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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 867/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 587/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa IA RO UO Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4781/2024 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Eleonora IA Velia Porcelli, promossa:
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi IA Cacciapaglia ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, n. 114, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Valerio Porchera, Antonello Di Rosa, Luigi Caruso ed elettivamente domiciliata in Milano, Viale Premuda, n. 27, presso lo studio dell'avv. Luigi Caruso appellata-appellante incidentale
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE si chiede la riforma della sentenza del Tribunale indicata in epigrafe e l'accoglimento di tutte le domande spiegate in primo grado e quindi: 1) l'accertamento della applicabilità del punto 1.2 del contratto individuale del 14 febbraio 2020 relativo al licenziamento e per l'effetto la condanna della società appellata a pagare a Parte_1 Euro 198.461,52;
1 2) l'accertamento della ingiustificatezza del licenziamento e per l'effetto la condanna della società appellata a pagare a la somma di Euro 132.307,76 a titolo di indennità supplementare Parte_1 e la somma di Euro 99.230,76 a titolo di indennità di mancato preavviso. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, se occorresse, si chiede prova testimoniale sui capitoli 1B e 1C del presente atto, che sono identici al punto 6 del ricorso di primo grado in cui era chiesta prova testimoniale.
APPELLATA Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 4781/2024; in ogni caso, anche in accoglimento dell'appello incidentale condizionato spiegato, accertare e dichiarare l'improcedibilità, improseguibilità e/o comunque l'infondatezza di tutte le domande proposte dall'ing. perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, carenti di prova, per tutti Parte_1
o alcuni dei motivi addotti nel presente atto. In netto subordine e salvo gravame, rigettare, o comunque ridurre, le avverse pretese economiche in forza di tutto quanto eccepito nella presente memoria difensiva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. In via istruttoria, si reiterano le richieste di cui alla memoria difensiva di I grado.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.6.2025, ha impugnato la sentenza n. 4781/2024 del Parte_1
Tribunale di Milano che ha respinto la domanda di accertamento dell'ingiustificatezza del licenziamento disposto dalla società ed ha dichiarato per il resto Controparte_1 improcedibile il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione dele spese di lite nella misura di €
4.000,00.
Il Tribunale, premesso il ruolo di natura dirigenziale di ed in particolare di Parte_1 CP_2
e responsabile IT Security & Infrastructures e di Amministratore di Sistema, nonché il fatto
[...] pacifico addebitatogli (l'aver attivato, su richiesta di , all'epoca CIO (questa Parte_2 in accordo con la dott.ssa ( CEO), (General Counsel ), CP_3 CP_4 CP_5
(assistente CEO)), un sistema di controllo della posta di tutto il personale addetto alla “Direzione
Acquisti-Materie Pime”, mediante la creazione di una casella di posta elettronica all'interno della quale venivano reindirizzate (attraverso una regola silente impostata sul server centrale di smistamento) tutte le e-mail in entrata destinate al detto personale, abilitando alla relativa visione l'avv. , e le addette alla Direzione Legale, e , ha innanzitutto CP_4 CP_5 Per_1 Per_2 dichiarato l'improcedibilità della domanda avente ad oggetto l'indennità prevista dal contratto di lavoro in quanto di competenza degli organi della procedura concorsuale, essendo stata la società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.
Quanto al licenziamento, ha ritenuto il fatto pacifico come dimostrato dallo scambio di e-mail richiamate dallo stesso lavoratore, nonché la consapevolezza di quest'ultimo circa il carattere illecito del sistema creato, in assenza di qualsiasi costrizione ad eseguire un ordine superiore e
2 senza aver comunque segnalato i profili di illiceità del comportamento richiestogli, pur rivestendo un ruolo dirigenziale.
L'appellante censura la sentenza insistendo nel ritenere che lo scambio di e-mail intercorso con dimostri l'assenza di ogni responsabilità di . Parte_2 Parte_1
Quanto alla domanda relativa all'indennità prevista dal contratto individuale ritiene errata la decisione del primo giudice, ritenendo sussistente la competenza del giudice del lavoro per essere stato il licenziamento disposto da una società in amministrazione straordinaria.
Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale condizionato con il quale ribadisce l'eccezione di improcedibilità anche della domanda relativa al licenziamento.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello proposto da non è fondato. Parte_1
Il fatto alla base del recesso per giusta causa, come già evidenziato dal primo giudice e non contestato, è del tutto pacifico.
Il primo giudice nel valutare negativamente la condotta dell'odierno appellante ha rilevato innanzitutto come questi, con il ricorso di primo grado, dopo aver riportato la lettera di contestazione del 18.6.2024 e lo scambio di e-mail intercorso con il suo diretto superiore, si fosse limitato a sostenere l'ingiustificatezza del licenziamento “senza ulteriori deduzioni o spiegazioni”, laddove era suo onere esporre gli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda.
Nell'esaminare poi nello specifico la condotta di il giudice ha evidenziato Parte_1 innanzitutto come la stessa fosse “in contrasto con le normative in materia di privacy
(Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (“GDPR”) adottato il 25 maggio 2016; Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice della Privacy”) e ss.mm.ii) e controllo dei lavoratori ( artt. 4 e 8 Stat. Lav.), nonché con le procedure e policy aziendali in materia di sicurezza e privacy e con il Codice di Condotta.”
Successivamente ha ritenuto evidente la consapevolezza da parte dell'odierno appellante del
“carattere illecito di tale creazione, quanto meno in assenza di informazione dei lavoratori interessati circa l'esistenza della casella di posta elettronica.
Dallo scambio di e.mail prodotte e richiamate dallo stesso ricorrente si ricava che egli ha creato la casella di posta elettronica ed abilitato alcuni soggetti e si e' poi limitato ad evidenziare ad
: “per i forward aspetterei che gli utenti siano informati perché un forward Parte_2 amministrativo è possibile che venga notificato dal sistema”.
3 Par La RL ha risposto che “non c'è problema per il forward, la d.ssa è informata e anche
d'accordo” e il ricorrente ha a sua volta comunicato di aver provveduto ad abilitare gli ulteriori soggetti indicatigli.
Il ricorrente sostiene che la CEO si era dichiarata d'accordo su quanto indicato nella sua precedente e.mail: in realtà nella risposa della non vi è alcun cenno all'informazione o Pt_2 meno dei soggetti interessati.
Il ricorrente, senza ulteriori approfondimenti e senza accertarsi quanto meno dell'avvenuta informazione degli interessati, ha proseguito nell'attivazione della casella di posta elettronica, abilitando i soggetti indicatigli.
Né il ricorrente deduce di essere stato costretto ad eseguire un ordine proveniente da un superiore
e nulla gli impediva di segnalare i profili di illiceità del comportamento richiestogli.
Deve altresì tenersi conto del ruolo ricoperto dal ricorrente, di natura dirigenziale, quale Deputy
CIO e Responsabile IT Security & Infrastructures, nonché Amministratore di Sistema.”.
A fronte di detta articolata motivazione nulla è stato eccepito dall'appellante, il quale ha ignorato completamente le argomentazioni del primo giudice.
Con l'atto di appello, , senza dialogare con la sentenza impugnata, si è limitato a Parte_1 richiamare nuovamente lo scambio di e-mail intercorso con , senza aggredire Parte_2 in maniera critica la motivazione del primo giudice e senza spiegare, contrariamente quanto sostenuto da quest'ultimo, il perché le e-mail intercorse con dovrebbero Parte_2 portare ad escludere la responsabilità dell'appellante.
La motivazione del primo giudice, che questo Collegio condivide, resiste quindi al motivo di appello.
Analogamente manca qualsiasi censura critica alla motivazione nella parte in cui il giudice ha dichiarato improcedibile la domanda volta ad ottenere l'indennità prevista dal contratto di lavoro in quanto domanda diretta alla condanna al pagamento di somme di denaro - anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale- di competenza degli organi di procedura concorsuale.
Con l'atto di appello, senza prendere minimamente posizione rispetto alle Parte_1 argomentazioni del primo giudice, si è limitato a sostenere la competenza del giudice del lavoro per essere in presenza di un licenziamento intimato da una società in amministrazione straordinaria.
Sul punto la Suprema Corte ha in maniera consolidata affermato che “La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta
4 la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benchè accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale” (cfr. Cass. n. 15066/2017, n.30512/2021, n. 19672/2023).
Nel caso in esame, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, l'indennità sarebbe dovuta indipendentemente dalla legittimità del licenziamento, scaturendo essa dalla clausola 1.2 del contratto di lavoro, secondo cui: “In caso di cessazione del rapporto di lavoro per (i) risoluzione da parte di questa società oppure (ii) per sue dimissioni qualificate ai sensi del CCNL Dirigenti
Industria, ella avrà comunque diritto al riconoscimento di un'indennità commisurata a 12 mensilità.”.
Si è in presenza, quindi, di una domanda di mero contenuto patrimoniale in relazione alla quale la domanda di accertamento si pone come meramente strumentale. Conseguentemente, come rilevato dal primo giudice, la domanda inquestione -compresa ogni valutazione sulla natura dell'indennità in parola e sulla portata della clausola contrattuale- rientra nell'ambito di competenza degli organi della procedura concorsuale.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, ed assorbito l'appello incidentale condizionato, la sentenza va confermata.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4781/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna alla rifusione delle spese del grado nella misura di € 6.000,00 oltre spese Parte_1 generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano 29.10.2025
La Presidente est.
IA RO UO
5
Registro generale Appello Lavoro n. 587/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa IA RO UO Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4781/2024 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Eleonora IA Velia Porcelli, promossa:
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi IA Cacciapaglia ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, n. 114, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Valerio Porchera, Antonello Di Rosa, Luigi Caruso ed elettivamente domiciliata in Milano, Viale Premuda, n. 27, presso lo studio dell'avv. Luigi Caruso appellata-appellante incidentale
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE si chiede la riforma della sentenza del Tribunale indicata in epigrafe e l'accoglimento di tutte le domande spiegate in primo grado e quindi: 1) l'accertamento della applicabilità del punto 1.2 del contratto individuale del 14 febbraio 2020 relativo al licenziamento e per l'effetto la condanna della società appellata a pagare a Parte_1 Euro 198.461,52;
1 2) l'accertamento della ingiustificatezza del licenziamento e per l'effetto la condanna della società appellata a pagare a la somma di Euro 132.307,76 a titolo di indennità supplementare Parte_1 e la somma di Euro 99.230,76 a titolo di indennità di mancato preavviso. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, se occorresse, si chiede prova testimoniale sui capitoli 1B e 1C del presente atto, che sono identici al punto 6 del ricorso di primo grado in cui era chiesta prova testimoniale.
APPELLATA Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 4781/2024; in ogni caso, anche in accoglimento dell'appello incidentale condizionato spiegato, accertare e dichiarare l'improcedibilità, improseguibilità e/o comunque l'infondatezza di tutte le domande proposte dall'ing. perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, carenti di prova, per tutti Parte_1
o alcuni dei motivi addotti nel presente atto. In netto subordine e salvo gravame, rigettare, o comunque ridurre, le avverse pretese economiche in forza di tutto quanto eccepito nella presente memoria difensiva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. In via istruttoria, si reiterano le richieste di cui alla memoria difensiva di I grado.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.6.2025, ha impugnato la sentenza n. 4781/2024 del Parte_1
Tribunale di Milano che ha respinto la domanda di accertamento dell'ingiustificatezza del licenziamento disposto dalla società ed ha dichiarato per il resto Controparte_1 improcedibile il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione dele spese di lite nella misura di €
4.000,00.
Il Tribunale, premesso il ruolo di natura dirigenziale di ed in particolare di Parte_1 CP_2
e responsabile IT Security & Infrastructures e di Amministratore di Sistema, nonché il fatto
[...] pacifico addebitatogli (l'aver attivato, su richiesta di , all'epoca CIO (questa Parte_2 in accordo con la dott.ssa ( CEO), (General Counsel ), CP_3 CP_4 CP_5
(assistente CEO)), un sistema di controllo della posta di tutto il personale addetto alla “Direzione
Acquisti-Materie Pime”, mediante la creazione di una casella di posta elettronica all'interno della quale venivano reindirizzate (attraverso una regola silente impostata sul server centrale di smistamento) tutte le e-mail in entrata destinate al detto personale, abilitando alla relativa visione l'avv. , e le addette alla Direzione Legale, e , ha innanzitutto CP_4 CP_5 Per_1 Per_2 dichiarato l'improcedibilità della domanda avente ad oggetto l'indennità prevista dal contratto di lavoro in quanto di competenza degli organi della procedura concorsuale, essendo stata la società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.
Quanto al licenziamento, ha ritenuto il fatto pacifico come dimostrato dallo scambio di e-mail richiamate dallo stesso lavoratore, nonché la consapevolezza di quest'ultimo circa il carattere illecito del sistema creato, in assenza di qualsiasi costrizione ad eseguire un ordine superiore e
2 senza aver comunque segnalato i profili di illiceità del comportamento richiestogli, pur rivestendo un ruolo dirigenziale.
L'appellante censura la sentenza insistendo nel ritenere che lo scambio di e-mail intercorso con dimostri l'assenza di ogni responsabilità di . Parte_2 Parte_1
Quanto alla domanda relativa all'indennità prevista dal contratto individuale ritiene errata la decisione del primo giudice, ritenendo sussistente la competenza del giudice del lavoro per essere stato il licenziamento disposto da una società in amministrazione straordinaria.
Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale condizionato con il quale ribadisce l'eccezione di improcedibilità anche della domanda relativa al licenziamento.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello proposto da non è fondato. Parte_1
Il fatto alla base del recesso per giusta causa, come già evidenziato dal primo giudice e non contestato, è del tutto pacifico.
Il primo giudice nel valutare negativamente la condotta dell'odierno appellante ha rilevato innanzitutto come questi, con il ricorso di primo grado, dopo aver riportato la lettera di contestazione del 18.6.2024 e lo scambio di e-mail intercorso con il suo diretto superiore, si fosse limitato a sostenere l'ingiustificatezza del licenziamento “senza ulteriori deduzioni o spiegazioni”, laddove era suo onere esporre gli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda.
Nell'esaminare poi nello specifico la condotta di il giudice ha evidenziato Parte_1 innanzitutto come la stessa fosse “in contrasto con le normative in materia di privacy
(Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (“GDPR”) adottato il 25 maggio 2016; Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice della Privacy”) e ss.mm.ii) e controllo dei lavoratori ( artt. 4 e 8 Stat. Lav.), nonché con le procedure e policy aziendali in materia di sicurezza e privacy e con il Codice di Condotta.”
Successivamente ha ritenuto evidente la consapevolezza da parte dell'odierno appellante del
“carattere illecito di tale creazione, quanto meno in assenza di informazione dei lavoratori interessati circa l'esistenza della casella di posta elettronica.
Dallo scambio di e.mail prodotte e richiamate dallo stesso ricorrente si ricava che egli ha creato la casella di posta elettronica ed abilitato alcuni soggetti e si e' poi limitato ad evidenziare ad
: “per i forward aspetterei che gli utenti siano informati perché un forward Parte_2 amministrativo è possibile che venga notificato dal sistema”.
3 Par La RL ha risposto che “non c'è problema per il forward, la d.ssa è informata e anche
d'accordo” e il ricorrente ha a sua volta comunicato di aver provveduto ad abilitare gli ulteriori soggetti indicatigli.
Il ricorrente sostiene che la CEO si era dichiarata d'accordo su quanto indicato nella sua precedente e.mail: in realtà nella risposa della non vi è alcun cenno all'informazione o Pt_2 meno dei soggetti interessati.
Il ricorrente, senza ulteriori approfondimenti e senza accertarsi quanto meno dell'avvenuta informazione degli interessati, ha proseguito nell'attivazione della casella di posta elettronica, abilitando i soggetti indicatigli.
Né il ricorrente deduce di essere stato costretto ad eseguire un ordine proveniente da un superiore
e nulla gli impediva di segnalare i profili di illiceità del comportamento richiestogli.
Deve altresì tenersi conto del ruolo ricoperto dal ricorrente, di natura dirigenziale, quale Deputy
CIO e Responsabile IT Security & Infrastructures, nonché Amministratore di Sistema.”.
A fronte di detta articolata motivazione nulla è stato eccepito dall'appellante, il quale ha ignorato completamente le argomentazioni del primo giudice.
Con l'atto di appello, , senza dialogare con la sentenza impugnata, si è limitato a Parte_1 richiamare nuovamente lo scambio di e-mail intercorso con , senza aggredire Parte_2 in maniera critica la motivazione del primo giudice e senza spiegare, contrariamente quanto sostenuto da quest'ultimo, il perché le e-mail intercorse con dovrebbero Parte_2 portare ad escludere la responsabilità dell'appellante.
La motivazione del primo giudice, che questo Collegio condivide, resiste quindi al motivo di appello.
Analogamente manca qualsiasi censura critica alla motivazione nella parte in cui il giudice ha dichiarato improcedibile la domanda volta ad ottenere l'indennità prevista dal contratto di lavoro in quanto domanda diretta alla condanna al pagamento di somme di denaro - anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale- di competenza degli organi di procedura concorsuale.
Con l'atto di appello, senza prendere minimamente posizione rispetto alle Parte_1 argomentazioni del primo giudice, si è limitato a sostenere la competenza del giudice del lavoro per essere in presenza di un licenziamento intimato da una società in amministrazione straordinaria.
Sul punto la Suprema Corte ha in maniera consolidata affermato che “La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta
4 la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benchè accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale” (cfr. Cass. n. 15066/2017, n.30512/2021, n. 19672/2023).
Nel caso in esame, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, l'indennità sarebbe dovuta indipendentemente dalla legittimità del licenziamento, scaturendo essa dalla clausola 1.2 del contratto di lavoro, secondo cui: “In caso di cessazione del rapporto di lavoro per (i) risoluzione da parte di questa società oppure (ii) per sue dimissioni qualificate ai sensi del CCNL Dirigenti
Industria, ella avrà comunque diritto al riconoscimento di un'indennità commisurata a 12 mensilità.”.
Si è in presenza, quindi, di una domanda di mero contenuto patrimoniale in relazione alla quale la domanda di accertamento si pone come meramente strumentale. Conseguentemente, come rilevato dal primo giudice, la domanda inquestione -compresa ogni valutazione sulla natura dell'indennità in parola e sulla portata della clausola contrattuale- rientra nell'ambito di competenza degli organi della procedura concorsuale.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, ed assorbito l'appello incidentale condizionato, la sentenza va confermata.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4781/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna alla rifusione delle spese del grado nella misura di € 6.000,00 oltre spese Parte_1 generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano 29.10.2025
La Presidente est.
IA RO UO
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