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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/06/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3409/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3409/2022 promossa da:
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DALL'AGLIO MARCO e dall'avv. BONOMINI MONICA, quest'ultima domiciliatario;
- parte attrice - contro
, in persona del Presidente della Controparte_2
Giunta Provinciale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti FADANELLI LAURA,
GALLETTI SHIDA, PLANCKER LUKAS, ROILO ALEXANDRA, SEGNA JUTTA giusta procura in atti, domiciliatari;
- parte convenuta -
e
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. BULLO ANDREA IVAN, giusta procura in atti, domiciliatario;
- parte terza chiamata - pagina 1 di 14 in punto: responsabilità aquiliana – risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Bolzano, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_2
nella causazione dei danni patiti dalla società Controparte_1
e quindi condannare la , in persona
[...] Controparte_2
del Presidente della Provincia in carica pro tempore, eventualmente in solido, a termini della polizza assicurativa n. LSM0000011479, con la terza CP_3
chiamata in causa Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore procuratore Sig. Dott. a pagare alla CP_4 [...]
a titolo di risarcimento dei danni patiti, l'importo di € Controparte_1
50.307,00 - di cui € 13.650,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di cui € 36.657,00 a titolo sia di rifusione interessi bancari, che di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per il legittimo affidamento – o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo pagamento;
2. con vittoria in favore della società attrice delle competenze professionali e spese di causa, oltre alle spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA di
Legge, e delle spese successive occorrende;
3. con vittoria in favore della società attrice delle competenze professionali relative alle documentate attività professionali finalizzate alla trattazione e mediazione stragiudiziale della vertenza, sempre oltre alle spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA di Legge;
in via istruttoria:
pagina 2 di 14 Si chiede l'ammissione ed assunzione dei seguenti testimoni, sui capitoli che seguono:
- Sig.a Rione Peter Anich n. 8, 39031 Brunico (BZ): su tutti i Parte_1
capitoli di prova;
- Sig. Arch. Via M. Pacher n. 6, 39031 Brunico (BZ): su tutti i Testimone_1
capitoli di prova;
- Sig. Dr. c/o HGV, Via Europa n. 3/f, 39031 Brunico (BZ): su Testimone_2
tutti i capitoli di prova;
- Sig. Dr. c/o Banca Popolare dell'Alto Adige-Filiale di Brunico, Tes_3
Via Bastioni n. 24, 39031 Brunico (BZ): sui capitoli di prova n.ri 1, 7, 8, 9 e 10;
1. Vero che la è proprietaria Controparte_1
dell'esercizio alberghiero denominato “ ”, sito in Brunico (BZ), Via CP_1
Michael Pacher n. 6.
2. Vero che la Sig.a quale impiegata della società attrice, ed il Parte_1
Sig. Dr. quale commercialista della società attrice, sono stati Testimone_2
incaricati almeno dall'anno 2019, come lo sono tuttora, di curare le pratiche amministrative / contabili per la società Controparte_1
e che essi sono informati delle pratiche relative al contributo provinciale di
[...]
causa.
3. Vero che nell'ambito di un intervento di modifica e risanamento con misure energetiche dell' (si rammostri al teste la copia della licenza CP_1
d'uso: doc. attoreo n.12) parte attrice presentava alla Provincia autonoma di
, in data 20 gennaio 2020, domanda per ottenere un contributo a fondo CP_2
perduto ai sensi della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4 per l'ammodernamento, risanamento e restauro dell'“ ”. CP_1
4. Vero che quindi la società attrice inviava all'amministrazione convenuta una richiesta di aggiornamento in data 31.3.2020 (si rammostri al teste il doc. attoreo n. 2), cui veniva dato riscontro da parte della – Controparte_2
pagina 3 di 14 Area funzionale Turismo, giusta comunicazione dd.
9.4.2020 a firma del
Direttore d'area (si rammostri al teste il doc. attoreo n.3).
5. Vero che, successivamente, in data 13 novembre 2020, la società attrice comunicava alla Provincia convenuta, a mezzo PEC di pari data, che gli interventi oggetto di richiesta di contributo erano stati realizzati secondo la tempistica indicata e che, a seguito di detta PEC, la convenuta, a mezzo PEC dd. 22.12.2020 (si rammostri al teste il doc. attoreo n. 5), comunicava all'
[...]
che giusto decreto n. 24522 del 03.12.2020 era stata approvata CP_1
la sua domanda e che erano stati concessi investimenti per € 136.500,00 ed un contributo una tantum di € 121.250,00, venendo puntualizzato che, dopo aver effettuato gli investimenti, andava richiesto il pagamento in forma digitale entro l'anno 2021, pena la decadenza del contributo medesimo.
6. Vero in particolare che la predetta PEC dd. 22.12.2020 dell'amministrazione convenuta richiamava, senza allegazioni, il decreto n. 24522 del 03.12.2020.
7. Vero che parte attrice, una volta ricevuta la comunicazione PEC dd.
22.12.2020 dell'amministrazione provinciale, in cui veniva comunicato che le era stato riconosciuto un contributo una tantum di € 121.250,00, si determinava, contando su tale somma, ad effettuare nuovi ed ulteriori investimenti per l'
[...]
. CP_1
8. Vero in particolare che il legale rappresentante della società attrice, Sig.
, riferiva che senza la sicurezza di poter contare sul contributo di CP_1
€ 121.250,00, la società attrice si sarebbe astenuta dagli investimenti e spese di cui al capitolo che precede, soprattutto nella contingenza temporale di grande incertezza economica / finanziaria legata alla pandemia da Covid-19.
9. Vero che per le finalità indicate ai due capitoli che precedono, la società attrice chiedeva e poi otteneva dalla Banca Popolare dell'Alto Adige, Filiale di
Brunico, un finanziamento bancario per pagare i nuovi investimenti per l'
[...]
e le ulteriori correlate spese. CP_1
pagina 4 di 14 10. Vero che il piano di finanziamento di cui al capitolo che precede prevedeva n. 72 rate di restituzione, la prima in data 02.04.2021, l'ultima in data
02.03.2027, per un monte complessivo di interessi bancari passivi pari ad €
10.718,00.
11. Vero che successivamente la società attrice, contando sul contributo promesso dalla convenuta, effettuava ulteriori investimenti nella propria struttura alberghiera e sosteneva ulteriori spese per l'effettiva e complessiva somma di €
77.083,73 come da fatture prodotte in causa (si rammostri al teste il doc. attoreo n. 6), avendo acquistato ulteriori corpi illuminanti, effettuato interventi di falegnameria, acquistato armadi e comodini, provveduto al restauro di mobili vecchi e quant'altro meglio descritto nelle fatture medesime.
12. Vero che la società attrice formalizzava a mezzo PEC dd. 19.2.2021 alla la richiesta di pagamento del contributo Controparte_2
promesso, compilando il relativo modulo, ove indicava complessive spese per €
170.745,35 (si rammostri al teste la richiesta di pagamento dd. 19.2.2021: doc. attoreo n. 7), indicando nel frontespizio della richiesta, sia il numero del decreto 24522 del 03.12.2020 che l'importo del contributo promesso pari ad €
121.250,00, e che la prima comunicazione successiva di riscontro della convenuta avveniva solo in data 02.09.2021, unicamente a mezzo del bonifico in favore della società attrice della somma di € 17.745,00.
13. Vero che alla comunicazione a mezzo PEC dd. 06.09.2021 inviata da parte attrice all'amministrazione convenuta, con la quale si chiedevano chiarimenti riguardo al pagamento di € 17.745,00 in luogo dei promessi € 121.250,00,
l'amministrazione provinciale dava riscontro solo con PEC dd. 09.09.2021, ove si comunicava che era stato dato seguito all'ordine di pagamento, il quale risultava contabilizzato (si rammostrino al teste l doc. attorei n.10 e 11)
14. Vero che il successivo rilievo di parte attrice, giusta mail di pari data
09.09.2021, che faceva presente di avere ricevuto solo € 17.745,00 a fronte di un importo riconosciutole giusto decreto n. 24522 di € 121.250,00 e con il quale pagina 5 di 14 si chiedeva la differenza, rimaneva privo di qualsivoglia riscontro da parte convenuta (si rammostri al teste il doc. attoreo n.11)
15. Vero che i rapporti tra la società attrice ed i competenti uffici provinciali si sono svolti esclusivamente per via epistolare, ossia tramite PEC e/o mail.
C) Sin d'ora si chiede che i suddetti testimoni indicati da pare attrice vengano sentiti a prova contraria sui capitoli istruttori testimoniali avversari, ove quest'ultimi vengano denegatamente ammessi.
Si chiede l'ammissione di C.T.U. estimativa / contabile:
- per l'accertamento e la quantificazione del “danno patrimoniale” patito e patendo dalla società attrice, pari al 23% di € 136.500,00, ossia il complessivo ammontare degli investimenti concessi dalla Provincia in sede di approvazione della domanda di contributo, detratto quanto effettivamente già pagato all'attrice dalla Provincia, comprensivamente della rivalutazione monetaria e degli interessi di Legge;
- per l'accertamento e la quantificazione del “danno ex art. 2043 c.c.” patito e patendo dalla società attrice: a) sia a titolo di rifusione interessi bancari passivi sul finanziamento bancario ottenuto da parte attrice per gli investimenti per i quali è stato richiesto il contributo provinciale;
con il computo sulla somma della maggiorazione per rivalutazione monetaria ed interessi di Legge;
b) sia a titolo di risarcimento del danno per il legittimo affidamento sulla ricezione dell'importo di € 121.500,00, ossia, in via equitativa, nella misura corrispondente al proposto
25% dell'importo di € 103.755,00 (importo ottenuto avendo operato la differenza tra quanto “promesso” all'attrice per € 121.500,00 e l'importo effettivamente pagatole per € 17.745,00); con il computo sulla somma della maggiorazione per rivalutazione monetaria ed interessi di Legge”; di parte convenuta:
““- nel merito, in via principale, respingere, anche nel merito, tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e, comunque, infondate;
pagina 6 di 14 - nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la parte terza CP_5 Controparte_6
tenuta a risarcire il danno nei confronti dell'attrice e, per
[...]
l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del dovuto a titolo di risarcimento del danno oltre alle spese di lite nei confronti dell'attrice;
- in via subordinata istruttoria, ci si oppone alla ctu richiesta dall'attrice come da memoria istruttoria della ex art. 183, comma 6, Controparte_2
n. 2 c.p.c. (testo ante riforma Cartabia) dd. 11.07.2023 depositata il 18.07.2023
e si chiede “… l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, tolti eventuali giudizi e valutazioni:
1. Vero che In data 20/01/2020 (prot. nr. 44089) il ricorrente presentava all'Area funzionale “Turismo” domanda di contributo “per investimenti aziendali”, ai sensi della legge provinciale n. 4/1997.
2. Vero che nello specifico, nella domanda veniva precisato che i lavori, per un valore totale di 136.790,42 euro, riguardavano “investimenti in beni mobili” quali l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti tecnici, arredamenti.
3. Vero che venivano allegati alla domanda anche i preventivi di spesa e copia della concessione edilizia n. 243/2018 (pratica edilizia n. 186/2017) “per la modifica e risanamento con misure energetiche dell'edificio “Hotel Brunico” – riapprovazione del progetto approvato in data 04.07.2017 – n. 186/2017”, rilasciata dal Comune di Brunico in data 04/10/2018 (All.to 1).
4. Vero che con pec dd. 31/03/2020 il ricorrente chiedeva notizie circa la domanda di contributo da lui presentata (all. 2).
5. Vero che in data 09.04.2020, con lettera prot. nr. 241914, l'Area funzionale
“Turismo” comunicava al sig. l'avvenuto ricevimento della domanda di CP_1
contributo, indicando il nome del responsabile del procedimento e facendo presente che l'iniziativa (investimenti), per la quale si era chiesto il contributo, si sarebbe dovuta attuare nei termini indicati dal richiedente stesso (dal pagina 7 di 14 01/02/2020 al 01/04/2020) e che la domanda sarebbe stata evasa dall'ufficio secondo l'ordine cronologico delle domande di contributo pervenute (all.to 3).
6. Vero che con pec dd. 13/11/2020 il ricorrente comunicava il termine dei lavori
“im angegebenen Zeitfenster” (trad. “arco temporale indicato”) chiedendo contestualmente di essere istruito circa i successivi passi da seguire (all.to 4).
7. Vero che con decreto del Direttore d'Area n. 24522 dd. 03.12.2020, pubblicato sul sito internet della Provincia autonoma di , veniva CP_2
concesso a favore dell un contributo per Parte_2
investimenti aziendali pari a 17.745,00 euro a fronte di una spesa ammessa di
136.500,00 euro (all.to 5).
8. Vero che in data 22/12/2020 nella lettera di comunicazione di concessione del contributo prot. nr. 873540, veniva riportato erroneamente l'importo del contributo concesso, indicandolo in 121.250,00 euro
(all.to 6).
9. Vero che in data 19/02/2021 (prot. nr. 138663) il ricorrente presentava domanda di liquidazione del contributo, allegando documentazione di spesa per un ammontare di 170.745,35 euro (all.to 7); a tale domanda di liquidazione venivano allegati rispettivamente copia della licenza d'uso, rilasciata dal Comune di Brunico in data 16/02/2021, con la quale veniva dichiarato l'inizio lavori in data 12/10/2018 e fine lavori in data 16/09/2020, e copia della concessione edilizia n. 163/2020 (pratica edilizia n. 186/2017), “per la modifica e il risanamento con misure energetiche dell'edificio “Hotel Brunico”
– variante dei progetti approvati in data 04.09.2018 – n. 243/2018 e concessione edilizia rilasciata in data 23.08.2019 – n. 191/2019”, rilasciata dal
Comune di Brunico in data 10/08/2020.
10. Vero che in data 06/09/2021 il ricorrente chiedeva informazioni sul contributo e se fossero necessari ulteriori documenti (all.to 9).
11. Vero che in data 09/09/2021 l'Ufficio rispondeva che l'ordine di pagamento era stato inviato all'Ufficio spese (all.to 10). pagina 8 di 14 12. Vero che a quest'ultima e-mail l'attore rispondeva di aver ricevuto solo la somma di 17.745,00 euro e chiedeva quando avrebbe ricevuto il restante importo (all.to 11).
13. Vero che l'attore, non ricevendo risposta, avviava in data 11.07.2020 un procedimento di mediazione dinnanzi alla Camera di Commercio di , CP_2
chiedendo la corresponsione della cifra mancante di 103.505,00 euro per arrivare alla somma del contributo, che gli era stato erroneamente comunicato dall'Area funzionale “Turismo” con lettera dd 22.12.2020 (all.to 6).
14. Vero che il primo incontro informativo davanti all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di del 30/08/2022 ha dato esito negativo e CP_2
si è concluso con verbale negativo dd. 30.08.2022.
Con i testi:
1) c/o Direttore d'area funzionale “Turismo” Testimone_4
2) c/o Area funzionale “Turismo”; Testimone_5
3) PE Ingrid.
Si chiede, inoltre, di essere ammessa a controprova sui capitoli avversari eventualmente formulati nei termini di legge e ritenuto ammissibili.”
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80%
, 0,04 )”; CP_7 CP_8
di parte chiamata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere:
− in via principale, rigettare le domande proposte dall'Attore nei confronti della poiché infondate nell'an e nel Controparte_2
quantum;
− in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertata operatività del contratto assicurativo n. LSM0000011479 e di responsabilità della , accertare e dichiarare Controparte_2
il concorso colposo dell'Attore ex art. 1227 cod.civ., sino ad escludere ogni pagina 9 di 14 diritto all'indennizzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., e limitare l'obbligo indennitario di ai soli danni patrimoniali, nel limite CP_3
del massimale pattuito e dedotta la franchigia applicabile;
− in ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Date per note le rispettive deduzioni ed eccezioni delle parti, la domanda attorea va rigettata.
Risulta infatti pacifico, oltre che documentato, che parte attrice, nel presentare la domanda di contributo de quo (doc. 1 attoreo), alla pag. 2 dell'istanza, alla voce “Ersatzerklärungen des Notoritätsaktes) abbia dichiarato di conoscere la Legge Provinciale n. 4/1997.
Detta Legge, agli artt. 3 e 4 prevede espressamente che <gli aiuti per i beni mobili … vengono concessi come aiuti “de minimis” …>> e che <per gli investimenti aziendali promossi da microimprese e PMI svolgenti attività che non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea, possono essere concessi aiuti fino all'intensità del 40 per cento delle spese sostenute …>.
Dalla domanda di contributo risulta che questo veniva chiesto per beni mobili e che l'impresa attorea sia una piccola impresa.
A ciò si aggiunga che dalla Tabella A della delibera della Provincia
Autonoma di n. 375 dd. 24.4.2018, rubricata <Modifica dei criteri CP_2
applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, industria, commercio, servizi e turismo nonché per i contributi a fondo perduto per il settore turismo>> viene espressamente indicata nel 13% la percentuale della misura dell'agevolazione per le piccole imprese in zone turisticamente sviluppate, quale l'attrice.
pagina 10 di 14 Alla luce di tali presupposti, parte convenuta erogava importo per ammontare corrispondente all'applicazione della richiamata disciplina normativa.
Va precisato che giusta comunicazione dd. 9.4.2020 (doc. 3 di parte convenuta) la faceva presente all'attrice che gli Controparte_2
investimenti oggetto della domanda di contributo dovevano essere effettuati in una ristretta finestra temporale, ovvero dal 1.2.2020 al 1.4.2020.
II.
Alla luce di quanto sopra premesso, parte attrice chiede il risarcimento del danno ritenendosi danneggiata dalla comunicazione di contributo per importo errato (doc. 6 di parte ), di gran lunga superiore a quanto erogabile, sulla base del presupposto che ciò avrebbe dato luogo all'aspettativa dell'ottenimento dell'indicato maggior contributo, il che a sua volta dava luogo a ulteriori investimenti per importo che mai sarebbe stato speso ove vi fosse stata la consapevolezza del minor importo di fatto erogato.
Secondo parte attrice, sussisterebbe “… nel caso di specie un chiaro e sicuro nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta della pubblica amministrazione, atteso che la condotta avversaria, da ascriversi a colpa grave, consistita nell'erronea indicazione della somma effettivamente riconosciuta all'attore a titolo di contributo - oltre che nella perseveranza nel tempo di tale errore – ha indotto la società attrice ad effettuare maggiori investimenti, avendo riposto affidamento sulla maggior somma del contributo provinciale promessole
…”.
Osserva in reiezione questo Giudice come parte convenuta, nel commettere il pacifico errore nell'indicare la somma de qua, non abbia promesso alcunché.
La comunicazione dd. 22.12.2020 fa espresso richiamo al decreto n.
pagina 11 di 14 24522 dd. 3.12.2020 (doc. 5 di parte ) con cui veniva correttamente indicato l'ammontare del contributo erogato, pari ad € 17.745,00.
È detto decreto e non la comunicazione successiva – di mero valore enunciativo - che può qualificarsi provvedimento di natura dispositiva-decisoria, rispetto alla quale valutare il rispetto delle posizioni soggettive attive dell'amministrato. Le aspettative fatte valere da parte attrice non potevano certo dirsi legittime per diverse ragioni.
In primo luogo, l'attrice sostiene che il danno fatto valere scaturirebbe da ulteriori investimenti che venivano decisi a seguito della comunicazione de qua.
Risulta tuttavia agevole osservare come gli investimenti eventualmente oggetto di contributo dovevano essere eseguiti nella ricordata finestra temporale e non potevano certo seguire l'erogazione del contributo.
In secondo luogo, parte attrice, in forza del panorama normativo sopra ricordato, del decreto n. 24522 dd.
3.12.2020 e dell'espresso richiamo fatto a detto decreto nella comunicazione dd. 22.12.2020, aveva la possibilità di avvedersi del grossolano errore contenuto nella comunicazione, che avrebbe potuto quantomeno provocare una richiesta di chiarimento nei confronti della convenuta, cosa mai accaduta.
Da ultimo, non sussiste alcuna ingiustizia del danno – presupposto giuridico del danno risarcibile – ove la P.A. abbia agito in applicazione delle disposizioni cui è soggetta ovvero, nella fattispecie, nell'erogare il contributo nella misura consentita. L'ulteriore questione relativa all'erogazione del contributo che non avrebbe dovuto essere nemmeno concessa in relazione al tempo di esecuzione di lavori non appartiene all'oggetto di lite.
Essendo pertanto l'erroneo affidamento dell'attrice interamente riconducibile a responsabilità di questa – per non aver evidentemente letto la
L.P. n. 4/'97 pur dichiarando di conoscerla, da cui era evincibile che il contributo pagina 12 di 14 ottenibile mai e poi mai avrebbe potuto raggiungere la proporzione di cui alla nota comunicazione – per non aver letto il decreto di concessione del contributo,
a sua volta richiamato nella comunicazione de qua - la domanda va rigettata.
L'esito di lite comporta condanna di parte attrice al rimborso delle spese di parte convenuta e di parte chiamata, essendo la chiamata del tutto giustificata.
Le spese di parte convenuta, in difetto di nota spese, vengono liquidate d'ufficio.
Il compenso per la fase di trattazione/istruttoria viene dimezzato, non essendovi stata istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta,
rigetta
le domande tutte di Controparte_1
condanna al rimborso delle spese di Controparte_1
lite:
- di , che liquida per spese vive in € Controparte_2
0,00 e per onorari in € 6.713,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge;
- di Controparte_3
, che liquida per spese vive in € 0,00 e per
[...]
onorari in € 6.713,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in , il 23/06/2025. CP_2
pagina 13 di 14 Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3409/2022 promossa da:
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DALL'AGLIO MARCO e dall'avv. BONOMINI MONICA, quest'ultima domiciliatario;
- parte attrice - contro
, in persona del Presidente della Controparte_2
Giunta Provinciale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti FADANELLI LAURA,
GALLETTI SHIDA, PLANCKER LUKAS, ROILO ALEXANDRA, SEGNA JUTTA giusta procura in atti, domiciliatari;
- parte convenuta -
e
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. BULLO ANDREA IVAN, giusta procura in atti, domiciliatario;
- parte terza chiamata - pagina 1 di 14 in punto: responsabilità aquiliana – risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Bolzano, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_2
nella causazione dei danni patiti dalla società Controparte_1
e quindi condannare la , in persona
[...] Controparte_2
del Presidente della Provincia in carica pro tempore, eventualmente in solido, a termini della polizza assicurativa n. LSM0000011479, con la terza CP_3
chiamata in causa Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore procuratore Sig. Dott. a pagare alla CP_4 [...]
a titolo di risarcimento dei danni patiti, l'importo di € Controparte_1
50.307,00 - di cui € 13.650,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di cui € 36.657,00 a titolo sia di rifusione interessi bancari, che di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per il legittimo affidamento – o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo pagamento;
2. con vittoria in favore della società attrice delle competenze professionali e spese di causa, oltre alle spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA di
Legge, e delle spese successive occorrende;
3. con vittoria in favore della società attrice delle competenze professionali relative alle documentate attività professionali finalizzate alla trattazione e mediazione stragiudiziale della vertenza, sempre oltre alle spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA di Legge;
in via istruttoria:
pagina 2 di 14 Si chiede l'ammissione ed assunzione dei seguenti testimoni, sui capitoli che seguono:
- Sig.a Rione Peter Anich n. 8, 39031 Brunico (BZ): su tutti i Parte_1
capitoli di prova;
- Sig. Arch. Via M. Pacher n. 6, 39031 Brunico (BZ): su tutti i Testimone_1
capitoli di prova;
- Sig. Dr. c/o HGV, Via Europa n. 3/f, 39031 Brunico (BZ): su Testimone_2
tutti i capitoli di prova;
- Sig. Dr. c/o Banca Popolare dell'Alto Adige-Filiale di Brunico, Tes_3
Via Bastioni n. 24, 39031 Brunico (BZ): sui capitoli di prova n.ri 1, 7, 8, 9 e 10;
1. Vero che la è proprietaria Controparte_1
dell'esercizio alberghiero denominato “ ”, sito in Brunico (BZ), Via CP_1
Michael Pacher n. 6.
2. Vero che la Sig.a quale impiegata della società attrice, ed il Parte_1
Sig. Dr. quale commercialista della società attrice, sono stati Testimone_2
incaricati almeno dall'anno 2019, come lo sono tuttora, di curare le pratiche amministrative / contabili per la società Controparte_1
e che essi sono informati delle pratiche relative al contributo provinciale di
[...]
causa.
3. Vero che nell'ambito di un intervento di modifica e risanamento con misure energetiche dell' (si rammostri al teste la copia della licenza CP_1
d'uso: doc. attoreo n.12) parte attrice presentava alla Provincia autonoma di
, in data 20 gennaio 2020, domanda per ottenere un contributo a fondo CP_2
perduto ai sensi della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4 per l'ammodernamento, risanamento e restauro dell'“ ”. CP_1
4. Vero che quindi la società attrice inviava all'amministrazione convenuta una richiesta di aggiornamento in data 31.3.2020 (si rammostri al teste il doc. attoreo n. 2), cui veniva dato riscontro da parte della – Controparte_2
pagina 3 di 14 Area funzionale Turismo, giusta comunicazione dd.
9.4.2020 a firma del
Direttore d'area (si rammostri al teste il doc. attoreo n.3).
5. Vero che, successivamente, in data 13 novembre 2020, la società attrice comunicava alla Provincia convenuta, a mezzo PEC di pari data, che gli interventi oggetto di richiesta di contributo erano stati realizzati secondo la tempistica indicata e che, a seguito di detta PEC, la convenuta, a mezzo PEC dd. 22.12.2020 (si rammostri al teste il doc. attoreo n. 5), comunicava all'
[...]
che giusto decreto n. 24522 del 03.12.2020 era stata approvata CP_1
la sua domanda e che erano stati concessi investimenti per € 136.500,00 ed un contributo una tantum di € 121.250,00, venendo puntualizzato che, dopo aver effettuato gli investimenti, andava richiesto il pagamento in forma digitale entro l'anno 2021, pena la decadenza del contributo medesimo.
6. Vero in particolare che la predetta PEC dd. 22.12.2020 dell'amministrazione convenuta richiamava, senza allegazioni, il decreto n. 24522 del 03.12.2020.
7. Vero che parte attrice, una volta ricevuta la comunicazione PEC dd.
22.12.2020 dell'amministrazione provinciale, in cui veniva comunicato che le era stato riconosciuto un contributo una tantum di € 121.250,00, si determinava, contando su tale somma, ad effettuare nuovi ed ulteriori investimenti per l'
[...]
. CP_1
8. Vero in particolare che il legale rappresentante della società attrice, Sig.
, riferiva che senza la sicurezza di poter contare sul contributo di CP_1
€ 121.250,00, la società attrice si sarebbe astenuta dagli investimenti e spese di cui al capitolo che precede, soprattutto nella contingenza temporale di grande incertezza economica / finanziaria legata alla pandemia da Covid-19.
9. Vero che per le finalità indicate ai due capitoli che precedono, la società attrice chiedeva e poi otteneva dalla Banca Popolare dell'Alto Adige, Filiale di
Brunico, un finanziamento bancario per pagare i nuovi investimenti per l'
[...]
e le ulteriori correlate spese. CP_1
pagina 4 di 14 10. Vero che il piano di finanziamento di cui al capitolo che precede prevedeva n. 72 rate di restituzione, la prima in data 02.04.2021, l'ultima in data
02.03.2027, per un monte complessivo di interessi bancari passivi pari ad €
10.718,00.
11. Vero che successivamente la società attrice, contando sul contributo promesso dalla convenuta, effettuava ulteriori investimenti nella propria struttura alberghiera e sosteneva ulteriori spese per l'effettiva e complessiva somma di €
77.083,73 come da fatture prodotte in causa (si rammostri al teste il doc. attoreo n. 6), avendo acquistato ulteriori corpi illuminanti, effettuato interventi di falegnameria, acquistato armadi e comodini, provveduto al restauro di mobili vecchi e quant'altro meglio descritto nelle fatture medesime.
12. Vero che la società attrice formalizzava a mezzo PEC dd. 19.2.2021 alla la richiesta di pagamento del contributo Controparte_2
promesso, compilando il relativo modulo, ove indicava complessive spese per €
170.745,35 (si rammostri al teste la richiesta di pagamento dd. 19.2.2021: doc. attoreo n. 7), indicando nel frontespizio della richiesta, sia il numero del decreto 24522 del 03.12.2020 che l'importo del contributo promesso pari ad €
121.250,00, e che la prima comunicazione successiva di riscontro della convenuta avveniva solo in data 02.09.2021, unicamente a mezzo del bonifico in favore della società attrice della somma di € 17.745,00.
13. Vero che alla comunicazione a mezzo PEC dd. 06.09.2021 inviata da parte attrice all'amministrazione convenuta, con la quale si chiedevano chiarimenti riguardo al pagamento di € 17.745,00 in luogo dei promessi € 121.250,00,
l'amministrazione provinciale dava riscontro solo con PEC dd. 09.09.2021, ove si comunicava che era stato dato seguito all'ordine di pagamento, il quale risultava contabilizzato (si rammostrino al teste l doc. attorei n.10 e 11)
14. Vero che il successivo rilievo di parte attrice, giusta mail di pari data
09.09.2021, che faceva presente di avere ricevuto solo € 17.745,00 a fronte di un importo riconosciutole giusto decreto n. 24522 di € 121.250,00 e con il quale pagina 5 di 14 si chiedeva la differenza, rimaneva privo di qualsivoglia riscontro da parte convenuta (si rammostri al teste il doc. attoreo n.11)
15. Vero che i rapporti tra la società attrice ed i competenti uffici provinciali si sono svolti esclusivamente per via epistolare, ossia tramite PEC e/o mail.
C) Sin d'ora si chiede che i suddetti testimoni indicati da pare attrice vengano sentiti a prova contraria sui capitoli istruttori testimoniali avversari, ove quest'ultimi vengano denegatamente ammessi.
Si chiede l'ammissione di C.T.U. estimativa / contabile:
- per l'accertamento e la quantificazione del “danno patrimoniale” patito e patendo dalla società attrice, pari al 23% di € 136.500,00, ossia il complessivo ammontare degli investimenti concessi dalla Provincia in sede di approvazione della domanda di contributo, detratto quanto effettivamente già pagato all'attrice dalla Provincia, comprensivamente della rivalutazione monetaria e degli interessi di Legge;
- per l'accertamento e la quantificazione del “danno ex art. 2043 c.c.” patito e patendo dalla società attrice: a) sia a titolo di rifusione interessi bancari passivi sul finanziamento bancario ottenuto da parte attrice per gli investimenti per i quali è stato richiesto il contributo provinciale;
con il computo sulla somma della maggiorazione per rivalutazione monetaria ed interessi di Legge;
b) sia a titolo di risarcimento del danno per il legittimo affidamento sulla ricezione dell'importo di € 121.500,00, ossia, in via equitativa, nella misura corrispondente al proposto
25% dell'importo di € 103.755,00 (importo ottenuto avendo operato la differenza tra quanto “promesso” all'attrice per € 121.500,00 e l'importo effettivamente pagatole per € 17.745,00); con il computo sulla somma della maggiorazione per rivalutazione monetaria ed interessi di Legge”; di parte convenuta:
““- nel merito, in via principale, respingere, anche nel merito, tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e, comunque, infondate;
pagina 6 di 14 - nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la parte terza CP_5 Controparte_6
tenuta a risarcire il danno nei confronti dell'attrice e, per
[...]
l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del dovuto a titolo di risarcimento del danno oltre alle spese di lite nei confronti dell'attrice;
- in via subordinata istruttoria, ci si oppone alla ctu richiesta dall'attrice come da memoria istruttoria della ex art. 183, comma 6, Controparte_2
n. 2 c.p.c. (testo ante riforma Cartabia) dd. 11.07.2023 depositata il 18.07.2023
e si chiede “… l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, tolti eventuali giudizi e valutazioni:
1. Vero che In data 20/01/2020 (prot. nr. 44089) il ricorrente presentava all'Area funzionale “Turismo” domanda di contributo “per investimenti aziendali”, ai sensi della legge provinciale n. 4/1997.
2. Vero che nello specifico, nella domanda veniva precisato che i lavori, per un valore totale di 136.790,42 euro, riguardavano “investimenti in beni mobili” quali l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti tecnici, arredamenti.
3. Vero che venivano allegati alla domanda anche i preventivi di spesa e copia della concessione edilizia n. 243/2018 (pratica edilizia n. 186/2017) “per la modifica e risanamento con misure energetiche dell'edificio “Hotel Brunico” – riapprovazione del progetto approvato in data 04.07.2017 – n. 186/2017”, rilasciata dal Comune di Brunico in data 04/10/2018 (All.to 1).
4. Vero che con pec dd. 31/03/2020 il ricorrente chiedeva notizie circa la domanda di contributo da lui presentata (all. 2).
5. Vero che in data 09.04.2020, con lettera prot. nr. 241914, l'Area funzionale
“Turismo” comunicava al sig. l'avvenuto ricevimento della domanda di CP_1
contributo, indicando il nome del responsabile del procedimento e facendo presente che l'iniziativa (investimenti), per la quale si era chiesto il contributo, si sarebbe dovuta attuare nei termini indicati dal richiedente stesso (dal pagina 7 di 14 01/02/2020 al 01/04/2020) e che la domanda sarebbe stata evasa dall'ufficio secondo l'ordine cronologico delle domande di contributo pervenute (all.to 3).
6. Vero che con pec dd. 13/11/2020 il ricorrente comunicava il termine dei lavori
“im angegebenen Zeitfenster” (trad. “arco temporale indicato”) chiedendo contestualmente di essere istruito circa i successivi passi da seguire (all.to 4).
7. Vero che con decreto del Direttore d'Area n. 24522 dd. 03.12.2020, pubblicato sul sito internet della Provincia autonoma di , veniva CP_2
concesso a favore dell un contributo per Parte_2
investimenti aziendali pari a 17.745,00 euro a fronte di una spesa ammessa di
136.500,00 euro (all.to 5).
8. Vero che in data 22/12/2020 nella lettera di comunicazione di concessione del contributo prot. nr. 873540, veniva riportato erroneamente l'importo del contributo concesso, indicandolo in 121.250,00 euro
(all.to 6).
9. Vero che in data 19/02/2021 (prot. nr. 138663) il ricorrente presentava domanda di liquidazione del contributo, allegando documentazione di spesa per un ammontare di 170.745,35 euro (all.to 7); a tale domanda di liquidazione venivano allegati rispettivamente copia della licenza d'uso, rilasciata dal Comune di Brunico in data 16/02/2021, con la quale veniva dichiarato l'inizio lavori in data 12/10/2018 e fine lavori in data 16/09/2020, e copia della concessione edilizia n. 163/2020 (pratica edilizia n. 186/2017), “per la modifica e il risanamento con misure energetiche dell'edificio “Hotel Brunico”
– variante dei progetti approvati in data 04.09.2018 – n. 243/2018 e concessione edilizia rilasciata in data 23.08.2019 – n. 191/2019”, rilasciata dal
Comune di Brunico in data 10/08/2020.
10. Vero che in data 06/09/2021 il ricorrente chiedeva informazioni sul contributo e se fossero necessari ulteriori documenti (all.to 9).
11. Vero che in data 09/09/2021 l'Ufficio rispondeva che l'ordine di pagamento era stato inviato all'Ufficio spese (all.to 10). pagina 8 di 14 12. Vero che a quest'ultima e-mail l'attore rispondeva di aver ricevuto solo la somma di 17.745,00 euro e chiedeva quando avrebbe ricevuto il restante importo (all.to 11).
13. Vero che l'attore, non ricevendo risposta, avviava in data 11.07.2020 un procedimento di mediazione dinnanzi alla Camera di Commercio di , CP_2
chiedendo la corresponsione della cifra mancante di 103.505,00 euro per arrivare alla somma del contributo, che gli era stato erroneamente comunicato dall'Area funzionale “Turismo” con lettera dd 22.12.2020 (all.to 6).
14. Vero che il primo incontro informativo davanti all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di del 30/08/2022 ha dato esito negativo e CP_2
si è concluso con verbale negativo dd. 30.08.2022.
Con i testi:
1) c/o Direttore d'area funzionale “Turismo” Testimone_4
2) c/o Area funzionale “Turismo”; Testimone_5
3) PE Ingrid.
Si chiede, inoltre, di essere ammessa a controprova sui capitoli avversari eventualmente formulati nei termini di legge e ritenuto ammissibili.”
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80%
, 0,04 )”; CP_7 CP_8
di parte chiamata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere:
− in via principale, rigettare le domande proposte dall'Attore nei confronti della poiché infondate nell'an e nel Controparte_2
quantum;
− in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertata operatività del contratto assicurativo n. LSM0000011479 e di responsabilità della , accertare e dichiarare Controparte_2
il concorso colposo dell'Attore ex art. 1227 cod.civ., sino ad escludere ogni pagina 9 di 14 diritto all'indennizzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., e limitare l'obbligo indennitario di ai soli danni patrimoniali, nel limite CP_3
del massimale pattuito e dedotta la franchigia applicabile;
− in ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Date per note le rispettive deduzioni ed eccezioni delle parti, la domanda attorea va rigettata.
Risulta infatti pacifico, oltre che documentato, che parte attrice, nel presentare la domanda di contributo de quo (doc. 1 attoreo), alla pag. 2 dell'istanza, alla voce “Ersatzerklärungen des Notoritätsaktes) abbia dichiarato di conoscere la Legge Provinciale n. 4/1997.
Detta Legge, agli artt. 3 e 4 prevede espressamente che <gli aiuti per i beni mobili … vengono concessi come aiuti “de minimis” …>> e che <per gli investimenti aziendali promossi da microimprese e PMI svolgenti attività che non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea, possono essere concessi aiuti fino all'intensità del 40 per cento delle spese sostenute …>.
Dalla domanda di contributo risulta che questo veniva chiesto per beni mobili e che l'impresa attorea sia una piccola impresa.
A ciò si aggiunga che dalla Tabella A della delibera della Provincia
Autonoma di n. 375 dd. 24.4.2018, rubricata <Modifica dei criteri CP_2
applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, industria, commercio, servizi e turismo nonché per i contributi a fondo perduto per il settore turismo>> viene espressamente indicata nel 13% la percentuale della misura dell'agevolazione per le piccole imprese in zone turisticamente sviluppate, quale l'attrice.
pagina 10 di 14 Alla luce di tali presupposti, parte convenuta erogava importo per ammontare corrispondente all'applicazione della richiamata disciplina normativa.
Va precisato che giusta comunicazione dd. 9.4.2020 (doc. 3 di parte convenuta) la faceva presente all'attrice che gli Controparte_2
investimenti oggetto della domanda di contributo dovevano essere effettuati in una ristretta finestra temporale, ovvero dal 1.2.2020 al 1.4.2020.
II.
Alla luce di quanto sopra premesso, parte attrice chiede il risarcimento del danno ritenendosi danneggiata dalla comunicazione di contributo per importo errato (doc. 6 di parte ), di gran lunga superiore a quanto erogabile, sulla base del presupposto che ciò avrebbe dato luogo all'aspettativa dell'ottenimento dell'indicato maggior contributo, il che a sua volta dava luogo a ulteriori investimenti per importo che mai sarebbe stato speso ove vi fosse stata la consapevolezza del minor importo di fatto erogato.
Secondo parte attrice, sussisterebbe “… nel caso di specie un chiaro e sicuro nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta della pubblica amministrazione, atteso che la condotta avversaria, da ascriversi a colpa grave, consistita nell'erronea indicazione della somma effettivamente riconosciuta all'attore a titolo di contributo - oltre che nella perseveranza nel tempo di tale errore – ha indotto la società attrice ad effettuare maggiori investimenti, avendo riposto affidamento sulla maggior somma del contributo provinciale promessole
…”.
Osserva in reiezione questo Giudice come parte convenuta, nel commettere il pacifico errore nell'indicare la somma de qua, non abbia promesso alcunché.
La comunicazione dd. 22.12.2020 fa espresso richiamo al decreto n.
pagina 11 di 14 24522 dd. 3.12.2020 (doc. 5 di parte ) con cui veniva correttamente indicato l'ammontare del contributo erogato, pari ad € 17.745,00.
È detto decreto e non la comunicazione successiva – di mero valore enunciativo - che può qualificarsi provvedimento di natura dispositiva-decisoria, rispetto alla quale valutare il rispetto delle posizioni soggettive attive dell'amministrato. Le aspettative fatte valere da parte attrice non potevano certo dirsi legittime per diverse ragioni.
In primo luogo, l'attrice sostiene che il danno fatto valere scaturirebbe da ulteriori investimenti che venivano decisi a seguito della comunicazione de qua.
Risulta tuttavia agevole osservare come gli investimenti eventualmente oggetto di contributo dovevano essere eseguiti nella ricordata finestra temporale e non potevano certo seguire l'erogazione del contributo.
In secondo luogo, parte attrice, in forza del panorama normativo sopra ricordato, del decreto n. 24522 dd.
3.12.2020 e dell'espresso richiamo fatto a detto decreto nella comunicazione dd. 22.12.2020, aveva la possibilità di avvedersi del grossolano errore contenuto nella comunicazione, che avrebbe potuto quantomeno provocare una richiesta di chiarimento nei confronti della convenuta, cosa mai accaduta.
Da ultimo, non sussiste alcuna ingiustizia del danno – presupposto giuridico del danno risarcibile – ove la P.A. abbia agito in applicazione delle disposizioni cui è soggetta ovvero, nella fattispecie, nell'erogare il contributo nella misura consentita. L'ulteriore questione relativa all'erogazione del contributo che non avrebbe dovuto essere nemmeno concessa in relazione al tempo di esecuzione di lavori non appartiene all'oggetto di lite.
Essendo pertanto l'erroneo affidamento dell'attrice interamente riconducibile a responsabilità di questa – per non aver evidentemente letto la
L.P. n. 4/'97 pur dichiarando di conoscerla, da cui era evincibile che il contributo pagina 12 di 14 ottenibile mai e poi mai avrebbe potuto raggiungere la proporzione di cui alla nota comunicazione – per non aver letto il decreto di concessione del contributo,
a sua volta richiamato nella comunicazione de qua - la domanda va rigettata.
L'esito di lite comporta condanna di parte attrice al rimborso delle spese di parte convenuta e di parte chiamata, essendo la chiamata del tutto giustificata.
Le spese di parte convenuta, in difetto di nota spese, vengono liquidate d'ufficio.
Il compenso per la fase di trattazione/istruttoria viene dimezzato, non essendovi stata istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta,
rigetta
le domande tutte di Controparte_1
condanna al rimborso delle spese di Controparte_1
lite:
- di , che liquida per spese vive in € Controparte_2
0,00 e per onorari in € 6.713,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge;
- di Controparte_3
, che liquida per spese vive in € 0,00 e per
[...]
onorari in € 6.713,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in , il 23/06/2025. CP_2
pagina 13 di 14 Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 14 di 14