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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1211/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. SICIGNANO Parte_1
GIOVANNI e con lo stesso elettivamente domiciliata in CASTELLAMMARE DI STABIA
VIALE EUROPA 59
Appellante
e
, in persona del l.rp.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv.ta REGA MICHELA, elettivamente domiciliata in NOLA via FONSECA
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello depositato in data 08/05/2024, impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, n.1558/2023 del 14/11/2023 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 07120220161070478000.
Richiamati i motivi di opposizione posti a base del ricorso di I grado - ovverosia la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti e la nullità della cartella per indicazione del solo responsabile di ruolo - chiedeva la riforma della sentenza per i suddetti motivi.
1 Si costituiva l che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello non avendo l'appellante indicato motivi d'impugnazione della sentenza, per essersi limitato a riproporre gli stessi argomenti in base ai quali aveva impugnato l'intimazione di pagamento sub iudice, già compiutamente esaminati dal Tribunale, senza neppure arricchirli di una argomentata critica alla motivazione che il primo giudice aveva loro contrapposto. Nel merito rilevava l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, trattata ex art 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
E' fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 cpc.
1. Invero, l'atto di appello appare come una pedissequa ripetizione del ricorso di I grado, incurante delle motivazioni espresse dal Tribunale: l'appellante ha ribadito innanzi a questa
Corte esattamente ciò che il Tribunale aveva già esaminato quali motivi di impugnazione dell'intimazione di pagamento, ritenendoli non idonei a giustificare la declaratoria di illegittimità della pretesa contributiva.
Non ha l'appellante in alcun modo denunziato in quali errori di valutazione o di giudizio sarebbe incorso il primo giudice nel fondare la declaratoria di rigetto della domanda azionata.
E' evidente che l'appello, per come formulato, non rispecchia i canoni di legge.
La Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 434 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica congrua e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riferimento alle statuizioni adottate dal giudice di primo grado senza che sia richiesta l'adozione di una specifica forma o l'adozione di modelli specifici (in termini Cass. n.
21667/2017).
Da ultimo la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 16 novembre 2017 n.
27199, ha stabilito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
2 giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
2. Ebbene, è indubbio che l'appellante si sia discostato da tali principi: ha omesso di svolgere un ragionamento critico pertinente atto a confutare la “parte” della sentenza che intendeva censurare e, con essa, le ragioni addotte dal primo giudice e nella formulazione dei motivi, ha mancato di individuare argomenti atti ad “individuare una violazione di legge”; infatti,
l'appellante si è limitato a richiamare le identiche doglianze (presunti vizi di nullità) che erano già state esaminate nella pronuncia di I grado.
Il giudice di prime cure, invero, aveva:
A) escluso che ricorresse il vizio di nullità della cartella per carenza di atti presupposti facendo leva sulla omessa indicazione da parte del ricorrente di quali sarebbero stati gli atti asseritamente mancanti. Aveva aggiunto, altresì, che essi neanche fossero ipotizzabili in astratto, posto che la cartella traeva origine da una verifica fiscale automatizzata dei redditi.
A fronte di siffatta motivazione, sarebbe stato onere dell'appellante evidenziare errori e lacune degli argomenti spesi dal giudice. Nulla, invece, si censura;
B) accertato la tardività dell'opposizione ex art. 617 cpc., riguardo all'asserito vizio del difetto di indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.
Nulla l'appellante contesta su tale preliminare e decisivo punto di motivazione, che viene ignorato completamente come se mai affermato, senza neanche tentare di dimostrare la fallacia del rilievo giudiziale e la tempestività dell'opposizione.
Conclusivamente l'appello deve esser dichiarato inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi del DM 55/2014 attesa la scarsa complessità e l'assenza di novità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della causa ed alle fasi di giudizio effettivamente espletate.
PQM
La Corte così decide:
- dichiara inammissibile l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro
2.900,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
3 Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 14.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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