Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1851/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1851/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 25.10.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente a [...] del Catano n. 353, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta
Severi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Monsummano Terme (PT), Via Luciano Lama n. 101, giusta procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, residente a [...] del Catano n. 353, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Zeru ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia (PT),
Via della Provvidenza n. 31, giusta procura in atti;
e
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 25.10.2024, e Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Monsummano Terme (PT) in data 05.09.2004, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il 25.01.2005), (il Per_1 ER
04.01.2008) e (l'11.01.2016). Per_3
Le parti evidenziavano che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, veniva meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La dimora coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, ubicata nel Comune di Monsummano Terme (PT) in Via del
Catano n. 353, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al SI. nell'interesse dei figli Parte_1 Per_1
(maggiorenne), e (minorenni), ivi stabilmente ER Per_3 conviventi.
La SI.ra trasferirà la sua residenza entro e non Parte_2 oltre 30 (trenta) giorni dalla sentenza di divorzio e comunicherà il nuovo indirizzo al SI. . Parte_1
3) I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori, i ER Per_3 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a
2 cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) I figli e saranno collocati in modo paritario presso ER Per_3 entrambi i genitori – 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre
-.
• Durante le vacanze estive e trascorreranno due ER Per_3 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori.
• Per le vacanze natalizie il periodo festivo viene diviso in due fasi
: 24 dicembre – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio. Tali periodi saranno alternati tra i due coniugi di anno in anno.
• Per le festività pasquali e staranno con il padre e la ER Per_3 madre ad anni alterni.
• Anche i ponti che si dovessero realizzare per le festività nazionali seguiranno il criterio dell'alternanza ed i genitori avranno cura di accordarsi per un'equa suddivisione.
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , Parte_1 Parte_2 quale contributo per il mantenimento dei figli minori e ER
, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili (€ 200,00 Per_3 per ciascun figlio) ed € 200,00 (duecento/00) mensili, quale contributo per il mantenimento della SI.ra . Parte_2
Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese.
Il contributo a carico del SI. di € 600,00 complessivi Parte_1 per il mantenimento dei figli minori e e della SI.ra ER Per_3
verrà versato per il periodo di dodici mesi a far Parte_2 data dal trasferimento della SI.ra dalla casa Parte_2 familiare.
Dopo tale data ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nel periodo di permanenza degli stessi presso il padre o la madre.
6) Le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo stipulato tra il Tribunale di Pistoia ed il COA di Pistoia in data
3 01/10/2018, dovranno essere ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50%.
7) L'Assegno Unico per i figli verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
8) La SI.ra si impegna a trasferire al SI. Parte_2 Parte_1
la sua quota parte di proprietà della casa familiare sita in
[...]
Monsummano Terme (PT), Via del Catano n. 353.
L'immobile sopra indicato è gravato da mutuo ipotecario che andrà a scadere il 31/12/2031 con un rateo mensile di circa 900,00 euro
(vds. piano di rientro mutuo – doc. n. 6).
Il SI. continuerà ad assumersi il pagamento integrale Parte_1 del rateo mensile del mutuo.
Il SI. si impegna altresì a liberare la SI.ra Parte_1 Pt_2
da ogni vincolo fideiussorio con NC CE OS
[...]
Umbria al momento del rogito notarile.
Le parti pattiziamente stabiliscono che la quota parte di proprietà della SI.ra sarà trasferita al SI. con Parte_2 Parte_1 separato atto notarile che dovrà essere sottoscritto entro e non oltre
30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Il trasferimento eseguito in esecuzione dei presenti accordi è da intendersi effettuato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti la separazione personale dei coniugi e, pertanto, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Il SI. acquisirà la quota dell'abitazione familiare della Parte_1
SI.ra sita in Monsummano Terme (PT), Via del Parte_2
Catano n. 353 (immobile e pertinenze censite all'Agenzia delle
Entrate di Pistoia, Comune di Monsummano Terme – foglio di mappa
8, particella 3358 subalterno 1, cat. A/7, classe 3 e particella 3358 subalterno 2, cat. C/6 , classe 7 – vds. relazione tecnica del Geom.
del 01/10/2024 – doc. n. 8). Persona_4
Il SI. rappresenta sin d'ora che chiederà che l'atto Parte_1 venga tassato in esenzione da ogni imposta e tassa, ai sensi della
Legge 6 marzo 1987 n. 74, articolo 19, come stabilito anche dalla
Sentenza della Corte Costituzionale numero 154 del 10 maggio 1999
4 ed in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero
27/E/2012 del giorno 21 giugno 2012 e, quindi, anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota del Ministero della
Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del 12 aprile 2006, protocollo numero 249, posizione numero 1162.
I costi per il trasferimento della quota di proprietà della SI.ra al SI. saranno interamente a carico Parte_2 Parte_1 di quest'ultimo.
9) Il SI. , al fine di regolamentare definitivamente tutti Parte_1
i rapporti patrimoniali con la SI.ra , corrisponderà Parte_2 alla stessa la somma di € 235.000,00
(duecentotrentacinquemila/00) il giorno della firma del rogito notarile.
10) Le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate ed autorizzate per scritto.
La quota parte delle spese sostenute o da sostenere dovrà essere versata entro 15 giorni dalla richiesta, corredata da idonea documentazione del genitore che le sosterrà.
11) I SIg.ri e prestano mutuo e Parte_1 Parte_2 reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di documento equipollente per sé e per i figli minori e . ER Per_3
12) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 22.01.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
5 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a ES (PT) il 09.02.1978 e , nata a [...] il Parte_2
19.12.1976, che hanno contratto matrimonio in Monsummano
Terme (PT) in data 05.09.2004, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 39, P. II, Serie A, anno 2004);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 31.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
6