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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2342-1/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In composizione collegiale, nella persona dei Giudici: Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente Dott. Vincenzo Di Pede Giudice Dott. Raffaele Zibellini Giudice rel.
all'esito dell'udienza del 2.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: , in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bianco. _1 attore
contro
(CF: ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Anna Taverna. convenuto
(CF: , in qualità di erede di Controparte_2 C.F._3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Sommario. _1 convenuta
(CF: ), Controparte_3 C.F._4 CP_4
(CF: , ,
[...] C.F._5 CP_5 [...]
(CF: ), Controparte_6 C.F._6 Parte_2
(CF: ), (CF:
[...] C.F._7 Parte_3
), in qualità di eredi di e C.F._8 _1 Persona_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Mazzia convenuti
nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI intervenuta necessaria
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto querela di falso in via incidentale nell'ambito Parte_1 del giudizio rubricato al n. 2342/2013 affinché venga accertata e dichiarata la falsità della scrittura privata prodotta dall'Avv. , denominata “Contratto di CP_1
Comodato Gratuito”, con la quale l'Avv. Emilio Greco, in qualità di procuratore generale della sig.ra aveva concesso in comodato gratuito al sig. A_
, de cuius dell'odierno querelante, l'appezzamento di terreno _1 ubicato in agro di Rossano, c\da Foresta, loc. Marinette, già di proprietà del sig.
. Controparte_7
1.1. Il Giudice istruttore ha autorizzato la presentazione della querela sospendendo il giudizio principale.
2. A sostegno della domanda il sig. ha affermato: che la Parte_1 menzionata scrittura privata era stata approntata su impulso dell'Avv. Emilio Greco, quale procuratore della sig.ra al fine di soddisfare l'esigenza A_ di formalizzare per iscritto il contratto di affitto di fondo rustico già in essere tra questa e il sig. fin dal 1989; che la conclamata intenzione delle _1 parti era unicamente quella di trasfondere la locazione in essere in un contratto scritto;
che nonostante la volontà del sig. fosse quella di volere _1 sottoscrivere ed approvare un contratto di locazione, gli venne fatto pervenire (dopo oltre cinque mesi dalla stipula) un contratto di comodato gratuito.
3. Come noto, nel caso in cui venga denunciato l'abusivo riempimento di un foglio firmato, deve essere proposta la querela di falso laddove si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti (c.d. riempimento absque pactis o sine pactis) essendosi in tal caso in presenza di un falso anche materiale;
nell'ipotesi, invece, in cui si sostenga che il riempimento sia stato eseguito in modo difforme da quello consentito dall'accordo intervenuto preventivamente (c.d. riempimento contra pacta) non è richiesto l'esperimento della querela (in tal senso ex multis Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 07/03/2014, n. 5417). Anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la
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parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso (Cassazione civile sez. III, 17/01/2018, n.899). In caso di riempimento contra pacta l'abuso del riempitore, si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato “ad scribendum”), la quale implica solo non corrispondenza fra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare (Cassazione civile sez. un., 13/10/1980, n.5459). Ebbene, ad avviso del Collegio la fattispecie per cui è causa non è riconducibile al riempimento di un documento firmato avvenuto absque pactis, ossia in assenza di un qualsivoglia accordo sul contenuto del testo. D'altronde l'odierno attore non ha in alcun modo allegato che le clausole contrattuali inserite nella scrittura fossero, al momento della stipula, corrispondenti a quelle di un contratto di affitto di fondo rustico e che in seguito le stesse siano state artatamente sostituite con altre confacenti alla disciplina di un contratto di comodato gratuito. Ha sì evidenziato la presenza di cancellature da cui è desumibile l'avvenuta sostituzione della data e del luogo di stipula inizialmente trascritti, ma si tratta di elementi che da soli nulla suggeriscono circa una presunta totale trasformazione del contenuto del documento. Ha invece allegato che sarebbe stata aggiunta la denominazione “Contratto di Comodato Gratuito”. In buona sostanza nel caso che ci occupa il querelante –il quale non ha in questa sede contestato l'appartenenza al de cuius delle sottoscrizioni presenti sulla scrittura in questione- ha denunciato che, nonostante le parti si fossero espressamente accordate per trasfondere in un contratto scritto il negozio di locazione, la scrittura in seguito redatta presenterebbe un contenuto da ciò difforme. Si tratta quindi di una ipotesi riconducibile ad un inadempimento derivante dalla violazione del patto di riempimento che va provata secondo le regole ordinarie in materia di prova. Non essendosi in presenza di una falsità materiale, non occorre la querela di falso. La proposta querela di falso va quindi dichiarata inammissibile. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al collegio investito della decisione sulla proposta querela di falso non può dirsi precluso il riesame circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della stessa. Invero, “In tema di querela di falso, benché la norma affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata dal collegio, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, comma 1, c.p.c., in sede di decisione della causa.” (Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, n.988).
4. Quanto alle spese di lite, si rileva che la sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che
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ha per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7243). Nel caso in disamina, la peculiarità e la controvertibilità delle questioni affrontate, la particolarità del caso nonché il fatto che una parte dei convenuti (i sig.ri , CP_3
, , e ) abbiano CP_4 CP_5 Controparte_6 Parte_2 Pt_1 Parte_3 aderito alla proposta querela, costituiscono elementi che rendono congrua e ragionevole la compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA inammissibile le querela di falso proposta in via incidentale da;
Parte_1
COMPENSA le spese di lite.
Castrovillari, 02/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott. Raffaele Zibellini Dott.ssa Beatrice Magarò
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