TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5640 /2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. to IOELE
[...]
LORENZO giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.10.2023 il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di essere un infermiere professionale in servizio presso il reparto di P.S. del Nosocomio San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, a partire dal
2017; che l Controparte_2
gli notificava il provvedimento Prot.
[...]
63 UPD del 05.07.2023 di avvio di un procedimento disciplinare a suo carico per aver trasmesso a mezzo pec al Ministero della Salute una segnalazione con la quale rappresentava criticità organizzative del P.S., con video asseritamente girati senza la preventiva autorizzazione dei pazienti.
Eccepiva la illegittimità del procedimento disciplinare in quanto avrebbe girato i detti video con l'autorizzazione espressa dei pazienti, anche al fine di portare all'attenzione del Ministero competente la grave situazione in cui versava il Pronto Soccorso del Nosocomio salernitano;
l'assenza di motivazione quale conseguenza della totale assenza di istruttoria.
Evidenziava di essere stato oggetto di condotte vessatorie poste in essere da colleghi e superiori con la ovvia conseguenza che i ricevuti provvedimenti disciplinari costituivano un tentativo per minare la sua professionalità, costringendolo a cambiare reparto. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi.
Si costituiva tardivamente la convenuta al fine di eccepire la nullità del ricorso per mancanza di procura. In caso di ammissione alla regolarizzazione della procura, chiedeva di essere rimesso in termini. Contestava infine la fondatezza della lamentata discriminazione sessuale.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 2.04.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Giova premettere che all'udienza dell'11.12.2024 lo scrivente, rilevato che la procura alle liti depositata dalla parte ricorrente aveva ad oggetto la rimessione di una querela per fatti del 4/9/2021, dunque, non era riferibile al presente giudizio, considerato che l'articolo 182, secondo comma, c.p.c. come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, e applicabile ratione temporis ha espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (così “avvicinata” ontologicamente all'esistenza viziata) mediante l'incipit “Quando rileva la mancanza della procura al difensore” e le successive correlate statuizioni che “il giudice assegna alle parti un termine perentorio … per il rilascio della procura alle liti”, il cui rispetto nell'attivarsi “sana i vizi” onde “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”, con attribuzione come una sorta di negotiorum gestio processuale, del potere di avviare causa anche ad un difensore che non ha ricevuto la procura dal soggetto per il cui interesse – poi confermato dal rilascio/ratifica - la instaura (cfr Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28251 del
09/10/2023), assegnava alla parte ricorrente il termine perentorio di “mesi tre” per il rilascio della procura alle liti, rinviando la causa all'udienza del
2.04.2025.
In data 13.12.2024 la parte ricorrente depositava una procura alle liti relativa ad altro giudizio, ossia RG 5638/2023. Solo in data 1.04.2025, oltre dunque l'assegnato termine perentorio, depositava una nuova procura in uno alle note di trattazione scritta.
Ebbene, rileva richiamare l'art. 182 c.p.c., ratione temporis vigente, secondo cui “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e
i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o
per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Dal chiaro tenore della disposizione richiamata risulta che il termine disposto dal giudice è di carattere perentorio ed il rispetto dello stesso comporta la sanatoria dei vizi e la conseguente decorrenza, sin dalla notificazione dell'atto, degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Per converso qualora la parte onerata non ottemperi o comunque non ponga in essere l'attività sanante entro il termine prescritto non può configurarsi la sanatoria della mancanza assoluta o di una qualunque difformità del mandato defensionale rispetto al modello legale.
Nel caso di specie, la parte attrice non ha provveduto alla sanatoria di detto vizio entro il concesso termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione dell'ordinanza dell'11.12.2024 (avvenuta in pari data), come rilevato anche dalla stessa convenuta. Ed invero, come visto, in data 13.12.2024 è stata depositata una procura rilasciata per un procedimento diverso da quello in esame, mentre quella depositata in data 01.04.2024 è avvenuta oltre il termine perentorio di legge.
In virtù di quanto poc'anzi descritto, la domanda giudiziaria proposta dalla parte attrice deve dichiararsi inammissibile per la mancanza di un mandato a un legale (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018).
In considerazione della fatto che la controversia viene definita con una pronuncia di inammissibilità, senza alcuna possibilità per il giudice adito di verificare la fondatezza della pretesa azionata, si ravvisano le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
- Dichiara il ricorso inammissibile;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio
Salerno, 02.04.2025
Il Giudice
dott. ssa Caterina Petrosino