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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1677/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4950/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15473/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240010616977000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 750/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società Società_1 RL (CF P.IVA_1), in persona del l.r.p.t. sig.ra Nominativo_1, difesa dall'avv. to Difensore_1, la sentenza n. 15473/23/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, e depositata in data 8/11/2024 con cui era stato rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820240010616977000, portante tassa auto per l'anno 2018 impugnata in uno con i sottesi n. 10 avvisi di accertamento emessi dalla regione Campanaia (avvisi n 834329063449 - 834352553112 –
834325364012 – 834325401293 – 834327688271 – 834177643722 – 834329573913 – 834334455740 –
34323551627 – 834355735419) per delle autovetture di proprietà dell'appellante per l'importo di euro
4.254,19.
Contestava l'appellante nel ricorso di primo grado la nullità della cartella di pagamento per la mancata notifica degli atti presupposti costituiti dai su indicati avvisi di accertamento, così come indicati nell'impugnata cartella di pagamento, la nullità della medesima cartella di pagamento in quanto proveniente da un indirizzo non censito nei Pubblici Elenchi, il suo difetto di sottoscrizione, il decorso del termine decadenziale/prescrizionale, il difetto motivazionale, la tardività della consegna dei ruoli.
Si era costituita nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate Riscossione che aveva contestato la legittimità della cartella di pagamento in virtù della sua regolare notifica e dell'avvenuta impugnazione, il proprio difetto di legittimazione passiva per tutta la fase antecedente alla trasmissione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Si era costituita la Regione Campania che aveva depositato agli atti la copia dei su indicati dieci avvisi corredati dalle copie delle ricevute delle raccomandate in cui si attestava la loro avvenuta consegna nelle mani della sig.ra Nominativo_2 qualificatasi quale addetta alla ricezione, essa evidenziava la definitività della pretesa impositiva in virtù della regolare consegna degli avvisi di accertamento ed il mancato decorso del termine decadenziale/prescrizionale
Con la sentenza n. 15473/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso, previo esame e rigetto delle eccezioni preliminari, stante l'avvenuta e regolare notifica dei su indicati avvisi di accertamento e la definitività della pretesa impositiva.
Impugna la suddetta statuizione la società Società_1 RL contestandola nullità della sentenza per difetto di motivazione, il mancato esame delle eccezioni difensive specificatamente la contestazione del mancato accesso alla produzione documentale dell'Agente della Riscossione, della tardività della consegna del ruolo, della prescrizione delle sanzioni ed interessi, contesta, altresì, il difetto di notifica dei prodromici avvisi di accertamento in quanto consegnati a mani di soggetto non abilitato alla consegna e la statuizione sulle spese di lite così come effettuata dal gidice di primo grado.
Si è costituita tempestivamente nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione che previa contestazione dell'inammissibilità dell'appello per tardività ha insistito sul proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituita nel giudizio di appello la regione Campania che, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 13 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Il termine per l'impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è di sessanta giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte, in caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c)
Il codice del processo tributario (D.Lgs. n. 546/1992), come modificato prima dalla legge 31 agosto 2022,
n. 130 e poi dal d.lgs. n. 220/2023, prevede all'articolo 51 1° comma che “Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3”, il comma 3 dell'articolo 38 citato statuisce che “Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.“, il comma 1 dell'articolo 327 c.p.c. dispone che ” Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.”.
Nel caso specifico la sentenza risulta depositata il giorno 8/11/2024, i sei mesi, stante la sua mancata notifica, scadevano il giorno 8/5/2026, l'appello è stato proposto il giorno 30/6/2025 così come risultante dalle copie delle relate di notifica depositate dall'appellante, esso è, quindi, tardivamente presentato per cui è inammissibile.
Al fine della decisione sulla condanna alle spese di giudizio deve essere considerato preliminarmente che nel merito del ricorso nulla contesta l'appellante sulla fondatezza della pretesa impositiva che risulta, pertanto, definita, rilevando, altresì, che risultano infondati i motivi di appello.
La sentenza di primo grado ha, infatti, computamente motivato la propria decisione esponendo in maniera precisa ed analitica i fatti di causa, indicando i presupposti del rigetto del ricorso e giustamente statuendo sulla condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza.
A fronte della suddetta precisa motivazione parte appellante contrappone in maniera confusa generiche contestazioni senza alcun elemento probatorio a loro fondamento per cui tale comportamento non può che influire sulla decisione relativa alle spese di giudizio e sulla relativa condanna a suo carico che viene determinata in dispositivo con attribuzione al procuratore costituzione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore dell'appellata costituita che liquida in euro 500,00 con attribuzione al procuratore ADER.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4950/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15473/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240010616977000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 750/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società Società_1 RL (CF P.IVA_1), in persona del l.r.p.t. sig.ra Nominativo_1, difesa dall'avv. to Difensore_1, la sentenza n. 15473/23/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, e depositata in data 8/11/2024 con cui era stato rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820240010616977000, portante tassa auto per l'anno 2018 impugnata in uno con i sottesi n. 10 avvisi di accertamento emessi dalla regione Campanaia (avvisi n 834329063449 - 834352553112 –
834325364012 – 834325401293 – 834327688271 – 834177643722 – 834329573913 – 834334455740 –
34323551627 – 834355735419) per delle autovetture di proprietà dell'appellante per l'importo di euro
4.254,19.
Contestava l'appellante nel ricorso di primo grado la nullità della cartella di pagamento per la mancata notifica degli atti presupposti costituiti dai su indicati avvisi di accertamento, così come indicati nell'impugnata cartella di pagamento, la nullità della medesima cartella di pagamento in quanto proveniente da un indirizzo non censito nei Pubblici Elenchi, il suo difetto di sottoscrizione, il decorso del termine decadenziale/prescrizionale, il difetto motivazionale, la tardività della consegna dei ruoli.
Si era costituita nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate Riscossione che aveva contestato la legittimità della cartella di pagamento in virtù della sua regolare notifica e dell'avvenuta impugnazione, il proprio difetto di legittimazione passiva per tutta la fase antecedente alla trasmissione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Si era costituita la Regione Campania che aveva depositato agli atti la copia dei su indicati dieci avvisi corredati dalle copie delle ricevute delle raccomandate in cui si attestava la loro avvenuta consegna nelle mani della sig.ra Nominativo_2 qualificatasi quale addetta alla ricezione, essa evidenziava la definitività della pretesa impositiva in virtù della regolare consegna degli avvisi di accertamento ed il mancato decorso del termine decadenziale/prescrizionale
Con la sentenza n. 15473/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso, previo esame e rigetto delle eccezioni preliminari, stante l'avvenuta e regolare notifica dei su indicati avvisi di accertamento e la definitività della pretesa impositiva.
Impugna la suddetta statuizione la società Società_1 RL contestandola nullità della sentenza per difetto di motivazione, il mancato esame delle eccezioni difensive specificatamente la contestazione del mancato accesso alla produzione documentale dell'Agente della Riscossione, della tardività della consegna del ruolo, della prescrizione delle sanzioni ed interessi, contesta, altresì, il difetto di notifica dei prodromici avvisi di accertamento in quanto consegnati a mani di soggetto non abilitato alla consegna e la statuizione sulle spese di lite così come effettuata dal gidice di primo grado.
Si è costituita tempestivamente nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione che previa contestazione dell'inammissibilità dell'appello per tardività ha insistito sul proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituita nel giudizio di appello la regione Campania che, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 13 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Il termine per l'impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è di sessanta giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte, in caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c)
Il codice del processo tributario (D.Lgs. n. 546/1992), come modificato prima dalla legge 31 agosto 2022,
n. 130 e poi dal d.lgs. n. 220/2023, prevede all'articolo 51 1° comma che “Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3”, il comma 3 dell'articolo 38 citato statuisce che “Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.“, il comma 1 dell'articolo 327 c.p.c. dispone che ” Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.”.
Nel caso specifico la sentenza risulta depositata il giorno 8/11/2024, i sei mesi, stante la sua mancata notifica, scadevano il giorno 8/5/2026, l'appello è stato proposto il giorno 30/6/2025 così come risultante dalle copie delle relate di notifica depositate dall'appellante, esso è, quindi, tardivamente presentato per cui è inammissibile.
Al fine della decisione sulla condanna alle spese di giudizio deve essere considerato preliminarmente che nel merito del ricorso nulla contesta l'appellante sulla fondatezza della pretesa impositiva che risulta, pertanto, definita, rilevando, altresì, che risultano infondati i motivi di appello.
La sentenza di primo grado ha, infatti, computamente motivato la propria decisione esponendo in maniera precisa ed analitica i fatti di causa, indicando i presupposti del rigetto del ricorso e giustamente statuendo sulla condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza.
A fronte della suddetta precisa motivazione parte appellante contrappone in maniera confusa generiche contestazioni senza alcun elemento probatorio a loro fondamento per cui tale comportamento non può che influire sulla decisione relativa alle spese di giudizio e sulla relativa condanna a suo carico che viene determinata in dispositivo con attribuzione al procuratore costituzione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore dell'appellata costituita che liquida in euro 500,00 con attribuzione al procuratore ADER.