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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5104 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2782/2019
All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CORTESI MASSIMO presente
Appellato/i
CP
CP_ Avv. D'ANGELO MAURILIO avv. Riccioni in
CP_3 Pt_2
Avv. D'ANGELO MAURILIO
Controparte_4
Avv. D'ANGELO MAURILIO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Alberto Tilocca
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dr. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2782/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Cortesi Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Piazza Cavour CodiceFiscale_2
17, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), (C.F. ) in CP C.F._3 Controparte_5 P.IVA_1 persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t., e (C.F. Controparte_4
) in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante, tutti rappresentati e difesi P.IVA_2 dall'Avv. IO D'AN del Foro di Roma (C.F. ), ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Pietro da Cortona, 8 giusta delega in atti
- APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale civile di Roma n. 1950/2019, pubblicata il 28.01.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'Arch. ha convenuto in giudizio l'Arch. Parte_1 CP chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 21.000 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in considerazione dell'attività svolta, oltre interessi legali dal dovuto e vittoria di spese del giudizio. Ha dedotto: 1) che nel 2007 l'Arch. aveva sottoscritto con Metro C CP
s.p.a. un contratto avente ad oggetto cd. “ Studi Preventivi” di singoli edifici storici e monumenti insistenti sul tracciato della nuova linea “C” della metropolitana di Roma;
2) che l'Arch. , Parte_1 già collaboratrice dell'Arch. dal 1999, era stata nominata, da quest'ultimo, architetto CP coordinatore per lo studio preventivo di n.7 edifici/monumenti a fronte di un compenso di € 7.500, oltre oneri di legge per ogni edificio, da corrispondersi in quattro trance, pari al 50%, 30%, 10 e
10% del totale dovuto;
3) che le attività, iniziate nel 2007, erano terminate nel primo semestre del
2010 a seguito dell'esame del competente Comitato Tecnico Scientifico;
4) che il Prof. aveva CP corrisposto l'importo di cui alla prima trance, pari al 50% del compenso pattuito per ogni edificio e dopo reiterate richieste, la seconda trance del compenso dovuto per lo studio preventivo dell'edificio
“Colonna Traiana” nonché € 3.000 dei 13.500 richiesti per la seconda trance relativa agli ulteriori sei edifici;
5) che il Prof. aveva contestato il suo diritto al saldo dei compensi, assumendo che CP dal giugno 2008, essendo stata assunta dall' , l'Arch. non aveva potuto portare a CP_6 Parte_1 termine la sua attività, essendosi limitata a fornire indicazioni ad altri collaboratori dello studio;
6) che, nonostante la sua assunzione all'Ater, aveva portato a termine l'attività professionale di coordinamento del gruppo di lavoro. Si è costituito l'Arch. ed ha preliminarmente CP eccepito la sua carenza di legittimazione passiva, rilevando che l'incarico era stato conferito dalla con contratto del 24.04.2008 nel quale lo stesso era indicato quale mero Controparte_4 responsabile tecnico cui rendere conto ed all'interno della cui struttura lavorare. Ha, quindi, chiesto la chiamata in causa della quale società con la quale l'Arch. aveva Controparte_4 Parte_1 sottoscritto il contratto avente ad oggetto il “coordinamento del Gruppo di Lavoro “Studi
Preventivi” oggetto di causa per accertare l'inadempimento di quest'ultima sia nei confronti dell'Arch. che della al contratto sottoscritto in data 24.04.2008. Nel merito, CP Controparte_4 ha dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda e la assoluta carenza di prova dell'attività professionale svolta in ragione del fatto che l'Arch. , essendo stata assunta da , aveva Parte_1 CP_6 interrotto la collaborazione con lo studio nel mese di giugno 2008, esercitando inopinatamente un recesso dal predetto contratto e costringendo gli altri collaboratori dello studio a porre in essere attività che dovevano essere svolte da quest'ultima. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'Arch. al risarcimento dei danni dal medesimo subiti, pari ad € 24.791,25 per onorari Parte_1 corrisposti agli altri collaboratori dello studio per completare l'attività professionale in oggetto nonché al risarcimento dei danni per responsabilità professionale dell'Arch. Parte_1 nell'esecuzione delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie relative al villino in via Tiberio 3 in Roma di proprietà della e condotto in locazione dal Prof. Controparte_5 CP
(che si era accollato le spese di ristrutturazione e di progettazione), danni quantificati in misura pari quantomeno al corrispettivo versatole di € 6.675,00. Ha dedotto, infatti, che la mancata previsione da parte dell'Arch. di oneri concessori per il frazionamento previsto nel Progetto in Parte_1 variante da lei presentato aveva determinato il blocco dei lavori di ristrutturazione nel predetto villino da parte della Polizia Municipale in data 3.11.2009 e l'applicazione di una sanzione per oneri concessori non pagati nonché la necessità di ripresentare un nuovo progetto con ritardi nell'esecuzione dei lavori e costi per il pagamento di canoni di locazione corrisposti a vuoto pari ad
€ 91.000. La si è costituita ed ha confermato di aver conferito l'incarico Controparte_4 professionale all'Arch. con contratto del 24.04.2008 e che, a seguito dell'immotivato e Parte_1 repentino recesso dal contratto posto in essere dall'Arch. , il Prof. ed i suoi Parte_1 CP collaboratori di studio avevano portato a termine le attività oggetto del conferimento dell'incarico professionale, evitando le penali previste nel contratto concluso dal Prof. con , CP CP_7 quindi, concluso chiedendo accertarsi che l'Arch. ha percepito più della metà dell'importo Parte_1 previsto contrattualmente e, per l'effetto, stante il suo recesso, respingere ogni ulteriore domanda di compensi relativi al contratto del 24.04.2008. Con atto di citazione iscritto al R.G. n.10388/2014 la quale proprietaria del villino sito in Roma, via Tiberio n.3 concesso in locazione Controparte_5 all'Arch. ed alla con contratti di locazione che prevedevano per i conduttori CP Controparte_4
l'accollo del 50% delle spese di ristrutturazione e di progettazione, ha convenuto in giudizio l'Arch.
chiedendo accertare la responsabilità professionale di quest'ultima nello Parte_1 svolgimento dell'incarico professionale di porre in essere tutte le attività amministrative per ottenere le necessarie autorizzazioni e permessi, e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni subiti pari ad € 8.948,22, di cui € 6.456,65 quale sanzione subita per il mancato pagamento degli oneri concessori e di € 2.491,57 per maggiorazione degli stessi dalla data del 2006, periodo in cui dovevano essere versati, al 2012 in cui erano stati richiesti, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. L'Arch. Pt_1 si è costituita ed ha preliminarmente richiesto la riunione del presente giudizio a quello R.G.
[...]
66521/2013 nel quale l'Arch. aveva richiesto, a titolo di risarcimento danni, la somma di CP
€6.675,00 per i medesimi fatti nonché, nel merito, ha contestato in fatto ed in diritto ogni sua responsabilità nell'occorso, rilevando che dalla risultava essersi occupata della sistemazione CP_8 delle aree a verde e dei lavori di consolidamento dei muri di confine nonché delle problematiche di carattere archeologico e che ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 380/2001 l'attività di seguire l'iter burocratico delle pratiche ed il pagamento degli oneri concessori costituiva un incombente del costruttore, del progettista e del direttore dei lavori e, quindi, nel caso in esame, dell'Ing. CP_9 al quale tale incarico era stato affidato. Concludeva, quindi, chiedendo di rigettare ogni avversa domanda con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria e vittoria di spese del giudizio.
Veniva quindi disposta la riunione del predetto giudizio R.G. n.10388/2014 al presente..”
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “ogni ulteriore eccezione e domanda respinta, così provvede: - accertato il diritto dell'Arch. al pagamento di Parte_1 ulteriori € 10.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di compensi per l'attività professionale indicata in atti;
- accertato e dichiarato l'inadempimento dell'Arch. Parte_1 all'incarico professionale assunto dall'Arch. in occasione dei lavori di ristrutturazione CP del vilino in Roma via Tiberio n.3 di proprietà della ed il diritto dell'Arch. Controparte_5 CP al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di € 6.675,00, oltre interessi dalla
[...] domanda al saldo;
- operata la compensazione tra gli importi dovuti dall'Arch. a Parte_1 titolo di compensi con quelli richiesti dall'Arch. a titolo di risarcimento danni, CP condanna l'Arch. al pagamento, in favore dell'Arch. di € 3.825,00, CP Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna l'Arch. al pagamento, in Parte_1 favore della di € 8.948,22, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, Controparte_5
a titolo di risarcimento danni;
- compensa le spese del giudizio tra le parti Arch. CP
e Arch. ; - condanna l'Arch. alla refusione, in Controparte_4 Parte_1 Parte_1 favore della delle spese del giudizio che ex D.M. n.37/18 liquida per compensi ed Controparte_5 esborsi in € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CA come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, in riforma della sentenza n. 1950/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 23.01.2019 e pubblicata in data 28.01.2019, non notificata in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la fondatezza del fumus boni iuris e la gravità dei periculum…; nel merito: accertare e dichiarare il diritto dell'Arch. al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro Parte_1
21.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo quale saldo per le prestazioni professionali rese in favore del medesimo Arch.
quale architetto coordinatore per lo studio preventivo di 7 edifici/monumenti nell'ambito
CP degli studi preventivi commissionati da Metro C S.p.a. allo stesso Arch. E per l'effetto -
CP condannare l'Arch. al pagamento in favore dell'Arch. della somma
CP Parte_1 complessiva di euro 21.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni dell'Arch. poiché infondata in fatto ed in diritto;
rigettare la domanda di
CP risarcimento danni avanzata dalla Società poiché infondata in fatto ed in diritto. Controparte_5
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno CP Controparte_5 Controparte_4 proposto appello incidentale e così concluso: “Voglia la Ecc.ma Corte adita, respinta ogni avversa deduzione ed eccezione ed in accoglimento delle proprie deduzioni ed eccezioni e dei motivi di appello incidentale: - rigettare la domanda di sospensione di esecutività della sentenza di I grado in quanto assolutamente infondata non sussistendo né fumus né periculum;
- rigettare nel merito l'appello avversario perché infondato in fatto e diritto e viceversa, - accertato e dichiarato che vi fu grave inadempimento nell'esecuzione del contratto con e Prof. (e non Controparte_4 CP adempimento parziale) da parte della , accogliere l'appello incidentale del Prof e Parte_1 CP di e riformare la sentenza di I grado riconoscendo che nulla è dovuto a titolo di Controparte_4 saldo onorario alla - ovvero che alla stessa è dovuto meno dei 10.500,00 Euro Parte_1 riconosciutigli in I grado - a causa del minor lavoro da questa prodotto in favore dello
[...]
a seguito della sua assunzione in e condannare la stessa al Controparte_10 CP_6 Parte_1 risarcimento dei danni prodotti allo (a seguito dell'assunzione in ) pari ad CP0 CP_6
€24.791,25 tra somma da questi versata agli altri collaboratori - € 16.865,00 - e maggiori spese generali affrontate - € 7.926,00 - ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannarla alla rifusione a favore del Prof. con rivalutazione ed interessi CP dalla domanda al saldo effettivo. E ciò anche per l'avvenuta lesione del principio di buona fede nel contrarre una volta accertata e dichiarata la mala fede della sia nel momento della Parte_1 conclusione del contratto - per aver taciuto di aver partecipato al concorso in Ater e l'eventualità che avrebbe potuto essere ivi assunta - sia nel momento della esecuzione del contratto con e Prof. sottraendosi all'esatto adempimento, -condannare la alla Controparte_4 CP Parte_1 rifusione delle spese di lite di I grado in favore del Prof. Arch. con riferimento alla CP vicenda del villino di Via Tiberio è uscita sconfitta. Con condanna a spese competenze e onorari del presente giudizio a favore di tutte le parti appellate”.
A scioglimento della riserva assunta in data 24.09.2019, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione e rinviato la causa per conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale di è articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato “Sulla domanda attrice – Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli art. 1218 e 2967 del c.c. Contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia l'esatto adempimento dell'obbligazione”, parte appellante censura la sentenza di primo grado deducendo la contraddittorietà tra le risultanze oggetto dell'accertamento giudiziale e le conclusioni cui è pervenuto il tribunale. Lamenta l'accoglimento solo parziale della domanda di pagamento da lei avanzata con la conseguente incongrua riduzione dell'importo spettantele (da €21.000,00 ad
€10.500,00) avendo il giudice erroneamente ritenuto che l'appellante non aveva portato a termine tutte le attività previste nel contratto, nonostante dai documenti prodotti e dalle testimonianze escusse fosse risultato che la stessa aveva esattamente adempiuto all'incarico affidatole.
Con il secondo motivo rubricato “La seconda riconvenzionale dell'arch. La restituzione dei CP compensi elargiti all'arch. per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Tiberio n. Parte_1
3. Errata valutazione delle prove documentali. Contrasto con le testimonianze. Contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, la impugna la sentenza per illogicità Parte_1
e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui essa ha riconosciuto all'arch. a titolo CP di risarcimento danni, la somma che egli avrebbe corrisposto all'appellante in occasione delle prestazioni da questa rese per i lavori di ristrutturazione del villino di proprietà della . CP_5
Nello specifico, erroneamente il giudice di primo grado avrebbe condannato l'appellante alla restituzione della somma di €6.675,00 all'arch. importo corrispondente al compenso dalla CP stessa ricevuto per altro diverso incarico, come peraltro risulterebbe dalle causali delle fatture emesse per siffatta somma.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c..
Contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia”, l'appellante contesta la sentenza ritenendo che non potesse esserle imputato l'inesatto adempimento relativamente all'incarico inerente al calcolo ed al pagamento degli oneri concessori, posto che nella variante del progetto allegata era risultato che le era stato affidato un incarico diverso da quello di progettista e direttore dei lavori e che in base alla normativa, precisamente dall'art. 64 del D.p.r. 380/2001, spettava proprio al progettista nonché al direttore dei lavori assolvere a tutte le pratiche amministrative, comprese quelle relative agli oneri accessori.
L'appello incidentale proposto da e è CP Controparte_5 Controparte_4 articolato in tre motivi. Con il primo motivo di appello incidentale, rubricato “sul punto del saldo dell'onorario”, gli appellanti incidentali censurano la sentenza di primo grado che non aveva ravvisato l'inadempimento della laddove invece la stessa fosse da ritenere come solo parzialmente adempiente, hanno Parte_1 insistito per i riconoscimento di una maggiore riduzione della quota dell'onorario.
Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato “sul punto del risarcimento dei danni”, si impugna la sentenza per il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni richiesto dal CP
Nello specifico, si lamenta il riconoscimento dei danni per gli onorari che il avrebbe pagato CP per altri collaboratori che si erano occupati oltre che del loro lavoro anche di quello ulteriore a seguito della assunzione della de da parte di . Si lamenta ancora il mancato risarcimento dei Pt_1 CP_6 danni per le maggiori spese generali calcolate sul lavoro dell' appellante che era “rimasto” in capo allo studio dopo il giugno del 2008 e stimato nella somma pari ad €7.926,00 in base alla tariffa
Architetti versata in atti.
Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “con riferimento alla compensazione delle spese”, si impugna la sentenza anche relativamente alla compensazione delle spese di lite, essendo stato riconosciuto il come parte totalmente vittoriosa. CP
La sentenza impugnata è così motivata: “LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ARCH.
ROCCHI. Le attività professionali per le quali l'Arch. ha chiesto all'Arch. il Parte_1 CP pagamento di compensi risultano coincidenti con quelle indicate nel “contratto di servizi per l'affidamento di specifiche prestazioni professionali inerenti lo studio di interazione tra linea ed edifici storici/monumenti” concluso dalla con l'Arch. in data Controparte_4 Parte_1
24.04.2008, avente ad oggetto l'attività di coordinatore del Gruppo di Lavoro “Studi Preventivi” relativi a n.7 edifici/monumenti elencati (v. doc. 2 . Le fatture n.6/8 del 29.05.2008 CP_4 relative al pagamento della prima trance di compensi, n.1/10 del 24.05.2010, relativa alla seconda trance per l'edificio “Colonna Traiana” (v. doc. n.3 e 3 ter) risultano, inoltre, intestate e pagate dalla Si ritiene, pertanto, la obbligata al pagamento dei compensi Controparte_4 Controparte_4 previsti nel predetto contratto. Tuttavia, non può non rilevarsi che la fattura n.1/2011 del 16.02.2011 di “acconto sulla seconda trance di pagamento” è stata inviata allo studio dell'Arch. CP
e che quest'ultimo abbia effettivamente provveduto al relativo pagamento con bonifico bancario (v. doc. n.4 , così di fatto confermando che quest'ultimo era subentrato nei rapporti Controparte_4 tra le predette parti del contratto, avendo interesse al completamento di tali studi in quanto soggetto obbligato, quale Rappresentante Tecnico del Gruppo di Lavoro Studi Preventivi ed unitamente a all'esecuzione del contratto di servizi per l'affidamento di specifiche prestazioni Controparte_4 professionali inerenti lo studio di interazione tra linea ed edifici storici/monumenti sottoscritto in data 25.05.2007 (v. doc. n.1 . RECESSO DAL CONTRATTO E INADEMPIMENTO CP_4 L'Arch. ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la per far CP Controparte_4 accertare l'inadempimento della all'incarico professionale assunto sia nei confronti Parte_1 dell'Arch. con il quale collaborava da anni, sia nei confronti della con la CP Controparte_4 quale aveva sottoscritto il contratto in data 24.04.2008, e, quindi, per far rigettare ogni ulteriore domanda di pagamento dei relativi compensi. Tale domanda può trovare, solo in parte, accoglimento.
È pacifico che l'Arch. sia stata assunta dall' nel 2008 e che abbia quindi dovuto Parte_1 CP_6 interrompere l'attività di collaborazione a tempo pieno con lo studio dell'Arch. Si ritiene, CP quindi, verosimile che la stessa, pur continuando l'attività di coordinamento del Gruppo di Lavoro
“Studi Preventivi”, non abbia potuto porre in essere tutte le attività previste nel contratto, atteso che le stesse sono risultate essere state poste in essere, in gran parte, in un periodo successivo al conferimento dell'incarico nell'Aprile 2008 e alla sua assunzione all' nel giugno 2008 (v. CP_6 approvazione studi preventivi in data 20.05.2010, doc. n.8 . Le e.mails prodotte in atti CP_4 dall'Arch. attestano che l'attività professionale non si è interrotta ed è proseguita dal Parte_1 giugno 2008 al gennaio 2010 (v. doc. n.14) ma non consentono di ritiene adeguatamente provato l'esatto adempimento di tutte le prestazioni indicate nel contratto e di escludere che l'esatto adempimento delle stesse sia stato possibile in virtù dell'attività professionale prestata da altri professionisti dello studio (v. mail del 29.12.2009 relativa solo ad alcuni dei sette edifici e CP mail del 29.01.2010 Arch. . I testimoni sentiti hanno, infatti, confermato che, nonostante Per_1
l'assunzione dell'Arch. da parte di nel giugno 2008, quest'ultima aveva comunque Parte_1 CP_6 continuato a collaborare con lo studio nelle attività di elaborazione degli studi preventivi, CP firmando la relazione conclusiva degli stessi in vista dell'approvazione da parte del Comitato
Tecnico Scientifico (v. dichiarazioni testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 ed approvazione degli studi nel maggio 2010 doc. n.8). L'Arch. , coordinatore degli Testimone_2 studi preventivi relativi ad altri edifici del medesimo progetto ha, tuttavia, precisato che, a seguito dell'assunzione da parte dell' nel giugno 2008, l'Arch. non aveva più lavorato a CP_6 Parte_1 tempo pieno nello studio e, quindi, pur proseguendo la sua attività di coordinamento, gran CP parte del lavoro era stato posto in essere da altri collaboratori dello studio (v. anche testi Tes_4
e che ha dichiarato che l'Arch. aveva lavorato a tali studi Tes_3 Testimone_5 Per_2 dal 2007 e che non sapeva avesse cessato la sua collaborazione con lo studio). La teste Arch.
[...] ha, infatti, riferito che faceva parte del gruppo di lavoro coordinato dall'Arch. Tes_6 Parte_1
e che dal giugno 2008, su indicazione dell'Arch. sia lei che il collega non avevano CP CP1 avuto più contatti con l'Arch. ed avevano fatto riferimento all'Arch. , Per_3 Testimone_2 coordinatore di altro gruppo di studi. Sulla base di tali elementi probatori si ritiene, quindi, che l'Arch. abbia provato di aver in gran parte adempiuto, grazie all'attività di altri Per_2 collaboratori dello l'incarico ricevuto e che alla stessa sia dovuto il pagamento dei CP0 compensi riconosciutile dalla stessa e dall'Arch. 1 trance pari al 50% e 2 Controparte_4 CP trance, pari al 30% del compenso, in quanto parzialmente pagata dalla e dall'Arch. Controparte_4
(v. fatture doc. nn.2 e 3 ) e per la quale era stato richiesto il pagamento del saldo CP Parte_1 di € 10.500,00 sempre all'Arch. (v. doc. n.4 a/r del 21.12.2012). Si dichiara, quindi, la CP
e l'Arch. quali parti del contratto di servizi concluso con la Metro C. s.p.a. e che CP_4 CP di fatto hanno utilizzato gli studi preventivi realizzati con il coordinamento dell'Arch. e Parte_1 messo a disposizione i propri collaboratori di studio per il completamento della stessa, tenuti a corrispondere all'Arch. il saldo della 2 trance. Si condannano, in solido, la Parte_1 CP_4
e l'Arch. al pagamento, in favore dell'Arch. , di ulteriori € 10.500, oltre
[...] CP Parte_1 interessi dalla domanda al saldo. RISARCIMENTO DANNI PER RECESSO E MAGGIORI COSTI
DEI COLLABORATORI La domanda riconvenzionale dell'Arch. di accertare e dichiarare il CP danno al medesimo prodotto dall'Arch. in conseguenza dell'improvviso recesso ed Parte_1 inadempimento dal contratto del 24.04.2008, quantificato nella somma di € 24.791,25 per onorari a terzi e spese o nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche per violazione degli obblighi di buona fede, non avendo l'Arch. informato né la né l'Arch. della sua Parte_1 Controparte_4 CP partecipazione al concorso indetto dall' , non può trovare accoglimento per difetto di adeguata CP_6 prova sia nell'an che nel quantum. Così come già in precedenza evidenziato, l'istruttoria espletata consente di escludere che l'Arch. abbia esercitato un diritto di recesso dal contratto, Per_2 avendo comunque proseguito la sua attività sino al 2010 e posto in essere gran parte delle attività necessarie per completare e far approvare gli studi preventivi del gruppo dalla stessa coordinato.
Non risulta, peraltro, dalla documentazione in atti che l'Arch. o la abbiano CP Controparte_4 contestato all'Arch. l'illegittimità del suo comportamento e/o un inadempimento tale da Parte_1 determinare la risoluzione del contratto ed una richiesta di risarcimento danni. La circostanza di fatto che quest'ultima si sia avvalsa di una maggiore collaborazione dell'Arch. Per_1 collaboratrice dello e coordinatrice di altro Gruppo di lavoro di studi preventivi CP0 CP relativi ad altri monumenti per la realizzazione della metro C, non giustifica di per sé la richiesta di rimborso dei compensi corrisposti a quest'ultima dall'Arch. é di quelli relativi agli Architetti CP
e in quanto quest'ultimi avrebbero dovuto comunque prestare la loro attività Tes_4 CP1 per tale progetto in quanto facenti parte del gruppo coordinato dall'Arch. (v. dich. teste Per_2
e fatture doc. nn.24-28 che fanno generico riferimento ad attività di collaborazione Tes_4 CP professionale con lo studio . Peraltro, il riconoscimento parziale del compenso dovuto CP all'Arch. (80% con esclusione delle ultime due trance del 10%) tiene di fatto conto e Parte_1 compensa, in via equitativa, il maggior lavoro posto in essere dai collaboratori dello studio CP per consentire all'Arch. di portare a termine l'incarico e consentire allo studio ed Per_2 CP alla di non essere inadempienti nei confronti della committente Controparte_4 [...]
DEL VILLINO IN VIA Controparte_12
TIBERIO N.3/ VIA A. GIARDINA 15 E RISARCIMENTO DANNI L'Arch. ha prodotto in atti CP il contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, via Tiberio n.3/angolo via Giardina n.15 con il quale in data 30.04.2005 si era impegnato con la proprietaria dell'immobile Controparte_5 locato, ad accollarsi una parte (non meglio precisata) dei lavori di ristrutturazione da effettuare sull'immobile (v.doc. n.32 ed ha assunto che nel settembre 2005, su suo incarico, l'Arch CP [...]
aveva redatto un perizia giurata sulla superficie dell'immobile, depositata presso il Comune Pt_1 di Roma unitamente all'istanza di condono e presentato una prima denuncia di inizio attività per i lavori di consolidamento dei muri di confine e realizzazione di un garage interno al Comune di Roma
(v. doc. nn.33 e 34) ed una successiva Denuncia di Inizio attività in variante (v. doc. n.34 bis), documenti tutti presentati a nome della e del progettista e direttore dei lavori Ing. CP_5 ma firmati dall'Arch. e dalla proprietà. Nelle fatture prodotte in atti risulta, CP_9 Parte_1 inoltre, che l'Arch. ha richiesto ed ottenuto dall'Arch. il pagamento di compensi Parte_1 CP per lavori di consolidamento dei muri di confine e per la ristrutturazione di un villino sito in via
Giardina 15 (v. doc. nn.35-38 sicché deve ritenersi verosimile che quest'ultima non si sia CP occupata solo della sistemazione delle aree verdi (così come dalle stessa sostenuto per escludere ogni sua responsabilità) ma che abbia predisposto il progetto architettonico e curato gli adempimenti amministrativi per la presentazione delle predette denunce di inizio attività e di variante presso il
Comune di Roma, avvalendosi della collaborazione dell'Ing. er l'elaborazione del progetto CP_9 strutturale (v. doc. nn.33,34 e 34bis firmati esclusivamente dalla e testimonianze rese dai Parte_1 testi e . Risulta, inoltre, dal verbale in atti che il 3.11.2009 è stato Tes_4 Tes_7 CP_9 disposto il sequestro del cantiere in via Tiberio 3 sia perché lo stato ante operam risultava difforme dallo stato dei luoghi riscontrato in sede di sopralluogo e determinava un incremento di volume pari alla superficie del piano terreno con un aumento di cubatura, sia perché non risultava versato il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR 380/01 (v. verbale sequestro Polizia Municipale
Roma doc. n.39 e decreto di convalida doc. n.40). Contributo che ben doveva essere calcolato e versato al momento del rilascio del permesso di costruire. Risulta, inoltre, che è stato richiesto dall'Ing. un accertamento di variante in data 23.12.2010 (v. doc. n.41) ed ottenuto nel 2012 CP_9 un permesso a costruire in sanatoria con obbligo di versamento di un contributo per opere di urbanizzazione e costo di costruzione per complessivi € 35.000, di cui € 12.619,44 a titolo di oblazione (v. doc. n.40 bis e n.42). Si ritiene, pertanto, che il blocco dei lavori non possa essere ricondotto in via esclusiva all'inadempimento contestato all'Arch. (omesso calcolo e Parte_1 versamento degli oneri concessori per il frazionamento previsto nel progetto di variante all'atto del rilascio del permesso di costruire) ma anche ad irregolarità nell'esecuzione del progetto e/o non conformità delle opere eseguite sotto la Direzione dell'Ing. rispetto allo stato ante operam CP_9 indicato nella DIA che hanno determinato un aumento di volume (v. pag. 9 comparsa di costituzione dell'Arch. he ipotizza una corresponsabilità dell'Ing. ei fatti che hanno dato luogo CP CP_9 al provvedimento di sequestro nonché richiesta della di un danno per oblazione di oneri CP_5 concessori pari ad € 6.456,65). Tuttavia, poiché è emerso che l'Arch. si è occupata della Parte_1 pratiche amministrative relative al progetto può trovare accoglimento la domanda dell'Arch. CP di accertarsi il suo inesatto adempimento all'incarico conferitole e, quindi, il diritto dell'Arch. di richiederle, a titolo di risarcimento danni, quantomeno la restituzione dell'importo di CP
€6.675,00 versatole a titolo di compensi (v. doc. nn.35-38). L'Arch. ha, infatti, provato che il CP fermo del cantiere si era protratto dal 2010 al 2012 e che ciò gli aveva causato un danno economicamente superiore a quello richiesto in quanto aveva dovuto comunque versare canoni di locazione alla senza poter usufruire dell'immobile (v. doc. nn.41-45). Non Controparte_5 sussistono, infine, i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria proposta dall'Arch. . RISARCIMENTO DANNI TIBERIO CASE La Parte_1
quale proprietaria dell'immobile, ha chiesto di accertarsi la responsabilità Controparte_5 professionale dell'Arch. nell'omessa determinazione degli oneri concessori all'atto della Parte_1 presentazione del progetto di variante a suo nome con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno causatole, pari ad € 6.456,65 versati a titolo di oblazione e alla sopravvenuta maggiorazione degli oneri stessi in misura parti ad € 2.491,57. Ha, infatti, dimostrato che a seguito della presentazione di un nuovo progetto in sanatoria del villino in via Tiberio aver dovuto versare al Comune di Roma 35.217,72 a titolo di spese di urbanizzazione e costi di costruzione, di cui
€12.619,44 a titolo di oblazione per costo di costruzione (v. doc. n.24 e 24 bis) e che aveva ricalcolato l'oblazione relativa all'attività omissiva dell'arch. , attribuendole solo i costi di una parte Parte_1 della predetta sanzione ed i maggiori oneri corrisposti al Comune sulla base delle nuove tariffe (v. doc. nn.23 e 25 che specificano le modalità di calcolo della sanzione e l'incremento degli oneri).
L'arch. non ha, peraltro, contestato il calcolo della quota parte di sanzione riconducibile Parte_1 all'omesso versamento degli oneri concessori né l'importo richiesto a titolo di maggiorazione degli oneri stessi dal 2006 al 2012. Quindi, poiché la stessa è risultata essere il soggetto incaricato di occuparsi degli adempimenti relativi al rilascio dei permessi amministrativi (v. dichiarazioni testimoni) e, quindi, al calcolo degli oneri concessori al momento della presentazione del progetto in variante, si ritiene che la stessa sia tenuta a risarcire alla dei danni da quest'ultima CP_5 CP_5 subiti in conseguenza del suo inesatto adempimento, pari ad € 8.948,22 oltre interessi dalla domanda al saldo. COMPENSAZIONI L'Arch. ha chiesto di compensare le somme eventualmente CP riconosciute all'Arch. con gli importi da quest'ultima dovuti a titolo di risarcimento danni Parte_1 nei confronti dell'Arch. Quindi, compensato l'importo di € 10.500 (saldo fattura relativa alla CP seconda trance compensi) con l'importo di € 6.675,00, si condanna l'Arch. al CP pagamento di ulteriori € 3.825,00 oltre interessi dalla domanda al saldo. In considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti nel giudizio portante, si compensano integralmente le spese del giudizio tra le parti. Si condanna l'Arch. alla refusione delle spese del giudizio Parte_1 in favore della così come liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe previste Controparte_5 dal D.M. 37/18”.
Il primo motivo dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale, in quanto strettamente connessi devono essere trattati congiuntamente. Essi non sono fondati.
Dall'attività istruttoria espletata nel precedente grado di giudizio e dalla documentazione prodotta in atti è emerso con evidenza che l'Arch. per il periodo successivo alla sua Parte_1 assunzione presso l' avvenuta nel giugno del 2008, ha continuato a portare avanti la CP_6 collaborazione con lo studio dell'Arch. occupandosi dell'attività di coordinamento del CP
Gruppo di Lavoro “Studi preventivi”. Il teste all'udienza del 10/04/2015 Testimone_1 afferma: “sono ingegnere e ho coordinato con l'Arch un gruppo di lavoro che si occupava Parte_1 di studi preventivi relativi alla realizzazione della metro e sugli effetti che l'opera poteva avere sugli edifici monumentali”. Sul capitolo 7 ex memorie 183 di parte attrice lo stesso dichiara: “è vero che abbiamo iniziato a lavorare nel settembre 2007 e che abbiamo terminato la stesura delle relazioni conclusive inerenti i vari edifici entro il primo semestre 2010”.
Lo svolgimento di detta attività in concomitanza rispetto alla prestazione lavorativa effettuata presso l' dalla si era resa possibile grazie alla collaborazione del personale facente CP_6 Parte_1 parte dello studio del come confermato dalle prove testimoniali escusse e dalla CP corrispondenza intercorsa tra l'odierna appellante e gli altri professionisti collaboratori dello studio.
Più nello specifico, nella corrispondenza tra l'Arch e del Parte_1 Testimone_2
14/07/2009, la stessa appellante richiedeva tempi aggiuntivi per la consegna delle relazioni commissionatele ammettendo: “con il nuovo lavoro ho tempi risicatissimi”. Anche nella mail del
30/07/2009 la scrive. “io finirò tardi in ufficio, se non si può rinviare la consegna a lunedì Parte_1 non so proprio come fare” ed aggiunge “peraltro voi avete un pdf e vi devo inviare un file word se potete fare voi le correzioni”. Ed ulteriormente, nella mail del 31/07/2009 inviata dalla
[...] alla si legge: “direi che casomai siete voi che non rispettate le scadenze vi era Tes_2 Parte_1 stato chiesto di consegnare prima prevedendo che sarebbe andata così per avere il tempo di fare le cose”. (vedasi doc. 10 – 12 fascicolo primo grado . CP È di tutta evidenza, quindi, che per portare a termine l'incarico affidatole, l'Arch. Parte_1 abbia riscontrato delle difficoltà nel rispetto delle tempistiche perviste per le consegne, avendo naturalmente meno tempo a disposizione in considerazione del fatto che pacificamente la stessa stava svolgendo la propria attività lavorativa a tempo pieno presso altro ufficio.
L'adempimento della prestazione da parte della professionista si è perciò certamente reso possibile solo grazie al costante supporto dei collaboratori dello studio come suffragato dalle CP testimonianze del precedente grado di giudizio. Il teste all'udienza del Testimone_8
10/05/2016, sul capitolo D della comparsa di costituzione del ha dichiarato: “è vero l'Arch CP
non ha più lavorato all'interno dello studio e di conseguenza gran parte del lavoro che
Parte_1 lei avrebbe dovuto svolgere all'interno dello studio è ricaduto su di me e su altri collaboratori dello studio. Preciso che l'Arch. ha proseguito a lavorare per la redazione delle relazioni
Parte_1 preliminari ma trovandosi all'esterno dello studio molte attività ricadevano di fatto sugli altri collaboratori, in quanto vi erano molte scadenze e sollecitazioni da parte di Metro C. Gli altri collaboratori dovevano quindi provvedere ad attività di revisione delle relazioni, di produzione degli elaborati o anche semplicemente di risposta alle mail”. Adr: “L'arch. ha presentato la
Parte_1 relazione conclusiva al termine degli studi preventivi per i monumenti indicati ma preciso che sino al 2008 l'Arch. ha svolto tutte le attività relative agli studi preventivi mentre in seguito
Parte_1 gran parte del lavoro è stato svolto anche da noi anche se li ha portati a termine grazie al nostro supporto”.
Il contributo reso dagli altri professionisti è stato confermato anche dalla testimonianza resa nella medesima udienza da segretaria amministrativa dello studio Testimone_9 CP
Alla luce di quanto sopra riportato risulta condivisibile quanto statuito dal Tribunale a pag. 6-
7: “Le e-mail prodotte in atti dall'Arch. attestano che l'attività professionale non si è Parte_1 interrotta ed è proseguita dal giugno 2008 al gennaio 2010 (v. doc. n.14) ma non consentono di ritiene adeguatamente provato l'esatto adempimento di tutte le prestazioni indicate nel contratto e di escludere che l'esatto adempimento delle stesse sia stato possibile in virtù dell'attività professionale prestata da altri professionisti dello (v. mail del 29.12.2009 relativa solo CP0 ad alcuni dei sette edifici e mail del 29.01.2010 Arch. . I testimoni sentiti hanno, infatti, Per_1 confermato che, nonostante l'assunzione dell'Arch. da parte di nel giugno 2008, Parte_1 CP_6 quest'ultima aveva comunque continuato a collaborare con lo studio nelle attività di CP elaborazione degli studi preventivi, firmando la relazione conclusiva degli stessi in vista dell'approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico (v. dichiarazioni testi Tes_1
, e ed approvazione degli studi nel maggio 2010 doc.
[...] Testimone_2 Testimone_3
n.8)”. Entrambi i motivi non risultano quindi fondati.
Anche il secondo motivo dell'appello incidentale, relativo al risarcimento dei danni richiesti dall'architetto per gli onorari degli altri collaboratori e per le maggiori spese generali che lo CP stesso ha dovuto sopportare a seguito dell'assunzione all'Ater dell'Arch. non ha pregio. Parte_1
Sul punto si ritiene di poter condividere il ragionamento del giudice di prime cure il quale correttamente ha affermato che la circostanza di fatto che l'architetto “si sia avvalsa di Parte_1 una maggiore collaborazione dell'Arch. collaboratrice dello studio e coordinatrice Per_1 CP di altro Gruppo di lavoro di studi preventivi relativi ad altri monumenti per la realizzazione della metro C, non giustifica di per sé la richiesta di rimborso dei compensi corrisposti a quest'ultima dall'Arch. né di quelli relativi agli Architetti e in quanto quest'ultimi CP Tes_4 CP1 avrebbero dovuto comunque prestare la loro attività per tale progetto in quanto facenti parte del gruppo coordinato dall'Arch. (v. dich. teste e fatture doc. nn.24-28 che Per_2 Tes_4 CP fanno generico riferimento ad attività di collaborazione professionale con lo .”. CP0 CP
Come noto, la domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Ebbene, la documentazione prodotta dall'Arch. a CP sostegno della propria pretesa risarcitoria (allegato 30 ter e 31 fascicolo primo grado si è CP dimostrata generica e inidonea a dimostrare il fondamento della sua domanda, poiché dalla stessa non
è possibile evincere in quale misura il compenso degli architetti sia stato maggiorato in considerazione dell'ulteriore attività espletata, rispetto a quando la lavorava Parte_1 esclusivamente presso lo studio Sul punto il lamenta che il giudice avrebbe dovuto CP CP riconoscere, per il lavoro aggiuntivo espletato dallo studio e facendo applicazione dello stesso ragionamento applicato in favore dell'appellante, se non l'intera somma emersa dalle fatture versate in atti almeno una parte delle stesse. A tal proposito, si rileva che, invero, il giudice è ricorso al medesimo iter argomentativo tanto per l'arch. quanto per l'arch. osto che il lavoro Parte_1 CP aggiuntivo o “ulteriore” è stato compensato con la parte dell'onorario che non è stato riconosciuto alla Infatti, il giudice di prime cure ha così sostenuto: “Il riconoscimento parziale del Parte_1 compenso dovuto all'Arch. (80% con esclusione delle ultime due trance del 10%) tiene di Parte_1 fatto conto e compensa, in via equitativa, il maggior lavoro posto in essere dai collaboratori dello per consentire all'Arch. di portare a termine l'incarico e consentire CP0 Parte_1 CP ed alla di non essere inadempienti nei confronti della ”. Controparte_4 Parte_3
Meritano, inoltre, trattazione congiunta il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale relativi all'immobile di via Tiberio n.
3. Essi non hanno pregio.
Infatti, parte appellante lamenta, in primis, la restituzione dei compensi elargiti all'Arch. Parte_1 per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Tiberio n. 3 pari ad € 6.675,00 in quanto sarebbero corrispondenti ad un altro incarico. La censura non merita accoglimento, posto che, alla luce delle prove espletate nel corso del precedente giudizio, è emerso che l'incarico di occuparsi e curare il pagamento degli oneri concessori fosse a carico dell'appellante. Infatti, all'udienza del 17 luglio
2017, il teste ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti in quanto ha Testimone_10 collaborato con l'architetto e sui capitoli della memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. ha Parte_1 evidenziato “è vero quanto mi si legge, io mi sono occupato del progetto strutturale, l'arch.
[...]
si è occupato del progetto architettonico e dei rapporti con il Comune di Roma per il rilascio Pt_1 delle autorizzazioni/concessioni” ed aggiunge “non mi sono mai occupato dei rapporti con il Comune
e l'iter necessario per il rilascio dei titoli autorizzativi, non mi sono occupato dei titoli di frazionamento, di tutto ciò si è occupato l'arch. ”. Ciò risulta peraltro confermato anche Parte_1 dalle dichiarazioni rese dalle teste che sui capitoli e) ed f) della comparsa di Testimone_8 costituzione e risposta del Prof. a affermato: “Frequentando lo studio mi risulta che all'Arch. CP
fu affidato il compito di seguire le pratiche burocratiche nonché di predisporre il progetto Parte_1 di ristrutturazione del villino di Via Tiberio n.3” ,“Posso confermare che in genere in caso di frazionamento di immobili vengono versati oneri concessori di cui deve occuparsi l'architetto che si occupa del progetto”. Sui capitoli dell'atto di citazione di ha dichiarato: “Sono a Controparte_5 conoscenza del fatto che l'Arch. si è occupata della ristrutturazione del villino di via Parte_1
Tiberio, dell'iter burocratico del Progetto e di contattare gli uffici del Comune”.
Circostanze queste altresì emerse dalla testimonianza resa da , all'udienza del 10 Testimone_9 maggio 2016, la quale ha sostenuto, in relazione ai capitoli e, f e g della comparsa di costituzione del prof. quanto segue “Mi risulta che è stata incaricata di predisporre il progetto di CP ristrutturazione del villino di Via Tiberio n. 3 e di seguire le pratiche amministrative”. “Ricordo che il cantiere è stato sottoposto a sequestro e in quel momento siamo venuti a conoscenza che non erano stati pagati oneri concessori relativi al villino di via Tiberio n.
3. L'Arch. aveva contatti Parte_1 con il Comune di Roma ed avrebbe dovuto informare lo studio degli oneri concessori da pagare”.
Infine, anche la teste all'udienza del 9 gennaio 2017 ha confermato che la Testimone_6 Parte_1 si dovesse occupare degli aspetti amministrativi. A tal riguardo ha dichiarato: “Ricordo che l'Arch.
fu incaricata della redazione del progetto architettonico e dell'iter burocratico del Parte_1 progetto e che l'Ing. si occupò del progetto strutturale. L'Arch. ha realizzato il CP_9 Parte_1 progetto architettonico del Villino di via Tiberio e che seguiva i rapporti con il Comune e la sovrintendenza per il rilascio delle relative autorizzazioni. L'Ing. non si occupava delle CP_9 pratiche burocratiche e delle autorizzazioni”.
Pertanto, appare con chiarezza che l'appellante fosse stata incaricata di occuparsi delle pratiche amministrative relative all'immobile di via Tiberio n. 3 e che, quindi, il giudice di prime cure ha, a questo punto del tutto condivisibilmente, affermato la responsabilità della sotto tale Parte_1 aspetto. A ciò si aggiunga che, dalle prove prodotte dalla stessa a supporto delle proprie doglianze non emerge quanto da lei sostenuto, ovvero che la dovesse occuparsi solo della Parte_1 sistemazione delle aree verdi. Ciò invero è smentito dalla documentazione in atti e quindi dalle fatture
(cfr. doc. 35-36-37- 38 allegati alla comparsa del prof , dalla perizia giurata depositata presso CP il Comune di Roma insieme all'istanza di condono, dalla DIA presentata per i lavori di consolidamento dei muri di confine e realizzazione di un garage interno sempre presentata al Comune di Roma oltre che di una successiva DIA in variante recanti la firma dell'Arch. (cfr. doc. Parte_1
n. 33-34-34 bis allegati alla comparsa del prof. . CP
Tutti i detti documenti attestano che la congiuntamente all'ing. si era occupata Parte_1 CP_9 dell'ampliamento del garage interrato, dei lavori di consolidamento dei muri di confine mediante paratie di micropali, della ristrutturazione dell'immobile e del frazionamento dell'unità immobiliare.
Come chiarito dal giudice di prime cure il blocco dei lavori non poteva però essere ricondotto in via esclusiva all'inadempimento contestato all'Arch. relativo all'omesso calcolo e versamento Parte_1 degli oneri concessori per il frazionamento previsto nel progetto di variante all'atto del rilascio del permesso di costruire “ma anche ad irregolarità nell'esecuzione del progetto e/o non conformità delle opere eseguite sotto la Direzione dell' Ing. rispetto allo stato ante operam indicato nella CP_9
DIA che hanno determinato un aumento di volume”. E condivisibilmente, il Tribunale ha aggiunto che: “poiché è emerso che la si è occupata delle pratiche amministrative relative al Parte_1 progetto può trovare accoglimento la domanda dell'Arch. di accertarsi il suo inesatto CP adempimento dell'incarico conferitole e, quindi, il diritto dell'Arch. di richiederle, a titolo di CP risarcimento danni, quantomeno la restituzione dell'importo di € 6.675,00 versatole a titolo di compensi (v. doc. n. 35-38)”.
Non ha poi pregio la censura dell'appellante quanto al riconoscimento in sentenza del risarcimento danni in favore di per un importo pari ad € 8.948,22, oltre interessi legali stante l'inesatto CP_5 adempimento della riconducile all'omesso versamento degli oneri concessori. Ebbene, Parte_1 come in precedenza chiarito, dalla documentazione versata in atti oltre che dalle prove testimoniali riportate è emerso, in maniera inequivoca, che spettava proprio all'appellante occuparsi dei vari adempimenti amministrativi. Sicché il giudice ha, condivisibilmente riconosciuto meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento avanzata da pari ad euro 8.948,22 di cui CP_5
€6.456,65 quale sanzione subita per il mancato pagamento degli oneri concessori ed € 2.491,57 per maggiorazione degli stessi dalla data del 2006, periodo in cui dovevano essere versati, al 2012 in cui erano stati richiesti. Danni riconducibili certamente al suo inesatto adempimento, in quanto la stessa era stata incaricata di occuparsi del rilascio dei permessi amministrativi. Peraltro, come messo in evidenza dal Tribunale, la stessa non ha contestato “il calcolo della quota parte di sanzione riconducibile all'omesso versamento degli oneri concessori né l'importo richiesto a titolo di maggiorazione degli stessi dal 2006-2012”.
Infine, neppure il terzo motivo di appello incidentale relativo alle spese di lite può trovare accoglimento. Il giudice di prime cure, alla luce della parziale reciproca soccombenza delle parti del giudizio, ha compensato le spese di lite tra la e Quest'ultimo non può considerarsi Parte_1 CP nel corso del giudizio di primo grado, come parte totalmente vittoriosa. Come chiarito dalla suprema
Corte, “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse” (Cass. sez. 5 - , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025; Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017 conf. N. 406 del 2008). Fattispecie che non ricorre nel caso di specie, essendo le parti risultate reciprocamente soccombenti. Infatti, ai sensi del II secondo comma dell'art. 92 c.p.c. «Se vi è soccombenza reciproca (…) il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». Pertanto, la doglianza dell'appellante incidentale non merita accoglimento, avendo il giudice di primo grado fatto un buon governo della normativa in materia ed avendo, in omaggio ai principi previsti in ambito di liquidazione delle spese legali, compensato le spese stante la parziale reciproca soccombenza delle parti.
In definitiva, l'appello principale e l'appello incidentale sono infondati e vanno rigettati, con conferma della sentenza di primo grado. Parimenti le spese del presente grado sono integralmente compensate in virtù della reciproca soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, essendo rigettati l'appello principale e l'appello incidentale deve darsi atto della sussistenza dei presupposti da parte di Parte_1
e di e di versare un ulteriore importo CP Controparte_5 Controparte_4
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma
1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da CP Controparte_5 Controparte_4 avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n. 1950/2019, pubblicata il 28.01.2019, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale di e CP Controparte_5 Controparte_4
- Compensa integralmente le spese del grado.
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali Parte_1
e di un ulteriore importo CP Controparte_5 Controparte_4
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 16.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera - - Alberto Tilocca -
Sezione VI civile
R.G. 2782/2019
All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CORTESI MASSIMO presente
Appellato/i
CP
CP_ Avv. D'ANGELO MAURILIO avv. Riccioni in
CP_3 Pt_2
Avv. D'ANGELO MAURILIO
Controparte_4
Avv. D'ANGELO MAURILIO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Alberto Tilocca
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dr. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2782/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Cortesi Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Piazza Cavour CodiceFiscale_2
17, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), (C.F. ) in CP C.F._3 Controparte_5 P.IVA_1 persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t., e (C.F. Controparte_4
) in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante, tutti rappresentati e difesi P.IVA_2 dall'Avv. IO D'AN del Foro di Roma (C.F. ), ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Pietro da Cortona, 8 giusta delega in atti
- APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale civile di Roma n. 1950/2019, pubblicata il 28.01.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'Arch. ha convenuto in giudizio l'Arch. Parte_1 CP chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 21.000 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in considerazione dell'attività svolta, oltre interessi legali dal dovuto e vittoria di spese del giudizio. Ha dedotto: 1) che nel 2007 l'Arch. aveva sottoscritto con Metro C CP
s.p.a. un contratto avente ad oggetto cd. “ Studi Preventivi” di singoli edifici storici e monumenti insistenti sul tracciato della nuova linea “C” della metropolitana di Roma;
2) che l'Arch. , Parte_1 già collaboratrice dell'Arch. dal 1999, era stata nominata, da quest'ultimo, architetto CP coordinatore per lo studio preventivo di n.7 edifici/monumenti a fronte di un compenso di € 7.500, oltre oneri di legge per ogni edificio, da corrispondersi in quattro trance, pari al 50%, 30%, 10 e
10% del totale dovuto;
3) che le attività, iniziate nel 2007, erano terminate nel primo semestre del
2010 a seguito dell'esame del competente Comitato Tecnico Scientifico;
4) che il Prof. aveva CP corrisposto l'importo di cui alla prima trance, pari al 50% del compenso pattuito per ogni edificio e dopo reiterate richieste, la seconda trance del compenso dovuto per lo studio preventivo dell'edificio
“Colonna Traiana” nonché € 3.000 dei 13.500 richiesti per la seconda trance relativa agli ulteriori sei edifici;
5) che il Prof. aveva contestato il suo diritto al saldo dei compensi, assumendo che CP dal giugno 2008, essendo stata assunta dall' , l'Arch. non aveva potuto portare a CP_6 Parte_1 termine la sua attività, essendosi limitata a fornire indicazioni ad altri collaboratori dello studio;
6) che, nonostante la sua assunzione all'Ater, aveva portato a termine l'attività professionale di coordinamento del gruppo di lavoro. Si è costituito l'Arch. ed ha preliminarmente CP eccepito la sua carenza di legittimazione passiva, rilevando che l'incarico era stato conferito dalla con contratto del 24.04.2008 nel quale lo stesso era indicato quale mero Controparte_4 responsabile tecnico cui rendere conto ed all'interno della cui struttura lavorare. Ha, quindi, chiesto la chiamata in causa della quale società con la quale l'Arch. aveva Controparte_4 Parte_1 sottoscritto il contratto avente ad oggetto il “coordinamento del Gruppo di Lavoro “Studi
Preventivi” oggetto di causa per accertare l'inadempimento di quest'ultima sia nei confronti dell'Arch. che della al contratto sottoscritto in data 24.04.2008. Nel merito, CP Controparte_4 ha dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda e la assoluta carenza di prova dell'attività professionale svolta in ragione del fatto che l'Arch. , essendo stata assunta da , aveva Parte_1 CP_6 interrotto la collaborazione con lo studio nel mese di giugno 2008, esercitando inopinatamente un recesso dal predetto contratto e costringendo gli altri collaboratori dello studio a porre in essere attività che dovevano essere svolte da quest'ultima. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'Arch. al risarcimento dei danni dal medesimo subiti, pari ad € 24.791,25 per onorari Parte_1 corrisposti agli altri collaboratori dello studio per completare l'attività professionale in oggetto nonché al risarcimento dei danni per responsabilità professionale dell'Arch. Parte_1 nell'esecuzione delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie relative al villino in via Tiberio 3 in Roma di proprietà della e condotto in locazione dal Prof. Controparte_5 CP
(che si era accollato le spese di ristrutturazione e di progettazione), danni quantificati in misura pari quantomeno al corrispettivo versatole di € 6.675,00. Ha dedotto, infatti, che la mancata previsione da parte dell'Arch. di oneri concessori per il frazionamento previsto nel Progetto in Parte_1 variante da lei presentato aveva determinato il blocco dei lavori di ristrutturazione nel predetto villino da parte della Polizia Municipale in data 3.11.2009 e l'applicazione di una sanzione per oneri concessori non pagati nonché la necessità di ripresentare un nuovo progetto con ritardi nell'esecuzione dei lavori e costi per il pagamento di canoni di locazione corrisposti a vuoto pari ad
€ 91.000. La si è costituita ed ha confermato di aver conferito l'incarico Controparte_4 professionale all'Arch. con contratto del 24.04.2008 e che, a seguito dell'immotivato e Parte_1 repentino recesso dal contratto posto in essere dall'Arch. , il Prof. ed i suoi Parte_1 CP collaboratori di studio avevano portato a termine le attività oggetto del conferimento dell'incarico professionale, evitando le penali previste nel contratto concluso dal Prof. con , CP CP_7 quindi, concluso chiedendo accertarsi che l'Arch. ha percepito più della metà dell'importo Parte_1 previsto contrattualmente e, per l'effetto, stante il suo recesso, respingere ogni ulteriore domanda di compensi relativi al contratto del 24.04.2008. Con atto di citazione iscritto al R.G. n.10388/2014 la quale proprietaria del villino sito in Roma, via Tiberio n.3 concesso in locazione Controparte_5 all'Arch. ed alla con contratti di locazione che prevedevano per i conduttori CP Controparte_4
l'accollo del 50% delle spese di ristrutturazione e di progettazione, ha convenuto in giudizio l'Arch.
chiedendo accertare la responsabilità professionale di quest'ultima nello Parte_1 svolgimento dell'incarico professionale di porre in essere tutte le attività amministrative per ottenere le necessarie autorizzazioni e permessi, e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni subiti pari ad € 8.948,22, di cui € 6.456,65 quale sanzione subita per il mancato pagamento degli oneri concessori e di € 2.491,57 per maggiorazione degli stessi dalla data del 2006, periodo in cui dovevano essere versati, al 2012 in cui erano stati richiesti, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. L'Arch. Pt_1 si è costituita ed ha preliminarmente richiesto la riunione del presente giudizio a quello R.G.
[...]
66521/2013 nel quale l'Arch. aveva richiesto, a titolo di risarcimento danni, la somma di CP
€6.675,00 per i medesimi fatti nonché, nel merito, ha contestato in fatto ed in diritto ogni sua responsabilità nell'occorso, rilevando che dalla risultava essersi occupata della sistemazione CP_8 delle aree a verde e dei lavori di consolidamento dei muri di confine nonché delle problematiche di carattere archeologico e che ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 380/2001 l'attività di seguire l'iter burocratico delle pratiche ed il pagamento degli oneri concessori costituiva un incombente del costruttore, del progettista e del direttore dei lavori e, quindi, nel caso in esame, dell'Ing. CP_9 al quale tale incarico era stato affidato. Concludeva, quindi, chiedendo di rigettare ogni avversa domanda con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria e vittoria di spese del giudizio.
Veniva quindi disposta la riunione del predetto giudizio R.G. n.10388/2014 al presente..”
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “ogni ulteriore eccezione e domanda respinta, così provvede: - accertato il diritto dell'Arch. al pagamento di Parte_1 ulteriori € 10.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di compensi per l'attività professionale indicata in atti;
- accertato e dichiarato l'inadempimento dell'Arch. Parte_1 all'incarico professionale assunto dall'Arch. in occasione dei lavori di ristrutturazione CP del vilino in Roma via Tiberio n.3 di proprietà della ed il diritto dell'Arch. Controparte_5 CP al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di € 6.675,00, oltre interessi dalla
[...] domanda al saldo;
- operata la compensazione tra gli importi dovuti dall'Arch. a Parte_1 titolo di compensi con quelli richiesti dall'Arch. a titolo di risarcimento danni, CP condanna l'Arch. al pagamento, in favore dell'Arch. di € 3.825,00, CP Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna l'Arch. al pagamento, in Parte_1 favore della di € 8.948,22, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, Controparte_5
a titolo di risarcimento danni;
- compensa le spese del giudizio tra le parti Arch. CP
e Arch. ; - condanna l'Arch. alla refusione, in Controparte_4 Parte_1 Parte_1 favore della delle spese del giudizio che ex D.M. n.37/18 liquida per compensi ed Controparte_5 esborsi in € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CA come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, in riforma della sentenza n. 1950/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 23.01.2019 e pubblicata in data 28.01.2019, non notificata in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la fondatezza del fumus boni iuris e la gravità dei periculum…; nel merito: accertare e dichiarare il diritto dell'Arch. al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro Parte_1
21.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo quale saldo per le prestazioni professionali rese in favore del medesimo Arch.
quale architetto coordinatore per lo studio preventivo di 7 edifici/monumenti nell'ambito
CP degli studi preventivi commissionati da Metro C S.p.a. allo stesso Arch. E per l'effetto -
CP condannare l'Arch. al pagamento in favore dell'Arch. della somma
CP Parte_1 complessiva di euro 21.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni dell'Arch. poiché infondata in fatto ed in diritto;
rigettare la domanda di
CP risarcimento danni avanzata dalla Società poiché infondata in fatto ed in diritto. Controparte_5
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno CP Controparte_5 Controparte_4 proposto appello incidentale e così concluso: “Voglia la Ecc.ma Corte adita, respinta ogni avversa deduzione ed eccezione ed in accoglimento delle proprie deduzioni ed eccezioni e dei motivi di appello incidentale: - rigettare la domanda di sospensione di esecutività della sentenza di I grado in quanto assolutamente infondata non sussistendo né fumus né periculum;
- rigettare nel merito l'appello avversario perché infondato in fatto e diritto e viceversa, - accertato e dichiarato che vi fu grave inadempimento nell'esecuzione del contratto con e Prof. (e non Controparte_4 CP adempimento parziale) da parte della , accogliere l'appello incidentale del Prof e Parte_1 CP di e riformare la sentenza di I grado riconoscendo che nulla è dovuto a titolo di Controparte_4 saldo onorario alla - ovvero che alla stessa è dovuto meno dei 10.500,00 Euro Parte_1 riconosciutigli in I grado - a causa del minor lavoro da questa prodotto in favore dello
[...]
a seguito della sua assunzione in e condannare la stessa al Controparte_10 CP_6 Parte_1 risarcimento dei danni prodotti allo (a seguito dell'assunzione in ) pari ad CP0 CP_6
€24.791,25 tra somma da questi versata agli altri collaboratori - € 16.865,00 - e maggiori spese generali affrontate - € 7.926,00 - ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannarla alla rifusione a favore del Prof. con rivalutazione ed interessi CP dalla domanda al saldo effettivo. E ciò anche per l'avvenuta lesione del principio di buona fede nel contrarre una volta accertata e dichiarata la mala fede della sia nel momento della Parte_1 conclusione del contratto - per aver taciuto di aver partecipato al concorso in Ater e l'eventualità che avrebbe potuto essere ivi assunta - sia nel momento della esecuzione del contratto con e Prof. sottraendosi all'esatto adempimento, -condannare la alla Controparte_4 CP Parte_1 rifusione delle spese di lite di I grado in favore del Prof. Arch. con riferimento alla CP vicenda del villino di Via Tiberio è uscita sconfitta. Con condanna a spese competenze e onorari del presente giudizio a favore di tutte le parti appellate”.
A scioglimento della riserva assunta in data 24.09.2019, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione e rinviato la causa per conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale di è articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato “Sulla domanda attrice – Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli art. 1218 e 2967 del c.c. Contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia l'esatto adempimento dell'obbligazione”, parte appellante censura la sentenza di primo grado deducendo la contraddittorietà tra le risultanze oggetto dell'accertamento giudiziale e le conclusioni cui è pervenuto il tribunale. Lamenta l'accoglimento solo parziale della domanda di pagamento da lei avanzata con la conseguente incongrua riduzione dell'importo spettantele (da €21.000,00 ad
€10.500,00) avendo il giudice erroneamente ritenuto che l'appellante non aveva portato a termine tutte le attività previste nel contratto, nonostante dai documenti prodotti e dalle testimonianze escusse fosse risultato che la stessa aveva esattamente adempiuto all'incarico affidatole.
Con il secondo motivo rubricato “La seconda riconvenzionale dell'arch. La restituzione dei CP compensi elargiti all'arch. per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Tiberio n. Parte_1
3. Errata valutazione delle prove documentali. Contrasto con le testimonianze. Contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, la impugna la sentenza per illogicità Parte_1
e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui essa ha riconosciuto all'arch. a titolo CP di risarcimento danni, la somma che egli avrebbe corrisposto all'appellante in occasione delle prestazioni da questa rese per i lavori di ristrutturazione del villino di proprietà della . CP_5
Nello specifico, erroneamente il giudice di primo grado avrebbe condannato l'appellante alla restituzione della somma di €6.675,00 all'arch. importo corrispondente al compenso dalla CP stessa ricevuto per altro diverso incarico, come peraltro risulterebbe dalle causali delle fatture emesse per siffatta somma.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c..
Contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia”, l'appellante contesta la sentenza ritenendo che non potesse esserle imputato l'inesatto adempimento relativamente all'incarico inerente al calcolo ed al pagamento degli oneri concessori, posto che nella variante del progetto allegata era risultato che le era stato affidato un incarico diverso da quello di progettista e direttore dei lavori e che in base alla normativa, precisamente dall'art. 64 del D.p.r. 380/2001, spettava proprio al progettista nonché al direttore dei lavori assolvere a tutte le pratiche amministrative, comprese quelle relative agli oneri accessori.
L'appello incidentale proposto da e è CP Controparte_5 Controparte_4 articolato in tre motivi. Con il primo motivo di appello incidentale, rubricato “sul punto del saldo dell'onorario”, gli appellanti incidentali censurano la sentenza di primo grado che non aveva ravvisato l'inadempimento della laddove invece la stessa fosse da ritenere come solo parzialmente adempiente, hanno Parte_1 insistito per i riconoscimento di una maggiore riduzione della quota dell'onorario.
Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato “sul punto del risarcimento dei danni”, si impugna la sentenza per il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni richiesto dal CP
Nello specifico, si lamenta il riconoscimento dei danni per gli onorari che il avrebbe pagato CP per altri collaboratori che si erano occupati oltre che del loro lavoro anche di quello ulteriore a seguito della assunzione della de da parte di . Si lamenta ancora il mancato risarcimento dei Pt_1 CP_6 danni per le maggiori spese generali calcolate sul lavoro dell' appellante che era “rimasto” in capo allo studio dopo il giugno del 2008 e stimato nella somma pari ad €7.926,00 in base alla tariffa
Architetti versata in atti.
Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “con riferimento alla compensazione delle spese”, si impugna la sentenza anche relativamente alla compensazione delle spese di lite, essendo stato riconosciuto il come parte totalmente vittoriosa. CP
La sentenza impugnata è così motivata: “LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ARCH.
ROCCHI. Le attività professionali per le quali l'Arch. ha chiesto all'Arch. il Parte_1 CP pagamento di compensi risultano coincidenti con quelle indicate nel “contratto di servizi per l'affidamento di specifiche prestazioni professionali inerenti lo studio di interazione tra linea ed edifici storici/monumenti” concluso dalla con l'Arch. in data Controparte_4 Parte_1
24.04.2008, avente ad oggetto l'attività di coordinatore del Gruppo di Lavoro “Studi Preventivi” relativi a n.7 edifici/monumenti elencati (v. doc. 2 . Le fatture n.6/8 del 29.05.2008 CP_4 relative al pagamento della prima trance di compensi, n.1/10 del 24.05.2010, relativa alla seconda trance per l'edificio “Colonna Traiana” (v. doc. n.3 e 3 ter) risultano, inoltre, intestate e pagate dalla Si ritiene, pertanto, la obbligata al pagamento dei compensi Controparte_4 Controparte_4 previsti nel predetto contratto. Tuttavia, non può non rilevarsi che la fattura n.1/2011 del 16.02.2011 di “acconto sulla seconda trance di pagamento” è stata inviata allo studio dell'Arch. CP
e che quest'ultimo abbia effettivamente provveduto al relativo pagamento con bonifico bancario (v. doc. n.4 , così di fatto confermando che quest'ultimo era subentrato nei rapporti Controparte_4 tra le predette parti del contratto, avendo interesse al completamento di tali studi in quanto soggetto obbligato, quale Rappresentante Tecnico del Gruppo di Lavoro Studi Preventivi ed unitamente a all'esecuzione del contratto di servizi per l'affidamento di specifiche prestazioni Controparte_4 professionali inerenti lo studio di interazione tra linea ed edifici storici/monumenti sottoscritto in data 25.05.2007 (v. doc. n.1 . RECESSO DAL CONTRATTO E INADEMPIMENTO CP_4 L'Arch. ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la per far CP Controparte_4 accertare l'inadempimento della all'incarico professionale assunto sia nei confronti Parte_1 dell'Arch. con il quale collaborava da anni, sia nei confronti della con la CP Controparte_4 quale aveva sottoscritto il contratto in data 24.04.2008, e, quindi, per far rigettare ogni ulteriore domanda di pagamento dei relativi compensi. Tale domanda può trovare, solo in parte, accoglimento.
È pacifico che l'Arch. sia stata assunta dall' nel 2008 e che abbia quindi dovuto Parte_1 CP_6 interrompere l'attività di collaborazione a tempo pieno con lo studio dell'Arch. Si ritiene, CP quindi, verosimile che la stessa, pur continuando l'attività di coordinamento del Gruppo di Lavoro
“Studi Preventivi”, non abbia potuto porre in essere tutte le attività previste nel contratto, atteso che le stesse sono risultate essere state poste in essere, in gran parte, in un periodo successivo al conferimento dell'incarico nell'Aprile 2008 e alla sua assunzione all' nel giugno 2008 (v. CP_6 approvazione studi preventivi in data 20.05.2010, doc. n.8 . Le e.mails prodotte in atti CP_4 dall'Arch. attestano che l'attività professionale non si è interrotta ed è proseguita dal Parte_1 giugno 2008 al gennaio 2010 (v. doc. n.14) ma non consentono di ritiene adeguatamente provato l'esatto adempimento di tutte le prestazioni indicate nel contratto e di escludere che l'esatto adempimento delle stesse sia stato possibile in virtù dell'attività professionale prestata da altri professionisti dello studio (v. mail del 29.12.2009 relativa solo ad alcuni dei sette edifici e CP mail del 29.01.2010 Arch. . I testimoni sentiti hanno, infatti, confermato che, nonostante Per_1
l'assunzione dell'Arch. da parte di nel giugno 2008, quest'ultima aveva comunque Parte_1 CP_6 continuato a collaborare con lo studio nelle attività di elaborazione degli studi preventivi, CP firmando la relazione conclusiva degli stessi in vista dell'approvazione da parte del Comitato
Tecnico Scientifico (v. dichiarazioni testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 ed approvazione degli studi nel maggio 2010 doc. n.8). L'Arch. , coordinatore degli Testimone_2 studi preventivi relativi ad altri edifici del medesimo progetto ha, tuttavia, precisato che, a seguito dell'assunzione da parte dell' nel giugno 2008, l'Arch. non aveva più lavorato a CP_6 Parte_1 tempo pieno nello studio e, quindi, pur proseguendo la sua attività di coordinamento, gran CP parte del lavoro era stato posto in essere da altri collaboratori dello studio (v. anche testi Tes_4
e che ha dichiarato che l'Arch. aveva lavorato a tali studi Tes_3 Testimone_5 Per_2 dal 2007 e che non sapeva avesse cessato la sua collaborazione con lo studio). La teste Arch.
[...] ha, infatti, riferito che faceva parte del gruppo di lavoro coordinato dall'Arch. Tes_6 Parte_1
e che dal giugno 2008, su indicazione dell'Arch. sia lei che il collega non avevano CP CP1 avuto più contatti con l'Arch. ed avevano fatto riferimento all'Arch. , Per_3 Testimone_2 coordinatore di altro gruppo di studi. Sulla base di tali elementi probatori si ritiene, quindi, che l'Arch. abbia provato di aver in gran parte adempiuto, grazie all'attività di altri Per_2 collaboratori dello l'incarico ricevuto e che alla stessa sia dovuto il pagamento dei CP0 compensi riconosciutile dalla stessa e dall'Arch. 1 trance pari al 50% e 2 Controparte_4 CP trance, pari al 30% del compenso, in quanto parzialmente pagata dalla e dall'Arch. Controparte_4
(v. fatture doc. nn.2 e 3 ) e per la quale era stato richiesto il pagamento del saldo CP Parte_1 di € 10.500,00 sempre all'Arch. (v. doc. n.4 a/r del 21.12.2012). Si dichiara, quindi, la CP
e l'Arch. quali parti del contratto di servizi concluso con la Metro C. s.p.a. e che CP_4 CP di fatto hanno utilizzato gli studi preventivi realizzati con il coordinamento dell'Arch. e Parte_1 messo a disposizione i propri collaboratori di studio per il completamento della stessa, tenuti a corrispondere all'Arch. il saldo della 2 trance. Si condannano, in solido, la Parte_1 CP_4
e l'Arch. al pagamento, in favore dell'Arch. , di ulteriori € 10.500, oltre
[...] CP Parte_1 interessi dalla domanda al saldo. RISARCIMENTO DANNI PER RECESSO E MAGGIORI COSTI
DEI COLLABORATORI La domanda riconvenzionale dell'Arch. di accertare e dichiarare il CP danno al medesimo prodotto dall'Arch. in conseguenza dell'improvviso recesso ed Parte_1 inadempimento dal contratto del 24.04.2008, quantificato nella somma di € 24.791,25 per onorari a terzi e spese o nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche per violazione degli obblighi di buona fede, non avendo l'Arch. informato né la né l'Arch. della sua Parte_1 Controparte_4 CP partecipazione al concorso indetto dall' , non può trovare accoglimento per difetto di adeguata CP_6 prova sia nell'an che nel quantum. Così come già in precedenza evidenziato, l'istruttoria espletata consente di escludere che l'Arch. abbia esercitato un diritto di recesso dal contratto, Per_2 avendo comunque proseguito la sua attività sino al 2010 e posto in essere gran parte delle attività necessarie per completare e far approvare gli studi preventivi del gruppo dalla stessa coordinato.
Non risulta, peraltro, dalla documentazione in atti che l'Arch. o la abbiano CP Controparte_4 contestato all'Arch. l'illegittimità del suo comportamento e/o un inadempimento tale da Parte_1 determinare la risoluzione del contratto ed una richiesta di risarcimento danni. La circostanza di fatto che quest'ultima si sia avvalsa di una maggiore collaborazione dell'Arch. Per_1 collaboratrice dello e coordinatrice di altro Gruppo di lavoro di studi preventivi CP0 CP relativi ad altri monumenti per la realizzazione della metro C, non giustifica di per sé la richiesta di rimborso dei compensi corrisposti a quest'ultima dall'Arch. é di quelli relativi agli Architetti CP
e in quanto quest'ultimi avrebbero dovuto comunque prestare la loro attività Tes_4 CP1 per tale progetto in quanto facenti parte del gruppo coordinato dall'Arch. (v. dich. teste Per_2
e fatture doc. nn.24-28 che fanno generico riferimento ad attività di collaborazione Tes_4 CP professionale con lo studio . Peraltro, il riconoscimento parziale del compenso dovuto CP all'Arch. (80% con esclusione delle ultime due trance del 10%) tiene di fatto conto e Parte_1 compensa, in via equitativa, il maggior lavoro posto in essere dai collaboratori dello studio CP per consentire all'Arch. di portare a termine l'incarico e consentire allo studio ed Per_2 CP alla di non essere inadempienti nei confronti della committente Controparte_4 [...]
DEL VILLINO IN VIA Controparte_12
TIBERIO N.3/ VIA A. GIARDINA 15 E RISARCIMENTO DANNI L'Arch. ha prodotto in atti CP il contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, via Tiberio n.3/angolo via Giardina n.15 con il quale in data 30.04.2005 si era impegnato con la proprietaria dell'immobile Controparte_5 locato, ad accollarsi una parte (non meglio precisata) dei lavori di ristrutturazione da effettuare sull'immobile (v.doc. n.32 ed ha assunto che nel settembre 2005, su suo incarico, l'Arch CP [...]
aveva redatto un perizia giurata sulla superficie dell'immobile, depositata presso il Comune Pt_1 di Roma unitamente all'istanza di condono e presentato una prima denuncia di inizio attività per i lavori di consolidamento dei muri di confine e realizzazione di un garage interno al Comune di Roma
(v. doc. nn.33 e 34) ed una successiva Denuncia di Inizio attività in variante (v. doc. n.34 bis), documenti tutti presentati a nome della e del progettista e direttore dei lavori Ing. CP_5 ma firmati dall'Arch. e dalla proprietà. Nelle fatture prodotte in atti risulta, CP_9 Parte_1 inoltre, che l'Arch. ha richiesto ed ottenuto dall'Arch. il pagamento di compensi Parte_1 CP per lavori di consolidamento dei muri di confine e per la ristrutturazione di un villino sito in via
Giardina 15 (v. doc. nn.35-38 sicché deve ritenersi verosimile che quest'ultima non si sia CP occupata solo della sistemazione delle aree verdi (così come dalle stessa sostenuto per escludere ogni sua responsabilità) ma che abbia predisposto il progetto architettonico e curato gli adempimenti amministrativi per la presentazione delle predette denunce di inizio attività e di variante presso il
Comune di Roma, avvalendosi della collaborazione dell'Ing. er l'elaborazione del progetto CP_9 strutturale (v. doc. nn.33,34 e 34bis firmati esclusivamente dalla e testimonianze rese dai Parte_1 testi e . Risulta, inoltre, dal verbale in atti che il 3.11.2009 è stato Tes_4 Tes_7 CP_9 disposto il sequestro del cantiere in via Tiberio 3 sia perché lo stato ante operam risultava difforme dallo stato dei luoghi riscontrato in sede di sopralluogo e determinava un incremento di volume pari alla superficie del piano terreno con un aumento di cubatura, sia perché non risultava versato il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR 380/01 (v. verbale sequestro Polizia Municipale
Roma doc. n.39 e decreto di convalida doc. n.40). Contributo che ben doveva essere calcolato e versato al momento del rilascio del permesso di costruire. Risulta, inoltre, che è stato richiesto dall'Ing. un accertamento di variante in data 23.12.2010 (v. doc. n.41) ed ottenuto nel 2012 CP_9 un permesso a costruire in sanatoria con obbligo di versamento di un contributo per opere di urbanizzazione e costo di costruzione per complessivi € 35.000, di cui € 12.619,44 a titolo di oblazione (v. doc. n.40 bis e n.42). Si ritiene, pertanto, che il blocco dei lavori non possa essere ricondotto in via esclusiva all'inadempimento contestato all'Arch. (omesso calcolo e Parte_1 versamento degli oneri concessori per il frazionamento previsto nel progetto di variante all'atto del rilascio del permesso di costruire) ma anche ad irregolarità nell'esecuzione del progetto e/o non conformità delle opere eseguite sotto la Direzione dell'Ing. rispetto allo stato ante operam CP_9 indicato nella DIA che hanno determinato un aumento di volume (v. pag. 9 comparsa di costituzione dell'Arch. he ipotizza una corresponsabilità dell'Ing. ei fatti che hanno dato luogo CP CP_9 al provvedimento di sequestro nonché richiesta della di un danno per oblazione di oneri CP_5 concessori pari ad € 6.456,65). Tuttavia, poiché è emerso che l'Arch. si è occupata della Parte_1 pratiche amministrative relative al progetto può trovare accoglimento la domanda dell'Arch. CP di accertarsi il suo inesatto adempimento all'incarico conferitole e, quindi, il diritto dell'Arch. di richiederle, a titolo di risarcimento danni, quantomeno la restituzione dell'importo di CP
€6.675,00 versatole a titolo di compensi (v. doc. nn.35-38). L'Arch. ha, infatti, provato che il CP fermo del cantiere si era protratto dal 2010 al 2012 e che ciò gli aveva causato un danno economicamente superiore a quello richiesto in quanto aveva dovuto comunque versare canoni di locazione alla senza poter usufruire dell'immobile (v. doc. nn.41-45). Non Controparte_5 sussistono, infine, i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria proposta dall'Arch. . RISARCIMENTO DANNI TIBERIO CASE La Parte_1
quale proprietaria dell'immobile, ha chiesto di accertarsi la responsabilità Controparte_5 professionale dell'Arch. nell'omessa determinazione degli oneri concessori all'atto della Parte_1 presentazione del progetto di variante a suo nome con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno causatole, pari ad € 6.456,65 versati a titolo di oblazione e alla sopravvenuta maggiorazione degli oneri stessi in misura parti ad € 2.491,57. Ha, infatti, dimostrato che a seguito della presentazione di un nuovo progetto in sanatoria del villino in via Tiberio aver dovuto versare al Comune di Roma 35.217,72 a titolo di spese di urbanizzazione e costi di costruzione, di cui
€12.619,44 a titolo di oblazione per costo di costruzione (v. doc. n.24 e 24 bis) e che aveva ricalcolato l'oblazione relativa all'attività omissiva dell'arch. , attribuendole solo i costi di una parte Parte_1 della predetta sanzione ed i maggiori oneri corrisposti al Comune sulla base delle nuove tariffe (v. doc. nn.23 e 25 che specificano le modalità di calcolo della sanzione e l'incremento degli oneri).
L'arch. non ha, peraltro, contestato il calcolo della quota parte di sanzione riconducibile Parte_1 all'omesso versamento degli oneri concessori né l'importo richiesto a titolo di maggiorazione degli oneri stessi dal 2006 al 2012. Quindi, poiché la stessa è risultata essere il soggetto incaricato di occuparsi degli adempimenti relativi al rilascio dei permessi amministrativi (v. dichiarazioni testimoni) e, quindi, al calcolo degli oneri concessori al momento della presentazione del progetto in variante, si ritiene che la stessa sia tenuta a risarcire alla dei danni da quest'ultima CP_5 CP_5 subiti in conseguenza del suo inesatto adempimento, pari ad € 8.948,22 oltre interessi dalla domanda al saldo. COMPENSAZIONI L'Arch. ha chiesto di compensare le somme eventualmente CP riconosciute all'Arch. con gli importi da quest'ultima dovuti a titolo di risarcimento danni Parte_1 nei confronti dell'Arch. Quindi, compensato l'importo di € 10.500 (saldo fattura relativa alla CP seconda trance compensi) con l'importo di € 6.675,00, si condanna l'Arch. al CP pagamento di ulteriori € 3.825,00 oltre interessi dalla domanda al saldo. In considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti nel giudizio portante, si compensano integralmente le spese del giudizio tra le parti. Si condanna l'Arch. alla refusione delle spese del giudizio Parte_1 in favore della così come liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe previste Controparte_5 dal D.M. 37/18”.
Il primo motivo dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale, in quanto strettamente connessi devono essere trattati congiuntamente. Essi non sono fondati.
Dall'attività istruttoria espletata nel precedente grado di giudizio e dalla documentazione prodotta in atti è emerso con evidenza che l'Arch. per il periodo successivo alla sua Parte_1 assunzione presso l' avvenuta nel giugno del 2008, ha continuato a portare avanti la CP_6 collaborazione con lo studio dell'Arch. occupandosi dell'attività di coordinamento del CP
Gruppo di Lavoro “Studi preventivi”. Il teste all'udienza del 10/04/2015 Testimone_1 afferma: “sono ingegnere e ho coordinato con l'Arch un gruppo di lavoro che si occupava Parte_1 di studi preventivi relativi alla realizzazione della metro e sugli effetti che l'opera poteva avere sugli edifici monumentali”. Sul capitolo 7 ex memorie 183 di parte attrice lo stesso dichiara: “è vero che abbiamo iniziato a lavorare nel settembre 2007 e che abbiamo terminato la stesura delle relazioni conclusive inerenti i vari edifici entro il primo semestre 2010”.
Lo svolgimento di detta attività in concomitanza rispetto alla prestazione lavorativa effettuata presso l' dalla si era resa possibile grazie alla collaborazione del personale facente CP_6 Parte_1 parte dello studio del come confermato dalle prove testimoniali escusse e dalla CP corrispondenza intercorsa tra l'odierna appellante e gli altri professionisti collaboratori dello studio.
Più nello specifico, nella corrispondenza tra l'Arch e del Parte_1 Testimone_2
14/07/2009, la stessa appellante richiedeva tempi aggiuntivi per la consegna delle relazioni commissionatele ammettendo: “con il nuovo lavoro ho tempi risicatissimi”. Anche nella mail del
30/07/2009 la scrive. “io finirò tardi in ufficio, se non si può rinviare la consegna a lunedì Parte_1 non so proprio come fare” ed aggiunge “peraltro voi avete un pdf e vi devo inviare un file word se potete fare voi le correzioni”. Ed ulteriormente, nella mail del 31/07/2009 inviata dalla
[...] alla si legge: “direi che casomai siete voi che non rispettate le scadenze vi era Tes_2 Parte_1 stato chiesto di consegnare prima prevedendo che sarebbe andata così per avere il tempo di fare le cose”. (vedasi doc. 10 – 12 fascicolo primo grado . CP È di tutta evidenza, quindi, che per portare a termine l'incarico affidatole, l'Arch. Parte_1 abbia riscontrato delle difficoltà nel rispetto delle tempistiche perviste per le consegne, avendo naturalmente meno tempo a disposizione in considerazione del fatto che pacificamente la stessa stava svolgendo la propria attività lavorativa a tempo pieno presso altro ufficio.
L'adempimento della prestazione da parte della professionista si è perciò certamente reso possibile solo grazie al costante supporto dei collaboratori dello studio come suffragato dalle CP testimonianze del precedente grado di giudizio. Il teste all'udienza del Testimone_8
10/05/2016, sul capitolo D della comparsa di costituzione del ha dichiarato: “è vero l'Arch CP
non ha più lavorato all'interno dello studio e di conseguenza gran parte del lavoro che
Parte_1 lei avrebbe dovuto svolgere all'interno dello studio è ricaduto su di me e su altri collaboratori dello studio. Preciso che l'Arch. ha proseguito a lavorare per la redazione delle relazioni
Parte_1 preliminari ma trovandosi all'esterno dello studio molte attività ricadevano di fatto sugli altri collaboratori, in quanto vi erano molte scadenze e sollecitazioni da parte di Metro C. Gli altri collaboratori dovevano quindi provvedere ad attività di revisione delle relazioni, di produzione degli elaborati o anche semplicemente di risposta alle mail”. Adr: “L'arch. ha presentato la
Parte_1 relazione conclusiva al termine degli studi preventivi per i monumenti indicati ma preciso che sino al 2008 l'Arch. ha svolto tutte le attività relative agli studi preventivi mentre in seguito
Parte_1 gran parte del lavoro è stato svolto anche da noi anche se li ha portati a termine grazie al nostro supporto”.
Il contributo reso dagli altri professionisti è stato confermato anche dalla testimonianza resa nella medesima udienza da segretaria amministrativa dello studio Testimone_9 CP
Alla luce di quanto sopra riportato risulta condivisibile quanto statuito dal Tribunale a pag. 6-
7: “Le e-mail prodotte in atti dall'Arch. attestano che l'attività professionale non si è Parte_1 interrotta ed è proseguita dal giugno 2008 al gennaio 2010 (v. doc. n.14) ma non consentono di ritiene adeguatamente provato l'esatto adempimento di tutte le prestazioni indicate nel contratto e di escludere che l'esatto adempimento delle stesse sia stato possibile in virtù dell'attività professionale prestata da altri professionisti dello (v. mail del 29.12.2009 relativa solo CP0 ad alcuni dei sette edifici e mail del 29.01.2010 Arch. . I testimoni sentiti hanno, infatti, Per_1 confermato che, nonostante l'assunzione dell'Arch. da parte di nel giugno 2008, Parte_1 CP_6 quest'ultima aveva comunque continuato a collaborare con lo studio nelle attività di CP elaborazione degli studi preventivi, firmando la relazione conclusiva degli stessi in vista dell'approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico (v. dichiarazioni testi Tes_1
, e ed approvazione degli studi nel maggio 2010 doc.
[...] Testimone_2 Testimone_3
n.8)”. Entrambi i motivi non risultano quindi fondati.
Anche il secondo motivo dell'appello incidentale, relativo al risarcimento dei danni richiesti dall'architetto per gli onorari degli altri collaboratori e per le maggiori spese generali che lo CP stesso ha dovuto sopportare a seguito dell'assunzione all'Ater dell'Arch. non ha pregio. Parte_1
Sul punto si ritiene di poter condividere il ragionamento del giudice di prime cure il quale correttamente ha affermato che la circostanza di fatto che l'architetto “si sia avvalsa di Parte_1 una maggiore collaborazione dell'Arch. collaboratrice dello studio e coordinatrice Per_1 CP di altro Gruppo di lavoro di studi preventivi relativi ad altri monumenti per la realizzazione della metro C, non giustifica di per sé la richiesta di rimborso dei compensi corrisposti a quest'ultima dall'Arch. né di quelli relativi agli Architetti e in quanto quest'ultimi CP Tes_4 CP1 avrebbero dovuto comunque prestare la loro attività per tale progetto in quanto facenti parte del gruppo coordinato dall'Arch. (v. dich. teste e fatture doc. nn.24-28 che Per_2 Tes_4 CP fanno generico riferimento ad attività di collaborazione professionale con lo .”. CP0 CP
Come noto, la domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Ebbene, la documentazione prodotta dall'Arch. a CP sostegno della propria pretesa risarcitoria (allegato 30 ter e 31 fascicolo primo grado si è CP dimostrata generica e inidonea a dimostrare il fondamento della sua domanda, poiché dalla stessa non
è possibile evincere in quale misura il compenso degli architetti sia stato maggiorato in considerazione dell'ulteriore attività espletata, rispetto a quando la lavorava Parte_1 esclusivamente presso lo studio Sul punto il lamenta che il giudice avrebbe dovuto CP CP riconoscere, per il lavoro aggiuntivo espletato dallo studio e facendo applicazione dello stesso ragionamento applicato in favore dell'appellante, se non l'intera somma emersa dalle fatture versate in atti almeno una parte delle stesse. A tal proposito, si rileva che, invero, il giudice è ricorso al medesimo iter argomentativo tanto per l'arch. quanto per l'arch. osto che il lavoro Parte_1 CP aggiuntivo o “ulteriore” è stato compensato con la parte dell'onorario che non è stato riconosciuto alla Infatti, il giudice di prime cure ha così sostenuto: “Il riconoscimento parziale del Parte_1 compenso dovuto all'Arch. (80% con esclusione delle ultime due trance del 10%) tiene di Parte_1 fatto conto e compensa, in via equitativa, il maggior lavoro posto in essere dai collaboratori dello per consentire all'Arch. di portare a termine l'incarico e consentire CP0 Parte_1 CP ed alla di non essere inadempienti nei confronti della ”. Controparte_4 Parte_3
Meritano, inoltre, trattazione congiunta il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale relativi all'immobile di via Tiberio n.
3. Essi non hanno pregio.
Infatti, parte appellante lamenta, in primis, la restituzione dei compensi elargiti all'Arch. Parte_1 per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Tiberio n. 3 pari ad € 6.675,00 in quanto sarebbero corrispondenti ad un altro incarico. La censura non merita accoglimento, posto che, alla luce delle prove espletate nel corso del precedente giudizio, è emerso che l'incarico di occuparsi e curare il pagamento degli oneri concessori fosse a carico dell'appellante. Infatti, all'udienza del 17 luglio
2017, il teste ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti in quanto ha Testimone_10 collaborato con l'architetto e sui capitoli della memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. ha Parte_1 evidenziato “è vero quanto mi si legge, io mi sono occupato del progetto strutturale, l'arch.
[...]
si è occupato del progetto architettonico e dei rapporti con il Comune di Roma per il rilascio Pt_1 delle autorizzazioni/concessioni” ed aggiunge “non mi sono mai occupato dei rapporti con il Comune
e l'iter necessario per il rilascio dei titoli autorizzativi, non mi sono occupato dei titoli di frazionamento, di tutto ciò si è occupato l'arch. ”. Ciò risulta peraltro confermato anche Parte_1 dalle dichiarazioni rese dalle teste che sui capitoli e) ed f) della comparsa di Testimone_8 costituzione e risposta del Prof. a affermato: “Frequentando lo studio mi risulta che all'Arch. CP
fu affidato il compito di seguire le pratiche burocratiche nonché di predisporre il progetto Parte_1 di ristrutturazione del villino di Via Tiberio n.3” ,“Posso confermare che in genere in caso di frazionamento di immobili vengono versati oneri concessori di cui deve occuparsi l'architetto che si occupa del progetto”. Sui capitoli dell'atto di citazione di ha dichiarato: “Sono a Controparte_5 conoscenza del fatto che l'Arch. si è occupata della ristrutturazione del villino di via Parte_1
Tiberio, dell'iter burocratico del Progetto e di contattare gli uffici del Comune”.
Circostanze queste altresì emerse dalla testimonianza resa da , all'udienza del 10 Testimone_9 maggio 2016, la quale ha sostenuto, in relazione ai capitoli e, f e g della comparsa di costituzione del prof. quanto segue “Mi risulta che è stata incaricata di predisporre il progetto di CP ristrutturazione del villino di Via Tiberio n. 3 e di seguire le pratiche amministrative”. “Ricordo che il cantiere è stato sottoposto a sequestro e in quel momento siamo venuti a conoscenza che non erano stati pagati oneri concessori relativi al villino di via Tiberio n.
3. L'Arch. aveva contatti Parte_1 con il Comune di Roma ed avrebbe dovuto informare lo studio degli oneri concessori da pagare”.
Infine, anche la teste all'udienza del 9 gennaio 2017 ha confermato che la Testimone_6 Parte_1 si dovesse occupare degli aspetti amministrativi. A tal riguardo ha dichiarato: “Ricordo che l'Arch.
fu incaricata della redazione del progetto architettonico e dell'iter burocratico del Parte_1 progetto e che l'Ing. si occupò del progetto strutturale. L'Arch. ha realizzato il CP_9 Parte_1 progetto architettonico del Villino di via Tiberio e che seguiva i rapporti con il Comune e la sovrintendenza per il rilascio delle relative autorizzazioni. L'Ing. non si occupava delle CP_9 pratiche burocratiche e delle autorizzazioni”.
Pertanto, appare con chiarezza che l'appellante fosse stata incaricata di occuparsi delle pratiche amministrative relative all'immobile di via Tiberio n. 3 e che, quindi, il giudice di prime cure ha, a questo punto del tutto condivisibilmente, affermato la responsabilità della sotto tale Parte_1 aspetto. A ciò si aggiunga che, dalle prove prodotte dalla stessa a supporto delle proprie doglianze non emerge quanto da lei sostenuto, ovvero che la dovesse occuparsi solo della Parte_1 sistemazione delle aree verdi. Ciò invero è smentito dalla documentazione in atti e quindi dalle fatture
(cfr. doc. 35-36-37- 38 allegati alla comparsa del prof , dalla perizia giurata depositata presso CP il Comune di Roma insieme all'istanza di condono, dalla DIA presentata per i lavori di consolidamento dei muri di confine e realizzazione di un garage interno sempre presentata al Comune di Roma oltre che di una successiva DIA in variante recanti la firma dell'Arch. (cfr. doc. Parte_1
n. 33-34-34 bis allegati alla comparsa del prof. . CP
Tutti i detti documenti attestano che la congiuntamente all'ing. si era occupata Parte_1 CP_9 dell'ampliamento del garage interrato, dei lavori di consolidamento dei muri di confine mediante paratie di micropali, della ristrutturazione dell'immobile e del frazionamento dell'unità immobiliare.
Come chiarito dal giudice di prime cure il blocco dei lavori non poteva però essere ricondotto in via esclusiva all'inadempimento contestato all'Arch. relativo all'omesso calcolo e versamento Parte_1 degli oneri concessori per il frazionamento previsto nel progetto di variante all'atto del rilascio del permesso di costruire “ma anche ad irregolarità nell'esecuzione del progetto e/o non conformità delle opere eseguite sotto la Direzione dell' Ing. rispetto allo stato ante operam indicato nella CP_9
DIA che hanno determinato un aumento di volume”. E condivisibilmente, il Tribunale ha aggiunto che: “poiché è emerso che la si è occupata delle pratiche amministrative relative al Parte_1 progetto può trovare accoglimento la domanda dell'Arch. di accertarsi il suo inesatto CP adempimento dell'incarico conferitole e, quindi, il diritto dell'Arch. di richiederle, a titolo di CP risarcimento danni, quantomeno la restituzione dell'importo di € 6.675,00 versatole a titolo di compensi (v. doc. n. 35-38)”.
Non ha poi pregio la censura dell'appellante quanto al riconoscimento in sentenza del risarcimento danni in favore di per un importo pari ad € 8.948,22, oltre interessi legali stante l'inesatto CP_5 adempimento della riconducile all'omesso versamento degli oneri concessori. Ebbene, Parte_1 come in precedenza chiarito, dalla documentazione versata in atti oltre che dalle prove testimoniali riportate è emerso, in maniera inequivoca, che spettava proprio all'appellante occuparsi dei vari adempimenti amministrativi. Sicché il giudice ha, condivisibilmente riconosciuto meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento avanzata da pari ad euro 8.948,22 di cui CP_5
€6.456,65 quale sanzione subita per il mancato pagamento degli oneri concessori ed € 2.491,57 per maggiorazione degli stessi dalla data del 2006, periodo in cui dovevano essere versati, al 2012 in cui erano stati richiesti. Danni riconducibili certamente al suo inesatto adempimento, in quanto la stessa era stata incaricata di occuparsi del rilascio dei permessi amministrativi. Peraltro, come messo in evidenza dal Tribunale, la stessa non ha contestato “il calcolo della quota parte di sanzione riconducibile all'omesso versamento degli oneri concessori né l'importo richiesto a titolo di maggiorazione degli stessi dal 2006-2012”.
Infine, neppure il terzo motivo di appello incidentale relativo alle spese di lite può trovare accoglimento. Il giudice di prime cure, alla luce della parziale reciproca soccombenza delle parti del giudizio, ha compensato le spese di lite tra la e Quest'ultimo non può considerarsi Parte_1 CP nel corso del giudizio di primo grado, come parte totalmente vittoriosa. Come chiarito dalla suprema
Corte, “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse” (Cass. sez. 5 - , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025; Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017 conf. N. 406 del 2008). Fattispecie che non ricorre nel caso di specie, essendo le parti risultate reciprocamente soccombenti. Infatti, ai sensi del II secondo comma dell'art. 92 c.p.c. «Se vi è soccombenza reciproca (…) il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». Pertanto, la doglianza dell'appellante incidentale non merita accoglimento, avendo il giudice di primo grado fatto un buon governo della normativa in materia ed avendo, in omaggio ai principi previsti in ambito di liquidazione delle spese legali, compensato le spese stante la parziale reciproca soccombenza delle parti.
In definitiva, l'appello principale e l'appello incidentale sono infondati e vanno rigettati, con conferma della sentenza di primo grado. Parimenti le spese del presente grado sono integralmente compensate in virtù della reciproca soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, essendo rigettati l'appello principale e l'appello incidentale deve darsi atto della sussistenza dei presupposti da parte di Parte_1
e di e di versare un ulteriore importo CP Controparte_5 Controparte_4
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma
1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da CP Controparte_5 Controparte_4 avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n. 1950/2019, pubblicata il 28.01.2019, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale di e CP Controparte_5 Controparte_4
- Compensa integralmente le spese del grado.
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali Parte_1
e di un ulteriore importo CP Controparte_5 Controparte_4
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 16.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera - - Alberto Tilocca -