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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 156/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Avv. Laura Bove Giudice aus. all'udienza del 15/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 156/2025 di R.G. promossa in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mario Roberto Tarzia e domicilio eletto in Pt_1 P.IVA_1
Milano, via Savarè, 1,
-ricorrente in riassunzione- contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Federica Murineddu CP_1 C.F._1
del Foro di Roma e Silvia Germinara del Foro di Monza e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Latina, 33,
-resistente in riassunzione-
Oggetto: pensione e supplementi di pensione lavoratori spettacolo a carico della gestione ex Enpals – criterio di calcolo della quota B.
CONCLUSIONI per l' : Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in diversa composizione – ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta – in conformità al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione - in riforma totale della sentenza emessa dal Giudice di II grado ed in applicazione dei principi dettati dalla Sentenza della Suprema Corte di Cass. Sez. lavoro n. 20294/2022, n. sez. pagina 1 di 5 4095/2024, Rg. 35135/2024, pubblicata in data 31.12.2024 che cassa con rinvio la Sent. della Corte di
Appello di Milano sez. lav. n. 971/2021 pubblicata in data 1.3.2022 Rg. 795/2020, che confermava la
Sent. Trib. Milano sez. lav. n. 32/2020 pubbl. 17.08.2020 Rg. 7874/2018, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente ed assolvere l' da ogni domanda svolta nei suoi Pt_1
confronti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio”; per CP_1
“Tutto ciò premesso e rilevato, in fatto e in diritto, l'esponente: posta la questione di legittimità costituzionale sopra articolata dell'art. 4, comma 8, D.Lgs. 182/1997, interpretato conformemente al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione per violazione dell'art. 76 Cost., chiede che
l'Ecc.ma Corte adita, voglia, contrariis reiectis: dichiarare tale questione rilevante e non manifestamente infondata e quindi trasmettere il presente fascicolo alla Corte Costituzionale e, all'esito, rigettare l'avverso gravame e confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza di prime cure”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio -tempestivamente riassunto dall' , con ricorso ex art. 392 c.p.c. depositato in Pt_1 data 14.2.2025, a seguito dell'ordinanza n. 35136/2024 con la quale la Corte di Cassazione, sez. lav., ha cassato con rinvio la sentenza n. 927/2021 già pronunciata sul caso da questa Corte d'Appello (recante conferma della sentenza n. 32/2020 del Tribunale di Milano) – verte sul metodo di calcolo della quota
B della pensione e dei supplementi di pensione del resistente in riassunzione, quale CP_1
lavoratore dello spettacolo.
Come sintetizzato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, “la tematica centrale attiene al criterio di calcolo del sistema retributivo per coloro che prima del 31/12/1995 abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ed in particolare al criterio di calcolo della retribuzione giornaliera pensionistica per il periodo successivo al 31/12/1992 (per il periodo antecedente, la quota A è calcolata sulla media delle più elevate retribuzioni negli ultimi anni).”, là dove “Le parti sostengono due tesi contrapposte: se debba essere applicato l'art. 12 co. 7 DPR 1420/1971 sostituito dall'art. 1 co. 10 d. lgs. 182/97 – come richiesto dall' già soccombente in appello-, con individuazione di un Pt_1
limite massimo giornaliero di Lire 315.0000 rivalutato dal 1998, oppure l'art. 4, co. 8 D. lgs. 182/97 – come argomentato nell'impugnata pronuncia di accoglimento dell'istanza del pensionato per la
pagina 2 di 5 riliquidazione delle prestazioni pensionistiche e sostenuto in controricorso-, ossia con individuazione del massimale annuo pensionistico diviso 312.”.
La Cassazione, nell'accogliere il secondo motivo di ricorso (dopo aver osservato, quanto al primo, relativo alla decadenza eccepita dall , che la domanda, avente ad oggetto la rideterminazione di Pt_1
prestazioni pensionistiche già riconosciute, era stata limitata, in sede di udienza camerale, all'ultimo triennio precedente alla proposizione del ricorso giudiziale e in tali termini era conoscibile), ha ribadito il principio di diritto, già fatto proprio nelle precedenti pronunce nn. 36056/22, 38018/22, 870/23,
1775/23 e, da ultimo, 23988/2024, per cui “nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co. 7 DPR 1420/71, come modificato dall'art. 1, co. 10, d. lgs. n. 182/97. Tale limite – si è spiegato – non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co. 8, del medesimo d. lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo
a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità die lavoratori assicurati presso l' ”. Pt_1
Alla luce di tale principio di diritto, al quale questa Corte si è già uniformata con il recente arresto di cui alla sentenza n. 440/2023 (Pres. est. e che, nella presente sede di rinvio, Per_1 Per_2
risulta, comunque, vincolante, le domande avanzate da non possono essere accolte, CP_1
fondandosi sul criterio di calcolo disatteso dalla Cassazione, che ha confermato la correttezza delle modalità di calcolo della quota B della pensione seguite dall' (mediante applicazione del Pt_1
massimale giornaliero).
Nel costituirsi in giudizio in questa fase di riassunzione, consapevole dell'esito CP_1
vincolato del presente processo, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale, sostenendo che l'art. 4, comma 8, D. Lgs. 182/1997, interpretato conformemente al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, violerebbe l'art. 76 Cost., ponendosi, in assunto, in contrasto con i criteri direttivi della legge delega n. 335 del 1995.
Ritiene, tuttavia, la Corte che non ricorrano i presupposti di non manifesta infondatezza richiesti per sollevare la questione, in quanto la stessa Corte di Cassazione -nell'aderire alla tesi interpretativa dell' , secondo cui, avuto riguardo al regime pensionistico in quota B per i lavoratori dello Pt_1 spettacolo che prima del 31.12.1995 abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, il pagina 3 di 5 criterio di calcolo della retribuzione giornaliera pensionistica per il periodo successivo al 31.12.1992
(secondo il sistema retributivo) resta quello di cui all'art. 12, co. 7 DPR 1420/1971, come novellato dall'art. 1, co. 10, D. lgs. 182/97, con individuazione di un limite massimo giornaliero di lire 315.000 rivalutato dal 1998 (piuttosto che quello, richiesto dal pensionato e fatto proprio nelle precedenti due fasi di merito, dell'art. 4, co. 8 D. lgs. 182/97 comportante l'applicazione del solo massimale annuo pensionistico diviso 312) - ha evidenziato che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile (limite non abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co. 8, del medesimo decreto legislativo), contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, è coessenziale alla disciplina propria del settore dei lavoratori dello spettacolo, ampiamente favorevole per gli iscritti, sia in ordine all'entità delle prestazioni che in ordine alle condizioni di accesso, rispetto a quella delle generalità degli assicurati ad altre gestioni . Pt_1
Quanto alla “Risoluzione in commissione” della Camera dei Deputati n. 7/00083, sottoscritta da e il 5.4.2023, tramite la quale – preso atto Parte_2 Controparte_2 dell'intervenuta evoluzione giurisprudenziale – i firmatari “impegnano il Governo: ad adottare iniziative di carattere normativo, anche coinvolgendo l' in relazione all'articolo 4, comma 8, del Pt_1
decreto legislativo n. 182 del 1997, al fine di chiarire che tale norma - che detta una disciplina completa ed esaustiva per la liquidazione della quota B della pensione - prevede, per tale quota, che le aliquote di rendimento decrescenti dì cui alla tabella B dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992 si applichino su tutta la contribuzione versata con il solo limite della retribuzione imponibile
e con esclusione, quindi, del solo contributo di solidarietà e senza alcun riferimento al tetto pari alle vecchie lire 315.000 che resta fermo invece per la liquidazione della sola quota A;
a definire e realizzare, su un piano più generale, un quadro organico degli interventi pubblici a sostegno del settore della cultura che preveda l'integrazione di tutti gli strumenti già previsti o da porre in essere in attuazione della legge delega n. 106 del 2022; a prestare particolare attenzione all'analisi delle molteplici problematiche che affliggono i lavoratori del settore dello spettacolo, al fine di porre le condizioni per cercare di sistematizzare e uniformare una disciplina legislativa e giurisprudenziale particolarmente frammentata, attraverso la formulazione di specifiche ipotesi di intervento normativo;
ad adottare iniziative al fine di contrastare la tendenza più recente rappresentata dal calo del potere di acquisto della retribuzione di tali lavoratori e dalia riduzione dei finanziamenti pubblici e privati per
l'arte e la cultura e da un più generale calo degli investimenti nel settore” e quanto ai disegni di legge che ne sono seguiti, tali iniziative s'iscrivono nell'ambito di un iter ancora in corso e, di per sé, non pagina 4 di 5 rilevano ai fini del vaglio di non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, là dove, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il mantenimento del limite massimo giornaliero pensionabile trova giustificazione nelle specificità della disciplina di settore
(caratterizzata, nel complesso, da condizioni di maggiormente favorevoli agli assicurati) e, lungi dal presentare profili di criticità, concorre ad assicurare la miglior sintesi dei concorrenti valori di rango costituzionale in gioco.
La controvertibilità della questione giuridica, sulla quale la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata disattendendo un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito favorevole ai pensionati, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio ex art. 92, comma 2,
c.p.c..
*
La Corte d'Appello di Milano, sez. lav., come sopra composta, assorbita ogni altra questione,
PQM
- decidendo in sede di rinvio, rigetta le domande proposte da nei confronti CP_1 dell' ; Pt_1
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Milano, 15/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Avv. Laura Bove Giudice aus. all'udienza del 15/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 156/2025 di R.G. promossa in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mario Roberto Tarzia e domicilio eletto in Pt_1 P.IVA_1
Milano, via Savarè, 1,
-ricorrente in riassunzione- contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Federica Murineddu CP_1 C.F._1
del Foro di Roma e Silvia Germinara del Foro di Monza e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Latina, 33,
-resistente in riassunzione-
Oggetto: pensione e supplementi di pensione lavoratori spettacolo a carico della gestione ex Enpals – criterio di calcolo della quota B.
CONCLUSIONI per l' : Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in diversa composizione – ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta – in conformità al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione - in riforma totale della sentenza emessa dal Giudice di II grado ed in applicazione dei principi dettati dalla Sentenza della Suprema Corte di Cass. Sez. lavoro n. 20294/2022, n. sez. pagina 1 di 5 4095/2024, Rg. 35135/2024, pubblicata in data 31.12.2024 che cassa con rinvio la Sent. della Corte di
Appello di Milano sez. lav. n. 971/2021 pubblicata in data 1.3.2022 Rg. 795/2020, che confermava la
Sent. Trib. Milano sez. lav. n. 32/2020 pubbl. 17.08.2020 Rg. 7874/2018, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente ed assolvere l' da ogni domanda svolta nei suoi Pt_1
confronti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio”; per CP_1
“Tutto ciò premesso e rilevato, in fatto e in diritto, l'esponente: posta la questione di legittimità costituzionale sopra articolata dell'art. 4, comma 8, D.Lgs. 182/1997, interpretato conformemente al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione per violazione dell'art. 76 Cost., chiede che
l'Ecc.ma Corte adita, voglia, contrariis reiectis: dichiarare tale questione rilevante e non manifestamente infondata e quindi trasmettere il presente fascicolo alla Corte Costituzionale e, all'esito, rigettare l'avverso gravame e confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza di prime cure”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio -tempestivamente riassunto dall' , con ricorso ex art. 392 c.p.c. depositato in Pt_1 data 14.2.2025, a seguito dell'ordinanza n. 35136/2024 con la quale la Corte di Cassazione, sez. lav., ha cassato con rinvio la sentenza n. 927/2021 già pronunciata sul caso da questa Corte d'Appello (recante conferma della sentenza n. 32/2020 del Tribunale di Milano) – verte sul metodo di calcolo della quota
B della pensione e dei supplementi di pensione del resistente in riassunzione, quale CP_1
lavoratore dello spettacolo.
Come sintetizzato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, “la tematica centrale attiene al criterio di calcolo del sistema retributivo per coloro che prima del 31/12/1995 abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ed in particolare al criterio di calcolo della retribuzione giornaliera pensionistica per il periodo successivo al 31/12/1992 (per il periodo antecedente, la quota A è calcolata sulla media delle più elevate retribuzioni negli ultimi anni).”, là dove “Le parti sostengono due tesi contrapposte: se debba essere applicato l'art. 12 co. 7 DPR 1420/1971 sostituito dall'art. 1 co. 10 d. lgs. 182/97 – come richiesto dall' già soccombente in appello-, con individuazione di un Pt_1
limite massimo giornaliero di Lire 315.0000 rivalutato dal 1998, oppure l'art. 4, co. 8 D. lgs. 182/97 – come argomentato nell'impugnata pronuncia di accoglimento dell'istanza del pensionato per la
pagina 2 di 5 riliquidazione delle prestazioni pensionistiche e sostenuto in controricorso-, ossia con individuazione del massimale annuo pensionistico diviso 312.”.
La Cassazione, nell'accogliere il secondo motivo di ricorso (dopo aver osservato, quanto al primo, relativo alla decadenza eccepita dall , che la domanda, avente ad oggetto la rideterminazione di Pt_1
prestazioni pensionistiche già riconosciute, era stata limitata, in sede di udienza camerale, all'ultimo triennio precedente alla proposizione del ricorso giudiziale e in tali termini era conoscibile), ha ribadito il principio di diritto, già fatto proprio nelle precedenti pronunce nn. 36056/22, 38018/22, 870/23,
1775/23 e, da ultimo, 23988/2024, per cui “nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co. 7 DPR 1420/71, come modificato dall'art. 1, co. 10, d. lgs. n. 182/97. Tale limite – si è spiegato – non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co. 8, del medesimo d. lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo
a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità die lavoratori assicurati presso l' ”. Pt_1
Alla luce di tale principio di diritto, al quale questa Corte si è già uniformata con il recente arresto di cui alla sentenza n. 440/2023 (Pres. est. e che, nella presente sede di rinvio, Per_1 Per_2
risulta, comunque, vincolante, le domande avanzate da non possono essere accolte, CP_1
fondandosi sul criterio di calcolo disatteso dalla Cassazione, che ha confermato la correttezza delle modalità di calcolo della quota B della pensione seguite dall' (mediante applicazione del Pt_1
massimale giornaliero).
Nel costituirsi in giudizio in questa fase di riassunzione, consapevole dell'esito CP_1
vincolato del presente processo, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale, sostenendo che l'art. 4, comma 8, D. Lgs. 182/1997, interpretato conformemente al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, violerebbe l'art. 76 Cost., ponendosi, in assunto, in contrasto con i criteri direttivi della legge delega n. 335 del 1995.
Ritiene, tuttavia, la Corte che non ricorrano i presupposti di non manifesta infondatezza richiesti per sollevare la questione, in quanto la stessa Corte di Cassazione -nell'aderire alla tesi interpretativa dell' , secondo cui, avuto riguardo al regime pensionistico in quota B per i lavoratori dello Pt_1 spettacolo che prima del 31.12.1995 abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, il pagina 3 di 5 criterio di calcolo della retribuzione giornaliera pensionistica per il periodo successivo al 31.12.1992
(secondo il sistema retributivo) resta quello di cui all'art. 12, co. 7 DPR 1420/1971, come novellato dall'art. 1, co. 10, D. lgs. 182/97, con individuazione di un limite massimo giornaliero di lire 315.000 rivalutato dal 1998 (piuttosto che quello, richiesto dal pensionato e fatto proprio nelle precedenti due fasi di merito, dell'art. 4, co. 8 D. lgs. 182/97 comportante l'applicazione del solo massimale annuo pensionistico diviso 312) - ha evidenziato che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile (limite non abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co. 8, del medesimo decreto legislativo), contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, è coessenziale alla disciplina propria del settore dei lavoratori dello spettacolo, ampiamente favorevole per gli iscritti, sia in ordine all'entità delle prestazioni che in ordine alle condizioni di accesso, rispetto a quella delle generalità degli assicurati ad altre gestioni . Pt_1
Quanto alla “Risoluzione in commissione” della Camera dei Deputati n. 7/00083, sottoscritta da e il 5.4.2023, tramite la quale – preso atto Parte_2 Controparte_2 dell'intervenuta evoluzione giurisprudenziale – i firmatari “impegnano il Governo: ad adottare iniziative di carattere normativo, anche coinvolgendo l' in relazione all'articolo 4, comma 8, del Pt_1
decreto legislativo n. 182 del 1997, al fine di chiarire che tale norma - che detta una disciplina completa ed esaustiva per la liquidazione della quota B della pensione - prevede, per tale quota, che le aliquote di rendimento decrescenti dì cui alla tabella B dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992 si applichino su tutta la contribuzione versata con il solo limite della retribuzione imponibile
e con esclusione, quindi, del solo contributo di solidarietà e senza alcun riferimento al tetto pari alle vecchie lire 315.000 che resta fermo invece per la liquidazione della sola quota A;
a definire e realizzare, su un piano più generale, un quadro organico degli interventi pubblici a sostegno del settore della cultura che preveda l'integrazione di tutti gli strumenti già previsti o da porre in essere in attuazione della legge delega n. 106 del 2022; a prestare particolare attenzione all'analisi delle molteplici problematiche che affliggono i lavoratori del settore dello spettacolo, al fine di porre le condizioni per cercare di sistematizzare e uniformare una disciplina legislativa e giurisprudenziale particolarmente frammentata, attraverso la formulazione di specifiche ipotesi di intervento normativo;
ad adottare iniziative al fine di contrastare la tendenza più recente rappresentata dal calo del potere di acquisto della retribuzione di tali lavoratori e dalia riduzione dei finanziamenti pubblici e privati per
l'arte e la cultura e da un più generale calo degli investimenti nel settore” e quanto ai disegni di legge che ne sono seguiti, tali iniziative s'iscrivono nell'ambito di un iter ancora in corso e, di per sé, non pagina 4 di 5 rilevano ai fini del vaglio di non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, là dove, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il mantenimento del limite massimo giornaliero pensionabile trova giustificazione nelle specificità della disciplina di settore
(caratterizzata, nel complesso, da condizioni di maggiormente favorevoli agli assicurati) e, lungi dal presentare profili di criticità, concorre ad assicurare la miglior sintesi dei concorrenti valori di rango costituzionale in gioco.
La controvertibilità della questione giuridica, sulla quale la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata disattendendo un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito favorevole ai pensionati, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio ex art. 92, comma 2,
c.p.c..
*
La Corte d'Appello di Milano, sez. lav., come sopra composta, assorbita ogni altra questione,
PQM
- decidendo in sede di rinvio, rigetta le domande proposte da nei confronti CP_1 dell' ; Pt_1
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Milano, 15/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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