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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 680/2023 R.G., pendente tra e il con Parte_1 Controparte_1
ordinanza del 30.6.2023, questa Corte disponeva “la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 14.2.2025 e del termine fino al
31.12.2024 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali”.
Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate in data
22.01.2025, concludeva riportandosi alle Parte_1
conclusioni rassegnate nell'atto d'appello, scritto con il quale aveva chiesto volersi: “DICHIARARE così come è, la esclusiva responsabilità del convenuto in persona del Sindaco Controparte_1
p.t. nella produzione dell'evento dannoso e ciò per non aver, quale Ente proprietario della pubblica via comunale, provveduto a che fosse correttamente ed opportunamente prevenuta la situazione di pericolo per gli utenti della strada omettendo, appunto, in pieno centro abitato, di spargere il sale e non segnalare la presenza di lastre di ghiaccio e/o non interdire l'accesso alla strada. e, per l'effetto CONDANNARE il
[...]
in persona del Sindaco p.t. al risarcimento in Controparte_1
favore dell'attore della somma per così come Parte_1
chiesta in primo grado e sulla scorta delle risultanti della CTU disposta ed eseguita oltre al danno biologico, lucro cessante, postumi permanenti
e danno morale da determinarsi, quest'ultimo, proporzionalmente al danno biologico nella misura accertata e determinata dalla C.T.U medico-legale, oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo nonché rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”;
nella comparsa conclusionale depositata il 30.12.2024, cui occorre riferirsi in difetto di deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.2.2025, il Controparte_1
così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
[...]
contrariis reiectis, così giudicare: In via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto e le domande in esso formulate, perché completamente destituite di fondamento oltre che non provate, confermando la sentenza di primo grado, per tutte le ulteriori ragioni esposte in atti;
In subordine, salvo gravame: accogliere, ove occorra anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ogni altra domanda, eccezione, deduzione e richiesta, anche istruttoria, formulata dall'odierno esponente in primo grado e qui da intendersi per integralmente riportata, trascritta ed espressamente riproposta;
In ulteriore subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, accertare e dichiarare il prevalente concorso di colpa del sig. Parte_1
nella determinazione dell'evento e dei danni da esso derivati, accertare e dichiarare il carattere prevalente della predetta responsabilità, determinandone il grado percentuale, e, per l'effetto, graduare
l'eventuale condanna del concludente al risarcimento dei danni lamentati dall'appellante in proporzione al grado di responsabilità
pag. 2/22 accertato; In ogni caso: condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre, al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 680/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, per la riforma della sentenza n. 1253/2022, pronunziata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 08/07/2022, pendente pag. 3/22 TRA
(C.F: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Walter Perillo (C.f. ), giusta C.F._2
procura in calce all'atto di appello, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da delibera del COA di Napoli 298/2023 del
28/02/2023;
APPELLANTE
E
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il
, con sede in Piazza F. De Controparte_2 Controparte_1
Sanctis, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in
Caserta (CE) alla via Renella n. 88 presso lo studio dell'Avv. Lucia
Piscitelli (C.F. ) dalla quale è rappresentato e difeso C.F._3
unitamente all'Avv. Claudio Paolo Cambieri (C.F.
, giusta procura alle liti depositata in atti;
C.F._4
APPELLATO
Oggetto: risarcimento dei danni da responsabilità da cose in custodia
(art. 2051 c.c.).
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 4/22 Con citazione, notificata in data 3.11.2018, Parte_1
conveniva il dinanzi al Tribunale Controparte_1
di Avellino, esponendo che: in data 16 gennaio 2017, verso le ore
19:30, si trovava a percorrere a piedi il tratto di strada in via E.
Berlinguer, in in detto frangente, giunto Controparte_1
all'altezza del negozio di ferramenta Giammarino e di una pizzeria,
l'istante cadeva improvvisamente a terra a causa del manto stradale reso scivoloso dalla presenza di una lastra di ghiaccio;
detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata né era visibile;
a seguito della rovinosa caduta l'istante lamentava forti dolori alla gamba destra e veniva nell'immediatezza soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di e, poi, per Controparte_1
la gravità delle lesioni, trasferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale S.G.
Moscati di Avellino dove i sanitari riscontavano: "Frattura scomposta
IV distale tibia e III prossimale perone a destra trattata con chiodo endomidollare T2”; il 23.01.2017, l'istante veniva sottoposto ad intervento chirurgico con fissazione interna di un chiodo T2 in titanio e, in data 25.01.2017, veniva dimesso.
Tanto premesso, il domandava che, previo accertamento della Pt_1
responsabilità del ne fosse Controparte_1
pronunciata la condanna al risarcimento dei danni da esso sofferti per l'invalidità temporanea pari ad euro 11.270,00, “oltre al danno biologico, lucro cessante, postumi permanenti e danno morale, con interessi e rivalutazione monetaria”.
Il nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
pag. 5/22 La causa, assolta la condizione di procedibilità del tentativo di stipula della convenzione di negoziazione assistita, veniva istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore, l'escussione dei testi, Tes_1
e e l'espletamento di una CTU medico
[...] Testimone_2
legale.
All'esito, il Tribunale di Avellino, con la sentenza indicata in epigrafe, definiva il giudizio, così provvedendo: “- rigetta la domanda proposta da . - Compensa integralmente le spese del Parte_1
giudizio tra le parti in causa.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, il interponeva appello, con Pt_1
citazione notificata il 06.02.2023, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., maggiorato della sospensione feriale dei termini processuali, instando per l'accoglimento delle conclusioni innanzi trascritte.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 28.6.2023, il contestava la fondatezza Controparte_1
dell'appello, deducendo che il comportamento tenuto dall'appellante era idoneo ad integrare il caso fortuito e ad escludere il nesso di derivazione causale tra le caratteristiche della cosa e l'evento dannoso.
La causa, disposta la sostituzione della prima udienza mediante la concessione alle parti del termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al
30.6.2023, veniva, poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.2.2025,
pag. 6/22 della quale pure si disponeva la sostituzione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Scaduto il termine accordato alle parti, la causa era, poi, rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Con la sentenza di primo grado, il Tribunale, pur ritenendo provata la caduta dell'istante, escludeva che risultasse “adeguatamente provata la sussistenza delle ulteriori circostanze necessarie ad attribuire la responsabilità dell'evento lesivo in capo al custode”, quali le cause del sinistro “ed in particolare la circostanza che l'incidente sia avvenuto per essere l'attore scivolato su una lastra di ghiaccio”.
Il primo Giudice sosteneva che quanto riferito dall'unico teste presente al momento del verificarsi della caduta, , non consentiva Testimone_1
di ritenere raggiunta la prova che il fosse caduto su di una Pt_1
lastra di ghiaccio, in quanto lo stesso riferiva di avere visto l'attore quando questi era già a terra. Inoltre, l'ulteriore circostanza dallo stesso riferita, secondo cui anch'egli scivolava, senza però cadere, nell'avvicinarsi al per prestargli soccorso, era ritenuta dal Pt_1
primo Giudice irrilevante “poiché comunque, tale fatto non prova che anche il sia caduto per essere scivolato”. Pt_1
§ 4.
Con un unico motivo d'appello, l'istante lamentava che il Tribunale avesse erroneamente rigettato la domanda, non ritenendo provato che la causa del sinistro fosse stata la presenza di una lastra di ghiaccio non segnalata sul manto stradale della Via E. Berlinguer nel Comune di
Controparte_1
pag. 7/22 Al riguardo, la difesa dell'appellante deduceva che, sebbene il teste non aveva specificato di avere visto il cadere a Testimone_1 Pt_1
causa della presenza di tale insidia, il Tribunale avrebbe dovuto dedurre che la causa dell'evento era proprio la presenza del ghiaccio in strada, tenuto conto della descrizione dello stato dei luoghi, quale operata da entrambi i testi escussi in primo grado, da cui emergeva la presenza di ghiaccio sulla sede stradale e la scarsa visibilità per la presenza di nebbia.
L'appellante lamentava, altresì, che il primo Giudice avesse omesso di considerare che l'Ente appellato non aveva adottato “quegli accorgimenti minimi quali lo spargimento di sale lungo il breve tratto di strada comunale che conduce alla pizzeria, o interdire la strada agli utenti” onde scongiurare accadimenti come quello per cui è causa.
§ 5.
L'appello è fondato.
Giova premettere che la domanda proposta dall'attore, odierno appellante, debba essere ricondotta alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., avendo il invocato la responsabilità del Pt_1 [...]
nella sua qualità di custode della Via E. Controparte_1
Berlinguer, per i danni da esso sofferti a causa della presenza di una lastra di ghiaccio non segnalata.
Del resto, giova rammentare che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità
pag. 8/22 suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode" (cfr. Cass. 7805/2017; Cass.
6703/2018).
§ 6.
Tanto premesso, merita, altresì, rimarcare che laddove venga in rilievo un evento dannoso inquadrabile nell'ambito applicativo dell'art. 2051
c.c., il danneggiato ha l'onere di provare il nesso eziologico tra danno subìto e il bene in custodia, mentre spetterà al custode dare la prova del caso fortuito, in quanto il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Nel caso di specie, il danneggiato, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante, potendosi, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, ritenere presuntivamente provato, con ragionevole certezza, che, in data 16.01.2017, il cadeva, mentre camminava lungo la Via E. Pt_1
Berlinguer in a causa della presenza di Controparte_1
ghiaccio non rimosso e non segnalato.
A conforto di quanto osservato deve rilevarsi che il teste Tes_1
, maresciallo in servizio presso la Polizia Municipale del
[...]
odierno appellato, escusso in primo grado all'udienza del CP_1
pag. 9/22 31.1.2020, riferiva che, la sera dell'evento, stava spalando la neve dal cortile antistante la pizzeria di proprietà dei suoi figli, dalla quale il si era appena allontanato, portando con sé due pizze, per Pt_1
raggiungere la propria autovettura, e di avere visto l'attore
“direttamente a terra”, affermando che, mentre gli si avvicinava per soccorrerlo, scivolava anch'egli senza però cadere.
Inoltre, il teste, nel descrivere le condizioni della strada, affermava che il manto stradale era scivoloso, pur non sapendo dire se vi fosse del ghiaccio, che la visibilità era ridotta, nonostante la presenza dell'illuminazione pubblica, a causa della presenza di nebbia, e che il mediante apposito mezzo spartineve, nella mattinata aveva CP_1
sgomberato la strada dalla neve, ma non aveva provveduto a far cospargere di sale le vie pubbliche per consentire al ghiaccio di sciogliersi, nonostante il periodo fosse caratterizzato da temperature al di sotto dello zero.
Lo stesso teste confermava, poi, il contenuto della relazione di servizio a sua firma, pure allegata alla produzione attorea di primo grado, nella quale dichiarava che, la sera dell'incidente, aveva visto il Pt_1
uscire dalla pizzeria dei figli con due pizze in mano, per recarsi alla sua auto parcheggiata lungo la discesa di via Berlinguer, poco sopra il negozio di ferramenta, e che, poco dopo, vedeva il per e Pt_1 CP_3
lo accompagnava personalmente all'Ospedale di S. Angelo dei
Lombardi e, successivamente, essendo tale nosocomio privo del reparto di ortopedia, al Moscati di Avellino.
Ed ancora, occorre rimarcare che l'altro teste, escusso in primo grado all'udienza del 9.10.2020, pur non avendo Testimone_2
pag. 10/22 assistito al fatto, dichiarava di essersi portato presso l'ospedale ove il era stato condotto e di avere appreso dallo stesso che questi Pt_1
era scivolato su di una lastra di ghiaccio mentre usciva dalla pizzeria dei fratelli . Tes_1
Lo stesso teste dichiarava di essere stato incaricato dal di Pt_1
andare a recuperare l'automobile, parcheggiata in via Berlinguer, e che, giunto sul posto, constatava la presenza di una lastra di ghiaccio nei pressi dell'autovettura del non perché fosse visibile, ma Pt_1
perché stava scivolando sulla stessa.
Precisava che la visibilità era ridotta per la presenza di nebbia, che la strada era aperta al traffico, che le temperature erano rigide e che non vi era alcuna segnalazione che avvertisse della possibile presenza di ghiaccio.
Va, poi, considerato che nel referto dell'Ospedale Moscati, presso il quale il veniva ricoverato e sottoposto all'intervento di Pt_1
riduzione della frattura della tibia e della fibula della gamba destra, e, precisamente, nella sezione dedicata all'anamnesi di prossimità, si legge che il danneggiato riferiva “di essere caduto sul ghiaccio” e condotto presso il nosocomio a lui più prossimo, in Controparte_1
ove veniva immobilizzato con stecca band e poi trasportato
[...]
presso l'Ospedale Moscati di Avellino.
Anche la documentazione fotografica dello stato dei luoghi, prodotta dall'appellante in primo grado, è idonea a dimostrare che il Pt_1
per raggiungere la propria autovettura, doveva necessariamente percorrere un tratto della Via E. Berlinguer in discesa e lungo la carreggiata, non essendoci marciapiede.
pag. 11/22 Dal complesso delle sopra esaminate risultanze emerge, ad avviso del
Collegio, che il uscito dalla pizzeria, mentre si recava a Pt_1
prendere l'auto, cadeva lungo la Via Berlinguer nel Comune di a causa di una lastra di ghiaccio non rimossa Controparte_1
dall'Ente.
In contrario, non è dirimente che il teste abbia riferito di non Tes_3
essere in grado di specificare se il fosse caduto o meno a Pt_1
causa della presenza di ghiaccio lungo la strada.
Infatti, dalla descrizione dello stato dei luoghi, quale emerge dalle citate testimonianze e dalla sopra riportata relazione di servizio, può logicamente inferirsi che il sinistro si verificava proprio per la presenza di ghiaccio lungo la Via E. Berlinguer.
Del resto, che nei pressi dell'auto del vi fosse del ghiaccio era Pt_1
espressamente confermato dal teste ed emerge, Testimone_2
finanche, dall'affermazione del teste , a tenore della quale anche Tes_3
questi scivolava, pur senza cadere, nell'atto di avvicinarsi al Pt_1
per prestargli soccorso.
Da ultimo, non va sottaciuto che, anche dalla CTU espletata in primo grado, emerga la piena compatibilità delle lesioni riportate dal con la dinamica dell'evento quale allegata dall'attore. Pt_1
Del resto, le modalità del fatto, consistite in una caduta del pedone in un tratto di strada descritto dai testi come particolarmente scivoloso, in assenza di altri fattori potenzialmente idonei a provocarlo (quali, ad esempio, un improvviso malore), dei quali non vi è traccia né nella documentazione sanitaria agli atti, né nella stessa CTU, inducono a ritenere accertato, secondo il criterio del più probabile che non, il pag. 12/22 nesso causale, tra le condizioni della cosa oggetto di custodia e l'evento di danno.
In conclusione, essendosi la caduta verificata nei pressi dell'auto, ove, secondo il teste vi era del ghiaccio, ed avendo il teste Tes_2 Tes_3
confermato tanto la caduta, quanto la scivolosità del manto stradale, è logico inferirne, secondo l'id quod plerumque accidit, tenuto anche conto dell'orario serale e delle temperature assai rigide, che la causa della caduta sia stata proprio la non segnalata presenza sul manto stradale di una lastra di ghiaccio.
§ 7.
Ciò posto, deve, poi, escludersi che, nella specie, la condotta tenuta, nell'occorso, dal danneggiato, integri gli estremi del fortuito idoneo ad escludere il nesso causale.
Al riguardo, deve, infatti, rammentarsi che, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art.
1227, 1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera
pag. 13/22 occasione dell'evento di danno” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 37059 del 2022).
Alla luce del richiamato insegnamento, il comportamento del danneggiato non è, di certo, qualificabile come imprevedibile o eccezionale, essendo consistito nel percorrere, in condizioni di scarsa visibilità per l'orario serale e la presenza di nebbia, una strada collocata nel centro urbano, sulla quale era presente del ghiaccio, formatosi a causa delle avverse condizioni metereologiche (i.e.: temperature che si attestavano sotto lo zero).
D'altra parte, l'evento di danno verificatosi non era affatto anomalo o eccezionale, potendo il agevolmente prevedere che le forti CP_1
nevicate e l'abbassamento delle temperature avrebbero potuto provocare il formarsi di lastre di ghiaccio, specie lungo le strade scoscese, e provvedere allo spargimento del sale lungo le stesse, cosa che, come emerge dalla prova testimoniale, non avvenne.
Né, invero, ad avviso del Collegio, la condotta della vittima del sinistro può integrare gli estremi di un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c..
Infatti, sulla base delle deposizioni rese dai testi, i quali entrambi riferivano di essere stati a loro volta in procinto di scivolare o di essere scivolati nello stesso tratto di strada, emerge che la presenza del ghiaccio sulla sede stradale non fosse agevolmente percepibile, sia a causa dell'orario serale, che della visibilità resa scarsa dalla presenza di nebbia.
Irrilevante è, inoltre, che il stesse camminando portando due Pt_1
pizze in mano, non avendo lo stesso in tal modo attuato una condotta pag. 14/22 anomalo ovvero un uso imprevedibile ed eccezionale della strada comunale.
In definitiva, deve essere affermata l'esclusiva responsabilità dell'appellato quale proprietario e custode della strada, nella CP_1
causazione del danno.
§ 8.
Può, a questo punto, procedersi all'esame del quantum.
Dalla CTU svolta in primo grado, alle cui conclusioni è possibile aderire siccome immuni da vizi e congruamente motivate, emerge che il in diretta derivazione causale dall'evento dannoso in esame, Pt_1
abbia riportato: “fratture scomposte al 3° prossimale diafisiaro del perone ed al 3° distale diafisario della tibia dx”.
In ragione di tale evento, l'istante ha, dunque, sofferto un periodo di malattia di complessivi 148 giorni, dei quali 85 di ITT e 63 di ITP al 50
%, nonché, all'esito della stabilizzazione dei postumi, un'invalidità permanente valutabile nell'ordine dell'11 % (undici per cento) di puro danno biologico (cfr. CTU a firma della dott. Persona_1
depositata telematicamente in data 31.08.2021).
Tanto premesso, osserva il Collegio che, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, debba farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti”
(cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17018).
pag. 15/22 Pertanto, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni del soggetto leso), il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, subìto dall'appellante, può essere, sulla base della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, aggiornata all'anno 2024, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella seguente misura, già determinata all'attualità: euro 13.397,50 per danno biologico temporaneo, determinato riconoscendo, in relazione ai giorni di invalidità indicati dal CTU, euro
115,00 per ciascun giorno di ITT, euro 57,5 per ciascun giorno di ITP al
50%; euro 29.394,00 per danno biologico permanente, corrispondente ad un'invalidità nel grado dell'11 % per un soggetto di anni 47 alla cessazione del periodo di ITT e di ITP.
Sul punto, occorre rimarcare che l'importo innanzi indicato, di euro 29.394,00, sia pari alla sommatoria dell'importo tabellare destinato a ristorare il “danno biologico/dinamico-relazionale”, equivalente ad euro 23.145,00, e di quello che attiene al “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata), corrispondente ad euro 6.249,00.
Si tratta, come noto, delle due componenti del danno non patrimoniale da lesione della salute, in astratto configurabili, la cui ricorrenza il
Giudice del merito è chiamato, in concreto, ad accertare sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie in atti (cfr. ex multis,
pag. 16/22 Cassazione civile, sez. III, 10/11/2020, n. 25164; conf. Sez. 3,
Ordinanza n. 15733 del 2022).
Orbene, nella specie, l'istante, nella citazione di primo grado, aveva specificamente domandato il risarcimento del danno morale, e la sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi, anche in via presuntiva, sussistente, in considerazione dell'entità delle lesioni, del trauma connesso al verificarsi del sinistro, della sottoposizione ad intervento chirurgico, del lungo periodo di convalescenza.
Deve, invece, escludersi che ricorrano i presupposti per accordare una personalizzazione del risarcimento, essendo del tutto mancato, già sul piano assertivo, il riferimento concreto a conseguenze peculiari, sul piano dinamico relazionale, che possano indurre a ritenere il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
In particolare, è risultata carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad esso residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Sommando le singole voci innanzi indicate, quindi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, compete l'importo di euro
42.791,50.
pag. 17/22 Trattandosi di una somma espressa in valori monetari risalenti al
5.6.2024, occorre rivalutarla all'attualità, applicando gli indici di rivalutazione dell'Istat, il più aggiornato dei quali è, alla data di deliberazione della presente pronuncia, quello al dicembre del 2024.
Ne segue che, operando l'indicato conteggio, il danno non patrimoniale sia pari, all'attualità, ad euro 43.048,25 (Indice alla Decorrenza: 119,5;
Indice alla Scadenza: 120,2; Raccordo Indici: 1; Coefficiente di
Rivalutazione: 1,006; Totale Rivalutazione: € 256,75).
L'istante domandava, poi, il risarcimento del danno patrimoniale, relativo alle spese mediche sostenute in conseguenza dell'evento.
La pretesa non è fondata, non avendo l'appellante documentato di aver sostenuto alcun esborso per le spese mediche di cui chiede il rimborso.
Sull'importo di euro 43.048,25, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici Istat al 16.1.2017, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 16.1.2018 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
§ 10.
pag. 18/22 L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Giova premettere che, dall'esame del fascicolo d'ufficio, si ricava che il veniva ammesso, sia per il giudizio di primo grado che per Pt_1
l'appello, al beneficio del gratuito patrocinio.
Nel procedere alla liquidazione delle spese, occorre, quindi, richiamare il contenuto dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, a mente del quale «[i]l provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio [a spese dello Stato] la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato», facendo applicazione dei «criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato [stesso] al difensore del non abbiente», i quali, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, devono essere quantificati in misura non superiore ai valori medi dei parametri volti alla determinazione dei compensi per l'attività difensiva e poi ridotti della metà (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 13666 del 18/05/2023).
Del resto, secondo quanto affermato di recente dalla Corte Cost., con la sentenza 19 aprile 2024, n. 64, che ha escluso la natura tributaria, per la differenza, tra l'importo a cui la parte soccombente condannata alle spese è tenuta a corrispondere allo Stato rispetto all'ammontare dei compensi da questo dovuti al difensore della parte non abbiente vittoriosa, “nel caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolamentazione delle
pag. 19/22 spese di lite attiene ad un rapporto distinto e/o autonomo da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa;
quest'ultimo a cui le parti del giudizio rimangono totalmente estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese, senza che il medesimo soccombente subisca, a differenza di quanto sostiene il remittente, alcuna ulteriore effettiva decurtazione”.
Pertanto, la liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sarà effettuata senza tener conto delle citate disposizioni che prescrivono di dimezzare la misura del compenso del difensore della parte non abbiente.
Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'appellato al pari di quelle relative alla CTU, che, come CP_1
liquidate dal Tribunale di Avellino con decreto del 8.7.2022, debbono porsi a definitivo carico del Controparte_1
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dei compensi tabellari minimi, da reputare adeguati alla ridotta complessità della lite ed al numero limitato di questioni trattate, relativi allo scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 fino ad euro 52.000,00, secondo il criterio del decisum.
P.Q.M.
pag. 20/22 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con atto notificato al
[...]
in data 6 febbraio 2023, così Controparte_1
provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento della domanda, condanna il
[...]
a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento dei danni, l'importo di euro
[...]
43.048,25, oltre gli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal
16.1.2017, da calcolarsi sul predetto importo, previamente devalutato secondo indici Istat alla medesima data, ed anno per anno rivalutato, secondo i predetti indici, dal 16.1.2018 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) condanna il alla rifusione, Controparte_1
in favore dello Stato, delle spese processuali, che, in relazione al primo grado di giudizio, liquida in euro 545,00 per esborsi
(prenotati a debito), euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 804,00 per esborsi (prenotati a debito), euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
pag. 21/22 c) pone a definitivo carico del Controparte_1
le spese relative alla CTU, come liquidate dal Tribunale di
Avellino con decreto emesso in corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14.2.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione dell'AUpP dott. Alessia Pasquariello)
pag. 22/22
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 680/2023 R.G., pendente tra e il con Parte_1 Controparte_1
ordinanza del 30.6.2023, questa Corte disponeva “la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 14.2.2025 e del termine fino al
31.12.2024 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali”.
Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate in data
22.01.2025, concludeva riportandosi alle Parte_1
conclusioni rassegnate nell'atto d'appello, scritto con il quale aveva chiesto volersi: “DICHIARARE così come è, la esclusiva responsabilità del convenuto in persona del Sindaco Controparte_1
p.t. nella produzione dell'evento dannoso e ciò per non aver, quale Ente proprietario della pubblica via comunale, provveduto a che fosse correttamente ed opportunamente prevenuta la situazione di pericolo per gli utenti della strada omettendo, appunto, in pieno centro abitato, di spargere il sale e non segnalare la presenza di lastre di ghiaccio e/o non interdire l'accesso alla strada. e, per l'effetto CONDANNARE il
[...]
in persona del Sindaco p.t. al risarcimento in Controparte_1
favore dell'attore della somma per così come Parte_1
chiesta in primo grado e sulla scorta delle risultanti della CTU disposta ed eseguita oltre al danno biologico, lucro cessante, postumi permanenti
e danno morale da determinarsi, quest'ultimo, proporzionalmente al danno biologico nella misura accertata e determinata dalla C.T.U medico-legale, oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo nonché rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”;
nella comparsa conclusionale depositata il 30.12.2024, cui occorre riferirsi in difetto di deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.2.2025, il Controparte_1
così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
[...]
contrariis reiectis, così giudicare: In via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto e le domande in esso formulate, perché completamente destituite di fondamento oltre che non provate, confermando la sentenza di primo grado, per tutte le ulteriori ragioni esposte in atti;
In subordine, salvo gravame: accogliere, ove occorra anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ogni altra domanda, eccezione, deduzione e richiesta, anche istruttoria, formulata dall'odierno esponente in primo grado e qui da intendersi per integralmente riportata, trascritta ed espressamente riproposta;
In ulteriore subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, accertare e dichiarare il prevalente concorso di colpa del sig. Parte_1
nella determinazione dell'evento e dei danni da esso derivati, accertare e dichiarare il carattere prevalente della predetta responsabilità, determinandone il grado percentuale, e, per l'effetto, graduare
l'eventuale condanna del concludente al risarcimento dei danni lamentati dall'appellante in proporzione al grado di responsabilità
pag. 2/22 accertato; In ogni caso: condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre, al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 680/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, per la riforma della sentenza n. 1253/2022, pronunziata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 08/07/2022, pendente pag. 3/22 TRA
(C.F: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Walter Perillo (C.f. ), giusta C.F._2
procura in calce all'atto di appello, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da delibera del COA di Napoli 298/2023 del
28/02/2023;
APPELLANTE
E
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il
, con sede in Piazza F. De Controparte_2 Controparte_1
Sanctis, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in
Caserta (CE) alla via Renella n. 88 presso lo studio dell'Avv. Lucia
Piscitelli (C.F. ) dalla quale è rappresentato e difeso C.F._3
unitamente all'Avv. Claudio Paolo Cambieri (C.F.
, giusta procura alle liti depositata in atti;
C.F._4
APPELLATO
Oggetto: risarcimento dei danni da responsabilità da cose in custodia
(art. 2051 c.c.).
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 4/22 Con citazione, notificata in data 3.11.2018, Parte_1
conveniva il dinanzi al Tribunale Controparte_1
di Avellino, esponendo che: in data 16 gennaio 2017, verso le ore
19:30, si trovava a percorrere a piedi il tratto di strada in via E.
Berlinguer, in in detto frangente, giunto Controparte_1
all'altezza del negozio di ferramenta Giammarino e di una pizzeria,
l'istante cadeva improvvisamente a terra a causa del manto stradale reso scivoloso dalla presenza di una lastra di ghiaccio;
detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata né era visibile;
a seguito della rovinosa caduta l'istante lamentava forti dolori alla gamba destra e veniva nell'immediatezza soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di e, poi, per Controparte_1
la gravità delle lesioni, trasferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale S.G.
Moscati di Avellino dove i sanitari riscontavano: "Frattura scomposta
IV distale tibia e III prossimale perone a destra trattata con chiodo endomidollare T2”; il 23.01.2017, l'istante veniva sottoposto ad intervento chirurgico con fissazione interna di un chiodo T2 in titanio e, in data 25.01.2017, veniva dimesso.
Tanto premesso, il domandava che, previo accertamento della Pt_1
responsabilità del ne fosse Controparte_1
pronunciata la condanna al risarcimento dei danni da esso sofferti per l'invalidità temporanea pari ad euro 11.270,00, “oltre al danno biologico, lucro cessante, postumi permanenti e danno morale, con interessi e rivalutazione monetaria”.
Il nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
pag. 5/22 La causa, assolta la condizione di procedibilità del tentativo di stipula della convenzione di negoziazione assistita, veniva istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore, l'escussione dei testi, Tes_1
e e l'espletamento di una CTU medico
[...] Testimone_2
legale.
All'esito, il Tribunale di Avellino, con la sentenza indicata in epigrafe, definiva il giudizio, così provvedendo: “- rigetta la domanda proposta da . - Compensa integralmente le spese del Parte_1
giudizio tra le parti in causa.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, il interponeva appello, con Pt_1
citazione notificata il 06.02.2023, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., maggiorato della sospensione feriale dei termini processuali, instando per l'accoglimento delle conclusioni innanzi trascritte.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 28.6.2023, il contestava la fondatezza Controparte_1
dell'appello, deducendo che il comportamento tenuto dall'appellante era idoneo ad integrare il caso fortuito e ad escludere il nesso di derivazione causale tra le caratteristiche della cosa e l'evento dannoso.
La causa, disposta la sostituzione della prima udienza mediante la concessione alle parti del termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al
30.6.2023, veniva, poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.2.2025,
pag. 6/22 della quale pure si disponeva la sostituzione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Scaduto il termine accordato alle parti, la causa era, poi, rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Con la sentenza di primo grado, il Tribunale, pur ritenendo provata la caduta dell'istante, escludeva che risultasse “adeguatamente provata la sussistenza delle ulteriori circostanze necessarie ad attribuire la responsabilità dell'evento lesivo in capo al custode”, quali le cause del sinistro “ed in particolare la circostanza che l'incidente sia avvenuto per essere l'attore scivolato su una lastra di ghiaccio”.
Il primo Giudice sosteneva che quanto riferito dall'unico teste presente al momento del verificarsi della caduta, , non consentiva Testimone_1
di ritenere raggiunta la prova che il fosse caduto su di una Pt_1
lastra di ghiaccio, in quanto lo stesso riferiva di avere visto l'attore quando questi era già a terra. Inoltre, l'ulteriore circostanza dallo stesso riferita, secondo cui anch'egli scivolava, senza però cadere, nell'avvicinarsi al per prestargli soccorso, era ritenuta dal Pt_1
primo Giudice irrilevante “poiché comunque, tale fatto non prova che anche il sia caduto per essere scivolato”. Pt_1
§ 4.
Con un unico motivo d'appello, l'istante lamentava che il Tribunale avesse erroneamente rigettato la domanda, non ritenendo provato che la causa del sinistro fosse stata la presenza di una lastra di ghiaccio non segnalata sul manto stradale della Via E. Berlinguer nel Comune di
Controparte_1
pag. 7/22 Al riguardo, la difesa dell'appellante deduceva che, sebbene il teste non aveva specificato di avere visto il cadere a Testimone_1 Pt_1
causa della presenza di tale insidia, il Tribunale avrebbe dovuto dedurre che la causa dell'evento era proprio la presenza del ghiaccio in strada, tenuto conto della descrizione dello stato dei luoghi, quale operata da entrambi i testi escussi in primo grado, da cui emergeva la presenza di ghiaccio sulla sede stradale e la scarsa visibilità per la presenza di nebbia.
L'appellante lamentava, altresì, che il primo Giudice avesse omesso di considerare che l'Ente appellato non aveva adottato “quegli accorgimenti minimi quali lo spargimento di sale lungo il breve tratto di strada comunale che conduce alla pizzeria, o interdire la strada agli utenti” onde scongiurare accadimenti come quello per cui è causa.
§ 5.
L'appello è fondato.
Giova premettere che la domanda proposta dall'attore, odierno appellante, debba essere ricondotta alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., avendo il invocato la responsabilità del Pt_1 [...]
nella sua qualità di custode della Via E. Controparte_1
Berlinguer, per i danni da esso sofferti a causa della presenza di una lastra di ghiaccio non segnalata.
Del resto, giova rammentare che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità
pag. 8/22 suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode" (cfr. Cass. 7805/2017; Cass.
6703/2018).
§ 6.
Tanto premesso, merita, altresì, rimarcare che laddove venga in rilievo un evento dannoso inquadrabile nell'ambito applicativo dell'art. 2051
c.c., il danneggiato ha l'onere di provare il nesso eziologico tra danno subìto e il bene in custodia, mentre spetterà al custode dare la prova del caso fortuito, in quanto il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Nel caso di specie, il danneggiato, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante, potendosi, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, ritenere presuntivamente provato, con ragionevole certezza, che, in data 16.01.2017, il cadeva, mentre camminava lungo la Via E. Pt_1
Berlinguer in a causa della presenza di Controparte_1
ghiaccio non rimosso e non segnalato.
A conforto di quanto osservato deve rilevarsi che il teste Tes_1
, maresciallo in servizio presso la Polizia Municipale del
[...]
odierno appellato, escusso in primo grado all'udienza del CP_1
pag. 9/22 31.1.2020, riferiva che, la sera dell'evento, stava spalando la neve dal cortile antistante la pizzeria di proprietà dei suoi figli, dalla quale il si era appena allontanato, portando con sé due pizze, per Pt_1
raggiungere la propria autovettura, e di avere visto l'attore
“direttamente a terra”, affermando che, mentre gli si avvicinava per soccorrerlo, scivolava anch'egli senza però cadere.
Inoltre, il teste, nel descrivere le condizioni della strada, affermava che il manto stradale era scivoloso, pur non sapendo dire se vi fosse del ghiaccio, che la visibilità era ridotta, nonostante la presenza dell'illuminazione pubblica, a causa della presenza di nebbia, e che il mediante apposito mezzo spartineve, nella mattinata aveva CP_1
sgomberato la strada dalla neve, ma non aveva provveduto a far cospargere di sale le vie pubbliche per consentire al ghiaccio di sciogliersi, nonostante il periodo fosse caratterizzato da temperature al di sotto dello zero.
Lo stesso teste confermava, poi, il contenuto della relazione di servizio a sua firma, pure allegata alla produzione attorea di primo grado, nella quale dichiarava che, la sera dell'incidente, aveva visto il Pt_1
uscire dalla pizzeria dei figli con due pizze in mano, per recarsi alla sua auto parcheggiata lungo la discesa di via Berlinguer, poco sopra il negozio di ferramenta, e che, poco dopo, vedeva il per e Pt_1 CP_3
lo accompagnava personalmente all'Ospedale di S. Angelo dei
Lombardi e, successivamente, essendo tale nosocomio privo del reparto di ortopedia, al Moscati di Avellino.
Ed ancora, occorre rimarcare che l'altro teste, escusso in primo grado all'udienza del 9.10.2020, pur non avendo Testimone_2
pag. 10/22 assistito al fatto, dichiarava di essersi portato presso l'ospedale ove il era stato condotto e di avere appreso dallo stesso che questi Pt_1
era scivolato su di una lastra di ghiaccio mentre usciva dalla pizzeria dei fratelli . Tes_1
Lo stesso teste dichiarava di essere stato incaricato dal di Pt_1
andare a recuperare l'automobile, parcheggiata in via Berlinguer, e che, giunto sul posto, constatava la presenza di una lastra di ghiaccio nei pressi dell'autovettura del non perché fosse visibile, ma Pt_1
perché stava scivolando sulla stessa.
Precisava che la visibilità era ridotta per la presenza di nebbia, che la strada era aperta al traffico, che le temperature erano rigide e che non vi era alcuna segnalazione che avvertisse della possibile presenza di ghiaccio.
Va, poi, considerato che nel referto dell'Ospedale Moscati, presso il quale il veniva ricoverato e sottoposto all'intervento di Pt_1
riduzione della frattura della tibia e della fibula della gamba destra, e, precisamente, nella sezione dedicata all'anamnesi di prossimità, si legge che il danneggiato riferiva “di essere caduto sul ghiaccio” e condotto presso il nosocomio a lui più prossimo, in Controparte_1
ove veniva immobilizzato con stecca band e poi trasportato
[...]
presso l'Ospedale Moscati di Avellino.
Anche la documentazione fotografica dello stato dei luoghi, prodotta dall'appellante in primo grado, è idonea a dimostrare che il Pt_1
per raggiungere la propria autovettura, doveva necessariamente percorrere un tratto della Via E. Berlinguer in discesa e lungo la carreggiata, non essendoci marciapiede.
pag. 11/22 Dal complesso delle sopra esaminate risultanze emerge, ad avviso del
Collegio, che il uscito dalla pizzeria, mentre si recava a Pt_1
prendere l'auto, cadeva lungo la Via Berlinguer nel Comune di a causa di una lastra di ghiaccio non rimossa Controparte_1
dall'Ente.
In contrario, non è dirimente che il teste abbia riferito di non Tes_3
essere in grado di specificare se il fosse caduto o meno a Pt_1
causa della presenza di ghiaccio lungo la strada.
Infatti, dalla descrizione dello stato dei luoghi, quale emerge dalle citate testimonianze e dalla sopra riportata relazione di servizio, può logicamente inferirsi che il sinistro si verificava proprio per la presenza di ghiaccio lungo la Via E. Berlinguer.
Del resto, che nei pressi dell'auto del vi fosse del ghiaccio era Pt_1
espressamente confermato dal teste ed emerge, Testimone_2
finanche, dall'affermazione del teste , a tenore della quale anche Tes_3
questi scivolava, pur senza cadere, nell'atto di avvicinarsi al Pt_1
per prestargli soccorso.
Da ultimo, non va sottaciuto che, anche dalla CTU espletata in primo grado, emerga la piena compatibilità delle lesioni riportate dal con la dinamica dell'evento quale allegata dall'attore. Pt_1
Del resto, le modalità del fatto, consistite in una caduta del pedone in un tratto di strada descritto dai testi come particolarmente scivoloso, in assenza di altri fattori potenzialmente idonei a provocarlo (quali, ad esempio, un improvviso malore), dei quali non vi è traccia né nella documentazione sanitaria agli atti, né nella stessa CTU, inducono a ritenere accertato, secondo il criterio del più probabile che non, il pag. 12/22 nesso causale, tra le condizioni della cosa oggetto di custodia e l'evento di danno.
In conclusione, essendosi la caduta verificata nei pressi dell'auto, ove, secondo il teste vi era del ghiaccio, ed avendo il teste Tes_2 Tes_3
confermato tanto la caduta, quanto la scivolosità del manto stradale, è logico inferirne, secondo l'id quod plerumque accidit, tenuto anche conto dell'orario serale e delle temperature assai rigide, che la causa della caduta sia stata proprio la non segnalata presenza sul manto stradale di una lastra di ghiaccio.
§ 7.
Ciò posto, deve, poi, escludersi che, nella specie, la condotta tenuta, nell'occorso, dal danneggiato, integri gli estremi del fortuito idoneo ad escludere il nesso causale.
Al riguardo, deve, infatti, rammentarsi che, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art.
1227, 1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera
pag. 13/22 occasione dell'evento di danno” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 37059 del 2022).
Alla luce del richiamato insegnamento, il comportamento del danneggiato non è, di certo, qualificabile come imprevedibile o eccezionale, essendo consistito nel percorrere, in condizioni di scarsa visibilità per l'orario serale e la presenza di nebbia, una strada collocata nel centro urbano, sulla quale era presente del ghiaccio, formatosi a causa delle avverse condizioni metereologiche (i.e.: temperature che si attestavano sotto lo zero).
D'altra parte, l'evento di danno verificatosi non era affatto anomalo o eccezionale, potendo il agevolmente prevedere che le forti CP_1
nevicate e l'abbassamento delle temperature avrebbero potuto provocare il formarsi di lastre di ghiaccio, specie lungo le strade scoscese, e provvedere allo spargimento del sale lungo le stesse, cosa che, come emerge dalla prova testimoniale, non avvenne.
Né, invero, ad avviso del Collegio, la condotta della vittima del sinistro può integrare gli estremi di un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c..
Infatti, sulla base delle deposizioni rese dai testi, i quali entrambi riferivano di essere stati a loro volta in procinto di scivolare o di essere scivolati nello stesso tratto di strada, emerge che la presenza del ghiaccio sulla sede stradale non fosse agevolmente percepibile, sia a causa dell'orario serale, che della visibilità resa scarsa dalla presenza di nebbia.
Irrilevante è, inoltre, che il stesse camminando portando due Pt_1
pizze in mano, non avendo lo stesso in tal modo attuato una condotta pag. 14/22 anomalo ovvero un uso imprevedibile ed eccezionale della strada comunale.
In definitiva, deve essere affermata l'esclusiva responsabilità dell'appellato quale proprietario e custode della strada, nella CP_1
causazione del danno.
§ 8.
Può, a questo punto, procedersi all'esame del quantum.
Dalla CTU svolta in primo grado, alle cui conclusioni è possibile aderire siccome immuni da vizi e congruamente motivate, emerge che il in diretta derivazione causale dall'evento dannoso in esame, Pt_1
abbia riportato: “fratture scomposte al 3° prossimale diafisiaro del perone ed al 3° distale diafisario della tibia dx”.
In ragione di tale evento, l'istante ha, dunque, sofferto un periodo di malattia di complessivi 148 giorni, dei quali 85 di ITT e 63 di ITP al 50
%, nonché, all'esito della stabilizzazione dei postumi, un'invalidità permanente valutabile nell'ordine dell'11 % (undici per cento) di puro danno biologico (cfr. CTU a firma della dott. Persona_1
depositata telematicamente in data 31.08.2021).
Tanto premesso, osserva il Collegio che, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, debba farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti”
(cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17018).
pag. 15/22 Pertanto, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni del soggetto leso), il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, subìto dall'appellante, può essere, sulla base della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, aggiornata all'anno 2024, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella seguente misura, già determinata all'attualità: euro 13.397,50 per danno biologico temporaneo, determinato riconoscendo, in relazione ai giorni di invalidità indicati dal CTU, euro
115,00 per ciascun giorno di ITT, euro 57,5 per ciascun giorno di ITP al
50%; euro 29.394,00 per danno biologico permanente, corrispondente ad un'invalidità nel grado dell'11 % per un soggetto di anni 47 alla cessazione del periodo di ITT e di ITP.
Sul punto, occorre rimarcare che l'importo innanzi indicato, di euro 29.394,00, sia pari alla sommatoria dell'importo tabellare destinato a ristorare il “danno biologico/dinamico-relazionale”, equivalente ad euro 23.145,00, e di quello che attiene al “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata), corrispondente ad euro 6.249,00.
Si tratta, come noto, delle due componenti del danno non patrimoniale da lesione della salute, in astratto configurabili, la cui ricorrenza il
Giudice del merito è chiamato, in concreto, ad accertare sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie in atti (cfr. ex multis,
pag. 16/22 Cassazione civile, sez. III, 10/11/2020, n. 25164; conf. Sez. 3,
Ordinanza n. 15733 del 2022).
Orbene, nella specie, l'istante, nella citazione di primo grado, aveva specificamente domandato il risarcimento del danno morale, e la sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi, anche in via presuntiva, sussistente, in considerazione dell'entità delle lesioni, del trauma connesso al verificarsi del sinistro, della sottoposizione ad intervento chirurgico, del lungo periodo di convalescenza.
Deve, invece, escludersi che ricorrano i presupposti per accordare una personalizzazione del risarcimento, essendo del tutto mancato, già sul piano assertivo, il riferimento concreto a conseguenze peculiari, sul piano dinamico relazionale, che possano indurre a ritenere il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
In particolare, è risultata carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad esso residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Sommando le singole voci innanzi indicate, quindi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, compete l'importo di euro
42.791,50.
pag. 17/22 Trattandosi di una somma espressa in valori monetari risalenti al
5.6.2024, occorre rivalutarla all'attualità, applicando gli indici di rivalutazione dell'Istat, il più aggiornato dei quali è, alla data di deliberazione della presente pronuncia, quello al dicembre del 2024.
Ne segue che, operando l'indicato conteggio, il danno non patrimoniale sia pari, all'attualità, ad euro 43.048,25 (Indice alla Decorrenza: 119,5;
Indice alla Scadenza: 120,2; Raccordo Indici: 1; Coefficiente di
Rivalutazione: 1,006; Totale Rivalutazione: € 256,75).
L'istante domandava, poi, il risarcimento del danno patrimoniale, relativo alle spese mediche sostenute in conseguenza dell'evento.
La pretesa non è fondata, non avendo l'appellante documentato di aver sostenuto alcun esborso per le spese mediche di cui chiede il rimborso.
Sull'importo di euro 43.048,25, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici Istat al 16.1.2017, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 16.1.2018 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
§ 10.
pag. 18/22 L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Giova premettere che, dall'esame del fascicolo d'ufficio, si ricava che il veniva ammesso, sia per il giudizio di primo grado che per Pt_1
l'appello, al beneficio del gratuito patrocinio.
Nel procedere alla liquidazione delle spese, occorre, quindi, richiamare il contenuto dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, a mente del quale «[i]l provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio [a spese dello Stato] la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato», facendo applicazione dei «criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato [stesso] al difensore del non abbiente», i quali, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, devono essere quantificati in misura non superiore ai valori medi dei parametri volti alla determinazione dei compensi per l'attività difensiva e poi ridotti della metà (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 13666 del 18/05/2023).
Del resto, secondo quanto affermato di recente dalla Corte Cost., con la sentenza 19 aprile 2024, n. 64, che ha escluso la natura tributaria, per la differenza, tra l'importo a cui la parte soccombente condannata alle spese è tenuta a corrispondere allo Stato rispetto all'ammontare dei compensi da questo dovuti al difensore della parte non abbiente vittoriosa, “nel caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolamentazione delle
pag. 19/22 spese di lite attiene ad un rapporto distinto e/o autonomo da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa;
quest'ultimo a cui le parti del giudizio rimangono totalmente estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese, senza che il medesimo soccombente subisca, a differenza di quanto sostiene il remittente, alcuna ulteriore effettiva decurtazione”.
Pertanto, la liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sarà effettuata senza tener conto delle citate disposizioni che prescrivono di dimezzare la misura del compenso del difensore della parte non abbiente.
Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'appellato al pari di quelle relative alla CTU, che, come CP_1
liquidate dal Tribunale di Avellino con decreto del 8.7.2022, debbono porsi a definitivo carico del Controparte_1
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dei compensi tabellari minimi, da reputare adeguati alla ridotta complessità della lite ed al numero limitato di questioni trattate, relativi allo scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 fino ad euro 52.000,00, secondo il criterio del decisum.
P.Q.M.
pag. 20/22 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con atto notificato al
[...]
in data 6 febbraio 2023, così Controparte_1
provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento della domanda, condanna il
[...]
a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento dei danni, l'importo di euro
[...]
43.048,25, oltre gli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal
16.1.2017, da calcolarsi sul predetto importo, previamente devalutato secondo indici Istat alla medesima data, ed anno per anno rivalutato, secondo i predetti indici, dal 16.1.2018 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) condanna il alla rifusione, Controparte_1
in favore dello Stato, delle spese processuali, che, in relazione al primo grado di giudizio, liquida in euro 545,00 per esborsi
(prenotati a debito), euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 804,00 per esborsi (prenotati a debito), euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
pag. 21/22 c) pone a definitivo carico del Controparte_1
le spese relative alla CTU, come liquidate dal Tribunale di
Avellino con decreto emesso in corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14.2.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione dell'AUpP dott. Alessia Pasquariello)
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