Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01860/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02027/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2027 del 2023, proposto da DR NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Giurdanella Annina, Carmen Rosa Diolosà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
l'ordine di rimessa in pristino n. prot. 2984 del 31 maggio 2023, adottato dalla Soprintendenza di Ragusa, ai sensi dell'art. 167 comma 1 del D.Lgs. 42/04 e relativo ad opere realizzate in assenza di preventivo nulla osta
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e di Sicilia Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso notificato il 29 ottobre 2023 e depositato il 30 ottobre 2023, l’odierno ricorrente, NE DR, impugnava l’ordine di rimessione in pristino adottato dalla Soprintendenza di Ragusa relativo ad opere realizzate in assenza di preventivo nulla osta n. 2984 in data 31 maggio 2023, adottato ai sensi dell’art. 167, primo comma, del decreto legislativo n. 42/2004.
Nel ricorso per quanto di interesse veniva rappresentato quanto segue.
Con comunicazione del 28 ottobre 2022, il ricorrente rappresentava al Comune di Santa Croce Camerina l’avvio di interventi edilizi asseritamente rientranti nel novero dell’edilizia libera, da eseguirsi sull’immobile sito in via A. Segni n. 12, località Punta Secca.
Successivamente, in data 10 maggio 2023, veniva notificata al medesimo l’ordinanza comunale di demolizione n. 458 dell’11 aprile 2023, con la quale si ingiungeva la rimessione in pristino dello stato dei luoghi con riguardo agli interventi edilizi eseguiti nelle unità immobiliari oggetto di intervento.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia, iscritto al n.r.g. 1341/2023, con cui deduceva plurimi motivi di illegittimità.
In data 1 agosto 2023, si costituiva in giudizio il Comune che depositava tra i vari atti e documenti, l’ordinanza di riduzione in pristino prot. n. 2984 del 31 maggio 2023, adottata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali.
Veniva rappresentato che tale provvedimento della Soprintendenza, tuttavia, non era mai stato notificato né comunque reso conoscibile al ricorrente, che ne veniva a conoscenza solo incidentalmente nel corso del giudizio.
In via cautelativa, parte ricorrente impugnava anche detto atto (al fine di evitare che, pur in assenza di valida comunicazione, esso potesse spiegare effetti nella propria sfera giuridica) per i seguenti motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Eccesso di potere per errore di identificazione del destinatario” , veniva dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che lo stesso è stato notificato a persona diversa dal ricorrente, seppur recante le medesime generalità del ricorrente, ma domiciliato ad altro indirizzo. L’Amministrazione è dunque incorsa in un errore rilevante nell’identificazione del destinatario (nullità della notificazione), compromettendo l’effettività della comunicazione/conoscenza dell’atto. Ne deriva che il provvedimento non ha mai acquisito efficacia nella sfera giuridica del ricorrente, il quale ne è venuto a conoscenza e in modo indiretto, per il tramite del proprio difensore e solo a seguito della produzione dell’atto medesimo in un distinto contenzioso.
Trattandosi di atto recettizio, la mancata notifica personale determina l’inefficacia dell’atto stesso, che pertanto deve essere regolarmente notificato affinché possa produrre effetti giuridici validi ed efficaci, ai sensi dell’art. 21-bis della L. n. 241/1990.
Con il secondo motivo di ricorso, intitolato “Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990 e della L.R. Sicilia n. 7/2019 in materia di istruttoria amministrativa; violazione dell’art. 167, comma 1, del D.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per carenza istruttoria e travisamento dei fatti” , veniva censurata la carenza di un autonomo e completo procedimento istruttorio da parte della Soprintendenza, la quale si è limitata a recepire acriticamente le risultanze, ancorché non aggiornate, dell’ordinanza comunale senza effettuare verifiche dirette sul luogo né approfondimenti in ordine alla compatibilità paesaggistica delle opere contestate. Tale condotta, priva di qualsivoglia attività istruttoria propria, configura un difetto di istruttoria idoneo a inficiare la legittimità del provvedimento, poiché la Soprintendenza, quale autorità deputata alla tutela paesaggistica, è tenuta a svolgere un’indagine autonoma e puntuale, funzionale a garantire la piena legittimità dell’azione amministrativa per quanto di competenza.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e della L.R. Sicilia n. 7/2019; eccesso di potere per difetto e apparente motivazione; violazione dell’art. 167, comma 1, D.lgs. 42/2004; violazione dei principi di correttezza e buon andamento; illogicità manifesta” , veniva contestata l’insufficienza e genericità della motivazione del provvedimento impugnato, che si limita a richiamare l’ordinanza comunale senza fornire una propria valutazione autonoma e dettagliata, in palese violazione del principio di motivazione chiara, specifica e adeguata previsto dall’art. 3 della L. 241/1990. Invero, trattandosi di atti adottati da amministrazioni distinte (il Comune ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e la Soprintendenza ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004), risultava imprescindibile che la Soprintendenza esplicasse un’istruttoria autonoma e un’adeguata motivazione, con l’indicazione precisa dei fatti, delle norme applicate e dell’interesse pubblico perseguito. La genericità con cui vengono descritte le opere, assenza di dati catastali e carenza di valutazioni specifiche sulla compatibilità paesaggistica, conducono - secondo la prospettazione del ricorrente - a una palese irragionevolezza e illegittimità del provvedimento, come costantemente confermato dalla giurisprudenza amministrativa.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990, come recepiti in Sicilia dalla L.R. 9/2019 e modificati dalla L. n. 120/2020; eccesso di potere per omessa comunicazione di avvio del procedimento e violazione delle garanzie partecipative” , veniva dedotta l’illegittimità del provvedimento adottato in assenza della prescritta comunicazione di avvio del procedimento, onere previsto dall’art. 8 L. 241/1990 e applicabile anche ai provvedimenti vincolati, così come consolidato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e del TAR. La mancata osservanza di tale obbligo, che rappresenta una garanzia fondamentale per il diritto di partecipazione e di difesa del privato, risulterebbe idonea a compromettere la legittimità del procedimento e dell’atto finale, soprattutto laddove essa possa aver inciso, come nel caso di specie, sul contenuto del provvedimento, impedendo un’efficace partecipazione istruttoria e la possibilità di influire sull’esito del procedimento.
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “In subordine: violazione dell’art. 21-bis L. 241/1990 e della L.R. 9/2019; omessa notifica personale del provvedimento limitativo della sfera giuridica e conseguente inefficacia” , veniva evidenziato che il provvedimento non ha mai raggiunto direttamente la conoscenza del ricorrente mediante notificazione personale, requisito imprescindibile per la sua efficacia e operatività; l’atto, pertanto, è da considerarsi inefficace.
Si costituiva in giudizio l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana -Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa), che con memoria depositata in data 30 novembre 2023 richiamava le argomentazioni espresse dall’Amministrazione nella Relazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, Prot. 6755 del 14/11/2023.
Con memoria depositata in data 2 maggio 2025, il ricorrente ribadiva e precisava le proprie difese.
All’udienza del 5 giugno 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile (per carenza dell’interesse a ricorrere), atteso che l’atto impugnato risulta inefficace ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241 del 1990, non essendo mai stato regolarmente notificato al suo effettivo destinatario.
Giova evidenziare al riguardo che il provvedimento gravato (ordine di riduzione in pristino adottato dalla Soprintendenza), costituisce a tutti gli effetti un atto limitativo della sfera giuridica del privato, poiché impone obblighi e restrizioni a carico del destinatario; in quanto tale, esso acquista efficacia esclusivamente con la notificazione personale al soggetto interessato, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 21-bis della legge n. 241/1990, che testualmente dispone: “I provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei privati sono efficaci nei confronti dei destinatari solo con la comunicazione personale dell’atto” .
Nel caso di specie, tale comunicazione non si è perfezionata e dunque la condizione di efficacia richiesta dalla disposizione normativa sopra richiamata non risulta avverata, soddisfatta.
Il provvedimento, infatti, risulta intestato ad un soggetto diverso dal ricorrente, sebbene omonimo, e domiciliato in un indirizzo differente da quello del ricorrente.
Questo errore nell’individuazione del destinatario non può essere qualificato come mera irregolarità formale, bensì configura un vizio sostanziale dell’atto, tale da incidere ai sensi dell’art. 21 bis della Legge n. 241 del 1990 sulla sua validità ed efficacia.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che l’errata indicazione del destinatario costituisce vizio sostanziale che inficia la legittimità dell’atto amministrativo e che tale vizio non può considerarsi sanato nemmeno nel caso in cui il vero destinatario venga a conoscenza del provvedimento per vie informali, ribadendo il principio secondo cui la notificazione personale rappresenta condizione indefettibile per l’efficacia dell’atto recettizio.
Dunque, la natura recettizia dell’atto impone che esso venga portato formalmente a conoscenza del destinatario mediante notificazione personale, pena la sua inefficacia giuridica.
Ne consegue che, in difetto di una valida comunicazione, come nel caso di specie, il provvedimento non ha mai acquistato efficacia, né può considerarsi produttivo di effetti giuridici, e pertanto non può essere oggetto di valida impugnazione, mancando un presupposto essenziale per l’ammissibilità del gravame.
Infine, sotto un ulteriore profilo sistematico, si evidenzia che, sebbene l’art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo preveda che il termine per proporre ricorso decorra dalla “piena conoscenza” del provvedimento, la medesima norma non può essere letta in modo avulso dal disposto dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990: infatti, il momento dal quale l’atto acquista efficacia e quello da cui decorre il termine per impugnarlo non sempre coincidono, dovendosi preliminarmente accertare la validità ed efficacia dell’atto medesimo.
Pertanto, in assenza di valida notificazione al legittimo destinatario, e in presenza di un vizio sostanziale nell’identificazione dello stesso, l’ordine di rimessa in pristino non è mai entrato validamente nella sfera giuridica del NE e deve ritenersi inefficace; ne discende, conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale e concreto alla decisione.
Le ulteriori censure non sono suscettibili di scrutinio, atteso che presuppongono l’efficacia giuridica del provvedimento impugnato.
Il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio in ragione della peculiarità della fattispecie e del tipo di pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO