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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex artt. 14 del
D. Lgs. n. 150/2011 e 281 terdecies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 13973/2024 tra:
avv. Parte_1 Parte_2
(c.f. ) C.F._1
rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 del c.p.c. nonché dall'avvocato
Laura Ugoccioni del Foro di OR, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in OR alla via Vittorio Amedeo II n. 13 parte ricorrente
e
(c.f. ) CP_1 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
nella loro qualità di eredi del de cuius Persona_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Valerio Donato del Foro di
OR nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ivrea
(TO) alla via De Gasperi n. 2 parte resistente
OGGETTO: procedimento ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011; compenso professionale di avvocato;
pagamento somme.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente avv. Alessandro Fontanazza
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Voglia il Tribunale,
- dato atto che l'Avvocato Alessandro Fontanazza ha svolto l'attività professionale demandatagli da nato a [...]_1 il 24.6.1938 e deceduto a Ivrea in data 24/1/2021 presso il Tribunale di OR (nel proc. R.G. n. 27944/2019) conclusosi con remissione del mandato da parte dei convenuti eredi in data 8/9/2021
- condannare i convenuti, in ragione delle rispettive quote, al pagamento a favore del ricorrente a titolo di corrispettivo, della somma ritenuta di giustizia, da quantificarsi € 4.637,45 (comprensivi di IVA e CPA calcolati alle aliquote vigenti) o in quell'altra maggiore o minore che sarà liquidata dal Tribunale, (già detratta la somma ricevuta in acconto in data 6/12/2024 di € 1.670,33)
- oltre interessi dalla domanda al saldo calcolati in applicazione dell'art. 1284 c.c. IV co.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio, e condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.
- In subordine anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale”.
Parte resistente e CP_1 Parte_3
“(…) Nel merito:
- rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, limitando quanto dovuto all'avv. Fontanazza in € 1.670,38 (già corrisposti in data odierna) oltre esposti (da corrispondere) e limitando comunque la condanna dei convenuti nei limiti del relictum ereditario – rectius di quello che rimane dopo i pagamenti già effettuati).
In via istruttoria:
- si produce: (…) In ogni caso: spese interamente compensate”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
L'avv. Alessandro Fontanazza, rappresentato e difeso nel presente giudizio in proprio ex art. 86 del c.p.c. nonché da altro Difensore del libero
Foro come sopra indicato, ha promosso il presente giudizio ex art. 14 del
D. Lgs. n. 150/2011 al fine di sentir condannare i convenuti CP_1
e , in qualità di eredi del de cuius , al Parte_3 Persona_1
pagamento della somma di € 3.918,76 (comprensiva di rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.) (somma poi indicata in € 4.637,45 comprensiva di rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. nella successiva nota scritta depositata ex art. 127 ter del c.p.c. in data 20 gennaio 2025) quale compenso per l'attività professionale di rappresentanza e difesa tecnica effettuata in favore del menzionato de cuius nel Persona_1
procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c. (R.G. Trib. n. 27944/2019), instaurato innanzi al Tribunale Ordinario di OR.
Si tratta di un processo civile ordinario di opposizione ex art. 645 del c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 7915/2019 (emesso dall'intestato Tribunale
Ordinario di OR) promosso dal de cuius e dalla Parte_3
unipersonale (poi dichiarata fallita) nei confronti della parte Parte_4
opposta . Controparte_2
Il ricorso monitorio era stato promosso dallo Studio Legale cennato per compensi professionali relativi alla difesa tecnica sostenuta nell'ambito di procedimenti contenziosi di natura tributaria.
A seguito del decesso del de cuius nel gennaio del Persona_1
3 all'avvocato Alessandro Fontanazza conferendolo all'avvocato Vincenzo
Valerio Donato.
I convenuti e , dal canto loro, CP_1 Parte_3
dopo essersi ritualmente costituiti nel presente giudizio ed aver argomentato in fatto e in diritto, hanno richiesto il rigetto della domanda ex adverso formulata, versando al contempo la somma di € 1.670,38 ritenendola satisfattiva di ogni pretesa.
2. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Il procuratore ricorrente (avv. Alessandro Fontanazza) ha proposto la seguente liquidazione in riferimento alle proprie competenze:
4 (v. il doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente).
A fronte di tale quantificazione e pretesa, gli odierni resistenti costituendosi in giudizio hanno così argomentato e dedotto:
I resistenti hanno quindi proposto la seguente liquidazione alternativa:
5
Risulta documentalmente che il de cuius ha conferito all'avvocato ricorrente (avv. Alessandro Fontanazza) procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. al fine dell'introduzione del procedimento di opposizione R.G.
27944/2019.
Come è noto, la procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. è un negozio unilaterale, mentre il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale.
Allorché vi sia mancanza di prova che il contratto di patrocinio sia intervenuto con un terzo, o comunque non vi sia alcun elemento che provi tale circostanza, può ben presumersi che la parte che ha rilasciato la 6 procura al Difensore abbia altresì conferito al professionista il relativo incarico (stipulando così un contratto di patrocinio), costituendo il rilascio della procura alle liti un atto conseguente al contratto di patrocino di modo che la relazione funzionale che si instaura tra tali atti conduce a ritenere - secondo l'id quod plerumque accidit - la coincidenza soggettiva fra i suoi autori (cfr., ex multis, Cass. 24010/2004 e Cass. 4959/2012).
La Corte di Cassazione ha invero chiarito che in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il Difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (c.d. contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma (Cass.,
Sez. 2, sent. n. 10454/2002).
Nella fattispecie in esame, essendovi specifica procura alle liti e non essendovi alcuna prova del conferimento dell'incarico all'odierno professionista ricorrente da soggetto diverso, deve pertanto ritenersi provata l'intervenuta stipulazione del contratto di patrocinio nei termini sopra detti (fra l'avvocato odierno ricorrente e il de cuius).
Ciò posto, in assenza di pattuizione scritta dell'entità del compenso, il compenso va liquidato all'odierno professionista ricorrente sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e tenuto conto della natura della prestazione professionale resa, delle questioni affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta, dei risultati concretamente raggiunti.
7 La Corte Suprema di Cassazione ha infatti chiarito come ai fini della sussistenza del diritto al compenso non sia necessaria l'esistenza di un preventivo scritto (v. Cass., Sez. 6 – 2, ord. n. 33193/2022).
Il diritto al compenso, invero, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, ord.
n. 8863/2021) - e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è invero elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve solo provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (v. Cass., Sez. 2, sent n.
23893/2016).
Nel caso in esame l'avvenuta procura alle liti e l'effettivo svolgimento dell'attività professionale, oltre ad essere ammessa dalla parte convenuta, è comprovata dall'avvenuta produzione della documentazione afferente al processo R.G. 27944/2019 (v. i docc. da 2 a 9 del fascicolo di parte ricorrente).
Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 del codice civile fornisce una garanzia di carattere preferenziale (tra i vari criteri di determinazione del compenso) alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia poi riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (v. Cass., Sez. L, sent. n. 1900/2017 e
Cass., Sez. 2, ord. n. 14293/201), il quale, peraltro, dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto Ministeriale (v. Cass., Sez. 6 – 2, ord. n.
33193/2022).
8 Sul punto va peraltro rilevato come la Corte Suprema di Cassazione abbia chiarito che nella determinazione degli onorari dell'avvocato debba tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, senza che tale valutazione costituisca violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato (cfr. Cass. ord. n. 2863/2014).
L'articolo 4 (rubricato come “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”) del D.M. 55/2014, fra l'altro, così recita:
“1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (…)”.
Ciò posto, in punto di quantum del compenso richiesto, si osserva quanto segue.
L'avv. Fontanazza nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c. ha svolto la seguente attività:
1) studio della causa e segnatamente del d.i. opposto (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente);
2) predisposizione e presentazione dell'atto di citazione in opposizione (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente);
3) partecipazione all'udienza del 7 aprile 2021 per messo di altro professionista delegato (v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte ricorrente);
4) predisposizione del ricorso in riassunzione (v. il doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Subito dopo la riassunzione i resistenti hanno revocato il mandato difensionale dell'avv. Fontanazza.
Il valore della causa è pari ad € 42.482,80.
9 Non va applicata la “riduzione per improponibilità, improcedibilità o inammissibilità” come invocata dall'odierna Difesa convenuta sulla base dell'art. 4 comma 9 del D.M. n. 55/2014, atteso che il giudizio di opposizione è terminato con la revoca del d.i. e la declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario di OR per essere competente la Corte di Appello di OR (v. l'ordinanza collegiale pubblicata in data 30 dicembre 2021).
Il comma 9 cennato così recita:
“9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi
d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del
50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”.
Nella fattispecie in esame non vi è stata nessuna declaratoria di inammissibilità, improponibilità o inammissibilità della domanda predisposta dall'avvocato Fontanazza.
Piuttosto, il d.i. è stato dichiarato nullo poiché emesso da un giudice incompetente funzionalmente. Il difetto (nell'individuazione del giudice funzionalmente competente) era dunque nella domanda di parte opposta e non in quella di parte opponente.
Si ritiene congruo – anche alla luce della natura delle questioni trattate e dei risultati raggiunti – applicare i valori medi dello scaglione di riferimento.
10 Il compenso in parola deve allora liquidarsi in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00) (applicabili ratione temporis), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.620,00
b) fase introduttiva → € 1.147,00
c) fase istruttoria → € 1.720,00
- per un totale di € 4.487,00.
La fase istruttoria va invero riconosciuta in ragione della partecipazione all'udienza celebratasi in data 7 aprile 2021, dell'avvenuta dichiarazione di morte del proprio assistito, della presentazione del ricorso in riassunzione nonché dell'esame dei documenti di causa di controparte prodotti a seguito di costituzione in giudizio di parte opposta.
Secondo l'articolo 4 del D.M. n. 55/2014 la fase istruttoria comprende le seguenti attività:
“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le
11 deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni
e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte”.
Come sopra detto, dunque, l'esame degli scritti e dei documenti avversari relativi alla costituzione della parte opposta, la dichiarazione di decesso del de cuius, la partecipazione alla relativa udienza, la predisposizione del ricorso in riassunzione, la notifica di esso, sono tutte attività che integrano la fase istruttoria.
Non si deve applicare la maggiorazione ex art. 4 comma 2 del D.M.
55/2014 proposta in corso di causa dal Difensore ricorrente (v. il conteggio esplicativo prodotto con le note scritte del 20 gennaio 2025) in quanto la posizione sostanziale e processuale dei due resistenti era del tutto identica coincidendo con quella de decuis, peraltro parte unica iniziale, sostanziale e processuale, nel processo R.G. 27944/2019.
La Difesa tecnica è stata affidata all'avvocato Fontanazza da un solo soggetto (il de cuius cui poi sono subentrati gli eredi, Persona_1
odierni ricorrente, senza però alcuna distinzione di posizione fra di essi.
All'importo sopra liquidato di € 4.487,00, vanno inoltre aggiunti il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 % (€ 673,05), l'I.V.A.
(€ 1.180,62) e la CPA (€ 206,40) come per legge.
Il tutto per un totale di € 6.547,07.
Risulta che gli acconti versati sono stati pari ad € 3.741,87 (=
2.071,49 + 1.670,38).
Il dovuto è ora pari ad € 2.805,20 (= € 6.547,07 - € 3.741,87).
12 Alla luce di quanto sopra, i resistenti e CP_1 Parte_3
vanno dunque condannati al pagamento in solido fra loro, in favore
[...]
della parte ricorrente avv. Alessandro Fontanazza, a titolo di compenso professionale, della somma di € 2.805,20, già comprensiva del rimborso forfettario nella misura del 15 % nonché di I.V.A. e CPA, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 del codice civile dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
Quanto infine all'evocata limitazione della condanna nei limiti del beneficio d'inventario, si osserva come la parte ricorrente abbia dato prova dell'accettazione con beneficio d'inventario per il solo resistente Parte_3
(v. il doc. n. 6 del fascicolo di parte resistente dove vi è il verbale
[...]
di accettazione con beneficio d'inventario del solo resistente Parte_3
e non già dell'altra resistente e come dalle
[...] CP_1
allegazioni contenute in atti e dalla documentazione prodotta non si evince comunque la consistenza del relictum, di modo che allo stato degli atti la condanna viene emessa per l'interezza della somma riconosciuta come dovuta all'esito del presente procedimento.
4. Sulle statuizioni finali e le spese di lite.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto condannarsi i convenuti e CP_1 Parte_3
al pagamento in via solidale, in favore dell'attore avv. Alessandro
[...]
Fontanazza, della somma di € 2.805,20 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 del codice civile dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
Deve infine rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96 del c.p.c. avanzata dalla parte ricorrente, non ravvisandosi indici di colpa grave o
13 mala fede in capo alla parte resistente, e vertendosi, piuttosto, in un contesto di ordinaria controvertibilità in materia di tariffa professionale.
Come è noto l'attività di difesa svolta nel processo da soggetto abilitato all'esercizio della professione legale ed avente la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di Difensore con procura presso il giudice adito, anche se compiuta nel proprio interesse, come è consentito dall'art. 86 cod. proc. civ., dà diritto alla liquidazione dei relativi onorari (v., per tutte, Cass., Sez. 3, sent. n. 691/1994; cfr. anche, da ultima, Cass., Sez. 6 –
2, ord. n. 4698/2019 secondo cui la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 del c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa)
Le spese di lite afferenti al presente procedimento devono essere regolate secondo il principio soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.001,00 a € 5.200,00) opportunamente modulati in ragione del numero e della natura delle questioni trattate nonché della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in
14 via meramente documentale senza assunzione di prove;
il processo è consistito nella celebrazione di due udienze, di cui una di rinvio per trattative ed una di discussione orale ex art. 281 terdecies del c.p.c.), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 213,00
b) fase introduttiva → € 213,00
c) fase decisionale → € 426,00
- per un totale di € 852,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di OR, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna i convenuti e al CP_1 Parte_3
pagamento in via solidale, in favore della parte ricorrente avv. Alessandro
Fontanazza, della somma di € 2.805,20 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 del codice civile dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
2) Condanna i convenuti e alla CP_1 Parte_3
rifusione in via solidale, in favore della parte attrice avv. Alessandro
Fontanazza, delle spese del presente giudizio che liquida in € 125,00 per esposti ed € 852,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in OR il giorno 3 giugno 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 in Ivrea (TO), il processo di opposizione ex art. 645 del c.p.c. R.G. n.
27944/2019 è stato dichiarato interrotto e gli odierni resistenti – successivamente alla riassunzione - hanno revocato il mandato difensivo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex artt. 14 del
D. Lgs. n. 150/2011 e 281 terdecies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 13973/2024 tra:
avv. Parte_1 Parte_2
(c.f. ) C.F._1
rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 del c.p.c. nonché dall'avvocato
Laura Ugoccioni del Foro di OR, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in OR alla via Vittorio Amedeo II n. 13 parte ricorrente
e
(c.f. ) CP_1 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
nella loro qualità di eredi del de cuius Persona_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Valerio Donato del Foro di
OR nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ivrea
(TO) alla via De Gasperi n. 2 parte resistente
OGGETTO: procedimento ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011; compenso professionale di avvocato;
pagamento somme.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente avv. Alessandro Fontanazza
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Voglia il Tribunale,
- dato atto che l'Avvocato Alessandro Fontanazza ha svolto l'attività professionale demandatagli da nato a [...]_1 il 24.6.1938 e deceduto a Ivrea in data 24/1/2021 presso il Tribunale di OR (nel proc. R.G. n. 27944/2019) conclusosi con remissione del mandato da parte dei convenuti eredi in data 8/9/2021
- condannare i convenuti, in ragione delle rispettive quote, al pagamento a favore del ricorrente a titolo di corrispettivo, della somma ritenuta di giustizia, da quantificarsi € 4.637,45 (comprensivi di IVA e CPA calcolati alle aliquote vigenti) o in quell'altra maggiore o minore che sarà liquidata dal Tribunale, (già detratta la somma ricevuta in acconto in data 6/12/2024 di € 1.670,33)
- oltre interessi dalla domanda al saldo calcolati in applicazione dell'art. 1284 c.c. IV co.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio, e condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.
- In subordine anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale”.
Parte resistente e CP_1 Parte_3
“(…) Nel merito:
- rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, limitando quanto dovuto all'avv. Fontanazza in € 1.670,38 (già corrisposti in data odierna) oltre esposti (da corrispondere) e limitando comunque la condanna dei convenuti nei limiti del relictum ereditario – rectius di quello che rimane dopo i pagamenti già effettuati).
In via istruttoria:
- si produce: (…) In ogni caso: spese interamente compensate”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
L'avv. Alessandro Fontanazza, rappresentato e difeso nel presente giudizio in proprio ex art. 86 del c.p.c. nonché da altro Difensore del libero
Foro come sopra indicato, ha promosso il presente giudizio ex art. 14 del
D. Lgs. n. 150/2011 al fine di sentir condannare i convenuti CP_1
e , in qualità di eredi del de cuius , al Parte_3 Persona_1
pagamento della somma di € 3.918,76 (comprensiva di rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.) (somma poi indicata in € 4.637,45 comprensiva di rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. nella successiva nota scritta depositata ex art. 127 ter del c.p.c. in data 20 gennaio 2025) quale compenso per l'attività professionale di rappresentanza e difesa tecnica effettuata in favore del menzionato de cuius nel Persona_1
procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c. (R.G. Trib. n. 27944/2019), instaurato innanzi al Tribunale Ordinario di OR.
Si tratta di un processo civile ordinario di opposizione ex art. 645 del c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 7915/2019 (emesso dall'intestato Tribunale
Ordinario di OR) promosso dal de cuius e dalla Parte_3
unipersonale (poi dichiarata fallita) nei confronti della parte Parte_4
opposta . Controparte_2
Il ricorso monitorio era stato promosso dallo Studio Legale cennato per compensi professionali relativi alla difesa tecnica sostenuta nell'ambito di procedimenti contenziosi di natura tributaria.
A seguito del decesso del de cuius nel gennaio del Persona_1
3 all'avvocato Alessandro Fontanazza conferendolo all'avvocato Vincenzo
Valerio Donato.
I convenuti e , dal canto loro, CP_1 Parte_3
dopo essersi ritualmente costituiti nel presente giudizio ed aver argomentato in fatto e in diritto, hanno richiesto il rigetto della domanda ex adverso formulata, versando al contempo la somma di € 1.670,38 ritenendola satisfattiva di ogni pretesa.
2. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Il procuratore ricorrente (avv. Alessandro Fontanazza) ha proposto la seguente liquidazione in riferimento alle proprie competenze:
4 (v. il doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente).
A fronte di tale quantificazione e pretesa, gli odierni resistenti costituendosi in giudizio hanno così argomentato e dedotto:
I resistenti hanno quindi proposto la seguente liquidazione alternativa:
5
Risulta documentalmente che il de cuius ha conferito all'avvocato ricorrente (avv. Alessandro Fontanazza) procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. al fine dell'introduzione del procedimento di opposizione R.G.
27944/2019.
Come è noto, la procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. è un negozio unilaterale, mentre il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale.
Allorché vi sia mancanza di prova che il contratto di patrocinio sia intervenuto con un terzo, o comunque non vi sia alcun elemento che provi tale circostanza, può ben presumersi che la parte che ha rilasciato la 6 procura al Difensore abbia altresì conferito al professionista il relativo incarico (stipulando così un contratto di patrocinio), costituendo il rilascio della procura alle liti un atto conseguente al contratto di patrocino di modo che la relazione funzionale che si instaura tra tali atti conduce a ritenere - secondo l'id quod plerumque accidit - la coincidenza soggettiva fra i suoi autori (cfr., ex multis, Cass. 24010/2004 e Cass. 4959/2012).
La Corte di Cassazione ha invero chiarito che in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il Difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (c.d. contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma (Cass.,
Sez. 2, sent. n. 10454/2002).
Nella fattispecie in esame, essendovi specifica procura alle liti e non essendovi alcuna prova del conferimento dell'incarico all'odierno professionista ricorrente da soggetto diverso, deve pertanto ritenersi provata l'intervenuta stipulazione del contratto di patrocinio nei termini sopra detti (fra l'avvocato odierno ricorrente e il de cuius).
Ciò posto, in assenza di pattuizione scritta dell'entità del compenso, il compenso va liquidato all'odierno professionista ricorrente sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e tenuto conto della natura della prestazione professionale resa, delle questioni affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta, dei risultati concretamente raggiunti.
7 La Corte Suprema di Cassazione ha infatti chiarito come ai fini della sussistenza del diritto al compenso non sia necessaria l'esistenza di un preventivo scritto (v. Cass., Sez. 6 – 2, ord. n. 33193/2022).
Il diritto al compenso, invero, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, ord.
n. 8863/2021) - e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è invero elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve solo provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (v. Cass., Sez. 2, sent n.
23893/2016).
Nel caso in esame l'avvenuta procura alle liti e l'effettivo svolgimento dell'attività professionale, oltre ad essere ammessa dalla parte convenuta, è comprovata dall'avvenuta produzione della documentazione afferente al processo R.G. 27944/2019 (v. i docc. da 2 a 9 del fascicolo di parte ricorrente).
Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 del codice civile fornisce una garanzia di carattere preferenziale (tra i vari criteri di determinazione del compenso) alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia poi riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (v. Cass., Sez. L, sent. n. 1900/2017 e
Cass., Sez. 2, ord. n. 14293/201), il quale, peraltro, dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto Ministeriale (v. Cass., Sez. 6 – 2, ord. n.
33193/2022).
8 Sul punto va peraltro rilevato come la Corte Suprema di Cassazione abbia chiarito che nella determinazione degli onorari dell'avvocato debba tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, senza che tale valutazione costituisca violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato (cfr. Cass. ord. n. 2863/2014).
L'articolo 4 (rubricato come “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”) del D.M. 55/2014, fra l'altro, così recita:
“1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (…)”.
Ciò posto, in punto di quantum del compenso richiesto, si osserva quanto segue.
L'avv. Fontanazza nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c. ha svolto la seguente attività:
1) studio della causa e segnatamente del d.i. opposto (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente);
2) predisposizione e presentazione dell'atto di citazione in opposizione (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente);
3) partecipazione all'udienza del 7 aprile 2021 per messo di altro professionista delegato (v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte ricorrente);
4) predisposizione del ricorso in riassunzione (v. il doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Subito dopo la riassunzione i resistenti hanno revocato il mandato difensionale dell'avv. Fontanazza.
Il valore della causa è pari ad € 42.482,80.
9 Non va applicata la “riduzione per improponibilità, improcedibilità o inammissibilità” come invocata dall'odierna Difesa convenuta sulla base dell'art. 4 comma 9 del D.M. n. 55/2014, atteso che il giudizio di opposizione è terminato con la revoca del d.i. e la declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario di OR per essere competente la Corte di Appello di OR (v. l'ordinanza collegiale pubblicata in data 30 dicembre 2021).
Il comma 9 cennato così recita:
“9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi
d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del
50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”.
Nella fattispecie in esame non vi è stata nessuna declaratoria di inammissibilità, improponibilità o inammissibilità della domanda predisposta dall'avvocato Fontanazza.
Piuttosto, il d.i. è stato dichiarato nullo poiché emesso da un giudice incompetente funzionalmente. Il difetto (nell'individuazione del giudice funzionalmente competente) era dunque nella domanda di parte opposta e non in quella di parte opponente.
Si ritiene congruo – anche alla luce della natura delle questioni trattate e dei risultati raggiunti – applicare i valori medi dello scaglione di riferimento.
10 Il compenso in parola deve allora liquidarsi in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00) (applicabili ratione temporis), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.620,00
b) fase introduttiva → € 1.147,00
c) fase istruttoria → € 1.720,00
- per un totale di € 4.487,00.
La fase istruttoria va invero riconosciuta in ragione della partecipazione all'udienza celebratasi in data 7 aprile 2021, dell'avvenuta dichiarazione di morte del proprio assistito, della presentazione del ricorso in riassunzione nonché dell'esame dei documenti di causa di controparte prodotti a seguito di costituzione in giudizio di parte opposta.
Secondo l'articolo 4 del D.M. n. 55/2014 la fase istruttoria comprende le seguenti attività:
“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le
11 deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni
e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte”.
Come sopra detto, dunque, l'esame degli scritti e dei documenti avversari relativi alla costituzione della parte opposta, la dichiarazione di decesso del de cuius, la partecipazione alla relativa udienza, la predisposizione del ricorso in riassunzione, la notifica di esso, sono tutte attività che integrano la fase istruttoria.
Non si deve applicare la maggiorazione ex art. 4 comma 2 del D.M.
55/2014 proposta in corso di causa dal Difensore ricorrente (v. il conteggio esplicativo prodotto con le note scritte del 20 gennaio 2025) in quanto la posizione sostanziale e processuale dei due resistenti era del tutto identica coincidendo con quella de decuis, peraltro parte unica iniziale, sostanziale e processuale, nel processo R.G. 27944/2019.
La Difesa tecnica è stata affidata all'avvocato Fontanazza da un solo soggetto (il de cuius cui poi sono subentrati gli eredi, Persona_1
odierni ricorrente, senza però alcuna distinzione di posizione fra di essi.
All'importo sopra liquidato di € 4.487,00, vanno inoltre aggiunti il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 % (€ 673,05), l'I.V.A.
(€ 1.180,62) e la CPA (€ 206,40) come per legge.
Il tutto per un totale di € 6.547,07.
Risulta che gli acconti versati sono stati pari ad € 3.741,87 (=
2.071,49 + 1.670,38).
Il dovuto è ora pari ad € 2.805,20 (= € 6.547,07 - € 3.741,87).
12 Alla luce di quanto sopra, i resistenti e CP_1 Parte_3
vanno dunque condannati al pagamento in solido fra loro, in favore
[...]
della parte ricorrente avv. Alessandro Fontanazza, a titolo di compenso professionale, della somma di € 2.805,20, già comprensiva del rimborso forfettario nella misura del 15 % nonché di I.V.A. e CPA, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 del codice civile dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
Quanto infine all'evocata limitazione della condanna nei limiti del beneficio d'inventario, si osserva come la parte ricorrente abbia dato prova dell'accettazione con beneficio d'inventario per il solo resistente Parte_3
(v. il doc. n. 6 del fascicolo di parte resistente dove vi è il verbale
[...]
di accettazione con beneficio d'inventario del solo resistente Parte_3
e non già dell'altra resistente e come dalle
[...] CP_1
allegazioni contenute in atti e dalla documentazione prodotta non si evince comunque la consistenza del relictum, di modo che allo stato degli atti la condanna viene emessa per l'interezza della somma riconosciuta come dovuta all'esito del presente procedimento.
4. Sulle statuizioni finali e le spese di lite.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto condannarsi i convenuti e CP_1 Parte_3
al pagamento in via solidale, in favore dell'attore avv. Alessandro
[...]
Fontanazza, della somma di € 2.805,20 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 del codice civile dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
Deve infine rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96 del c.p.c. avanzata dalla parte ricorrente, non ravvisandosi indici di colpa grave o
13 mala fede in capo alla parte resistente, e vertendosi, piuttosto, in un contesto di ordinaria controvertibilità in materia di tariffa professionale.
Come è noto l'attività di difesa svolta nel processo da soggetto abilitato all'esercizio della professione legale ed avente la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di Difensore con procura presso il giudice adito, anche se compiuta nel proprio interesse, come è consentito dall'art. 86 cod. proc. civ., dà diritto alla liquidazione dei relativi onorari (v., per tutte, Cass., Sez. 3, sent. n. 691/1994; cfr. anche, da ultima, Cass., Sez. 6 –
2, ord. n. 4698/2019 secondo cui la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 del c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa)
Le spese di lite afferenti al presente procedimento devono essere regolate secondo il principio soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.001,00 a € 5.200,00) opportunamente modulati in ragione del numero e della natura delle questioni trattate nonché della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in
14 via meramente documentale senza assunzione di prove;
il processo è consistito nella celebrazione di due udienze, di cui una di rinvio per trattative ed una di discussione orale ex art. 281 terdecies del c.p.c.), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 213,00
b) fase introduttiva → € 213,00
c) fase decisionale → € 426,00
- per un totale di € 852,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di OR, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna i convenuti e al CP_1 Parte_3
pagamento in via solidale, in favore della parte ricorrente avv. Alessandro
Fontanazza, della somma di € 2.805,20 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 del codice civile dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
2) Condanna i convenuti e alla CP_1 Parte_3
rifusione in via solidale, in favore della parte attrice avv. Alessandro
Fontanazza, delle spese del presente giudizio che liquida in € 125,00 per esposti ed € 852,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in OR il giorno 3 giugno 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 in Ivrea (TO), il processo di opposizione ex art. 645 del c.p.c. R.G. n.
27944/2019 è stato dichiarato interrotto e gli odierni resistenti – successivamente alla riassunzione - hanno revocato il mandato difensivo