CA
Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 09/08/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
RG Nr. 172/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 29 settembre 2023
Da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Ventura, C.F. pec: indirizzo cui C.F._2 Email_1 effettuare le comunicazione e le notificazioni, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in
Trieste, via Coroneo 17, come da delega in calce al ricorso di primo grado, confermata in calce al presente atto appellante
Contro
(già di seguito, anche solo Controparte_1 Controparte_2
« » o la « ») P. I.V.A. , con sede legale in Milano, Piazza Controparte_1 CP_3 P.IVA_1
Tre Torri n. 3, in persona delle procuratrici Dott.sse (C.F. ) e CP_4 C.F._3
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Controparte_5 C.F._4
Toffoletto (C.F. ; pec: , Lorenzo C.F._5 Email_2
Gelmi (C.F. ed e-mail PEC , Davide C.F._6 Email_3
Paolo Gatti (C.F. ; , nonché dall'Avv. C.F._7 Email_4
1 Lucia Spinoglio (C.F. ; pec: presso il cui studio in C.F._8 Email_5
Trieste, Via Fabio Filzi, 21/1, è elettivamente domiciliata, come da procura alle liti stesa su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto alla memoria di costituzione di primo grado (All. A – primo grado). I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di telefax +39 0272144500, ovvero al seguente indirizzo PEC: ecavvocati.i Emai_6 Email_7
Appellata, appellante incidentale
appello avverso la sentenza n. 36/2023 (N. 340/2020 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Trieste in data 4 aprile 2023 e non notificata
In punto: mansioni superiori e costituzione rapporto lavoro subordinato
CONCLUSIONI
Per parte appellante
In via principale:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata accertarsi e dichiararsi che tra il ricorrente ed
[...] si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di CP_1 fatto ex art. 2094 c.c. o comunque per violazione dell'art. 29D.lgs 276/03, a decorrere dal 18.4.2011
(e non dal 31.12.2015) o dalla diversa data che risulterà di giustizia e conseguentemente disporsi la costituzione del rapporto in capo alla resistente fin dall'inizio del medesimo. 2) Accertarsi e dichiararsi il diritto dell'appellante ad essere inquadrato nel VII livello CCNL ANIA vigente al momento di instaurazione del rapporto, con l'applicazione di tutte le previsioni retributive e normative di tale CCNL e della contrattazione integrativa aziendale, fin dal momento di cui sub 1) o comunque ad altro momento ritenuto di giustizia.
3) Accertarsi il diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni a qualsiasi titolo spettanti in ragione del CCNL da applicare, anche per premi, lavoro straordinario settimanalmente prestato in ragione dell'improprio regime orario applicato, ferie, riposi, corrispettivo per previdenza integrativa, tutela sanitaria, ed ogni altro istituto previsto dalla contrattazione nazionale ed aziendale anche in conseguenza delle domande di cui sopra.
4) Condannare conseguentemente la resistente a corrispondere al ricorrente quanto dovuto per effetto delle pronunce di cui sopra con accessori di legge.
5) Con vittoria di spese.
2 Per parte appellata- appellante incidentale:
1. Nel merito: – riformare la sentenza n. 36/2023 del Tribunale di Trieste – Sez. Lavoro (in accoglimento dell'appello incidentale promosso da e, per l'effetto, Controparte_1 rigettare integralmente le domande avversarie di cui al ricorso di primo grado;
– in ogni caso, respingere integralmente il ricorso in appello del Sig. e tutte le domande ivi formulate.
2. In Pt_1 ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
3. In via istruttoria: • ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi di cui al paragrafo 6 della memoria difensiva in I grado, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti, e, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con i testi di seguito indicati, nonché – senza alcuna inversione dell'onere della prova – a prova diretta su tutti i punti da 1 a 38 del Par. 2 che precede, preceduti dalla locuzione «Vero che». Si indicano, anche a prova contraria, i seguenti testimoni: il Sig. il Sig. e la Dott.ssa Tes_1 Testimone_2
. • Sempre in via istruttoria, ma subordinata: si formula istanza affinché il Testimone_3
Tribunale voglia ordinare al Sig. l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di copia delle buste paga relative Pt_1 ai rapporti di lavoro subordinato e/o dei documenti attestanti lo svolgimento di attività lavorativa, comunque qualificata, dal 18 aprile 2011 fino alla data di esibizione nonché copia aggiornata dei suoi estratti contributivi. Si formula altresì istanza affinché il Tribunale, ex art. 213 c.p.c., voglia richiedere all'Agenzia delle Entrate, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, all'INPS e ad ogni altra Pubblica
Amministrazione interessata informazioni relative all'attività svolta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste accogliendo parzialmente la domanda azionata da ritenuto irregolare l'appalto in essere tra la società e la Parte_1 Controparte_1 società di cui il era dipendente dal 2015, costituiva il rapporto di lavoro con Controparte_6 Pt_1
dal 31.12.15, condannando la società premenzionata al ripristino del rapporto, CP_1 CP_1 accertando il diritto del lavoratore all'inquadramento ex CCnl Ania nel VI livello e condannando la società ex art. 39 legge 81/15 al risarcimento del danno commisurato a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, oltre al pagamento delle spese di lite e degli esborsi.
Considerato che
il aveva convenuto in giudizio altre società del gruppo ( cfr. e Pt_1 CP_1 CP_1 [...]
, società di cui il giudice accertava il difetto di legittimazione passiva, il tribunale CP_7 compensava le spese di lite tra il ricorrente e queste ultime parti processuali.
3 Il tribunale all'esito dell'istruttoria orale considerava fondata la doglianza del in merito alla Pt_1 natura meramente formale del rapporto di lavoro instaurato con la società appaltatrice, ritenuto che le direttive di lavoro, i mezzi e l'organizzazione del servizio appaltato erano di competenza esclusiva della società utilizzatrice del servizio tecnico reso dal . CP_1 Pt_1
Il tribunale rigettava la richiesta di diversa decorrenza del rapporto di lavoro per carenza di allegazioni specifiche da parte dell'istante, significando che la parte ricorrente non aveva neppure prodotto i contratti a progetto intercorsi con la società nel periodo dal 18 aprile 2011 al 31 Controparte_6 dicembre 2015.
Riconosceva pertanto la sussistenza del rapporto con con diritto Controparte_1 dell'interessato ad essere inquadrato nell'area professionale B, posizione organizzativa 3, VI livello a far data dal 31.12.15, per inapplicabilità dell'art. 38 comma 3 legge 81/15 e per le mansioni effettivamente svolte dall'interessato.
Secondo il giudice il , pur svolgendo mansioni di elevata specializzazione, non coordinava Pt_1 altro personale, né aveva allegato lo svolgimento di progetti significativi per l'attuazione degli obiettivi di impresa o altre funzioni.
Ad avviso del giudicante- pertanto- il ricorrente non aveva diritto all'inquadramento come quadro;
inoltre, in ragione della costituzione del rapporto, accertava il diritto del alla misura risarcitoria Pt_1 di cui all'art. 39 comma 2 decreto legislativo 81/2015; misura risarcitoria che quantificava in complessive 10 mensilità della retribuzione mensile di riferimento.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il che instava per la riforma parziale della decisione. Pt_1
Si costituiva la società appellata che insisteva per il rigetto della impugnazione principale e in via incidentale per la riforma della sentenza con rigetto integrale delle domande azionate in primo grado dal . Pt_1
3. La Corte di Appello di Trieste, tentata con esito negativo la conciliazione della lite, disponeva approfondimento istruttorio con escussione di alcuni testimoni tra quelli indicati dalle parti;
indi, disposto il mutamento del relatore della causa in ragione dell'arrivo di nuovo consigliere togato, all'esito della discussione orale, all'udienza del 10 luglio 2025 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il impugnava la sentenza con due motivi. Pt_1
4 Con il primo motivo contestava il mancato riconoscimento della decorrenza del rapporto di lavoro con l'effettivo datore di lavoro ( , dal 18.04.2011, considerato che la società Controparte_1 convenuta in giudizio in primo grado non aveva contestato l'allegazione del ricorrente di aver operato per con contratto a progetto decorrente da quella data e che la doglianza azionata ineriva CP_6
l'illiceità dell'appalto affidato a soggetto fittiziamente interposto e non la natura o validità del rapporto formale esistente con la CP_6
Il eccepiva che le modalità e l'oggetto della prestazione ritenuta dal primo giudice sussistente Pt_1 in capo ad dal 31.12.2015 era rimasta invariata dal 2011 in poi, con conseguente Controparte_1 diritto del lavoratore al riconoscimento dell'intero periodo di lavoro in cui -di fatto - aveva operato per conto della società . A sostegno della domanda invocava la documentazione Controparte_1 versata in atti ed in particolare le e- mail del 2012 da cui emergeva il suo incardinamento nella struttura quanto meno dal mese di aprile 2012.
In via ulteriore invocava altro precedente di questa Corte di Appello in cui il Collegio adito, in controversia analoga, aveva riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato in capo ad CP_1 indipendentemente dalla natura autonoma del rapporto di lavoro ( cfr. sentenza Corte Appello Trieste
n. 165/2022).
Con secondo motivo censurava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva rigettato la domanda di inquadramento superiore nonostante il formale datore di lavoro lo avesse inquadrato come quadro
Ccnl Terziario, in applicazione di quanto previsto dall'art. 38 legge n. 81 del 2015.
In ogni caso invocava quanto previsto dalla legge n. 190/1985 e quanto stabilito dal Ccnl Ania applicabile ratione temporis; eccepiva che erroneamente il giudice aveva preso in esame, con decorrenza 31.12.15, le declaratorie del contratto collettivo stipulato nel 2017. In ogni caso eccepiva di aver provato con i testimoni e i documenti che le sue prestazioni di fatto rientravano nell'area dei quadri, in ragione della sua specializzazione e dell'importanza delle mansioni svolte .
5. La società appellante a propria volta contrastava l'impugnazione principale di cui chiedeva il rigetto in ragione di quanto già eccepito in primo grado e rilevato anche dal primo giudice.
Nel merito ed in via incidentale, impugnava la sentenza nel capo in cui il giudice aveva ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra il e la società nonostante Pt_1 Controparte_1 la genuinità del servizio tecnico appaltato dalla società ad CP_1 CP_6
Rilevava l'appellante incidentale che , rispetto alle altre società del gruppo Controparte_1 assicurativo , non svolge attività assicurativa ma ha ad oggetto esclusivamente attività di “ CP_1 telematica ed informatica in particolare progettazione realizzazione gestione, installazione e manutenzione di reti telematiche oltre alla progettazione, sviluppo, promozione e offerta sul mercato diretto e/o indiretto di prodotti e servizi relativi alla radiolocalizzazione ed alla infomobilità”.
5 Il servizio appaltato era quello di prova e test di questi prodotti;
servizio specializzato che era stato affidato alla quale società specializzata nell'information Technology;
la committente dal CP_6
2011 aveva quindi appaltato alla attività di consulenza per attività di disegno, CP_6 implementazione testing e documentazione, relativamente a progetti e processi di comunicazione con device mobili in ambito telematico ed il , dal 31.12.15, aveva operato come dipendente di Pt_1 con il ruolo di Test manager, mentre in precedenza aveva operato per la stessa società con CP_6 contratti a progetto, non prodotti in causa e rispetto ai quali il ricorrente non aveva offerto alcuna allegazione specifica.
Ad avviso dell'appellante incidentale la peculiarità del servizio appaltato, organizzato in via autonoma dall'appaltatrice e con continuità, mettendo a disposizione le persone idonee a svolgere le attività di testing richieste dalla committente, impediva di accogliere la domanda del di Pt_1 accertamento del rapporto di lavoro subordinato in capo ad , ritenuto che nessuna gestione del CP_1 rapporto era stata provata in giudizio e le uniche attività svolte dall'interessato nella struttura aziendale erano confacenti e in linea con l'oggetto del contratto di appalto. CP_1
Contestava l'allegata ingerenza della società nella gestione del rapporto;
a sostegno della genuinità del rapporto di appalto eccepiva che la prestazione dell'interessato era cessata in coincidenza con la cessazione del contratto di appalto in data 31.03.2020 ; a fronte di ciò la società comunicava CP_6 al che avrebbe dovuto trasferirlo a Milano con decorrenza 1.2.20 non disponendo di altri Pt_1 appalti in Trieste;
l'interessato chiedeva ferie dall'1 febbraio al 16 febbraio 2020 e successivamente continuava ad operare per la in Trieste;
rapporto ancora in essere. CP_6
Con secondo motivo censurava la sentenza nel capo della misura risarcitoria concessa al in Pt_1 applicazione dell'art. 39 legge 81/2015, rilevando che il periodo temporale lavorato ( dal 2015 al
2020), la circostanza che il avesse continuato ad operare per la appaltatrice anche dopo il Pt_1 gennaio 2020, erano circostanze sufficienti a giustificare la riduzione della misura risarcitoria nel limite minimo di 2,5 mensilità previste dal legislatore anche in ragione della richiamata norma di cui all'art. 8 legge 604/1966.
6. L'appello principale risulta parzialmente fondato per le assorbenti ragioni che seguono;
per contro va rigettato l'appello incidentale che il criterio della pregiudizialità logica impone di esaminare preliminarmente rispetto all'appello principale, quanto meno con riferimento al primo motivo di appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale la società ha criticato la sentenza Controparte_1 del tribunale di Trieste nel punto in cui il primo giudice, accogliendo parzialmente la domanda attorea, ha costituito il rapporto tra la premenzionata e il , ritenendo che i contratti di appalto Pt_1 formalmente intercorsi tra le società e documentati in giudizio dalla resistente quanto meno
6 dall'1.1.15 al gennaio 2020 ( cfr. docc. Da 4 a 11 parte convenuta in primo grado), pur riconoscendo- come si dirà in prosieguo che i rapporti contrattuali erano in essere già dal 2011- non fossero genuini.
Rigettate le richieste relative al periodo precedente -delle quali si dirà nel prosieguo della motivazione esaminando il primo motivo di appello principale- il tribunale di Trieste motivava l'accertamento del diritto del con le seguenti argomentazioni:” Quanto al secondo periodo, quello nel quale il Pt_1
ricorrente risulta assunto con contratto di lavoro subordinato da va ricordato che Controparte_6 ratione temporis, la fattispecie risulta disciplinata dall'art. 29 D. Lgs. 276/03, per il quale: “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. La Corte di Cassazione è ormai da tempo univoca e costante nell'indicare i criteri che devono ispirare l'attività ermeneutica volta a rinvenire la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e somministrazione vietata di manodopera, essendosi invariabilmente fatto riferimento (da ultimo nella sentenza nr. 13413/2021), affinchè ricorra la genuinità dell'appalto: -ad un'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima, con prevalenza dell'apporto di personale specializzato da parte dell'appaltatore; -ad un esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavori utilizzati, da parte dell'appaltatore; -ad un'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa. E' stato precisato che ciò che caratterizza l'appalto "non genuino" non è tanto la mancanza di un'organizzazione, che può essere minima (Cass. nr. 5265/2019), ma soprattutto l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa (Cass., 7 dicembre 2018, n. 31720; Cass., 15 luglio
2011, n. 15615; Cass., 6 giugno 2011, n. 12201, con riferimento alla L. n. 1369 del 1960, poi abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c), essendosi affermato che l'eterodirezione si ha quando l'appaltante-interponente, non solo organizza, ma anche "dirige" i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo
(Cass. nr. 13413/2021), mentre l'interponente-committente non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti, utilizzandoli in prima persona (Corte Giustizia 6 marzo 2014, causa C-458/12, Per_1 con riferimento al trasferimento di azienda o di ramo di azienda). Alla interposta, quindi, in presenza di eterodirezione, restano solo compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale
7 organizzazione della prestazione lavorativa. Ebbene, nel caso di specie, non è contestata, da parte del ricorrente, la circostanza che il formale datore di lavoro, ovvero fosse impresa Controparte_6 autonoma. Peraltro, ha prodotto in giudizio la documentazione relativa ai Controparte_1 contratti di appalto intercorsi con e tali convenzioni non presentano anomalie. Così, Controparte_6 da una parte, anche in ragione delle risultanze istruttorie che a breve si andranno ad esaminare, si può affermare che effettivamente sia l'unica delle convenute legittimata a Controparte_1 stare in giudizio, e dall'altra si può affermare che in relazione agli appalti Controparte_6 succedutisi nel corso del tempo e nell'ambito dei quali ha prestato la propria opera il ricorrente, assumesse effettivamente il rischio economico relativo ai contratti conclusi con la committente. E' dunque fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da e da CP_8
Ciò che invece è contestato, e che diventa punto determinante ai fini della Controparte_7 decisione della presente controversia, è se effettivamente fosse ad organizzare e a dirigere CP_6
l'attività lavorativa prestata dal ricorrente. L'istruttoria, in tal senso, ha offerto evidenze di segno contrario rispetto alla prospettazione fattuale offerta dalla convenuta….omissis…”.Emerge da tali testimonianze un quadro assai chiaro in ordine alle modalità con le quali veniva gestito il rapporto di lavoro del . Il ricorrente lavorava all'interno dei locali di inserito in un'attività che Pt_1 CP_1 si svolgeva in modo promiscuo con dipendenti o di altre società del gruppo. Inoltre è stato CP_1 provato che l'attività del ricorrente, per quanto svolta in modo autonomo in ragione dell'alto e specifico profilo di competenze tecniche del quale lo stesso era dotato, era gestita e coordinata da dipendenti di ed in particolare da che era responsabile Controparte_9 Testimone_4 operativo di poi divenuta . In tale contesto si può ben dire che Controparte_2 Controparte_1
il ruolo di nella gestione del rapporto di lavoro del ricorrente fosse del tutto marginale. Il CP_6 datore di lavoro formale, come emerso dalle dichiarazioni riportate, si limitava ad autorizzare le ferie già concordate da personale con il , ciò che è estremamente sintomatico in un CP_1 Pt_1 senso sfavorevole alla tesi delle convenute, in quanto è sì vero e corretto che nell'ambito di un appalto le esigenze dei rispettivi organici devono trovare reciproco contemperamento, ma è altresì vero che tali esigenze devono essere filtrate attraverso il rapporto fra soggetti legittimati a rappresentare le esigenze dei due diversi datori di lavoro, e non direttamente trattate dai lavoratori dell'appaltatrice.
Nondimeno, va evidenziato che non è nemmeno emersa la presenza, nell'ambito dell'operatività aziendale del quale si discute, di figure di coordinatori che si siano rapportate ad CP_6 CP_1 per la gestione del rapporto del , così come appare chiaro che l'attività del ricorrente si Pt_1 svolgeva in modo promiscuo con dipendenti o di altre società del gruppo. A tal proposito di CP_1 deve ricordare che: “i lavoratori dell'appaltatore, ai fini della genuinità dell'appalto, devono essere riconosciuti come tali e non vi può essere confusione o interferenza con i lavoratori dell'appaltante
8 perché, in caso contrario, sarebbe ravvisabile una inammissibile intromissione del committente nell'esecuzione dell'appalto che priverebbe quest'ultimo del carattere di liceità” (Cass. 7796/17).”( cfr. sentenza impugnata).
7. Secondo l'appellante incidentale il giudice avrebbe errato nel valutare le emergenze istruttorie poichè la parte attrice non aveva offerto prova della sussistenza della ritenuta interposizione.
Questo Collegio ritiene infondato il motivo di appello;
come evidenziato in altri precedenti di questa
Corte che ed in particolare Appello Trieste 165/2022 (cfr. doc. 3 parte appellante ) in quanto non superati dalle argomentazioni della società, ai fini della questione controversa quello che rileva: «in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio
d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l' "intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro» (così, in massima, Cassazione Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020). E' evidente perciò che il know how dell'appaltatore - ovvero quel quid pluris che distingue l'appalto genuino dalla mera fornitura di manodopera - non può consistere nel semplice fatto di scegliere i lavoratori da impiegare nello svolgimento del servizio (senza contare che, in concreto, questa scelta è stata fatta, o almeno convalidata, da un incaricato dell'utilizzatore); e neppure nella professionalità posseduta dai lavoratori stessi (che evidentemente è una cosa diversa dalle conoscenze ed esperienze proprie dell'impresa ( cfr. Corte Appello Trieste 165/22).
7.1.Nel caso di specie dall'istruttoria orale svolta in primo grado e da quella ulteriore di appello, il ha provato che i titolari formali del rapporto ( cfr. e responsabili per la società Pt_1 Tes_1 Tes_2
indicati nei contratti di appalto succedutisi nel tempo come controparte contrattuale), non CP_6 avevano rapporti diretti con il né dal punto di vista operativo, né dal punto di vista della Pt_1 gestione del rapporto e tanto meno rispetto alle prestazioni concretamente rese dall'interessato all'interno della società committente.
9 nel verbale di primo grado in merito dichiarava quanto segue:“ …non avevo molti rapporti Tes_2 diretti con il , lo incontravo quando venivo in visita a Trieste…era il che seguiva di più Pt_1 Tes_1 gli aspetti operativi”.
Il a propria volta in merito alla eterodeterminazione del aveva riferito:” Il Tes_1 Pt_1 Pt_1 lavorava all'interno di sia nel laboratorio che in altri uffici ed operava anche Controparte_2 all'esterno per effettuare delle prove sui dispositivi OBU o scatole nere, che trasmettono i dati delle auto. Lui prestava un servizio presso che attraverso i suoi manager davano Controparte_2 indicazioni quotidiane mentre si occupava dell'aspetto organizzativo. Lui lavorava insieme CP_6
a persone di e quindi con loro concordava periodi di ferie che andassero bene ad entrambi e CP_1 noi li autorizzavamo, cercando di non creare problemi all'ufficio. Per quanto ne so io il era Pt_1 addetto alle prove o testing di questi dispositivi, con la sua auto, portava i dati in laboratorio, li elaborava e poi effettuava l'adeguata reportistica in ufficio. Si lavorava tutti assieme al progetto che era di che si avvaleva sia di propri dipendenti che di quelli di altre società in Controparte_2 relazione alle specifiche competenze. L'obiettivo del progetto era definito da ma si CP_2 avvaleva, per diverse ragioni, di dipendenti specializzati di altre società che erano sue partner come che era un'azienda che ha collaborato per molto tempo con Il era CP_6 CP_2 Pt_1 sempre dislocato presso il cliente ossia Noi gestivamo il contratto con da un CP_2 CP_1 punto di vista commerciale, lui implementava la parte tecnica.”.
8. Circostanze riferite anche nel presente grado di appello in cui entrambi i testimoni, oltre a confermare le precedenti deposizioni, hanno riferito che le indicazioni operative al il quale Pt_1 era dotato di competenza specializzata- erano impartite dalla società che fruiva delle sue CP_1 prestazioni che consistevano in via principale nel testare il funzionamento delle cd. OBU ossia le scatole nere in relazione ai sistemi il cui software era progettato e sviluppato da . Controparte_1
La circostanza che si trattasse di competenza specifica del singolo lavoratore e non della società che, nel caso di specie evidentemente, si era limitata a svolgere il ruolo di intermediatore CP_6
e somministratore del lavoratore competente individuato nel mercato, è comprovata dalle risposte offerte dai testimoni sopra citati in merito all'inquadramento superiore ottenuto dall'interessato nel
2017. Entrambi i testimoni hanno riconosciuto di aver aderito alla richiesta di qualifica superiore come quadro avanzata dal ( ), soltanto per conservare il rapporto con questo Pt_1 Parte_2 dipendente che era l'unico prestatore tra quelli in organico che avesse la competenza per poter soddisfare le richieste e portare a termine il servizio appaltato.
In tal senso le dichiarazioni del il quale ha riconosciuto quanto segue:”.. ma per noi il Tes_2 cliente era importante e io non avevo altro personale competente perché la ns attività principale era di sviluppo di software e i progetti altri per riguardano lo sviluppo di software. Io non CP_2
10 avevo altro personale impiegabile in Trieste con la esperienza che aveva il e quindi ho Pt_1 consentito all'aumento economico e di livello…”.
8.1.Elementi valorizzabili al fine di ritenere provato che con riferimento all'oggetto del contratto di appalto ed in particolare le prestazioni del , la datrice di lavoro formale non avesse quella Pt_1 minima organizzazione sufficiente per assumere il rischio di impresa e rendere legittimo il contratto di appalto. Il non era eterodeterminato dal datore di lavoro formale che, nei fatti, non Pt_1 disponeva neppure delle competenze specifiche per controllare e verificare che l'attività svolta dal fosse rispettosa del contratto di appalto. Pt_1
8.2. Infatti i testimoni escussi in primo e secondo grado, hanno riferito che il , oltre ad operare Pt_1 fisicamente negli SPzi e con i mezzi messi a disposizione da (SPzi condivisi Controparte_1 con altri soggetti che potevano essere dipendenti di ovvero di altre società), poteva essere CP_1 impiegato anche in altre attività del reparto a seconda delle disposizioni impartite dalla Tes_3 dipendente preposta al ( cfr. dep. secondo grado). CP_1 Pt_1 Tes_5
Analogamente la genericità dell'oggetto del contratto di appalto ( ora testing come nel contratto dimesso sub. 4 da parte convenuta in primo grado), ovvero “consulenza in area non It” di cui al doc.
5 di parte convenuta, sono elementi valorizzabili al fine di ritenere che l'appaltatrice non disponesse di quel minimo di organizzazione necessaria e sufficiente per ritenere legittimi i contratti di appalto.
Nel caso di specie, con riferimento alle prestazioni rese dal , questo Collegio ritiene che la Pt_1 società abbia assunto esclusivamente il ruolo di soggetto interposto;
la società si era CP_6 limitata ad individuare per conto di il personale dotato delle competenze necessarie a CP_1 realizzare il servizio di testing di progetti informatici elaborati da , senza Controparte_1 assumersi alcun rischio di impresa anche rispetto all'importo economico annuale concordato nei contratti e senza poter interferire sulle prestazioni che anche in termini di modalità orarie e di presenza erano integralmente gestiti e decisi dalla società committente.
8.3.I documenti versati in atti ( in particolare doc. 6 di parte ricorrente in primo grado e in particolare docc. ridepositati come allegato E alle note difensive di primo grado del di data 14.07.12), Pt_1 consistenti in e mail provenienti dal e/o dirette al con riferimento alle attività svolte o Pt_1 Pt_1 da svolgere e alla loro tempistica, oltre che le comunicazioni in merito ad assenze per ferie e malattia, sono significativi della eterodirezione della sua prestazione posta in essere da soggetti facenti capo ad e non ad con obbligo da parte del di conformarsi alle Controparte_1 CP_6 Pt_1 modalità di presenza oraria e di condotta interna imposte dalla società con le circolari che gli CP_1 erano comunicate via email.
11 Le modalità di svolgimento del rapporto consentono di confermare l'accertamento posto in essere dal primo giudice a nulla rilevando le circostanze di cessazione della prestazione resa necessaria dalla formale costituzione del rapporto in capo alla società CP_6
Pertanto la critica della sentenza posta in essere dall'appellante incidentale con il primo motivo di appello incidentale va rigettata siccome infondata.
9. Il rigetto del primo motivo di appello incidentale impone a questo punto la valutazione del primo motivo di appello principale del il quale ha contestato il rigetto della domanda azionata in Pt_1 primo grado e volta ad ottenere la costituzione del rapporto di lavoro con l'attuale appellata dal 2011.
Nel ricorso di primo grado il , senza depositare i relativi contratti, allegava quanto segue:”1) Pt_1
Il ricorrente ha iniziato a lavorare dal 18.4.2011 presso la convenuta (come si dirà si usa la CP_1 denominazione in senso generico), applicante il CCNL ANIA. 2) A seguito di colloqui sostenuti qualche giorno prima presso la sede con i signori ed un suo collaboratore CP_1 Persona_2
(forse , dipendenti è stato inviato da ER SP (subappaltatrice di Persona_3 CP_1
) a lavorare presso (parrebbe presso poi CP_10 CP_1 Controparte_2 [...]
, ma non è chiaro) mediante i seguenti contratti a progetto, seguiti da contratto di CP_1 lavoro subordinato soggetto al CCNL commercio in qualità di quadro: a) contratto a progetto di durata mensile con ER SP dal 18.4.2011 al 31.5.2011; b) contratto di lavoro a progetto
(prosecuzione) dal 1.6.2011 al 17.6.2011; c) contratto a progetto di durata semestrale, sempre con
ER SP, dal 20.6.2011 al 31.12.2011; d) tre ulteriori successivi contratti a progetto annuali in prosecuzione di progetto in essere, con , dal 2.1.2012 al 31.12.2015, e) contratto di CP_6 lavoro subordinato a tempo indeterminato, CCNL commercio, quadro, con a decorrere CP_6 dal 31.12.2015. 3) In tutti i periodi indicati ha continuato ininterrottamente a prestare la propria attività sempre con le medesime modalità presso . CP_1
Elementi di fatto che l'interessato chiedeva di provare con i testimoni indicati nell'atto introduttivo ( cfr. pag. 20).
Circostanze peraltro non contrastate dalla società convenuta che, pur opponendosi alla tesi della illiceità dell'appalto, non contestava che dal 2011 la società in forma diretta, ovvero con CP_6 subappalto, avesse operato al proprio servizio.
Si legge nella memoria di costituzione di primo grado della odierna appellata al punto 9 quanto segue:”.. , sin dal 2011, concludeva con una serie di contratti di appalti Controparte_1 CP_6 di servizi aventi ad oggetto l'attività di testing e, in particolare, attività di «consulenza per attività di disegno, implementazione, testing e documentazione relativamente a progetti e processi di comunicazione con device mobili in ambito telematico» (doc. da 4 a 11).
12 10. A fronte di questo quadro allegatorio e della norma di cui all'art. 115 c.p.c. questo Collegio non condivide la conclusione del primo giudice che ha rigettato ogni richiesta relativa al periodo antecedente l'assunzione come dipendente del da parte della società ritenendo che Pt_1 CP_6 la mancata produzione dei contratti gli impedisse di valutare l'effettività del rapporto di lavoro, poiché- nel caso di specie- la domanda attorea aveva ad oggetto l' imputabilità del rapporto ad un diverso soggetto, l'effettivo fruitore, e non la invalidità del formale contratto di lavoro in essere nel periodo in questione ( co.co. pro).
La questione della fittizietà del soggetto indicato nel negozio quale datore di lavoro esula dalla natura del rapporto esistente con il formale datore di lavoro poiché, per previsione normativa, in assenza di regolarità dell'appalto il lavoratore può chiedere "la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze" dell'utilizzatore (per cui la natura subordinata di tale rapporto parrebbe essere un effetto ex lege), adendo il giudice del lavoro ai fini dell'accertamento del rapporto di lavoro in capo allo stesso ( cfr. art. 29 decreto legislativo n. 276/03 applicabile ratione temporis e Corte Appello Trieste
165-2022).
10.1. Per quanto provato in giudizio dal , anche a mezzo delle prove orali assunte in questo Pt_1 grado, la sua prestazione è iniziata e proseguita senza modificazioni di contenuto e modalità, all'interno dei locali aziendali, con un sistema di presenze orarie integralmente gestito dalla società
,, quanto meno dall'1.1.12. Controparte_11
Quanto esposto trova conferma nelle e-mail dimesse sub. 6 fascicolo primo grado parte appellante che risalgono al più ai primi mesi del 2012 e nelle testimonianze di e Tes_3 Tes_6
La dipendente dall'1.2.2012 e coordinatrice del servizio test di cui faceva parte il , Tes_3 Pt_1 ha riferito che quando era stata assunta il era già presente e l'appellante le era stato presentato Pt_1 come un consulente che eseguiva tests sulle scatole nere. La testimone ha riferito che nel tempo le prestazioni lavorative del anche quale dipendente di non avevano di fatto subito Pt_1 CP_6 modificazioni.
Analogamente il testimone il quale aveva operato nell'edificio di nel Tes_6 Controparte_12 periodo dal 2012 al 2014 come distaccato di altra società, aveva riferito in via diretta la presenza nei locali del;
presenza giornaliera caratterizzata dagli stessi orari di lavoro dei dipendenti di Pt_1
tanto da dichiarare quanto segue:”.. Penso che il fosse dipendente di CP_1 Pt_1 Controparte_2 questo in quanto ci vedevamo tutti i giorni in azienda, avevamo gli stessi orari di lavoro sia mattina che pomeriggio;
in azienda non si può accedere che con un badge e quindi immagino che anche lui lo avesse. Dove lavorava il c'erano dei responsabili anzi più di uno visto che Pt_1 [...] aveva più sezioni. Dopo il 2014 sono tornato in altri uffici che facevano parte degli uffici CP_2 legali. Ricordo che su un veicolo che era messo a disposizione di dovevano essere Controparte_2
13 fatte delle verifiche del sistema obu in tragitti che erano indicati giornalmente sul territorio della Per_ provincia di Trieste. Era il e altri suoi colleghi e e anche tale EL ND Pt_1 Tes_3 che decidevano nelle applicazione esecutiva dei progetti già elaborati a monte dall'ufficio penso dai responsabili dell'ufficio , quali verifiche eseguire. Io avevo contatti soltanto con lui e con altri due colleghi e e EL. All'epoca questa era l'attività principale del Persona_3 Testimone_3
per quanto a mia conoscenza.”. Pt_1
Dichiarazioni che consentono pertanto di accogliere la domanda attorea in punto decorrenza avendo l'appellante provato che il rapporto di lavoro alle dirette dipendenze di era Controparte_1 iniziato a partire quanto meno dall'1.01.12.
11. Questo Collegio ritiene peraltro di dover respingere l'ulteriore richiesta dell'appellante di pagamento delle differenze retributive maturate dall'1.01.12, quale effetto dell'applicazione della norma di cui all'art. 29 legge 276/03 applicabile ratione temporis, ritenuto che l'interessato non ha censurato- neppure in via condizionata - il capo di sentenza con cui il giudice, accertato il rapporto in capo alla appellata dal 31.12.2015, ha condannato la società esclusivamente al pagamento di dieci mensilità.
L'appellante principale non ha contestato il capo decisionale per erroneità, né tanto meno per inapplicabilità a seguito della diversa decorrenza del rapporto.
Misura risarcitoria forfettaria onnicomprensiva stabilita dal legislatore ( cfr. Cass. sez.L. 1005/2024) per indennizzare il lavoratore del danno subito ( analogamente a quanto previsto dall'art. 32 legge
183 del 2010) che, ad avviso del Collegio, non è cumulabile con quanto richiesto dalla parte in giudizio.
Pertanto l'ulteriore richiesta di parte appellante di accertamento del diritto alle retribuzioni maturate va rigettata siccome infondata.
Rigetto che consente di ritenere assorbita l'eccezione di prescrizione riproposta dalla parte appellata con riferimento alle eventuali differenze retributive.
12. Il secondo motivo di appello principale va rigettato siccome infondato.
Con questa censura l'appellante ha criticato il capo decisionale con cui il primo giudice ha rigettato la richiesta di inquadramento del come Quadro in violazione della norma legale istitutiva della Pt_1 figura intermedia del quadro e delle norme collettive applicabili.
Ad avviso del la complessità e varietà dei compiti affidatigli avrebbe giustificato pienamente Pt_1
l'accoglimento della domanda.
L'appellante inoltre valorizzava la norma di cui all'art. 38 comma terzo Decreto legislativo 81/15 ritenuto che nel corso del rapporto di lavoro in essere con la società per ragioni legate alla CP_6 necessità di conservare il dipendente( per quanto rilevato da questo Collegio nei precedenti punti
14 motivazionali unico competente e in grado di realizzare le richieste di ), nel 2017 era stato CP_1 inquadrato come quadro CCNL Terziario.
Norma che non è invocabile nel caso di specie poichè il diverso contratto collettivo applicabile al rapporto con e la necessità da parte del giudicante di rispettare quanto previsto dall'art. 2095 CP_1 cc., impediscono di attribuire rilievo al riconoscimento operato dalla datrice di lavoro in ragione di declaratorie contrattuali che il ricorrente non ha neppure riprodotto all'interno dell'atto introduttivo o allegato in giudizio.
Secondo l'appellante il primo giudice, applicando in forma retroattiva il nuovo CCNL Ania del
22.2.17 , avrebbe erroneamente escluso il diritto dell'interessato all'inquadramento nel VII livello;
errore reso evidente dalla circostanza che nel dispositivo lo stesso giudice riconosceva il livello VI come quadro.
13. Questa Corte ritiene infondato l'assunto del di avere diritto ad essere inquadrato come Pt_1 quadro alla luce della normativa contrattuale applicabile e delle mansioni concretamente svolte e provate in giudizio dall'interessato.
Il giudice di primo grado- come eccepito dalla parte appellata a pag. 29 della memoria di costituzione- nel richiamare la norma di cui all'art. 92 del CCnl 18.06.2003 ( efficace fino al 22.02.17) nella parte motiva della sentenza ( cfr. pagg. 21 e ss) , ha escluso il diritto del ad essere inquadrato come Pt_1
Funzionario ( Area A) ritenendo che, in ragione delle mansioni provate, l'interessato potesse essere inquadrato in area B- posizione organizzativa massima 3-6° livello.
Declaratoria in cui le parti del CCnl specifico del settore assicurativo avevano collocato tutti gli impiegati che non avevano i requisiti per svolgere le mansioni del funzionario di cui all'art. 124 1.
In particolare riprodotta integralmente la declaratoria di cui all'art. 92 ( cfr. pag. 21 sentenza impugnata), il primo giudice ascriveva l'attività dell'interessato al secondo alinea della declaratoria contrattuale 2, evidenziando quanto segue:” L'attività del , per quanto emerso in narrativa, si Pt_1 svolgeva in autonomia, se pure alla luce delle indicazioni e degli impulsi del Bin, e si occupava di sviluppare soluzioni nell'ambito dell'attività di testing posta in essere. Il lavoratore operava dunque, come richiesto dalla declaratoria sopra riportata, nell'ambito di procedure non rigidamente definite, sviluppando studi e progetti relativi a problemi complessi. Il tutto facendo uso di un'elevata competenza tecnico – professionale, come testimoniato dall'utilizzo di macchine all'interno di un Tes_ laboratorio. Inoltre non va trascurato il fatto che come riferito dal teste “il era addetto Pt_1 alle prove o testing di questi dispositivi, con la sua auto, portava i dati in laboratorio, li elaborava e poi effettuava l'adeguata reportistica in ufficio”. Si trattava dunque sicuramente di un'attività di elevata competenza professionale, sicuramente svolta in autonomia, ma anche oggetto di report e dunque di controllo ad opera dei superiori, proprio come si rinviene nella declaratoria.”(cfr. sentenza impugnata pagg. 22).
Pertanto la conclusione del dispositivo in cui viene riportata la parola “ quadro” è frutto di un mero refuso, essendo contraria al precedente ragionamento espresso nella parte motiva.
D'altra parte se fosse corretto l'assunto dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe già riconosciuto il livello superiore con quanto deciso nel
PQM
, il motivo di appello proposto in questo grado risulterebbe inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Ne consegue che nel proporre il secondo motivo di appello principale il fosse consapevole che Pt_1 la richiesta di diverso inquadramento era stata rigettata dal primo giudice.
14. In ogni caso trattasi di pretesa infondata non potendo il giudice attribuire un inquadramento superiore in violazione di quanto provato in causa.
D'altra parte anche la norma legale invocata dalla parte appellante di cui agli artt. 1 e ss legge
190/1985 nell'istituire la figura del quadro, quale categoria intermedia di inquadramento tra la categoria dell'impiegato e quella del dirigente, stabilisce che i quadri- le cui caratteristiche sono rimesse alla contrattazione collettiva che nel settore ANIA introduce i quadri nel 2017 con la norma di cui all'art. 89 riportata nel doc. 10 di parte appellata- sono prestatori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, tuttavia:”.. svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.”.
15. In presenza di questo quadro normativo questo Collegio ritiene che l'attività di testing e di monitoraggio delle Obu realizzata dal , in piena autonomia, pur essendo attività complessa dal Pt_1 punto di vista della specializzazione e competenza informatica, tuttavia non rivesta i caratteri di posizioni organizzative 2, e 1 o almeno uno dei quali sia V.C.U. come definiti al profilo a) della posizione organizzativa 2 e/o lavoratori/trici che, in autonomia e in via continuativa e – ancorché non prevalente – qualitativamente e quantitativamente significativa, svolgono compiti per i quali è richiesta un'elevata competenza tecnico-professionale, acquisita normalmente con adeguato tirocinio e corsi di specializzazione e sviluppano studi e progetti relativi a problemi complessi 16 importanza rilevante ai fini dello sviluppo e attuazione degli obiettivi dell'impresa
[...]
. CP_1
I testimoni hanno confermato trattarsi di attività anche routinaria e che era in ogni caso realizzata secondo indicazioni tecniche che erano predisposte dalla società . CP_1
In merito è sufficiente richiamare quanto dichiarato avanti a questa Corte dal testimone Tes_8 il quale ha riferito quanto segue:” …Sulla precedente verbalizzazione di primo grado e con riferimento alle istruzioni sui prodotti che ci venivano impartite dai dipendenti preciso che CP_1 queste istruzioni ad esempio potevano consistere nell'eseguire un test a seguito di un aggiornamento del sistema del sistema software e hardware entro un certo tempo. Le procedure di lavoro erano già collaudate e quando veniva richiesto di fare un nuovo test non era necessario che qualcun dicesse al
cosa fare passo passo, in quanto molte attività erano sottointese perché quelle ruotinarie non Pt_1
c'era bisogno di specificarle mentre quelle nuove era il che come tecnico decideva e Pt_1 proponeva cosa fare le necessità invece erano indicate nelle specifiche tecniche dal personale di
Le specifiche tecniche sono le caratteristiche tecniche del prodotto che viene immesso nel CP_1 commercio;
il faceva il test plan che è il documento che descrive tutti i test da porre in essere Pt_1 sul prodotto per verificare che abbia le caratteristiche tecniche finali . Per le obu il piano lo faceva solo il;
per la parte OBU dei test si occupava principalmente , io e il sig. Pt_1 Pt_1 Tes_9
Per altri progetti che consistevano nella interazione tra tutte le banche dati inerenti al sistema
[...]
OBU potevano essere incaricati i soggetti che facevano parte del ns reparto ed erano liberi o più adatti ai lavori e ciò su decisione della sig.ra . Tes_3
Del pari il testimone ha riferito in questo grado quanto segue:”.. l'inquadramento come quadro Tes_1 non stava né in cielo né in terra perché non era corretto non coordinando alcuna persona ma alla fine abbiamo ceduto in quanto era importante la sua attività e il rapporto con il cliente CP_1 indipendentemente dall'inquadramento. Confermo che la metodologia seguita da nei test era Pt_1 codificata a grandi linee nell'ambito del mondo informatico ma aveva anche delle scelte operative non strategiche che poteva effettuare autonomamente. Il lavoro del era poi verificato Pt_1 all'interno del progetto e quindi se qualcosa non era rispondente e mancante come test gli veniva richiesto dalle altre persone del progetto di integrarlo in modo da arrivare al risultato richiesto.
Confermo che le indicazioni operative di consistevano nel testare determinati casi nelle CP_1 scatole nere ma le modalità operative non gli erano indicate, e quindi gli era chiesto di realizzare un determinato risultato. Se mancava qualche cosa gli era richiesto di rifarlo come accade in ogni lavoro”.
Trattasi all'evidenza di attività priva della discrezionalità e autonomia decisionale in ordine ad obiettivi strategici per la società che costituiscono i tratti distintivi del quadro;
né parte appellante
17 principale coordinava reparti o gruppi di lavoratori sì da significare che occupasse una posizione rilevante tra i propri coordinati e il dirigente preposto al settore.
Questi elementi di prova consentono pertanto di escludere il diritto dell'interessato all'inquadramento come quadro, mentre va confermato il suo diritto ad essere inquadrato, come dipendente della società
dall'1.1.12 nell'area B, 3° categoria VI livello CCNL Ania del 18 giugno 2003. CP_1
16. Residua l'esame del secondo motivo di appello incidentale con cui la società ha contestato CP_1 la misura risarcitoria applicata dal primo giudice ex art. 39 legge 81/15.
Trattasi come è noto di misura risarcitoria forfetizzata dal legislatore, non suscettibile di decurtazione con eccezione di aliunde percptum, perché predeterminata dalla legge secondo un minimo ed un massimo ed avente lo scopo di indennizzare integralmente il danno subito dal lavoratore costretto ad adire il giudice per ottenere l'accertamento dell'effettività del rapporto.
Nel caso di specie trattasi di dipendente che dal 2012 e fino al 2020, per quanto riconosciuto dalla stessa appellata, ha continuato ad operare a vantaggio della società . Controparte_1
Lavoratore che nel tempo è stato dunque privato del trattamento retributivo e delle previsioni premiali che il contratto Ania, applicato soltanto in via giudiziale, prevedeva per i dipendenti di pari livello della società ; richiesta non più azionabile alla luce della di quanto stabilito dal Controparte_1 primo giudice.
Pertanto considerata la durata importante del rapporto di lavoro, le dimensioni della società appellata( cfr. visura camerale in atti), ne consegue che la misura indennitaria riconosciuta dal primo giudice, anche in ragione del tempo trascorso e del rigetto per ragioni processuali della domanda di pagamento delle retribuzioni maturate, appare equa e rispettosa della fattispecie per cui è causa.
17. All'esito dell'appello la sentenza di primo grado va riformata in parte qua.
All'appellante parzialmente vincitore competono le spese di lite che sono compensate, in ragione della soccombenza reciproca, in misura pari ad ½.
La quota residua, liquidata per entrambi i gradi in ragione del valore indeterminabile della domanda,
è posta a carico della appellata e calcolata, tenuto conto della fase istruttoria per entrambi i gradi, secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni.
Per la società appellante incidentale il cui appello è rigettato va dato atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento di ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
18
PER QUESTI MOTIVI
- In parziale accoglimento dell'appello principale, in riforma parziale della sentenza impugnata in relazione al capo a) del dispositivo, accerta la decorrenza del rapporto dalla data dell'1.1.2012;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- Compensa nella misura di 1/2 le spese di lite di entrambi i gradi e condanna la parte appellata a rifondere alla appellante la quota residua che, in detta frazione, liquida quanto al primo grado in euro 4629,00, quanto al secondo grado in euro 4996,00 per compensi oltre, per entrambi i gradi, a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Marina Caparelli
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ART. 124 È Funzionario colui al quale l'Impresa, per l'importanza e l'autonomia delle funzioni e della conseguente responsabilità, attribuisca con apposita lettera tale qualifica. La categoria è articolata in tre gradi di cui il 3° è quello superiore. I gradi sono assegnati in ragione della diversa importanza delle funzioni attribuite dall'Impresa nella concreta organizzazione aziendale anche in funzione del livello di professionalità acquisita. Spetta comunque la qualifica di: – Funzionario di 1° grado: ai gerenti di Agenzia in economia, ai vice gerenti muniti di procura, ai procuratori di Parte_3
nonché a coloro che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento,
[...] pianificazione e controllo, di più capi ufficio come definiti al profilo a) della posizione organizzativa 3 - 6° livello retributivo – dell'Area professionale B o di più lavoratori che svolgano mansioni per le quali è previsto l'inquadramento nell'Area professionale B posizione organizzativa 3 - 6° livello retributivo. – Funzionario di 2° grado: a coloro che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di uno o più Funzionari e ai Gerenti di Agenzia in economia ove operino non meno di 10 dipendenti amministrativi. – Funzionario di 3° grado: a coloro i quali siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di uno o più Funzionari di 2° grado, anche se operante in periferia. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al personale incaricato di reggere agenzie in temporanea gestione diretta. 2 Posizione organizzativa 3 - 6° livello retributivo Appartengono a questa posizione organizzativa: lavoratori/trici che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo di lavoratori/trici, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'Area professionale B, 15
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 29 settembre 2023
Da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Ventura, C.F. pec: indirizzo cui C.F._2 Email_1 effettuare le comunicazione e le notificazioni, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in
Trieste, via Coroneo 17, come da delega in calce al ricorso di primo grado, confermata in calce al presente atto appellante
Contro
(già di seguito, anche solo Controparte_1 Controparte_2
« » o la « ») P. I.V.A. , con sede legale in Milano, Piazza Controparte_1 CP_3 P.IVA_1
Tre Torri n. 3, in persona delle procuratrici Dott.sse (C.F. ) e CP_4 C.F._3
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Controparte_5 C.F._4
Toffoletto (C.F. ; pec: , Lorenzo C.F._5 Email_2
Gelmi (C.F. ed e-mail PEC , Davide C.F._6 Email_3
Paolo Gatti (C.F. ; , nonché dall'Avv. C.F._7 Email_4
1 Lucia Spinoglio (C.F. ; pec: presso il cui studio in C.F._8 Email_5
Trieste, Via Fabio Filzi, 21/1, è elettivamente domiciliata, come da procura alle liti stesa su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto alla memoria di costituzione di primo grado (All. A – primo grado). I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di telefax +39 0272144500, ovvero al seguente indirizzo PEC: ecavvocati.i Emai_6 Email_7
Appellata, appellante incidentale
appello avverso la sentenza n. 36/2023 (N. 340/2020 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Trieste in data 4 aprile 2023 e non notificata
In punto: mansioni superiori e costituzione rapporto lavoro subordinato
CONCLUSIONI
Per parte appellante
In via principale:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata accertarsi e dichiararsi che tra il ricorrente ed
[...] si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di CP_1 fatto ex art. 2094 c.c. o comunque per violazione dell'art. 29D.lgs 276/03, a decorrere dal 18.4.2011
(e non dal 31.12.2015) o dalla diversa data che risulterà di giustizia e conseguentemente disporsi la costituzione del rapporto in capo alla resistente fin dall'inizio del medesimo. 2) Accertarsi e dichiararsi il diritto dell'appellante ad essere inquadrato nel VII livello CCNL ANIA vigente al momento di instaurazione del rapporto, con l'applicazione di tutte le previsioni retributive e normative di tale CCNL e della contrattazione integrativa aziendale, fin dal momento di cui sub 1) o comunque ad altro momento ritenuto di giustizia.
3) Accertarsi il diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni a qualsiasi titolo spettanti in ragione del CCNL da applicare, anche per premi, lavoro straordinario settimanalmente prestato in ragione dell'improprio regime orario applicato, ferie, riposi, corrispettivo per previdenza integrativa, tutela sanitaria, ed ogni altro istituto previsto dalla contrattazione nazionale ed aziendale anche in conseguenza delle domande di cui sopra.
4) Condannare conseguentemente la resistente a corrispondere al ricorrente quanto dovuto per effetto delle pronunce di cui sopra con accessori di legge.
5) Con vittoria di spese.
2 Per parte appellata- appellante incidentale:
1. Nel merito: – riformare la sentenza n. 36/2023 del Tribunale di Trieste – Sez. Lavoro (in accoglimento dell'appello incidentale promosso da e, per l'effetto, Controparte_1 rigettare integralmente le domande avversarie di cui al ricorso di primo grado;
– in ogni caso, respingere integralmente il ricorso in appello del Sig. e tutte le domande ivi formulate.
2. In Pt_1 ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
3. In via istruttoria: • ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi di cui al paragrafo 6 della memoria difensiva in I grado, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti, e, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con i testi di seguito indicati, nonché – senza alcuna inversione dell'onere della prova – a prova diretta su tutti i punti da 1 a 38 del Par. 2 che precede, preceduti dalla locuzione «Vero che». Si indicano, anche a prova contraria, i seguenti testimoni: il Sig. il Sig. e la Dott.ssa Tes_1 Testimone_2
. • Sempre in via istruttoria, ma subordinata: si formula istanza affinché il Testimone_3
Tribunale voglia ordinare al Sig. l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di copia delle buste paga relative Pt_1 ai rapporti di lavoro subordinato e/o dei documenti attestanti lo svolgimento di attività lavorativa, comunque qualificata, dal 18 aprile 2011 fino alla data di esibizione nonché copia aggiornata dei suoi estratti contributivi. Si formula altresì istanza affinché il Tribunale, ex art. 213 c.p.c., voglia richiedere all'Agenzia delle Entrate, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, all'INPS e ad ogni altra Pubblica
Amministrazione interessata informazioni relative all'attività svolta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste accogliendo parzialmente la domanda azionata da ritenuto irregolare l'appalto in essere tra la società e la Parte_1 Controparte_1 società di cui il era dipendente dal 2015, costituiva il rapporto di lavoro con Controparte_6 Pt_1
dal 31.12.15, condannando la società premenzionata al ripristino del rapporto, CP_1 CP_1 accertando il diritto del lavoratore all'inquadramento ex CCnl Ania nel VI livello e condannando la società ex art. 39 legge 81/15 al risarcimento del danno commisurato a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, oltre al pagamento delle spese di lite e degli esborsi.
Considerato che
il aveva convenuto in giudizio altre società del gruppo ( cfr. e Pt_1 CP_1 CP_1 [...]
, società di cui il giudice accertava il difetto di legittimazione passiva, il tribunale CP_7 compensava le spese di lite tra il ricorrente e queste ultime parti processuali.
3 Il tribunale all'esito dell'istruttoria orale considerava fondata la doglianza del in merito alla Pt_1 natura meramente formale del rapporto di lavoro instaurato con la società appaltatrice, ritenuto che le direttive di lavoro, i mezzi e l'organizzazione del servizio appaltato erano di competenza esclusiva della società utilizzatrice del servizio tecnico reso dal . CP_1 Pt_1
Il tribunale rigettava la richiesta di diversa decorrenza del rapporto di lavoro per carenza di allegazioni specifiche da parte dell'istante, significando che la parte ricorrente non aveva neppure prodotto i contratti a progetto intercorsi con la società nel periodo dal 18 aprile 2011 al 31 Controparte_6 dicembre 2015.
Riconosceva pertanto la sussistenza del rapporto con con diritto Controparte_1 dell'interessato ad essere inquadrato nell'area professionale B, posizione organizzativa 3, VI livello a far data dal 31.12.15, per inapplicabilità dell'art. 38 comma 3 legge 81/15 e per le mansioni effettivamente svolte dall'interessato.
Secondo il giudice il , pur svolgendo mansioni di elevata specializzazione, non coordinava Pt_1 altro personale, né aveva allegato lo svolgimento di progetti significativi per l'attuazione degli obiettivi di impresa o altre funzioni.
Ad avviso del giudicante- pertanto- il ricorrente non aveva diritto all'inquadramento come quadro;
inoltre, in ragione della costituzione del rapporto, accertava il diritto del alla misura risarcitoria Pt_1 di cui all'art. 39 comma 2 decreto legislativo 81/2015; misura risarcitoria che quantificava in complessive 10 mensilità della retribuzione mensile di riferimento.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il che instava per la riforma parziale della decisione. Pt_1
Si costituiva la società appellata che insisteva per il rigetto della impugnazione principale e in via incidentale per la riforma della sentenza con rigetto integrale delle domande azionate in primo grado dal . Pt_1
3. La Corte di Appello di Trieste, tentata con esito negativo la conciliazione della lite, disponeva approfondimento istruttorio con escussione di alcuni testimoni tra quelli indicati dalle parti;
indi, disposto il mutamento del relatore della causa in ragione dell'arrivo di nuovo consigliere togato, all'esito della discussione orale, all'udienza del 10 luglio 2025 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il impugnava la sentenza con due motivi. Pt_1
4 Con il primo motivo contestava il mancato riconoscimento della decorrenza del rapporto di lavoro con l'effettivo datore di lavoro ( , dal 18.04.2011, considerato che la società Controparte_1 convenuta in giudizio in primo grado non aveva contestato l'allegazione del ricorrente di aver operato per con contratto a progetto decorrente da quella data e che la doglianza azionata ineriva CP_6
l'illiceità dell'appalto affidato a soggetto fittiziamente interposto e non la natura o validità del rapporto formale esistente con la CP_6
Il eccepiva che le modalità e l'oggetto della prestazione ritenuta dal primo giudice sussistente Pt_1 in capo ad dal 31.12.2015 era rimasta invariata dal 2011 in poi, con conseguente Controparte_1 diritto del lavoratore al riconoscimento dell'intero periodo di lavoro in cui -di fatto - aveva operato per conto della società . A sostegno della domanda invocava la documentazione Controparte_1 versata in atti ed in particolare le e- mail del 2012 da cui emergeva il suo incardinamento nella struttura quanto meno dal mese di aprile 2012.
In via ulteriore invocava altro precedente di questa Corte di Appello in cui il Collegio adito, in controversia analoga, aveva riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato in capo ad CP_1 indipendentemente dalla natura autonoma del rapporto di lavoro ( cfr. sentenza Corte Appello Trieste
n. 165/2022).
Con secondo motivo censurava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva rigettato la domanda di inquadramento superiore nonostante il formale datore di lavoro lo avesse inquadrato come quadro
Ccnl Terziario, in applicazione di quanto previsto dall'art. 38 legge n. 81 del 2015.
In ogni caso invocava quanto previsto dalla legge n. 190/1985 e quanto stabilito dal Ccnl Ania applicabile ratione temporis; eccepiva che erroneamente il giudice aveva preso in esame, con decorrenza 31.12.15, le declaratorie del contratto collettivo stipulato nel 2017. In ogni caso eccepiva di aver provato con i testimoni e i documenti che le sue prestazioni di fatto rientravano nell'area dei quadri, in ragione della sua specializzazione e dell'importanza delle mansioni svolte .
5. La società appellante a propria volta contrastava l'impugnazione principale di cui chiedeva il rigetto in ragione di quanto già eccepito in primo grado e rilevato anche dal primo giudice.
Nel merito ed in via incidentale, impugnava la sentenza nel capo in cui il giudice aveva ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra il e la società nonostante Pt_1 Controparte_1 la genuinità del servizio tecnico appaltato dalla società ad CP_1 CP_6
Rilevava l'appellante incidentale che , rispetto alle altre società del gruppo Controparte_1 assicurativo , non svolge attività assicurativa ma ha ad oggetto esclusivamente attività di “ CP_1 telematica ed informatica in particolare progettazione realizzazione gestione, installazione e manutenzione di reti telematiche oltre alla progettazione, sviluppo, promozione e offerta sul mercato diretto e/o indiretto di prodotti e servizi relativi alla radiolocalizzazione ed alla infomobilità”.
5 Il servizio appaltato era quello di prova e test di questi prodotti;
servizio specializzato che era stato affidato alla quale società specializzata nell'information Technology;
la committente dal CP_6
2011 aveva quindi appaltato alla attività di consulenza per attività di disegno, CP_6 implementazione testing e documentazione, relativamente a progetti e processi di comunicazione con device mobili in ambito telematico ed il , dal 31.12.15, aveva operato come dipendente di Pt_1 con il ruolo di Test manager, mentre in precedenza aveva operato per la stessa società con CP_6 contratti a progetto, non prodotti in causa e rispetto ai quali il ricorrente non aveva offerto alcuna allegazione specifica.
Ad avviso dell'appellante incidentale la peculiarità del servizio appaltato, organizzato in via autonoma dall'appaltatrice e con continuità, mettendo a disposizione le persone idonee a svolgere le attività di testing richieste dalla committente, impediva di accogliere la domanda del di Pt_1 accertamento del rapporto di lavoro subordinato in capo ad , ritenuto che nessuna gestione del CP_1 rapporto era stata provata in giudizio e le uniche attività svolte dall'interessato nella struttura aziendale erano confacenti e in linea con l'oggetto del contratto di appalto. CP_1
Contestava l'allegata ingerenza della società nella gestione del rapporto;
a sostegno della genuinità del rapporto di appalto eccepiva che la prestazione dell'interessato era cessata in coincidenza con la cessazione del contratto di appalto in data 31.03.2020 ; a fronte di ciò la società comunicava CP_6 al che avrebbe dovuto trasferirlo a Milano con decorrenza 1.2.20 non disponendo di altri Pt_1 appalti in Trieste;
l'interessato chiedeva ferie dall'1 febbraio al 16 febbraio 2020 e successivamente continuava ad operare per la in Trieste;
rapporto ancora in essere. CP_6
Con secondo motivo censurava la sentenza nel capo della misura risarcitoria concessa al in Pt_1 applicazione dell'art. 39 legge 81/2015, rilevando che il periodo temporale lavorato ( dal 2015 al
2020), la circostanza che il avesse continuato ad operare per la appaltatrice anche dopo il Pt_1 gennaio 2020, erano circostanze sufficienti a giustificare la riduzione della misura risarcitoria nel limite minimo di 2,5 mensilità previste dal legislatore anche in ragione della richiamata norma di cui all'art. 8 legge 604/1966.
6. L'appello principale risulta parzialmente fondato per le assorbenti ragioni che seguono;
per contro va rigettato l'appello incidentale che il criterio della pregiudizialità logica impone di esaminare preliminarmente rispetto all'appello principale, quanto meno con riferimento al primo motivo di appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale la società ha criticato la sentenza Controparte_1 del tribunale di Trieste nel punto in cui il primo giudice, accogliendo parzialmente la domanda attorea, ha costituito il rapporto tra la premenzionata e il , ritenendo che i contratti di appalto Pt_1 formalmente intercorsi tra le società e documentati in giudizio dalla resistente quanto meno
6 dall'1.1.15 al gennaio 2020 ( cfr. docc. Da 4 a 11 parte convenuta in primo grado), pur riconoscendo- come si dirà in prosieguo che i rapporti contrattuali erano in essere già dal 2011- non fossero genuini.
Rigettate le richieste relative al periodo precedente -delle quali si dirà nel prosieguo della motivazione esaminando il primo motivo di appello principale- il tribunale di Trieste motivava l'accertamento del diritto del con le seguenti argomentazioni:” Quanto al secondo periodo, quello nel quale il Pt_1
ricorrente risulta assunto con contratto di lavoro subordinato da va ricordato che Controparte_6 ratione temporis, la fattispecie risulta disciplinata dall'art. 29 D. Lgs. 276/03, per il quale: “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. La Corte di Cassazione è ormai da tempo univoca e costante nell'indicare i criteri che devono ispirare l'attività ermeneutica volta a rinvenire la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e somministrazione vietata di manodopera, essendosi invariabilmente fatto riferimento (da ultimo nella sentenza nr. 13413/2021), affinchè ricorra la genuinità dell'appalto: -ad un'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima, con prevalenza dell'apporto di personale specializzato da parte dell'appaltatore; -ad un esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavori utilizzati, da parte dell'appaltatore; -ad un'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa. E' stato precisato che ciò che caratterizza l'appalto "non genuino" non è tanto la mancanza di un'organizzazione, che può essere minima (Cass. nr. 5265/2019), ma soprattutto l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa (Cass., 7 dicembre 2018, n. 31720; Cass., 15 luglio
2011, n. 15615; Cass., 6 giugno 2011, n. 12201, con riferimento alla L. n. 1369 del 1960, poi abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c), essendosi affermato che l'eterodirezione si ha quando l'appaltante-interponente, non solo organizza, ma anche "dirige" i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo
(Cass. nr. 13413/2021), mentre l'interponente-committente non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti, utilizzandoli in prima persona (Corte Giustizia 6 marzo 2014, causa C-458/12, Per_1 con riferimento al trasferimento di azienda o di ramo di azienda). Alla interposta, quindi, in presenza di eterodirezione, restano solo compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale
7 organizzazione della prestazione lavorativa. Ebbene, nel caso di specie, non è contestata, da parte del ricorrente, la circostanza che il formale datore di lavoro, ovvero fosse impresa Controparte_6 autonoma. Peraltro, ha prodotto in giudizio la documentazione relativa ai Controparte_1 contratti di appalto intercorsi con e tali convenzioni non presentano anomalie. Così, Controparte_6 da una parte, anche in ragione delle risultanze istruttorie che a breve si andranno ad esaminare, si può affermare che effettivamente sia l'unica delle convenute legittimata a Controparte_1 stare in giudizio, e dall'altra si può affermare che in relazione agli appalti Controparte_6 succedutisi nel corso del tempo e nell'ambito dei quali ha prestato la propria opera il ricorrente, assumesse effettivamente il rischio economico relativo ai contratti conclusi con la committente. E' dunque fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da e da CP_8
Ciò che invece è contestato, e che diventa punto determinante ai fini della Controparte_7 decisione della presente controversia, è se effettivamente fosse ad organizzare e a dirigere CP_6
l'attività lavorativa prestata dal ricorrente. L'istruttoria, in tal senso, ha offerto evidenze di segno contrario rispetto alla prospettazione fattuale offerta dalla convenuta….omissis…”.Emerge da tali testimonianze un quadro assai chiaro in ordine alle modalità con le quali veniva gestito il rapporto di lavoro del . Il ricorrente lavorava all'interno dei locali di inserito in un'attività che Pt_1 CP_1 si svolgeva in modo promiscuo con dipendenti o di altre società del gruppo. Inoltre è stato CP_1 provato che l'attività del ricorrente, per quanto svolta in modo autonomo in ragione dell'alto e specifico profilo di competenze tecniche del quale lo stesso era dotato, era gestita e coordinata da dipendenti di ed in particolare da che era responsabile Controparte_9 Testimone_4 operativo di poi divenuta . In tale contesto si può ben dire che Controparte_2 Controparte_1
il ruolo di nella gestione del rapporto di lavoro del ricorrente fosse del tutto marginale. Il CP_6 datore di lavoro formale, come emerso dalle dichiarazioni riportate, si limitava ad autorizzare le ferie già concordate da personale con il , ciò che è estremamente sintomatico in un CP_1 Pt_1 senso sfavorevole alla tesi delle convenute, in quanto è sì vero e corretto che nell'ambito di un appalto le esigenze dei rispettivi organici devono trovare reciproco contemperamento, ma è altresì vero che tali esigenze devono essere filtrate attraverso il rapporto fra soggetti legittimati a rappresentare le esigenze dei due diversi datori di lavoro, e non direttamente trattate dai lavoratori dell'appaltatrice.
Nondimeno, va evidenziato che non è nemmeno emersa la presenza, nell'ambito dell'operatività aziendale del quale si discute, di figure di coordinatori che si siano rapportate ad CP_6 CP_1 per la gestione del rapporto del , così come appare chiaro che l'attività del ricorrente si Pt_1 svolgeva in modo promiscuo con dipendenti o di altre società del gruppo. A tal proposito di CP_1 deve ricordare che: “i lavoratori dell'appaltatore, ai fini della genuinità dell'appalto, devono essere riconosciuti come tali e non vi può essere confusione o interferenza con i lavoratori dell'appaltante
8 perché, in caso contrario, sarebbe ravvisabile una inammissibile intromissione del committente nell'esecuzione dell'appalto che priverebbe quest'ultimo del carattere di liceità” (Cass. 7796/17).”( cfr. sentenza impugnata).
7. Secondo l'appellante incidentale il giudice avrebbe errato nel valutare le emergenze istruttorie poichè la parte attrice non aveva offerto prova della sussistenza della ritenuta interposizione.
Questo Collegio ritiene infondato il motivo di appello;
come evidenziato in altri precedenti di questa
Corte che ed in particolare Appello Trieste 165/2022 (cfr. doc. 3 parte appellante ) in quanto non superati dalle argomentazioni della società, ai fini della questione controversa quello che rileva: «in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio
d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l' "intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro» (così, in massima, Cassazione Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020). E' evidente perciò che il know how dell'appaltatore - ovvero quel quid pluris che distingue l'appalto genuino dalla mera fornitura di manodopera - non può consistere nel semplice fatto di scegliere i lavoratori da impiegare nello svolgimento del servizio (senza contare che, in concreto, questa scelta è stata fatta, o almeno convalidata, da un incaricato dell'utilizzatore); e neppure nella professionalità posseduta dai lavoratori stessi (che evidentemente è una cosa diversa dalle conoscenze ed esperienze proprie dell'impresa ( cfr. Corte Appello Trieste 165/22).
7.1.Nel caso di specie dall'istruttoria orale svolta in primo grado e da quella ulteriore di appello, il ha provato che i titolari formali del rapporto ( cfr. e responsabili per la società Pt_1 Tes_1 Tes_2
indicati nei contratti di appalto succedutisi nel tempo come controparte contrattuale), non CP_6 avevano rapporti diretti con il né dal punto di vista operativo, né dal punto di vista della Pt_1 gestione del rapporto e tanto meno rispetto alle prestazioni concretamente rese dall'interessato all'interno della società committente.
9 nel verbale di primo grado in merito dichiarava quanto segue:“ …non avevo molti rapporti Tes_2 diretti con il , lo incontravo quando venivo in visita a Trieste…era il che seguiva di più Pt_1 Tes_1 gli aspetti operativi”.
Il a propria volta in merito alla eterodeterminazione del aveva riferito:” Il Tes_1 Pt_1 Pt_1 lavorava all'interno di sia nel laboratorio che in altri uffici ed operava anche Controparte_2 all'esterno per effettuare delle prove sui dispositivi OBU o scatole nere, che trasmettono i dati delle auto. Lui prestava un servizio presso che attraverso i suoi manager davano Controparte_2 indicazioni quotidiane mentre si occupava dell'aspetto organizzativo. Lui lavorava insieme CP_6
a persone di e quindi con loro concordava periodi di ferie che andassero bene ad entrambi e CP_1 noi li autorizzavamo, cercando di non creare problemi all'ufficio. Per quanto ne so io il era Pt_1 addetto alle prove o testing di questi dispositivi, con la sua auto, portava i dati in laboratorio, li elaborava e poi effettuava l'adeguata reportistica in ufficio. Si lavorava tutti assieme al progetto che era di che si avvaleva sia di propri dipendenti che di quelli di altre società in Controparte_2 relazione alle specifiche competenze. L'obiettivo del progetto era definito da ma si CP_2 avvaleva, per diverse ragioni, di dipendenti specializzati di altre società che erano sue partner come che era un'azienda che ha collaborato per molto tempo con Il era CP_6 CP_2 Pt_1 sempre dislocato presso il cliente ossia Noi gestivamo il contratto con da un CP_2 CP_1 punto di vista commerciale, lui implementava la parte tecnica.”.
8. Circostanze riferite anche nel presente grado di appello in cui entrambi i testimoni, oltre a confermare le precedenti deposizioni, hanno riferito che le indicazioni operative al il quale Pt_1 era dotato di competenza specializzata- erano impartite dalla società che fruiva delle sue CP_1 prestazioni che consistevano in via principale nel testare il funzionamento delle cd. OBU ossia le scatole nere in relazione ai sistemi il cui software era progettato e sviluppato da . Controparte_1
La circostanza che si trattasse di competenza specifica del singolo lavoratore e non della società che, nel caso di specie evidentemente, si era limitata a svolgere il ruolo di intermediatore CP_6
e somministratore del lavoratore competente individuato nel mercato, è comprovata dalle risposte offerte dai testimoni sopra citati in merito all'inquadramento superiore ottenuto dall'interessato nel
2017. Entrambi i testimoni hanno riconosciuto di aver aderito alla richiesta di qualifica superiore come quadro avanzata dal ( ), soltanto per conservare il rapporto con questo Pt_1 Parte_2 dipendente che era l'unico prestatore tra quelli in organico che avesse la competenza per poter soddisfare le richieste e portare a termine il servizio appaltato.
In tal senso le dichiarazioni del il quale ha riconosciuto quanto segue:”.. ma per noi il Tes_2 cliente era importante e io non avevo altro personale competente perché la ns attività principale era di sviluppo di software e i progetti altri per riguardano lo sviluppo di software. Io non CP_2
10 avevo altro personale impiegabile in Trieste con la esperienza che aveva il e quindi ho Pt_1 consentito all'aumento economico e di livello…”.
8.1.Elementi valorizzabili al fine di ritenere provato che con riferimento all'oggetto del contratto di appalto ed in particolare le prestazioni del , la datrice di lavoro formale non avesse quella Pt_1 minima organizzazione sufficiente per assumere il rischio di impresa e rendere legittimo il contratto di appalto. Il non era eterodeterminato dal datore di lavoro formale che, nei fatti, non Pt_1 disponeva neppure delle competenze specifiche per controllare e verificare che l'attività svolta dal fosse rispettosa del contratto di appalto. Pt_1
8.2. Infatti i testimoni escussi in primo e secondo grado, hanno riferito che il , oltre ad operare Pt_1 fisicamente negli SPzi e con i mezzi messi a disposizione da (SPzi condivisi Controparte_1 con altri soggetti che potevano essere dipendenti di ovvero di altre società), poteva essere CP_1 impiegato anche in altre attività del reparto a seconda delle disposizioni impartite dalla Tes_3 dipendente preposta al ( cfr. dep. secondo grado). CP_1 Pt_1 Tes_5
Analogamente la genericità dell'oggetto del contratto di appalto ( ora testing come nel contratto dimesso sub. 4 da parte convenuta in primo grado), ovvero “consulenza in area non It” di cui al doc.
5 di parte convenuta, sono elementi valorizzabili al fine di ritenere che l'appaltatrice non disponesse di quel minimo di organizzazione necessaria e sufficiente per ritenere legittimi i contratti di appalto.
Nel caso di specie, con riferimento alle prestazioni rese dal , questo Collegio ritiene che la Pt_1 società abbia assunto esclusivamente il ruolo di soggetto interposto;
la società si era CP_6 limitata ad individuare per conto di il personale dotato delle competenze necessarie a CP_1 realizzare il servizio di testing di progetti informatici elaborati da , senza Controparte_1 assumersi alcun rischio di impresa anche rispetto all'importo economico annuale concordato nei contratti e senza poter interferire sulle prestazioni che anche in termini di modalità orarie e di presenza erano integralmente gestiti e decisi dalla società committente.
8.3.I documenti versati in atti ( in particolare doc. 6 di parte ricorrente in primo grado e in particolare docc. ridepositati come allegato E alle note difensive di primo grado del di data 14.07.12), Pt_1 consistenti in e mail provenienti dal e/o dirette al con riferimento alle attività svolte o Pt_1 Pt_1 da svolgere e alla loro tempistica, oltre che le comunicazioni in merito ad assenze per ferie e malattia, sono significativi della eterodirezione della sua prestazione posta in essere da soggetti facenti capo ad e non ad con obbligo da parte del di conformarsi alle Controparte_1 CP_6 Pt_1 modalità di presenza oraria e di condotta interna imposte dalla società con le circolari che gli CP_1 erano comunicate via email.
11 Le modalità di svolgimento del rapporto consentono di confermare l'accertamento posto in essere dal primo giudice a nulla rilevando le circostanze di cessazione della prestazione resa necessaria dalla formale costituzione del rapporto in capo alla società CP_6
Pertanto la critica della sentenza posta in essere dall'appellante incidentale con il primo motivo di appello incidentale va rigettata siccome infondata.
9. Il rigetto del primo motivo di appello incidentale impone a questo punto la valutazione del primo motivo di appello principale del il quale ha contestato il rigetto della domanda azionata in Pt_1 primo grado e volta ad ottenere la costituzione del rapporto di lavoro con l'attuale appellata dal 2011.
Nel ricorso di primo grado il , senza depositare i relativi contratti, allegava quanto segue:”1) Pt_1
Il ricorrente ha iniziato a lavorare dal 18.4.2011 presso la convenuta (come si dirà si usa la CP_1 denominazione in senso generico), applicante il CCNL ANIA. 2) A seguito di colloqui sostenuti qualche giorno prima presso la sede con i signori ed un suo collaboratore CP_1 Persona_2
(forse , dipendenti è stato inviato da ER SP (subappaltatrice di Persona_3 CP_1
) a lavorare presso (parrebbe presso poi CP_10 CP_1 Controparte_2 [...]
, ma non è chiaro) mediante i seguenti contratti a progetto, seguiti da contratto di CP_1 lavoro subordinato soggetto al CCNL commercio in qualità di quadro: a) contratto a progetto di durata mensile con ER SP dal 18.4.2011 al 31.5.2011; b) contratto di lavoro a progetto
(prosecuzione) dal 1.6.2011 al 17.6.2011; c) contratto a progetto di durata semestrale, sempre con
ER SP, dal 20.6.2011 al 31.12.2011; d) tre ulteriori successivi contratti a progetto annuali in prosecuzione di progetto in essere, con , dal 2.1.2012 al 31.12.2015, e) contratto di CP_6 lavoro subordinato a tempo indeterminato, CCNL commercio, quadro, con a decorrere CP_6 dal 31.12.2015. 3) In tutti i periodi indicati ha continuato ininterrottamente a prestare la propria attività sempre con le medesime modalità presso . CP_1
Elementi di fatto che l'interessato chiedeva di provare con i testimoni indicati nell'atto introduttivo ( cfr. pag. 20).
Circostanze peraltro non contrastate dalla società convenuta che, pur opponendosi alla tesi della illiceità dell'appalto, non contestava che dal 2011 la società in forma diretta, ovvero con CP_6 subappalto, avesse operato al proprio servizio.
Si legge nella memoria di costituzione di primo grado della odierna appellata al punto 9 quanto segue:”.. , sin dal 2011, concludeva con una serie di contratti di appalti Controparte_1 CP_6 di servizi aventi ad oggetto l'attività di testing e, in particolare, attività di «consulenza per attività di disegno, implementazione, testing e documentazione relativamente a progetti e processi di comunicazione con device mobili in ambito telematico» (doc. da 4 a 11).
12 10. A fronte di questo quadro allegatorio e della norma di cui all'art. 115 c.p.c. questo Collegio non condivide la conclusione del primo giudice che ha rigettato ogni richiesta relativa al periodo antecedente l'assunzione come dipendente del da parte della società ritenendo che Pt_1 CP_6 la mancata produzione dei contratti gli impedisse di valutare l'effettività del rapporto di lavoro, poiché- nel caso di specie- la domanda attorea aveva ad oggetto l' imputabilità del rapporto ad un diverso soggetto, l'effettivo fruitore, e non la invalidità del formale contratto di lavoro in essere nel periodo in questione ( co.co. pro).
La questione della fittizietà del soggetto indicato nel negozio quale datore di lavoro esula dalla natura del rapporto esistente con il formale datore di lavoro poiché, per previsione normativa, in assenza di regolarità dell'appalto il lavoratore può chiedere "la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze" dell'utilizzatore (per cui la natura subordinata di tale rapporto parrebbe essere un effetto ex lege), adendo il giudice del lavoro ai fini dell'accertamento del rapporto di lavoro in capo allo stesso ( cfr. art. 29 decreto legislativo n. 276/03 applicabile ratione temporis e Corte Appello Trieste
165-2022).
10.1. Per quanto provato in giudizio dal , anche a mezzo delle prove orali assunte in questo Pt_1 grado, la sua prestazione è iniziata e proseguita senza modificazioni di contenuto e modalità, all'interno dei locali aziendali, con un sistema di presenze orarie integralmente gestito dalla società
,, quanto meno dall'1.1.12. Controparte_11
Quanto esposto trova conferma nelle e-mail dimesse sub. 6 fascicolo primo grado parte appellante che risalgono al più ai primi mesi del 2012 e nelle testimonianze di e Tes_3 Tes_6
La dipendente dall'1.2.2012 e coordinatrice del servizio test di cui faceva parte il , Tes_3 Pt_1 ha riferito che quando era stata assunta il era già presente e l'appellante le era stato presentato Pt_1 come un consulente che eseguiva tests sulle scatole nere. La testimone ha riferito che nel tempo le prestazioni lavorative del anche quale dipendente di non avevano di fatto subito Pt_1 CP_6 modificazioni.
Analogamente il testimone il quale aveva operato nell'edificio di nel Tes_6 Controparte_12 periodo dal 2012 al 2014 come distaccato di altra società, aveva riferito in via diretta la presenza nei locali del;
presenza giornaliera caratterizzata dagli stessi orari di lavoro dei dipendenti di Pt_1
tanto da dichiarare quanto segue:”.. Penso che il fosse dipendente di CP_1 Pt_1 Controparte_2 questo in quanto ci vedevamo tutti i giorni in azienda, avevamo gli stessi orari di lavoro sia mattina che pomeriggio;
in azienda non si può accedere che con un badge e quindi immagino che anche lui lo avesse. Dove lavorava il c'erano dei responsabili anzi più di uno visto che Pt_1 [...] aveva più sezioni. Dopo il 2014 sono tornato in altri uffici che facevano parte degli uffici CP_2 legali. Ricordo che su un veicolo che era messo a disposizione di dovevano essere Controparte_2
13 fatte delle verifiche del sistema obu in tragitti che erano indicati giornalmente sul territorio della Per_ provincia di Trieste. Era il e altri suoi colleghi e e anche tale EL ND Pt_1 Tes_3 che decidevano nelle applicazione esecutiva dei progetti già elaborati a monte dall'ufficio penso dai responsabili dell'ufficio , quali verifiche eseguire. Io avevo contatti soltanto con lui e con altri due colleghi e e EL. All'epoca questa era l'attività principale del Persona_3 Testimone_3
per quanto a mia conoscenza.”. Pt_1
Dichiarazioni che consentono pertanto di accogliere la domanda attorea in punto decorrenza avendo l'appellante provato che il rapporto di lavoro alle dirette dipendenze di era Controparte_1 iniziato a partire quanto meno dall'1.01.12.
11. Questo Collegio ritiene peraltro di dover respingere l'ulteriore richiesta dell'appellante di pagamento delle differenze retributive maturate dall'1.01.12, quale effetto dell'applicazione della norma di cui all'art. 29 legge 276/03 applicabile ratione temporis, ritenuto che l'interessato non ha censurato- neppure in via condizionata - il capo di sentenza con cui il giudice, accertato il rapporto in capo alla appellata dal 31.12.2015, ha condannato la società esclusivamente al pagamento di dieci mensilità.
L'appellante principale non ha contestato il capo decisionale per erroneità, né tanto meno per inapplicabilità a seguito della diversa decorrenza del rapporto.
Misura risarcitoria forfettaria onnicomprensiva stabilita dal legislatore ( cfr. Cass. sez.L. 1005/2024) per indennizzare il lavoratore del danno subito ( analogamente a quanto previsto dall'art. 32 legge
183 del 2010) che, ad avviso del Collegio, non è cumulabile con quanto richiesto dalla parte in giudizio.
Pertanto l'ulteriore richiesta di parte appellante di accertamento del diritto alle retribuzioni maturate va rigettata siccome infondata.
Rigetto che consente di ritenere assorbita l'eccezione di prescrizione riproposta dalla parte appellata con riferimento alle eventuali differenze retributive.
12. Il secondo motivo di appello principale va rigettato siccome infondato.
Con questa censura l'appellante ha criticato il capo decisionale con cui il primo giudice ha rigettato la richiesta di inquadramento del come Quadro in violazione della norma legale istitutiva della Pt_1 figura intermedia del quadro e delle norme collettive applicabili.
Ad avviso del la complessità e varietà dei compiti affidatigli avrebbe giustificato pienamente Pt_1
l'accoglimento della domanda.
L'appellante inoltre valorizzava la norma di cui all'art. 38 comma terzo Decreto legislativo 81/15 ritenuto che nel corso del rapporto di lavoro in essere con la società per ragioni legate alla CP_6 necessità di conservare il dipendente( per quanto rilevato da questo Collegio nei precedenti punti
14 motivazionali unico competente e in grado di realizzare le richieste di ), nel 2017 era stato CP_1 inquadrato come quadro CCNL Terziario.
Norma che non è invocabile nel caso di specie poichè il diverso contratto collettivo applicabile al rapporto con e la necessità da parte del giudicante di rispettare quanto previsto dall'art. 2095 CP_1 cc., impediscono di attribuire rilievo al riconoscimento operato dalla datrice di lavoro in ragione di declaratorie contrattuali che il ricorrente non ha neppure riprodotto all'interno dell'atto introduttivo o allegato in giudizio.
Secondo l'appellante il primo giudice, applicando in forma retroattiva il nuovo CCNL Ania del
22.2.17 , avrebbe erroneamente escluso il diritto dell'interessato all'inquadramento nel VII livello;
errore reso evidente dalla circostanza che nel dispositivo lo stesso giudice riconosceva il livello VI come quadro.
13. Questa Corte ritiene infondato l'assunto del di avere diritto ad essere inquadrato come Pt_1 quadro alla luce della normativa contrattuale applicabile e delle mansioni concretamente svolte e provate in giudizio dall'interessato.
Il giudice di primo grado- come eccepito dalla parte appellata a pag. 29 della memoria di costituzione- nel richiamare la norma di cui all'art. 92 del CCnl 18.06.2003 ( efficace fino al 22.02.17) nella parte motiva della sentenza ( cfr. pagg. 21 e ss) , ha escluso il diritto del ad essere inquadrato come Pt_1
Funzionario ( Area A) ritenendo che, in ragione delle mansioni provate, l'interessato potesse essere inquadrato in area B- posizione organizzativa massima 3-6° livello.
Declaratoria in cui le parti del CCnl specifico del settore assicurativo avevano collocato tutti gli impiegati che non avevano i requisiti per svolgere le mansioni del funzionario di cui all'art. 124 1.
In particolare riprodotta integralmente la declaratoria di cui all'art. 92 ( cfr. pag. 21 sentenza impugnata), il primo giudice ascriveva l'attività dell'interessato al secondo alinea della declaratoria contrattuale 2, evidenziando quanto segue:” L'attività del , per quanto emerso in narrativa, si Pt_1 svolgeva in autonomia, se pure alla luce delle indicazioni e degli impulsi del Bin, e si occupava di sviluppare soluzioni nell'ambito dell'attività di testing posta in essere. Il lavoratore operava dunque, come richiesto dalla declaratoria sopra riportata, nell'ambito di procedure non rigidamente definite, sviluppando studi e progetti relativi a problemi complessi. Il tutto facendo uso di un'elevata competenza tecnico – professionale, come testimoniato dall'utilizzo di macchine all'interno di un Tes_ laboratorio. Inoltre non va trascurato il fatto che come riferito dal teste “il era addetto Pt_1 alle prove o testing di questi dispositivi, con la sua auto, portava i dati in laboratorio, li elaborava e poi effettuava l'adeguata reportistica in ufficio”. Si trattava dunque sicuramente di un'attività di elevata competenza professionale, sicuramente svolta in autonomia, ma anche oggetto di report e dunque di controllo ad opera dei superiori, proprio come si rinviene nella declaratoria.”(cfr. sentenza impugnata pagg. 22).
Pertanto la conclusione del dispositivo in cui viene riportata la parola “ quadro” è frutto di un mero refuso, essendo contraria al precedente ragionamento espresso nella parte motiva.
D'altra parte se fosse corretto l'assunto dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe già riconosciuto il livello superiore con quanto deciso nel
PQM
, il motivo di appello proposto in questo grado risulterebbe inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Ne consegue che nel proporre il secondo motivo di appello principale il fosse consapevole che Pt_1 la richiesta di diverso inquadramento era stata rigettata dal primo giudice.
14. In ogni caso trattasi di pretesa infondata non potendo il giudice attribuire un inquadramento superiore in violazione di quanto provato in causa.
D'altra parte anche la norma legale invocata dalla parte appellante di cui agli artt. 1 e ss legge
190/1985 nell'istituire la figura del quadro, quale categoria intermedia di inquadramento tra la categoria dell'impiegato e quella del dirigente, stabilisce che i quadri- le cui caratteristiche sono rimesse alla contrattazione collettiva che nel settore ANIA introduce i quadri nel 2017 con la norma di cui all'art. 89 riportata nel doc. 10 di parte appellata- sono prestatori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, tuttavia:”.. svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.”.
15. In presenza di questo quadro normativo questo Collegio ritiene che l'attività di testing e di monitoraggio delle Obu realizzata dal , in piena autonomia, pur essendo attività complessa dal Pt_1 punto di vista della specializzazione e competenza informatica, tuttavia non rivesta i caratteri di posizioni organizzative 2, e 1 o almeno uno dei quali sia V.C.U. come definiti al profilo a) della posizione organizzativa 2 e/o lavoratori/trici che, in autonomia e in via continuativa e – ancorché non prevalente – qualitativamente e quantitativamente significativa, svolgono compiti per i quali è richiesta un'elevata competenza tecnico-professionale, acquisita normalmente con adeguato tirocinio e corsi di specializzazione e sviluppano studi e progetti relativi a problemi complessi 16 importanza rilevante ai fini dello sviluppo e attuazione degli obiettivi dell'impresa
[...]
. CP_1
I testimoni hanno confermato trattarsi di attività anche routinaria e che era in ogni caso realizzata secondo indicazioni tecniche che erano predisposte dalla società . CP_1
In merito è sufficiente richiamare quanto dichiarato avanti a questa Corte dal testimone Tes_8 il quale ha riferito quanto segue:” …Sulla precedente verbalizzazione di primo grado e con riferimento alle istruzioni sui prodotti che ci venivano impartite dai dipendenti preciso che CP_1 queste istruzioni ad esempio potevano consistere nell'eseguire un test a seguito di un aggiornamento del sistema del sistema software e hardware entro un certo tempo. Le procedure di lavoro erano già collaudate e quando veniva richiesto di fare un nuovo test non era necessario che qualcun dicesse al
cosa fare passo passo, in quanto molte attività erano sottointese perché quelle ruotinarie non Pt_1
c'era bisogno di specificarle mentre quelle nuove era il che come tecnico decideva e Pt_1 proponeva cosa fare le necessità invece erano indicate nelle specifiche tecniche dal personale di
Le specifiche tecniche sono le caratteristiche tecniche del prodotto che viene immesso nel CP_1 commercio;
il faceva il test plan che è il documento che descrive tutti i test da porre in essere Pt_1 sul prodotto per verificare che abbia le caratteristiche tecniche finali . Per le obu il piano lo faceva solo il;
per la parte OBU dei test si occupava principalmente , io e il sig. Pt_1 Pt_1 Tes_9
Per altri progetti che consistevano nella interazione tra tutte le banche dati inerenti al sistema
[...]
OBU potevano essere incaricati i soggetti che facevano parte del ns reparto ed erano liberi o più adatti ai lavori e ciò su decisione della sig.ra . Tes_3
Del pari il testimone ha riferito in questo grado quanto segue:”.. l'inquadramento come quadro Tes_1 non stava né in cielo né in terra perché non era corretto non coordinando alcuna persona ma alla fine abbiamo ceduto in quanto era importante la sua attività e il rapporto con il cliente CP_1 indipendentemente dall'inquadramento. Confermo che la metodologia seguita da nei test era Pt_1 codificata a grandi linee nell'ambito del mondo informatico ma aveva anche delle scelte operative non strategiche che poteva effettuare autonomamente. Il lavoro del era poi verificato Pt_1 all'interno del progetto e quindi se qualcosa non era rispondente e mancante come test gli veniva richiesto dalle altre persone del progetto di integrarlo in modo da arrivare al risultato richiesto.
Confermo che le indicazioni operative di consistevano nel testare determinati casi nelle CP_1 scatole nere ma le modalità operative non gli erano indicate, e quindi gli era chiesto di realizzare un determinato risultato. Se mancava qualche cosa gli era richiesto di rifarlo come accade in ogni lavoro”.
Trattasi all'evidenza di attività priva della discrezionalità e autonomia decisionale in ordine ad obiettivi strategici per la società che costituiscono i tratti distintivi del quadro;
né parte appellante
17 principale coordinava reparti o gruppi di lavoratori sì da significare che occupasse una posizione rilevante tra i propri coordinati e il dirigente preposto al settore.
Questi elementi di prova consentono pertanto di escludere il diritto dell'interessato all'inquadramento come quadro, mentre va confermato il suo diritto ad essere inquadrato, come dipendente della società
dall'1.1.12 nell'area B, 3° categoria VI livello CCNL Ania del 18 giugno 2003. CP_1
16. Residua l'esame del secondo motivo di appello incidentale con cui la società ha contestato CP_1 la misura risarcitoria applicata dal primo giudice ex art. 39 legge 81/15.
Trattasi come è noto di misura risarcitoria forfetizzata dal legislatore, non suscettibile di decurtazione con eccezione di aliunde percptum, perché predeterminata dalla legge secondo un minimo ed un massimo ed avente lo scopo di indennizzare integralmente il danno subito dal lavoratore costretto ad adire il giudice per ottenere l'accertamento dell'effettività del rapporto.
Nel caso di specie trattasi di dipendente che dal 2012 e fino al 2020, per quanto riconosciuto dalla stessa appellata, ha continuato ad operare a vantaggio della società . Controparte_1
Lavoratore che nel tempo è stato dunque privato del trattamento retributivo e delle previsioni premiali che il contratto Ania, applicato soltanto in via giudiziale, prevedeva per i dipendenti di pari livello della società ; richiesta non più azionabile alla luce della di quanto stabilito dal Controparte_1 primo giudice.
Pertanto considerata la durata importante del rapporto di lavoro, le dimensioni della società appellata( cfr. visura camerale in atti), ne consegue che la misura indennitaria riconosciuta dal primo giudice, anche in ragione del tempo trascorso e del rigetto per ragioni processuali della domanda di pagamento delle retribuzioni maturate, appare equa e rispettosa della fattispecie per cui è causa.
17. All'esito dell'appello la sentenza di primo grado va riformata in parte qua.
All'appellante parzialmente vincitore competono le spese di lite che sono compensate, in ragione della soccombenza reciproca, in misura pari ad ½.
La quota residua, liquidata per entrambi i gradi in ragione del valore indeterminabile della domanda,
è posta a carico della appellata e calcolata, tenuto conto della fase istruttoria per entrambi i gradi, secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni.
Per la società appellante incidentale il cui appello è rigettato va dato atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento di ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
18
PER QUESTI MOTIVI
- In parziale accoglimento dell'appello principale, in riforma parziale della sentenza impugnata in relazione al capo a) del dispositivo, accerta la decorrenza del rapporto dalla data dell'1.1.2012;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- Compensa nella misura di 1/2 le spese di lite di entrambi i gradi e condanna la parte appellata a rifondere alla appellante la quota residua che, in detta frazione, liquida quanto al primo grado in euro 4629,00, quanto al secondo grado in euro 4996,00 per compensi oltre, per entrambi i gradi, a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Marina Caparelli
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ART. 124 È Funzionario colui al quale l'Impresa, per l'importanza e l'autonomia delle funzioni e della conseguente responsabilità, attribuisca con apposita lettera tale qualifica. La categoria è articolata in tre gradi di cui il 3° è quello superiore. I gradi sono assegnati in ragione della diversa importanza delle funzioni attribuite dall'Impresa nella concreta organizzazione aziendale anche in funzione del livello di professionalità acquisita. Spetta comunque la qualifica di: – Funzionario di 1° grado: ai gerenti di Agenzia in economia, ai vice gerenti muniti di procura, ai procuratori di Parte_3
nonché a coloro che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento,
[...] pianificazione e controllo, di più capi ufficio come definiti al profilo a) della posizione organizzativa 3 - 6° livello retributivo – dell'Area professionale B o di più lavoratori che svolgano mansioni per le quali è previsto l'inquadramento nell'Area professionale B posizione organizzativa 3 - 6° livello retributivo. – Funzionario di 2° grado: a coloro che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di uno o più Funzionari e ai Gerenti di Agenzia in economia ove operino non meno di 10 dipendenti amministrativi. – Funzionario di 3° grado: a coloro i quali siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di uno o più Funzionari di 2° grado, anche se operante in periferia. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al personale incaricato di reggere agenzie in temporanea gestione diretta. 2 Posizione organizzativa 3 - 6° livello retributivo Appartengono a questa posizione organizzativa: lavoratori/trici che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo di lavoratori/trici, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'Area professionale B, 15