TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/09/2025, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1341 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “Somministrazione”, e vertente TRA
nata a [...] il [...] residente in [...]in Parte_1
Campania (NA) Corso Campana n.22, c.f. ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli, Via Tommaso Caravita n.10 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Folchino, c.f. che la C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE E
, (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Viale Regina Margherita, 125, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Giacomo Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv. Camilleri Vittorio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA CONCLUSIONI: per l'opponente: “L'Avv. Giovanni Folchino, nell'interesse della Sig.ra
si riporta a quanto dedotto nel proprio atto di opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo e nei successivi atti e verbali di causa ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rese con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto non essendo stata provata la fondatezza della pretesa creditoria vanta dalla parte opposta”. per l'opposta: “lo scrivente avv. Vittorio Camilleri, per la società CP_1
contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da parte Controparte_2 opponente nel proprio atto di citazione per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta. Per il resto, insiste in tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, e chiede che la causa venga posta in decisione”;
FATTO E DIRITTO
1
Con atto di citazione regolarmente notificato la Sig. proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 3498/2023 con il quale il Tribunale di Napoli Nord le aveva ingiunto di pagare a l'importo Controparte_3 di € 38.174,77 oltre interessi e spese del presente procedimento per il mancato pagamento della fattura n. 075181576202038A del 26.04.2023. A fondamento dell'opposizione, eccepiva preliminarmente l'inidoneità della fattura a fornire la prova del credito e l'insussistenza del rapporto contrattuale non essendo stato prodotto alcun contratto scritto di somministrazione nonché la mancanza delle condizioni di ammissibilità del provvedimento monitorio non essendo fornita alcuna prova che l'utenza intestata alla abbia Parte_1 effettivamente utilizzato la fornitura, in che misura e in che periodo, concludendo, in accoglimento dell'opposizione, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si è costituita in giudizio . contestando l'avverso Controparte_3 dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Deduceva l'opposta che in data 17.03.2023 i tecnici di E-Distribuzione S.p.A. effettuavano una verifica presso il punto di prelievo ubicato in Nardò (LE), Via Tommaseo n. 2 contraddistinto con il n. POD IT001E11208058, associato alla fornitura di energia elettrica per altri usi (uso non abitativo) che alimentava un immobile di pertinenza dell'odierna opponente redigendo verbale in sua presenza;
che in tale occasione i verificatori riscontravano che il locale in questione era energizzato mediante “ALLACCIO DIRETTO ALLA RETE DI E- DISTRIBUZIONE (2x16 mm2). L'ALLACCIO DIRETTO CONSISTE IN N. 2 CAVI DA 16 mm2 IN RAME, CHE COLLEGATI ABUSIVAMENTE E DIRETTAMENTE ALLA RETE HANNO LA FINALITÀ DI NON MISURARE L'ENERGIA E LA POTENZA PRELEVATA DALL'IMPIANTO SOTTESO AD ESSI. AL TERMINE DELLA VERIFICA L'ALLACCIO ABUSIVO È STATO RIMOSSO E REPERTATO IN BUSTA CHIUSA E NUMERATA BST0287608 (…)”; altresì che a tale verifica era presente la stessa indicata Parte_1 come “persona che utilizza di fatto la fornitura” la quale sottoscriveva il verbale di intervento senza nulla eccepire;
che veniva, pertanto, riscontrato un allaccio abusivo diretto alla rete, che consentiva di prelevare energia elettrica in modo fraudolento, senza che la stessa venisse registrata dal contatore e veniva presentata denuncia all'autorità competente;
ancora che Enel Distribuzione S.p.a. comunicava che la ricostruzione delle misure ha riguardato il periodo “dal 04/04/2018 al 16/03/2023” ed è stata effettuata sulla base “della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, con indicazione dei quantitativi di energia elettrica e di potenza prelevati, nonché dei periodi di riferimento, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione;
infine che in presenza di un prelievo irregolare di energia elettrica riconducibile ad un allaccio diretto realizzato senza la preventiva stipula di un regolare contratto, il rapporto di fornitura è sorto con , Controparte_1 quale esercente il Servizio di Maggior Tutela, nella qualità di fornitore di ultima
2
istanza in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV). All'esito del deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., ritenuta la superfluità dell'istruttoria la causa è decisa sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte. Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria. Orbene, dalla documentazione versata in atti, deve ritenersi comprovato l'illecito prelievo di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete. L' an della pretesa creditoria di parte opposta trova dunque il proprio fondamento giustificativo nella condotta illecita rappresentata dalla captazione fraudolenta di energia che gli stessi organi accertatori hanno verificato nel corso del sopralluogo effettuato in data 17.03.2023 (cfr all. 4 verbale E- Distribuzione). In questo contesto, connotato dalla suddetta condotta illecita, deve ritenersi raggiunta la prova dell'effettivo fatto illecito sopra rappresentato e della conseguente esecuzione della prestazione da cui origina il credito ingiunto e, da un punto di vista soggettivo, della titolarità passiva dell'odierna opponente in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Sotto il primo profilo, occorre innanzitutto precisare che, con riguardo ai verbali ispettivi, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. L, sentenza n. 23800 del 07.11.2014, con ampi richiami giurisprudenziali). In coerenza con tale principio è stato affermato che, viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 9111 del 29.08.1995, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 10569 del 02.08.2001). A fronte di tale valore probatorio, il verbale prodotto in atti assume certamente il valore di prova certa con riguardo alla circostanza di fatto relativa all'esistenza di un allaccio diretto alla rete.
3
Nessun dubbio può esservi altresì, da un punto di vista soggettivo, in merito alla titolarità passiva del rapporto creditorio discendente dal suddetto fatto materiale in capo all'odierno opponente, atteso che l'accertamento in questione risulta essere effettuato presso la fornitura di energia elettrica nella disponibilità di Parte_1
la quale è stata presente all'attività di verifica eseguita e ha sottoscritto il
[...] verbale di verifica ove veniva indicata quale utilizzatore di fatto della fornitura. A riguardo, non può porsi in dubbio che la responsabilità dell'allaccio abusivo sia da ascriversi senz'altro all'opponente che, quale detentrice dell'immobile, era di fatto l'unica interessata alla abusiva fruizione dell'energia elettrica. Del resto, l'opponente non ha dimostrato (la prova testimoniale articolata non è stata ammessa in quanto ritenuta inammissibile e irrilevante ai fini di cui al presente giudizio in quanto genericamente formulata o vertente su circostanze da dimostrarsi a mezzo documenti) che il prelievo abusivo fosse imputabile a terzi nonostante l'espletamento da parte sua di una diligente custodia dell'impianto. Ritenuto pertanto provato il fatto illecito nei termini sopra dedotti, resta a questo punto da esaminare, in punto di danno suscettibile di ristoro, l'entità dei consumi fraudolentemente effettuati e il momento temporale di verificazione dell'illecito de quo, essendo tali elementi, strettamente afferenti al quantum ingiunto. Orbene, la Delib. n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, diretta ai clienti del mercato vincolato, disciplina, nel Titolo IV, artt. 9, 10 e 11, la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura dai quali si evince chiaramente come il malfunzionamento disciplinato sia ricollegato ad una "rottura" o ad un "guasto" del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente. In tal caso, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se, invece, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo (vedi art. 10 rubricato "Periodo di ricostruzione dei consumi"). Quanto alle modalità di ricostruzione dei consumi, questo deve essere effettuato sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura. Tuttavia, qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi
4
documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente (vedi art.11 rubricato "Modalità di ricostruzione dei consumi"). La Delib. n. 200 del 1999 è stata successivamente modificata dalle Delib. 14 luglio 2006, n. 148/06; 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09; 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e 463/2016/R/com, ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale. In particolare, il Testo Integrato Delle Disposizioni Per La Regolazione Dell'attività Di Misura Elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica - TIME) 2016- 2019, Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/eel, modificato ed integrato con le deliberazioni 738/2016/R/com, 128/2017/R/eel, 646/2016/R/eel, 248/2017/R/eel, 594/2017/R/eel, 882/2017/R/eel, 318/2018/R/eel e 419/2018/R/eel efficace dal 1 gennaio 2017, ha previsto all'art. 16, co. 1, che "Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99". Al co. 3 terzo dello stesso art. 16, il ha regolamentato le modalità Pt_2 di ricostruzione nel modo di seguito indicato: "Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo". Ebbene, la Delib. n. 200 del 1999 si riferisce espressamente alla "rottura" o "guasto" del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore. Anche l'art. 16 del , Pt_2 sebbene aggiunga, nel co. 1, ai casi di malfunzionamento quelli di prelievo irregolare, fa riferimento sempre, nei commi successivi, ad irregolarità di funzionamento del misuratore. Dalla lettura complessiva dell'art. 16 si deduce quindi, ad ulteriore conforto di quanto sopra argomentato in punto di qualificazione giuridica della fattispecie, che anche i prelievi irregolari si inseriscono nello svolgimento del rapporto contrattuale secondo buona fede e attengono ad irregolarità non dolose di funzionamento del misuratore. Pertanto, deve ritenersi che (cfr. in tal senso anche Tribunale Napoli Nord 3232/2023; 3374/2023), il prelievo fraudolento, quale quello derivante dall'allaccio abusivo, non possa equipararsi al prelievo irregolare e non sia pertanto regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate. Ne consegue
5
che non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere citate. In particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a 365 giorni prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti del misuratore. L'omissione di tale controllo, infatti, non può certamente costituire una esimente dell'utente nell'ipotesi, del tutto diversa, di manomissione dolosa del misuratore, sicché sarebbe illogica l'applicazione di un criterio temporale che è stato disposto a tutela dell'utente. In assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre a questo punto ribadire che il periodo di ricostruzione dei consumi deve avere come termine di decorrenza la data di manomissione e tale accertamento può essere svolto secondo criteri presuntivi e in particolare secondo un criterio di maggiore probabilità, sulla base del calo dei consumi rispetto ai consumi usuali dell'utente. Nel caso di specie, trattandosi di pagamento asseritamente dovuto dal cliente del servizio di somministrazione di energia elettrica per consumi derivati dalla realizzazione di un allaccio diretto alla rete elettrica realizzato mediante “ N. 2 CAVI DA 16 mm2 IN RAME, CHE COLLEGATI ABUSIVAMENTE E DIRETTAMENTE ALLA RETE” (cfr. verbale di verifica del 17.03.2023), la ricostruzione dei consumi è quindi avvenuta non in virtù dei dati di consumo rilevati (non potendo essere effettuato alcun rilievo, stante l'allaccio diretto e la non rilevazione degli apparecchi utilizzatori “perché i dati di targa non risultano”) ma in via presuntiva a partire da dati oggettivi (la durata del prelievo abusivo e la potenza tecnicamente prelevabile determinata dalle sezioni dei cavi) e sulla base dei criteri di calcolo previsti dalla normativa vigente in materia (allegato A deliberazione AEEG 107/2009). Di conseguenza, l'opposta, per fornire la prova del titolo del proprio credito, avrebbe dovuto provare i “dati oggettivi” costituenti la base del calcolo effettuato. A ben vedere, tuttavia, la parte opposta non ha offerto validi elementi di prova della durata del prelievo illegittimo, limitandosi unicamente a riportarsi a quanto affermato nella comunicazione dalla società di distribuzione e nella denuncia (cfr. allegati 5-6 alla comparsa di costituzione), che sul punto dava atto che
“dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 04/04/2018 ed ha avuto durata fino al 16/03/2023”. Dunque, la data di inizio è stata individuata nel 04.04.2018 senza alcuna allegazione e prova degli elementi in base ai quali veniva in tale momento collocata temporalmente l'inizio del prelievo fraudolento. L'opposta ha infatti richiamato unicamente quanto affermato nella denuncia sporta dalla società di distribuzione vale a dire che “la data di inizio del prelievo irregolare è stata individuata nel mese di aprile 2018, tenendo conto del quinquennio
6
prescrizionale”, e che la quantificazione dell'energia ricostruita dal Distributore era pari a complessivi 131.857,16 kWh. Peraltro, anche con riferimento al criterio della potenza disponibile in base alle ore di utilizzo, in mancanza della rilevazione dell'errore di misurazione è possibile operare la ricostruzione dei consumi in base agli utilizzatori presenti nell'utenza o in genere propri di quella tipologia di utenza, ovvero in base ai consumi storici dell'utenza nei periodi precedenti e/o successivi al periodo “accertato” o
“presunto” di prelievo abusivo. Nessuno di questi dati risulta essere stato allegato e documentato dalla parte opposta. Sulla base delle predette argomentazioni, quindi, emerge una situazione di evidente incertezza, che non consente in alcun modo di considerare acclarata la correttezza della ricostruzione presuntiva dei consumi, sia in punto di accertamento del dies a quo del prelievo fraudolento, nella specie individuato (non si sa in base a quale evenienza fattuale) nel 4.04.2018, sia avuto riguardo, in ultima analisi, ai tempi di utilizzo posti alla base del prospetto dei consumi presunti, contenuto nella nota trasmessa da E-Distribuzione s.p.a.. È evidente allora che non può considerarsi fornita la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria, con particolare riferimento al quantum debeatur. Neppure è possibile ritenere tale deduzione provata ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., non solo in quanto la parte opponente ha dedotto la mancata produzione da parte dell'opposta di documentazione comprovante l'effettiva durata dell'utilizzo della fornitura da parte del cliente, ma anche in considerazione del principio secondo il quale la disposizione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c. può trovare applicazione soltanto laddove il convenuto sia, o possa ragionevolmente essere, a conoscenza del fatto dedotto dalla controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019). Non risulta, dunque, offerto alcun termine di riferimento idoneo a far presumere che l'allaccio abusivo si sia verificato nel momento indicato. Conseguentemente, non risulta dimostrata la correttezza del dato costituito dalla durata del prelievo abusivo ai fini della determinazione dei consumi derivati dallo stesso e della conseguente quantificazione del corrispettivo dovuto dal cliente. Dalle superiori considerazioni deriva l'accoglimento dell'opposizione, l'assorbimento delle ulteriori eccezioni e difese svolte da parte opponente (in applicazione del cd. principio della ragione più liquida) e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite in considerazione del fatto che dalle risultanze processuali è emersa la prova di una condotta fraudolenta della parte opponente.
P. Q. M.
7
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE - definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il DI n. 3498/2023;
2) compensa le spese di giudizio. Così deciso in Aversa, il 6.09.2025 Il Giudice Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
8