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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 37146 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 25.2.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, largo Toniolo n. 6, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore che lo rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] premettendo di essere titolare dal 1.2.2020 dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 222/84 e di aver ricevuto il provvedimento di riliquidazione dell' CP_1 datato 21.5.2024, che gli riconosceva l'accredito della somma complessiva di € 2.713,98 dovuta in ragione della ricalcolo degli importi della maggiorazione sociale e della maggiorazione cd. al milione ex art. 38 della L. 448/2001, operata dall' a decorrere dal 1.1.2022 fino al 30.6.2024. CP_1
Lamentava di non aver mai ricevuto la liquidazione di detto importo nonostante la sussistenza dei presupposti di legge.
1 Chiedeva, quindi, di dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità come indicato dal provvedimento del 21.5.2024 con la conseguente condanna dell' al pagamento della somma suindicata. CP_1
L' si costituiva in giudizio premettendo di aver inviato, in data 2.8.2023, una CP_1 comunicazione con cui chiedeva all' la ripetizione della somma di € Pt_1
1.989,67, indebitamente corrisposta sulla prestazione cat. IO n. 002- 700917950022, in ragione del ricalcolo della maggiorazione sociale e della maggiorazione (cd. al milione) prevista dall'art 38 della legge 448/2001, per il periodo 1.12.2020-31.7.2023. L'Ente convenuto precisava che:
- detto indebito era scaturito dalla trasmissione automatizzata da parte dell'Agenzia delle Entrate dei redditi del ricorrente riferiti all'anno 2020, non avendo quest'ultimo provveduto, per gli anni contributivi 2019 – 2020, a presentare la dichiarazione dei redditi, né il modello RED all'Istituto;
- in ragione della trasmissione automatizzata di tali dati reddituali da parte dell'Amministrazione finanziaria, il sistema centrale aveva operato una ricostituzione d'ufficio che, proiettando l'acquisito dato reddituale del 2020 anche agli anni successivi, aveva generato l'individuazione dell'importo contestato a titolo di indebito;
- detta comunicazione di indebito era stata oggetto di impugnazione da parte ricorrente direttamente in sede giudiziaria;
- il ricorrente non aveva mai presentato domanda di ricostituzione della prestazione pensionistica per verificare la correttezza dei redditi inseriti né esperito il conseguente ricorso amministrativo;
- in seguito alla trasmissione dei concreti valori reddituali, con il provvedimento di riliquidazione del 21.5.2024, si era riscontrato in favore dell' un credito di € 2.713,98 per gli anni 2022, 2023 e Pt_1
2024, dovuto a una rideterminazione degli importi delle maggiorazioni sociali;
- in ragione del credito riconosciuto da detta riliquidazione, l'importo dovuto a titolo di indebito si riduceva ad € 178,09 per il solo anno 2020, in quanto, per gli anni successivi l'indebito residuale, pari ad euro €
1.775,75 a seguito dall'attuazione di un piano di recupero su pensione di € 15,28 per 14 rate mensili (€ 213,92), era stato portato a compensazione con il credito derivante dalla ricostituzione succitata di €
2.713,98;
- l' aveva già accettato l'operatività di detta compensazione nel Pt_1 giudizio di accertamento negativo del debito portante n. 31272/2023 R. G. che si era concluso con la sentenza n. 10151/2024, emessa il 14.10.2024, di cessata materia del contendere (doc. 4 della memoria);
- che quindi era stato depositato l'odierno ricorso;
- il residuo del credito, pari a € 938,23 (2.713,98 – 1.775,75) era stato liquidato al ricorrente e corrisposto in pagamento con la rata del mese di dicembre 2024 (doc. nn 5-6 della memoria). Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese. La causa era decisa all'esito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., previo rituale deposito delle relative note.
2 Premesso che il ricorrente ha fornito nell'atto introduttivo una ricostruzione solo parziale dei fatti di causa omettendo di riferire del precedente giudizio intercorso con l' avente ad oggetto la precedente nota di indebito del 2.8.2023 relativa, CP_1 in parte, agli stessi anni oggetto della presente e della sentenza che lo ha concluso (T. Roma n. 10151/2024), elementi questi indispensabili per avere il quadro complessivo della vicenda per cui è causa, deve osservarsi che la lacuna è stata colmata dall' che costituendosi in giudizio e depositando la relativa CP_1 documentazione ha permesso all' di operare una ricostruzione fattuale Pt_2 completa dell'oggetto della vertenza. La vicenda può così riassumersi:
- il ricorrente è titolare dal 1.2.2020 dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 222/84;
- con nota del 2.8.2023 l' ha comunicato al ricorrente l'indebito di CP_1 euro 1.989,67 su detto trattamento, per il periodo dal 1.12.2020 al 31.7.2023, dovuto al ricalcolo della maggiorazione sociale utilizzando come parametro i redditi del 2020 e proiettandoli nel 2022 e 2023;
- il ricorrente ha impugnato tale nota di indebito con ricorso giudiziario dinanzi al Tribunale di Roma (n.r.g. 31272/2023, doc. 1 fasc. res.) nel quale ha domandato di accertare l'inesistenza dell'indebito di euro 1.989,67 riconoscendo la sussistenza di un proprio indebito di euro 178,09 per il solo anno 2020;
- il Tribunale di Roma con sentenza del 14.10.2024 n. 10151 (doc. 4 fasc. res.), ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e questo perché, nelle more del giudizio, era sopravvenuta la nota dell' del CP_1
21.5.2024 (oggetto del presente giudizio) che aveva accertato “a seguito del riesame della posizione ed alla rideterminazione dei nuovi importi della maggiorazione sociale in relazione ai dati presso l'Agenzia delle Entrate, per gli anni 2022, 2023 e 2024 … un debito di € 2.713,98 lordi, sicchè il credito per il 2020 di € 178, verrà posto a parziale compensazione”;
- in detto giudizio n.r.g. 31272/23 entrambe le parti hanno concordato sul riconoscimento dell'esistenza in capo all' di un indebito pari Pt_1 ad € 178,09, relativo al solo anno 2020, a titolo di maggiorazione sociale e maggiorazione di cui all'art. 38 della L. 448 del 2001 corrisposti in più del dovuto e anche la sentenza riconosce espressamente tale indebito;
- l' nel presente giudizio ha dedotto e documentato (docc. 5, 6) di CP_1 avere corrisposto al ricorrente nel mese di dicembre 2024 l'importo di € 938,23. Tanto premesso la situazione contabile tra le parti deve essere così ricostruita:
- l' con il provvedimento di riliquidazione dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità del 21.5.2024 ha riconosciuto al ricorrente la spettanza di un credito di € 2.713,98, maturato nel periodo dal 1.1.2022 al 30.6.2024, relativo al ricalcolo dei benefici incrementativi (maggiorazione al sociale e incremento al milione) dovuti sulla prestazione in godimento;
- detto credito scaturisce non già dalla differenza tra quanto il ricorrente ha effettivamente percepito in quegli anni e quanto a lui dovuto, ma dalla differenza tra l'importo dell'assegno “antecedente alla ricostituzione” come quantificato dall' all'esito del ricalcolo del 2.8.2023 (con CP_1 abbattimento della maggiorazione sociale ex art. 38 cit.) e l'importo dell'assegno effettivamente spettante a titolo di maggiorazione sociale ex
3 art. 38 cit. correttamente ricalcolato in base ai corretti dati reddituali degli anni di riferimento (ad esempio a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 con il ricalcolo del 2.8.2023 spettavano nell'anno 2022 euro 31,52 e nel 2023 euro 29,75, mentre a seguito della ricostituzione del 21.5.2024 spettano rispettivamente euro 124,44 ed euro 104,23): pertanto l'importo di € 2.713,98 non è dato dalla differenza tra l'assegno effettivamente percepito dal ricorrente e quello dovuto in base al ricalcolo, ma è dato dalla differenza tra l'assegno ricalcolato a ribasso con la nota del 2.8.2023 e l'assegno ricalcolato con i dati reddituali effettivi;
- pertanto poiché l' negli anni in considerazione ha effettivamente CP_1 corrisposto al ricorrente a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 cit. importi che sono superiori a quelli che figurano nella nota del 21.5.2024 nella misura di € 1.989,67 (oggetto del tentativo di recupero quale indebito con la nota del 2.8.23), l' ha legittimamente operato una CP_1 compensazione cartolare tra il dovuto e il pagato, risultando il ricorrente effettivamente creditore dell'importo di € 724,31 (2.713,98 – 1.989,67);
- tuttavia l' ha anche ammesso di avere operato (a seguito della nota CP_1 di indebito del 2.8.2023) una ritenuta di € 15,28 mensili sul trattamento del ricorrente per 14 mensilità, per complessivi € 213,92;
- pertanto al credito di € 724,31 deve aggiungersi quello di € 213,92 che il ricorrente ha diritto di recuperare perché indebitamente trattenutogli, pervenendosi quindi ad un residuo credito di € 938,23 (724,31+213,92) che è esattamente quanto corrisposto dall' (il quale ha operato CP_1 una compensazione cartolare tra il dovuto di € 2.713,98 e l'importo di € 1.775,75, pari a € 1.989,67 al netto delle trattenute mensili per € 213,92). Ne discende, dunque, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo il ricorrente ricevuto tutto quanto a lui dovuto. Né appare condivisibile quanto sostenuto dall' nelle note di trattazione Pt_1 scritta ove egli sostiene di essere tuttora creditore dell'importo di € 2.535,89. In dette note si legge che “la sussistenza di un credito pari ad euro 2713,98 lordi con euro 178,09 di controcredito, è oggetto di statuizione giudiziale, incidenter tantum, passata in giudicato”: l' sembrerebbe cioè voler sostenere, Pt_1 contrariamente alla ricostruzione contabile sopra operata, non solo la sussistenza di un proprio persistente credito di € 2.535,89 (2.713,98 – 178,09), ma anche che esso sarebbe oggetto di accertamento giudiziale passato in giudicato al quale l'odierno Ufficio dovrebbe attenersi. Tuttavia tale deduzione è infondata in punto di fatto e in punto di diritto. Quanto al primo aspetto si rinvia ai conteggi sopra riepilogati dai quali emerge che non residua alcun credito del ricorrente verso l per i titoli oggetto del CP_1 presente giudizio. Quanto al secondo aspetto deve osservarsi che la sentenza richiamata non quantifica affatto il credito del ricorrente specificamente nella differenza tra i due importi sopra indicati e che inoltre è consolidato e condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale le sentenze dichiarative della cessazione del materia del contendere non sono idonee a sortire gli affetti del giudicato sul merito delle questioni che erano oggetto della controversia, né in ogni caso di precluderne la riproposizione in diverso giudizio (cfr. Cass. 31 agosto 2015, n. 17312).
4 Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti tenendo conto per un verso del comportamento processuale assunto dal ricorrente che ha omesso di fornire una ricostruzione completa dei fatti di causa e anche della genericità del ricorso in punto allegazioni assertive e di totale assenza di riscontri probatori documentali (es. dichiarazioni reddituali del 2022 e del 2023); per altro verso deve osservarsi che – come emerge dalla lettura della sentenza del Tribunale di Roma del 14.10.2024 - già nel corso di quel processo vi erano tutti gli elementi per operare la ricostruzione contabile effettuata nell'attuale sede, atteso che la ricostituzione del trattamento pensionistico del ricorrente del 21.5.2024 è la stessa posta a fondamento del presente giudizio. Ne discende che il ricorrente, consapevole di avere un credito residuo nei confronti dell' di soli € 938,23, CP_1 avrebbe potuto attendere il tempo tecnico del pagamento, anziché precipitarsi lo stesso giorno 14.10.2024 a depositare il presente ricorso per chiedere in modo oltretutto infondato, il pagamento dell'intero importo di € 2.713,98.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma 25.2.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
5
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 37146 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 25.2.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, largo Toniolo n. 6, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore che lo rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] premettendo di essere titolare dal 1.2.2020 dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 222/84 e di aver ricevuto il provvedimento di riliquidazione dell' CP_1 datato 21.5.2024, che gli riconosceva l'accredito della somma complessiva di € 2.713,98 dovuta in ragione della ricalcolo degli importi della maggiorazione sociale e della maggiorazione cd. al milione ex art. 38 della L. 448/2001, operata dall' a decorrere dal 1.1.2022 fino al 30.6.2024. CP_1
Lamentava di non aver mai ricevuto la liquidazione di detto importo nonostante la sussistenza dei presupposti di legge.
1 Chiedeva, quindi, di dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità come indicato dal provvedimento del 21.5.2024 con la conseguente condanna dell' al pagamento della somma suindicata. CP_1
L' si costituiva in giudizio premettendo di aver inviato, in data 2.8.2023, una CP_1 comunicazione con cui chiedeva all' la ripetizione della somma di € Pt_1
1.989,67, indebitamente corrisposta sulla prestazione cat. IO n. 002- 700917950022, in ragione del ricalcolo della maggiorazione sociale e della maggiorazione (cd. al milione) prevista dall'art 38 della legge 448/2001, per il periodo 1.12.2020-31.7.2023. L'Ente convenuto precisava che:
- detto indebito era scaturito dalla trasmissione automatizzata da parte dell'Agenzia delle Entrate dei redditi del ricorrente riferiti all'anno 2020, non avendo quest'ultimo provveduto, per gli anni contributivi 2019 – 2020, a presentare la dichiarazione dei redditi, né il modello RED all'Istituto;
- in ragione della trasmissione automatizzata di tali dati reddituali da parte dell'Amministrazione finanziaria, il sistema centrale aveva operato una ricostituzione d'ufficio che, proiettando l'acquisito dato reddituale del 2020 anche agli anni successivi, aveva generato l'individuazione dell'importo contestato a titolo di indebito;
- detta comunicazione di indebito era stata oggetto di impugnazione da parte ricorrente direttamente in sede giudiziaria;
- il ricorrente non aveva mai presentato domanda di ricostituzione della prestazione pensionistica per verificare la correttezza dei redditi inseriti né esperito il conseguente ricorso amministrativo;
- in seguito alla trasmissione dei concreti valori reddituali, con il provvedimento di riliquidazione del 21.5.2024, si era riscontrato in favore dell' un credito di € 2.713,98 per gli anni 2022, 2023 e Pt_1
2024, dovuto a una rideterminazione degli importi delle maggiorazioni sociali;
- in ragione del credito riconosciuto da detta riliquidazione, l'importo dovuto a titolo di indebito si riduceva ad € 178,09 per il solo anno 2020, in quanto, per gli anni successivi l'indebito residuale, pari ad euro €
1.775,75 a seguito dall'attuazione di un piano di recupero su pensione di € 15,28 per 14 rate mensili (€ 213,92), era stato portato a compensazione con il credito derivante dalla ricostituzione succitata di €
2.713,98;
- l' aveva già accettato l'operatività di detta compensazione nel Pt_1 giudizio di accertamento negativo del debito portante n. 31272/2023 R. G. che si era concluso con la sentenza n. 10151/2024, emessa il 14.10.2024, di cessata materia del contendere (doc. 4 della memoria);
- che quindi era stato depositato l'odierno ricorso;
- il residuo del credito, pari a € 938,23 (2.713,98 – 1.775,75) era stato liquidato al ricorrente e corrisposto in pagamento con la rata del mese di dicembre 2024 (doc. nn 5-6 della memoria). Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese. La causa era decisa all'esito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., previo rituale deposito delle relative note.
2 Premesso che il ricorrente ha fornito nell'atto introduttivo una ricostruzione solo parziale dei fatti di causa omettendo di riferire del precedente giudizio intercorso con l' avente ad oggetto la precedente nota di indebito del 2.8.2023 relativa, CP_1 in parte, agli stessi anni oggetto della presente e della sentenza che lo ha concluso (T. Roma n. 10151/2024), elementi questi indispensabili per avere il quadro complessivo della vicenda per cui è causa, deve osservarsi che la lacuna è stata colmata dall' che costituendosi in giudizio e depositando la relativa CP_1 documentazione ha permesso all' di operare una ricostruzione fattuale Pt_2 completa dell'oggetto della vertenza. La vicenda può così riassumersi:
- il ricorrente è titolare dal 1.2.2020 dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 222/84;
- con nota del 2.8.2023 l' ha comunicato al ricorrente l'indebito di CP_1 euro 1.989,67 su detto trattamento, per il periodo dal 1.12.2020 al 31.7.2023, dovuto al ricalcolo della maggiorazione sociale utilizzando come parametro i redditi del 2020 e proiettandoli nel 2022 e 2023;
- il ricorrente ha impugnato tale nota di indebito con ricorso giudiziario dinanzi al Tribunale di Roma (n.r.g. 31272/2023, doc. 1 fasc. res.) nel quale ha domandato di accertare l'inesistenza dell'indebito di euro 1.989,67 riconoscendo la sussistenza di un proprio indebito di euro 178,09 per il solo anno 2020;
- il Tribunale di Roma con sentenza del 14.10.2024 n. 10151 (doc. 4 fasc. res.), ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e questo perché, nelle more del giudizio, era sopravvenuta la nota dell' del CP_1
21.5.2024 (oggetto del presente giudizio) che aveva accertato “a seguito del riesame della posizione ed alla rideterminazione dei nuovi importi della maggiorazione sociale in relazione ai dati presso l'Agenzia delle Entrate, per gli anni 2022, 2023 e 2024 … un debito di € 2.713,98 lordi, sicchè il credito per il 2020 di € 178, verrà posto a parziale compensazione”;
- in detto giudizio n.r.g. 31272/23 entrambe le parti hanno concordato sul riconoscimento dell'esistenza in capo all' di un indebito pari Pt_1 ad € 178,09, relativo al solo anno 2020, a titolo di maggiorazione sociale e maggiorazione di cui all'art. 38 della L. 448 del 2001 corrisposti in più del dovuto e anche la sentenza riconosce espressamente tale indebito;
- l' nel presente giudizio ha dedotto e documentato (docc. 5, 6) di CP_1 avere corrisposto al ricorrente nel mese di dicembre 2024 l'importo di € 938,23. Tanto premesso la situazione contabile tra le parti deve essere così ricostruita:
- l' con il provvedimento di riliquidazione dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità del 21.5.2024 ha riconosciuto al ricorrente la spettanza di un credito di € 2.713,98, maturato nel periodo dal 1.1.2022 al 30.6.2024, relativo al ricalcolo dei benefici incrementativi (maggiorazione al sociale e incremento al milione) dovuti sulla prestazione in godimento;
- detto credito scaturisce non già dalla differenza tra quanto il ricorrente ha effettivamente percepito in quegli anni e quanto a lui dovuto, ma dalla differenza tra l'importo dell'assegno “antecedente alla ricostituzione” come quantificato dall' all'esito del ricalcolo del 2.8.2023 (con CP_1 abbattimento della maggiorazione sociale ex art. 38 cit.) e l'importo dell'assegno effettivamente spettante a titolo di maggiorazione sociale ex
3 art. 38 cit. correttamente ricalcolato in base ai corretti dati reddituali degli anni di riferimento (ad esempio a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 con il ricalcolo del 2.8.2023 spettavano nell'anno 2022 euro 31,52 e nel 2023 euro 29,75, mentre a seguito della ricostituzione del 21.5.2024 spettano rispettivamente euro 124,44 ed euro 104,23): pertanto l'importo di € 2.713,98 non è dato dalla differenza tra l'assegno effettivamente percepito dal ricorrente e quello dovuto in base al ricalcolo, ma è dato dalla differenza tra l'assegno ricalcolato a ribasso con la nota del 2.8.2023 e l'assegno ricalcolato con i dati reddituali effettivi;
- pertanto poiché l' negli anni in considerazione ha effettivamente CP_1 corrisposto al ricorrente a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 cit. importi che sono superiori a quelli che figurano nella nota del 21.5.2024 nella misura di € 1.989,67 (oggetto del tentativo di recupero quale indebito con la nota del 2.8.23), l' ha legittimamente operato una CP_1 compensazione cartolare tra il dovuto e il pagato, risultando il ricorrente effettivamente creditore dell'importo di € 724,31 (2.713,98 – 1.989,67);
- tuttavia l' ha anche ammesso di avere operato (a seguito della nota CP_1 di indebito del 2.8.2023) una ritenuta di € 15,28 mensili sul trattamento del ricorrente per 14 mensilità, per complessivi € 213,92;
- pertanto al credito di € 724,31 deve aggiungersi quello di € 213,92 che il ricorrente ha diritto di recuperare perché indebitamente trattenutogli, pervenendosi quindi ad un residuo credito di € 938,23 (724,31+213,92) che è esattamente quanto corrisposto dall' (il quale ha operato CP_1 una compensazione cartolare tra il dovuto di € 2.713,98 e l'importo di € 1.775,75, pari a € 1.989,67 al netto delle trattenute mensili per € 213,92). Ne discende, dunque, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo il ricorrente ricevuto tutto quanto a lui dovuto. Né appare condivisibile quanto sostenuto dall' nelle note di trattazione Pt_1 scritta ove egli sostiene di essere tuttora creditore dell'importo di € 2.535,89. In dette note si legge che “la sussistenza di un credito pari ad euro 2713,98 lordi con euro 178,09 di controcredito, è oggetto di statuizione giudiziale, incidenter tantum, passata in giudicato”: l' sembrerebbe cioè voler sostenere, Pt_1 contrariamente alla ricostruzione contabile sopra operata, non solo la sussistenza di un proprio persistente credito di € 2.535,89 (2.713,98 – 178,09), ma anche che esso sarebbe oggetto di accertamento giudiziale passato in giudicato al quale l'odierno Ufficio dovrebbe attenersi. Tuttavia tale deduzione è infondata in punto di fatto e in punto di diritto. Quanto al primo aspetto si rinvia ai conteggi sopra riepilogati dai quali emerge che non residua alcun credito del ricorrente verso l per i titoli oggetto del CP_1 presente giudizio. Quanto al secondo aspetto deve osservarsi che la sentenza richiamata non quantifica affatto il credito del ricorrente specificamente nella differenza tra i due importi sopra indicati e che inoltre è consolidato e condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale le sentenze dichiarative della cessazione del materia del contendere non sono idonee a sortire gli affetti del giudicato sul merito delle questioni che erano oggetto della controversia, né in ogni caso di precluderne la riproposizione in diverso giudizio (cfr. Cass. 31 agosto 2015, n. 17312).
4 Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti tenendo conto per un verso del comportamento processuale assunto dal ricorrente che ha omesso di fornire una ricostruzione completa dei fatti di causa e anche della genericità del ricorso in punto allegazioni assertive e di totale assenza di riscontri probatori documentali (es. dichiarazioni reddituali del 2022 e del 2023); per altro verso deve osservarsi che – come emerge dalla lettura della sentenza del Tribunale di Roma del 14.10.2024 - già nel corso di quel processo vi erano tutti gli elementi per operare la ricostruzione contabile effettuata nell'attuale sede, atteso che la ricostituzione del trattamento pensionistico del ricorrente del 21.5.2024 è la stessa posta a fondamento del presente giudizio. Ne discende che il ricorrente, consapevole di avere un credito residuo nei confronti dell' di soli € 938,23, CP_1 avrebbe potuto attendere il tempo tecnico del pagamento, anziché precipitarsi lo stesso giorno 14.10.2024 a depositare il presente ricorso per chiedere in modo oltretutto infondato, il pagamento dell'intero importo di € 2.713,98.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma 25.2.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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