prova del danno erariale cagionato da un pubblico dipendente all'immagine di una pubblica amministrazione va desunta dalla natura del fatto, dalle modalità della sua commissione, dalla reiterazione delle condotte illecite, dal risalto ad esse dato dalla stampa, dalle notizie circa i procedimenti giudiziari instaurati a carico del responsabile (c.d. clamor fori) e dalla rilevanza delle funzioni da lui rivestite, tenuto conto della idoneità di tali elementi a determinare un discredito per l'amministrazione; non è, invece, necessaria la specifica dimostrazione delle spese sostenute per il ripristino dell'immagine dell'amministrazione” (si cfr. Corte dei Conti, II Sez.
Giurisdizionale d'Appello, sentenza n. 314 del 08/09/2017). Ciò anche a conferma del principio sancito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti secondo cui il danno all'immagine è risarcibile indipendentemente dalle spese sostenute per il ripristino del bene giuridico leso (si cfr. Corte dei
Conti, Sez. Riunite, sentenza n. 10 del 23.04.2003). Seppure con motivazione stringata, dunque, il
Tribunale di Pisa ha correttamente ritenuto sussistente il danno lamentato dalla Controparte_1
per le ragioni sopra esposte e quindi in base a presunzioni gravi, precise e concordanti.
Anche l'analisi dei documenti in atti indicati dall'appellante a sostegno della sua tesi non conduce ad escludere la ricorrenza del danno all'immagine, essendo gli stessi del tutto irrilevanti ai fini del negativo accertamento del pregiudizio. L'appellante ha, infatti, allegato e provato documentalmente l'avvenuto aumento graduale dei propri assistiti negli anni posteriori al giudizio penale che lo vedeva imputato, evidenziando anche di aver ricevuto l'incarico di tutor dei medici abilitandi da parte dell'Ordine dei Medici per l'anno 2004. Ebbene, tali circostanze consentono soltanto di ritenere che la reputazione goduta dal Dott. tra pazienti e colleghi quale valido Pt_1
professionista non fu intaccata dal suo operato illecito, mentre non permettono affatto di escludere il verificarsi di una tale incidenza negativa sulla reputazione della CP_1
Ciò emerge anche da quanto sostenuto dallo stesso appellante rispetto agli articoli di giornale apparsi sul i giorni 8 e 9 ottobre 2007 prodotti dalla Regione al fine di provare il clamor CP_7 fori. Il infatti, ha predicato la inidoneità delle notizie ivi riportate a ledere l'immagine della Pt_1
P.A., o comunque a ritenere il danno come conseguenza della propria condotta, poiché non veniva riportato il suo nominativo tra quelli dei medici indagati o rinviati a giudizio per i fatti di comparaggio, essendo lo stesso già stato condannato dal GUP in data 12.11.2004 (e quindi tre anni prima dell'articolo). Tale dato ancora una volta attiene esclusivamente alla posizione individuale del professionista, la mancanza della menzione del suo nome sulla stampa porta infatti ad escludere la lesione della sua reputazione e nulla suggerisce circa l'integrità della reputazione dell'ente appellato: dal punto di vista della seppur non identificato con nome e cognome, il CP_1 Pt_1
era comunque uno dei numerosi medici convenzionati cui gli articoli si riferivano (nella fattispecie era uno dei quattro sanitari condannati con rito abbreviato). Il fatto che si trattasse di soli due articoli di un quotidiano a tiratura locale non vale ad escludere la sussistenza del danno all'immagine, anche perché l'elemento dell'ampio clamor fori, seppur rilevante ai fini della quantificazione, non ne rappresenta elemento costitutivo. La giurisprudenza della Corte dei Conti è orientata nel ritenere che ai fini della configurabilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione, non appare determinante la circostanza che la vicenda non abbia suscitato un notevole clamor fori atteso che, da un lato, l'assenza del predetto elemento non esclude la sussistenza del danno, dall'altro appare evidente che anche una minima diffusione della notizia è in grado di far generare, anche in una ristretta cerchia locale, la percezione negativa in ordine all'andamento dei pubblici uffici (cfr. Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Lombardia, sentenza
n. 244 del 25/10/2022).
La pubblicazione della notizia del processo penale nei confronti di medici convenzionati e farmacisti per l'attività di comparaggio, quindi, rappresenta mezzo idoneo a permettere la conoscenza e la conoscibilità tra i consociati dei reati corruttivi perpetrati da un numero non esiguo di professionisti in qualità di pubblici ufficiali, posto che la reputazione della sarebbe stata CP_1 lesa anche in assenza dell'interessamento degli organi di stampa, essendo sufficiente a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni la mera diffusione della notizia nell'ambito della stessa organizzazione. Non dissimilmente la Corte dei Conti della Regione Piemonte si è orientata nel ritenere il clamor fori non identificabile con la sola pubblicazione di notizie di stampa, le quali, al più, possono rappresentare un mero indice di intensità della lesione, in quanto la diffusione della notizia nei mass media comporta, solamente, un effetto amplificativo della lesione già prodotta all'interno del plesso pubblicistico a causa della rottura dell'aspettativa di "buona amministrazione" che il cittadino e gli appartenenti ai pubblici uffici si attendono dall'apparato (si cfr. Corte dei Conti,
Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 73 del 27/06/2024). Si aggiunga che la condotta penalmente rilevante di un professionista legato alla P.A. da un rapporto di servizio va a frustrare anche il lavoro onestamente prestato dagli altri medici e dipendenti pubblici, i quali subiscono una vanificazione della propria opera dovuta alla perdita di fiducia della comunità di riferimento.
Alla luce di queste premesse, appare chiaro come non possano dirsi violate neppure le regole di riparto dell'onere probatorio;
è indubbio che la prova del danno patito debba essere fornita da chi ne pretende il risarcimento, e dunque da chi si assume danneggiato, ed è proprio quanto è avvenuto nel caso di specie. La doglianza espressa dal Dott. con il terzo motivo di appello muove dal Pt_1
presupposto che la prova del danno non sia stata raggiunta e che, quindi, si debba fare applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria per non averne parte attrice provato i fatti costitutivi. Si è già detto, tuttavia, che il danno è stato dimostrato tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, di talché non vi è nessun margine per ricorrere alla disciplina apprestata dall'ordinamento in caso di deficit probatorio.
8. Venendo al profilo del quantum debeatur, con il quinto motivo l'appellante, oltre a lamentare la quantificazione di un danno a suo parere rimasto indimostrato, ha contestato l'assenza di una motivazione circa i criteri adottati per pervenire all'importo oggetto di condanna.
In effetti, la sentenza di primo grado ha motivato la propria quantificazione del danno all'immagine nella somma di € 20.000,00 “anche prendendo come riferimento liquidazioni dello stesso danno in cause analoghe nella giurisprudenza più recente”. Trattandosi di un danno non patrimoniale la liquidazione non poteva che avvenire in via equitativa;
è stato infatti più volte chiarito come il pregiudizio in questione non debba necessariamente corrispondere alla perdita economica subita dall'Ente per ripristinare la propria reputazione. Giurisprudenza consolidata ha chiarito che ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28429 del 11/10/2023). Parimenti la Corte dei conti ha fornito dei criteri in base ai quali procedere affermando che il danno all'immagine della pubblica amministrazione deve essere quantificato equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., facendo ricorso a parametri di natura oggettiva e soggettiva, i primi attinenti alla natura del fatto, alle modalità della sua realizzazione, alla eventuale reiterazione delle condotte, nonché all'eventuale arricchimento del danneggiante, i secondi (parametri soggettivi) afferenti al ruolo rivestito dal soggetto agente e al conseguente negativo impatto sull'opinione pubblica e all'interno della stessa amministrazione (cfr. Corte dei Conti, I sezione giurisdizionale d'appello, sentenza n.
536 del 15/11/2022).
In questo caso la liquidazione del danno da parte del primo giudice appare corretta in quanto, dovendosi individuare criteri obiettivi cui ancorare la quantificazione, può essere fatto riferimento, per analogia, ai parametri individuati dalle vigenti tabelle milanesi (2024) per la liquidazione del danno da diffamazione, posto che tale reato lede la reputazione del soggetto passivo e dunque sussistono indubbie affinità con il caso di specie;
in dette tabelle le diffamazioni sono state divise in cinque categorie (di tenue gravità, di modesta gravità, di media gravità, di elevata gravità e di eccezionale gravità) e per ciascuna di esse è stato previsto un range tra un minimo e un massimo;
orbene, per le diffamazioni di modesta gravità (che si caratterizzano per la limitata/modesta notorietà del diffamante, la limitata diffusione del mezzo diffamatorio - un episodio diffamatorio a diffusione limitata- il modesto spazio della notizia diffamatoria, la modesta/assente risonanza mediatica, e la modesta intensità dell'elemento soggettivo) è previsto il range tra euro 11.750,00 ed euro 23.498,00; pertanto, considerato che nella specie la lesione del diritto all'immagine della non può certo essere considerata inferiore a quella “di modesta gravità”, la liquidazione del CP_1
primo giudice pari a euro 20.000,00 appare perfettamente coerente con questi parametri.
La sentenza appellata deve essere quindi confermata quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, liquidato equitativamente in euro 20.000,00. 9. Gli ultimi due motivi di appello si incentrano sulla parte della sentenza di prime cure che ha riconosciuto in favore della il risarcimento del danno da disservizio determinandone il CP_1 quantum in € 5.000,00. In particolare, con il sesto motivo di appello, il Dott. non Pt_1
contestando in questo caso la titolarità attiva del diritto in capo alla in quanto ente CP_1
finanziatore del SSR, ha lamentato un vizio di ultra-petizione della sentenza impugnata, nella quale
è stato riconosciuto il danno da disservizio nonostante che l'ente territoriale avesse domandato unicamente il risarcimento del diverso danno da sviamento di risorse pubbliche.
Con il settimo motivo di gravame, invece, l'appellante ha contestato il riconoscimento del risarcimento del danno da disservizio, sia sotto il profilo dell'an in quanto ne sarebbero difettate le allegazioni e le prove dell'effettiva sussistenza, sia sotto il profilo del quantum, avendo il giudice liquidato un danno patrimoniale in via equitativa nonostante l'assenza di difficoltà probatorie del preciso ammontare. Costituendosi in giudizio la ha predicato la correttezza della Controparte_1
pronuncia del Tribunale di Pisa stante la sostanziale coincidenza tra le due tipologie di danni, seppur diversamente denominati. Nella fattispecie, con il proprio atto di citazione di primo grado la aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale costituito dalla ingiusta Controparte_1
riduzione delle risorse destinate alla tutela del diritto alla salute dei cittadini toscani. L'appellata così descriveva il danno lamentato: “il danno-ostacolo da sviamento deriva dall'indebita riduzione delle risorse da destinare all'obiettivo istituzionale della tutela della salute perseguito con impegno dal presente Ente pubblico, nonché dalla conseguente necessità di limitare le prestazioni sanitarie mediante la commercializzazione dei farmaci” e ancora “è evidente che ciò che è stato accertato in sede penale dimostri l'utilizzo da parte dei rei delle risorse economiche, peraltro sempre più scarse, che la avrebbe potuto destinare ad altri obiettivi” (pagine 9 e 10 dell'atto Controparte_1
di citazione).
Va peraltro rilevato che la sentenza impugnata ha riconosciuto a favore di parte attrice il danno definito “da disservizio” limitandosi però a stabilirne la quantificazione e quindi senza in alcun modo definirlo concettualmente: “Con riferimento al danno c.d. da disservizio, precisare che contrariamente a quanto ritenuto dalla parte resistente, il danno all'immagine della P.A., anche se inteso come danno c.d. conseguenza”, è costituito dalla lesione all'immagine dell'ente,
“conseguente“ ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa e non va confuso con le spese necessarie al ripristino, che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento (sent. n. 1/2011/QM, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti). Il pregiudizio è infatti di natura non patrimoniale. Tale danno può essere liquidato in via equitativa in € 5.000,00, pari a un quarto del danno all'immagine riconosciuto. Alla ricorrente spetta quindi la somma richiesta di
€ 25.000,00”. Occorre dunque prendere le mosse dall'analisi delle due figure di danno patrimoniale che vengono in rilievo. La giurisprudenza ha tratteggiato il danno da disservizio individuandolo nel mancato conseguimento delle utilità che ci si prefigge di ricavare dall'investimento di una certa quantità di risorse umane e strumentali, ovvero nei costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato raggiungimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa (cfr. Corte dei Conti, I sezione giurisdizionale di Appello, sentenza n. 76 del 12/03/2024).
Diversamente, il danno da sviamento delle risorse è stato definito come “la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate;
e ciò in quanto il rapporto di servizio va considerato anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'amministrazione (Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2013, n. 295; Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2013, n.
1774; Cass., Sez. Un., 31 luglio 2017, n. 18991)” (cfr. Cass. SS.UU., ordinanza n. 15893/2022). Si tratta quindi di un danno consistente nell'aggravamento finanziario delle obbligazioni gravanti sulla
P.A. da cui necessariamente scaturisce una indebita perdita patrimoniale. Il danno patrimoniale può essere ravvisato anche nella mancata corrispondenza tra la spesa sostenuta dall'ente pubblico e l'utilità con essa conseguita, impedendosi così il conseguimento del risultato prefissato dalla normativa di settore.
Ciò premesso, se è vero dunque, come sostenuto dall'appellante, che concettualmente il danno da disservizio è diverso dal danno da sviamento di risorse pubbliche, è anche vero che nel caso di specie la aveva correttamente invocato la figura dello sviamento di risorse, posto che la CP_1 maggior somma pagata dall'ente per farmaci più costosi ma egualmente efficaci rispetto all'equivalente generico rientra senz'altro in un impiego disfunzionale del denaro pubblico rispetto al fine perseguito dalla P.A., identificabile nella tutela gratuita della salute dei cittadini nel rispetto di criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
L'utilizzo di risorse maggiori rispetto a quelle effettivamente utili a perseguire il medesimo fine costituisce un ingiustificato spreco di fondi pubblici e dunque un parziale sviamento delle risorse verso un fine diverso rispetto a quello istituzionale, laddove con parziale ci si riferisce all'eccedenza rispetto al quantitativo di denaro che sarebbe stato comunque necessario all'acquisto del farmaco generico: il Dott. è infatti stato condannato per aver prescritto farmaci più costosi, e quindi Pt_1
più onerosi per il SSN, e non per aver prescritto farmaci in numero eccedente rispetto al fabbisogno dei propri assistiti, e dunque al di fuori di reali esigenze terapeutiche.
In definitiva, per quanto il primo giudice abbia impropriamente utilizzato il termine “danno da disservizio”, appare evidente che il danno di cui la ha chiesto il ristoro – e che è stato CP_1 concretamente liquidato - coincide con la perdita patrimoniale dovuta al pagamento ingiustificato di una somma maggiore rispetto a quella che la avrebbe potuto impiegare senza con ciò CP_1
pregiudicare la qualità del servizio prestato.
Nel caso di specie il danno lamentato è identificabile con l'eccedenza tra il prezzo del farmaco
OK indebitamente prescritto dal dott. e il prezzo dell'equivalente generico Cefonicid, Pt_1 eccedenza che l'ente avrebbe potuto diversamente utilizzare in tal modo perseguendo il suo fine istituzionale. Risulta infatti pacifica tra le parti la differenza di prezzo tra i due farmaci contenenti lo stesso principio attivo come risulta pacifica l'assenza di una ragione giustificatrice della prescrizione del farmaco di marca anziché del generico, se non l'ottenimento da parte del medico convenzionato del corrispettivo dell'accordo corruttivo.
Da queste circostanze fattuali emerge chiaramente la sussistenza del danno lamentato dalla la quale sulla base della comune esperienza avrebbe impiegato i fondi inutilmente dispersi CP_1 per fini utili all'interesse generale e deve ritenersi che il primo giudice abbia voluto risarcire proprio tale danno patrimoniale da sviamento di risorse pubbliche, pur utilizzando impropriamente il termine “danno da disservizio”, con conseguente infondatezza della censura dell'appellante di violazione dell'art. 112 cpc.
10. Venendo al quantum, l'appellante ha contestato l'eccessività dell'importo riconosciuto dal
Tribunale alla a titolo di danno patrimoniale (pari a € 5.000,00) principalmente affermando CP_1 che “La differenza di prezzo tra il farmaco specialistico OK (il farmaco più prescritto tra i farmaci della ditta TI dal convenuto nel primo semestre 2000) e l'equivalente farmaco generico è di 3.900 lire (pari a 2,01 euro) (v. doc. 6)” (cfr. p. 5 atto di appello). Il Dott. ha Pt_1
quindi proposto una diversa liquidazione del danno basata sulla differenza tra costo del farmaco specialistico e costo del farmaco generico, moltiplicata per il numero dei farmaci prescritti.
Sotto questo profilo in motivo di appello è fondato, perché, trattandosi di danno patrimoniale, il primo giudice aveva a disposizione i dati numerici essenziali per poterlo calcolare correttamente.
La differenza tra il costo del farmaco OK e il costo del farmaco generico è di € 2,01 (pari a lire
3.900); dunque, considerato che dalla sentenza del GUP risulta che il dott. abbia prescritto Pt_1
Parte in totale 212 farmaci della marca TI in violazione della circolare dell' tra cui 151 pezzi di OK, sebbene i nomi degli altri farmaci illegittimamente prescritti non vengano menzionati né nella sentenza penale né dalle parti in questo giudizio, si può supporre anche per questi farmaci la stessa differenza di costo e quindi il danno patrimoniale subito dalla ammonta nel Controparte_1 complesso a € 426,12 (€ 2,01 x 212).
Questo danno è parametrato al momento in cui il reato venne commesso (giugno 2000) e dunque deve essere attualizzato alla data odierna mediante rivalutazione monetaria, calcolando altresì gli interessi compensativi dovuti al creditore per il mancato immediato risarcimento, consistenti negli interessi legali applicati sulla somma capitale annualmente rivalutata.
Fatti i dovuti calcoli, tale danno patrimoniale ammonta oggi alla somma di € 922,72 (rivalutazione
- € 249,71 e interessi = € 246,89).
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere condannato a CP_3
risarcire alla il complessivo danno di € 20.922,72 (anziché € 25.000,00); su Controparte_1
questa somma decorrerebbero in astratto interessi legali di mora dalla presente sentenza e sino al saldo, ma il primo giudice nulla ha disposto in tal senso ed in mancanza di appello incidentale della il mancato riconoscimento di interessi di mora è divenuto definitivo. CP_1
11. Quanto alle spese di lite è noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01).
Nel caso di specie, considerato che la domanda risarcitoria era articolata in due capi (danno non patrimoniale e danno patrimoniale) e che per uno dei due è stata accolta totalmente mentre per l'altro capo si è avuta una sensibile riduzione del quantum, va ravvisata una ipotesi di reciproca soccombenza (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01) e così le spese dei due gradi possono essere compensate per 1/4 e per 3/4 rimangono a carico del dott.
Pt_1
Le spese si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi del DM 55/14 in relazione al decisum (scaglione compreso tra euro 5.200 e euro 26.000) eliminata per entrambi i gradi la fase istruttoria perché non svolta e diminuita per il primo grado la fase decisoria perché svolta in forma semplificata ex art. 281 sexies cpc.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, così dispone:
in riforma della sentenza impugnata n. 1138/21 del Tribunale di Pisa, ridetermina il complessivo danno arrecato da alla in € 20.922,72 e condanna l'appellante al CP_3 Controparte_1 pagamento di tale somma in favore dell'appellata;
compensa per ¼ le spese di lite di entrambi i gradi e condanna l'appellante al pagamento in favore della dei residui ¾, spese che si liquidano per l'intero in euro 2.400,00 per il Controparte_1 primo grado e in euro 3.966,00 per l'appello, oltre in entrambi i casi al 15% a titolo di spese forfettarie, Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13.3.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.