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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 26.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 230/2020 RG sezione lavoro vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Crocetta Parte_1 giusta mandato a margine dell'atto di appello, con studio in Cicciano (NA) alla via LA 5 P.zzo De Stefano ed elettivamente domiciliato in AP al corso Novara 20 presso lo studio dell'avvocato Iesu
appellante
CONTRO
Controparte_1
( C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di AP, presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11 (fax 081 5525515,posta certificata:
Email_1 appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n1470/2019 emessa in data 20.6.2019 dal Tribunale di LA , depositata in pari data , non notificata
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 20.1.2020 presso l'intestata Corte territoriale,
proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe indicata Parte_1 con la quale il Tribunale di LA aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1311 del 29.10.2018 emessa dall' ,ufficio di AP , per l'importo di euro Controparte_2
9.975,00 , scaturente dalla presunta violazione di avere impiegato , quale titolare dell'omonima ditta di lavori edili , alla data dell'ispezione avvenuta in data 20.2.2015 , n. 2 lavoratori subordinati ,senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 comma 3 L. 73/2002 e succ. modif.
A fondamento del gravame ha dedotto l'erroneità della ricostruzione giuridica e fattuale operata dal Tribunale per aver “indiziariamente” ritenuto provato i fatti fondandoli esclusivamente sui verbali ispettivi che si erano limitati a raccogliere le sole dichiarazioni dei lavoratori, ossia di soggetti terzi neppure escussi nel giudizio di primo grado in qualità di testi;
censurava inoltre la decisione nella parte in cui aveva ritenuto generiche le contestazioni svolte dal laddove lo Parte_1 stesso non solo aveva dichiarato di aver cessato l'attività con conseguente cancellazione della ditta dal registro delle imprese in data 5.7.2013 ma aveva anche eccepito , all'atto dell'ispezione , che il cantiere dove erano stati “ rinvenuti
“ i lavoratori recava una cartellonistica riferibile alla ditta “ Edil San Felice”.
Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza di accogliere l'opposizione formulata in prime cure con conseguente annullamento della stessa.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che , sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto e diritto , con vittoria delle spese del grado
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione, all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art.127 ter c.p.c la causa è stata riservata in decisione. L'appello è infondato.
La vicenda trae origine dagli accertamenti ispettivi condotti dall'ITL di AP il giorno 20.2.2015 presso un cantiere edile nel comune di Cimitile (Na), in via Leopardi snc, dove operava l'impresa individuale dell'opponente, odierno appellante.
In tale occasione erano trovati e identificati i due operai generalizzati nel verbale di primo accesso ( e )risultati occupati “in Persona_1 Persona_2 nero”, difettando la relativa comunicazione preventiva di assunzione al centro per l'impiego.
Con il successivo verbale conclusivo degli accertamenti, pertanto, si contestava:
a) la c.d. “maxi sanzione” (ex art 3 D.L. 12/02 convertito con modifiche dalla L.73/02 così come sostituito dall'art 36 bis L.248/06 e modificato dall'art 4 comma 1 L.183/2010) per l'impiego irregolare nelle giornate di accertata occupazione;
b) l'omessa consegna della lettera di assunzione (ex art.4 bis comma 2 del D.Lgs
181/2000, introdotto dall'art 6 comma 1 del D.lgs 297/02) alla data di inizio rapporto;
Il mancato pagamento di tale sanzioni originava il rapporto ex art.17 l.689/81 e il provvedimento qui impugnato.
Ciò posto occorre in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la motivazione della pronuncia di primo grado.
Il quadro probatorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata
Riteniamo come sia vigente il principio del libero convincimento del Giudice, il quale può fondare il proprio convincimento su alcune prove escludendone altre e ciò accade quando la prova prescelta venga da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio contrastanti ed a condizione che egli fornisca una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria del convincimento così attinto in modo da consentire il controllo del processo logico in base al quale si è pervenuti alla decisione (ex multis Cass. n. 3553/80; n. 3353/86; n. 736/87; n. 3340/88; n. 6056/90; n. 6426/2001; n. 5231/2001; n. 3327/2002; n. 1885/2002, n. 11933/2003; n. 21412/2006; n. 1634/2007).
Nella fattispecie in esame ricorrono i due su indicati elementi costitutivi, in quanto non solo dalla motivazione del Giudice di primo grado si evince una giustificazione adeguata in ordine al convincimento raggiunto ma si comprende chiaramente quale è stato l'elemento di giudizio che ha apprezzato un quadro probatorio già sufficientemente completo, non trascurando l'analisi di alcuno degli elementi di giudizio, quali nella specie le risultanze dei verbali ispettivi nonchè lo stesso contenuto delle difese delle parti .
All'uopo si rammenta che, per costante orientamento della Suprema Corte, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' Controparte_1 lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. civ. n. 10427/2014; n. 15073/2008).
Ebbene , nella fattispecie all'odierno vaglio, in detti verbali i due lavoratori hanno chiaramente affermato di essere alle dipendenze di parte ricorrente e che anche precedentemente hanno avuto rapporti di lavoro con la ditta Parte_1
Le dichiarazioni rese da entrambe i lavoratori in sede di ispezione si rivelano concordanti nell'affermare lo svolgimento, da parte degli stessi, di prestazioni lavorative alle dipendenze dell'opponente, dal quale ricevevano ordini e direttive : il a far data dal 20.2.2015 e il a far data dal 18.2.2015 , Persona_1 Per_2 entrambi addetti alle pulizie
Non vi è ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza: essi, in riscontro alle domande degli ispettori, non possono che aver riferito quanto di loro conoscenza, senza condizionamenti e senza una valutazione di “convenienza” delle conseguenze di tali deposizioni.
Ne consegue che non hanno alcun effetto eventuali ritrattazioni in giudizio di dichiarazioni raccolte a verbale dagli ispettori, in quanto si deve ritenere che le affermazioni sottoscritte davanti a funzionari accertatori, rese senza preavviso, siano sicuramente più genuine e sincere, perché non “inquinate” dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro.
Questo Collegio, già in precedenti decisioni, ha ritenuto che le informazioni rese dai dipendenti nell'immediatezza dell'accertamento, ove connotate – come nella specie
- da intrinseca coerenza e precisione dei riferimenti temporali, siano da reputarsi genuine e più attendibili di quelle successive, anche se assunte nella sede giudiziaria. (v. Corte d'Appello adita, tra le altre , sentenza n. 2140/2018 pubbl. il 20/04/2018
Pertanto anche laddove la prova contraria venisse acquisita ed attesa la situazione di eventuale contrasto con altre dichiarazioni rese in tale sede, dovrebbe darsi preferenza nell' evidenza probatoria alla fonte di prova privilegiata che nel caso di specie è il verbale ispettivo. “Nel processo avente ad oggetto addebiti contributivi derivanti da verbale ispettivo, in caso di discordanza tra dichiarazioni rese in fase ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria e ove nessuna valida ragione sia dedotta o provata a giustificazione della divergenza, deve attribuirsi maggiore attendibilità e rilevanza alle prime in quanto rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati” (v.Corte d'Appello di Venezia, sent. 23.01/26.02.2007 n. 27; Corte d'Appello di Venezia, sent. 20.11.07/25.01.2008, n. 663/07).
Risulta evidente, alla luce dei dati giurisprudenziali qui esaminati, che i verbali ispettivi, caratterizzati da rilevante valore probatorio, forniscono informazioni che risultano in questa sede essere gravi, precise e concordanti e giustamente posti dal primo giudice alla base del proprio convincimento.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante il Tribunale non ha espresso una aprioristica valutazione sulla prevalenza delle dichiarazioni pregresse, ma, con argomentazione immune da censure ha ritenuto che le spontanee dichiarazioni dell'accesso ispettivo fossero sufficienti a sostenere la sanzione. Così come correttamente ha rilevato che le circostanze di fatto verificate dagli ispettori (il precedente rapporto di lavoro subordinato con i dichiaranti, la cancellazione della precedente impresa, in ultimo, la mancata contestazione in merito allo svolgimento attuale di una impresa di fatto ) costituissero ulteriori elementi di fatto confermativi delle dichiarazioni stesse .
Parimenti non coglie nel segno l'obiezione secondo cui il cantiere dove erano stati “ rinvenuti “ i lavoratori recava una cartellonistica riferibile alla ditta “ Edil San Felice, atteso che i due lavoratori hanno chiaramente dichiarato di lavorare alle dipendenze della ditta Parte_1
Alla luce di tali considerazioni l'impugnazione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
-rigetta l'appello; -condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.400,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in AP, il 26 giugno 2025
Il consigliere estensore rel. Il Presidente
Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 26.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 230/2020 RG sezione lavoro vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Crocetta Parte_1 giusta mandato a margine dell'atto di appello, con studio in Cicciano (NA) alla via LA 5 P.zzo De Stefano ed elettivamente domiciliato in AP al corso Novara 20 presso lo studio dell'avvocato Iesu
appellante
CONTRO
Controparte_1
( C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di AP, presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11 (fax 081 5525515,posta certificata:
Email_1 appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n1470/2019 emessa in data 20.6.2019 dal Tribunale di LA , depositata in pari data , non notificata
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 20.1.2020 presso l'intestata Corte territoriale,
proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe indicata Parte_1 con la quale il Tribunale di LA aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1311 del 29.10.2018 emessa dall' ,ufficio di AP , per l'importo di euro Controparte_2
9.975,00 , scaturente dalla presunta violazione di avere impiegato , quale titolare dell'omonima ditta di lavori edili , alla data dell'ispezione avvenuta in data 20.2.2015 , n. 2 lavoratori subordinati ,senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 comma 3 L. 73/2002 e succ. modif.
A fondamento del gravame ha dedotto l'erroneità della ricostruzione giuridica e fattuale operata dal Tribunale per aver “indiziariamente” ritenuto provato i fatti fondandoli esclusivamente sui verbali ispettivi che si erano limitati a raccogliere le sole dichiarazioni dei lavoratori, ossia di soggetti terzi neppure escussi nel giudizio di primo grado in qualità di testi;
censurava inoltre la decisione nella parte in cui aveva ritenuto generiche le contestazioni svolte dal laddove lo Parte_1 stesso non solo aveva dichiarato di aver cessato l'attività con conseguente cancellazione della ditta dal registro delle imprese in data 5.7.2013 ma aveva anche eccepito , all'atto dell'ispezione , che il cantiere dove erano stati “ rinvenuti
“ i lavoratori recava una cartellonistica riferibile alla ditta “ Edil San Felice”.
Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza di accogliere l'opposizione formulata in prime cure con conseguente annullamento della stessa.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che , sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto e diritto , con vittoria delle spese del grado
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione, all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art.127 ter c.p.c la causa è stata riservata in decisione. L'appello è infondato.
La vicenda trae origine dagli accertamenti ispettivi condotti dall'ITL di AP il giorno 20.2.2015 presso un cantiere edile nel comune di Cimitile (Na), in via Leopardi snc, dove operava l'impresa individuale dell'opponente, odierno appellante.
In tale occasione erano trovati e identificati i due operai generalizzati nel verbale di primo accesso ( e )risultati occupati “in Persona_1 Persona_2 nero”, difettando la relativa comunicazione preventiva di assunzione al centro per l'impiego.
Con il successivo verbale conclusivo degli accertamenti, pertanto, si contestava:
a) la c.d. “maxi sanzione” (ex art 3 D.L. 12/02 convertito con modifiche dalla L.73/02 così come sostituito dall'art 36 bis L.248/06 e modificato dall'art 4 comma 1 L.183/2010) per l'impiego irregolare nelle giornate di accertata occupazione;
b) l'omessa consegna della lettera di assunzione (ex art.4 bis comma 2 del D.Lgs
181/2000, introdotto dall'art 6 comma 1 del D.lgs 297/02) alla data di inizio rapporto;
Il mancato pagamento di tale sanzioni originava il rapporto ex art.17 l.689/81 e il provvedimento qui impugnato.
Ciò posto occorre in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la motivazione della pronuncia di primo grado.
Il quadro probatorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata
Riteniamo come sia vigente il principio del libero convincimento del Giudice, il quale può fondare il proprio convincimento su alcune prove escludendone altre e ciò accade quando la prova prescelta venga da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio contrastanti ed a condizione che egli fornisca una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria del convincimento così attinto in modo da consentire il controllo del processo logico in base al quale si è pervenuti alla decisione (ex multis Cass. n. 3553/80; n. 3353/86; n. 736/87; n. 3340/88; n. 6056/90; n. 6426/2001; n. 5231/2001; n. 3327/2002; n. 1885/2002, n. 11933/2003; n. 21412/2006; n. 1634/2007).
Nella fattispecie in esame ricorrono i due su indicati elementi costitutivi, in quanto non solo dalla motivazione del Giudice di primo grado si evince una giustificazione adeguata in ordine al convincimento raggiunto ma si comprende chiaramente quale è stato l'elemento di giudizio che ha apprezzato un quadro probatorio già sufficientemente completo, non trascurando l'analisi di alcuno degli elementi di giudizio, quali nella specie le risultanze dei verbali ispettivi nonchè lo stesso contenuto delle difese delle parti .
All'uopo si rammenta che, per costante orientamento della Suprema Corte, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' Controparte_1 lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. civ. n. 10427/2014; n. 15073/2008).
Ebbene , nella fattispecie all'odierno vaglio, in detti verbali i due lavoratori hanno chiaramente affermato di essere alle dipendenze di parte ricorrente e che anche precedentemente hanno avuto rapporti di lavoro con la ditta Parte_1
Le dichiarazioni rese da entrambe i lavoratori in sede di ispezione si rivelano concordanti nell'affermare lo svolgimento, da parte degli stessi, di prestazioni lavorative alle dipendenze dell'opponente, dal quale ricevevano ordini e direttive : il a far data dal 20.2.2015 e il a far data dal 18.2.2015 , Persona_1 Per_2 entrambi addetti alle pulizie
Non vi è ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza: essi, in riscontro alle domande degli ispettori, non possono che aver riferito quanto di loro conoscenza, senza condizionamenti e senza una valutazione di “convenienza” delle conseguenze di tali deposizioni.
Ne consegue che non hanno alcun effetto eventuali ritrattazioni in giudizio di dichiarazioni raccolte a verbale dagli ispettori, in quanto si deve ritenere che le affermazioni sottoscritte davanti a funzionari accertatori, rese senza preavviso, siano sicuramente più genuine e sincere, perché non “inquinate” dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro.
Questo Collegio, già in precedenti decisioni, ha ritenuto che le informazioni rese dai dipendenti nell'immediatezza dell'accertamento, ove connotate – come nella specie
- da intrinseca coerenza e precisione dei riferimenti temporali, siano da reputarsi genuine e più attendibili di quelle successive, anche se assunte nella sede giudiziaria. (v. Corte d'Appello adita, tra le altre , sentenza n. 2140/2018 pubbl. il 20/04/2018
Pertanto anche laddove la prova contraria venisse acquisita ed attesa la situazione di eventuale contrasto con altre dichiarazioni rese in tale sede, dovrebbe darsi preferenza nell' evidenza probatoria alla fonte di prova privilegiata che nel caso di specie è il verbale ispettivo. “Nel processo avente ad oggetto addebiti contributivi derivanti da verbale ispettivo, in caso di discordanza tra dichiarazioni rese in fase ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria e ove nessuna valida ragione sia dedotta o provata a giustificazione della divergenza, deve attribuirsi maggiore attendibilità e rilevanza alle prime in quanto rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati” (v.Corte d'Appello di Venezia, sent. 23.01/26.02.2007 n. 27; Corte d'Appello di Venezia, sent. 20.11.07/25.01.2008, n. 663/07).
Risulta evidente, alla luce dei dati giurisprudenziali qui esaminati, che i verbali ispettivi, caratterizzati da rilevante valore probatorio, forniscono informazioni che risultano in questa sede essere gravi, precise e concordanti e giustamente posti dal primo giudice alla base del proprio convincimento.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante il Tribunale non ha espresso una aprioristica valutazione sulla prevalenza delle dichiarazioni pregresse, ma, con argomentazione immune da censure ha ritenuto che le spontanee dichiarazioni dell'accesso ispettivo fossero sufficienti a sostenere la sanzione. Così come correttamente ha rilevato che le circostanze di fatto verificate dagli ispettori (il precedente rapporto di lavoro subordinato con i dichiaranti, la cancellazione della precedente impresa, in ultimo, la mancata contestazione in merito allo svolgimento attuale di una impresa di fatto ) costituissero ulteriori elementi di fatto confermativi delle dichiarazioni stesse .
Parimenti non coglie nel segno l'obiezione secondo cui il cantiere dove erano stati “ rinvenuti “ i lavoratori recava una cartellonistica riferibile alla ditta “ Edil San Felice, atteso che i due lavoratori hanno chiaramente dichiarato di lavorare alle dipendenze della ditta Parte_1
Alla luce di tali considerazioni l'impugnazione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
-rigetta l'appello; -condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.400,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in AP, il 26 giugno 2025
Il consigliere estensore rel. Il Presidente
Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche