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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Il giorno 22/04/2025, alle ore 9.45 innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. DOMENICA SCRIVA, per parte ricorrente, la quale, preso atto dell'annullamento dell'indebito da parte dell' , chiede che venga dichiarata la CP_1 cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle CP_2
spese di lite.
L'Avv. GIOVANNA SURIANO, per l' , per delega dell'Avv. Angela Maria CP_1
Laganà, la quale si riporta alla memoria difensiva e aderisce alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, in persona del GOP, dott.ssa
Giuliana Profazio, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di previdenza, al n. RG 676/2025 all'udienza di discussione del 22.4.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Scriva, giusta Parte_1
procura in atti ricorrente
E
1 , in persona Controparte_3
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura notarile dagli Avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 11.45, assenti le parti dei seguenti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2025, la ricorrente deduceva che con lettera del
15.11.2024 l' le comunicava che “...per il periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2000 CP_1 sulla prestazione disoccupazione agricola ….., ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 841,37 per i seguenti motivi : sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettante a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi".
Avverso il predetto provvedimento, la pensionata proponeva ricorso al Comitato
Provinciale contestando la prescrizione della richiesta di restituzione delle somme, la CP_1 genericità della comunicazione, la mancanza dell'indicazione e dei criteri di calcolo per determinare l'indebito.
Il ricorso amministrativo rimaneva senza esito e per tal motivo la ricorrente adiva l'intestato Tribunale perché venisse accertata e dichiarata la prescrizione dell'azione di ripetizione della somma di € 907,78; in via subordinata dichiarato illegittimo il provvedimento di recupero somme per violazione della legge, ovvero per intervenuto principio di affidamento;
condannato l' alla cancellazione dell'indebito, come CP_1
comunicato nella lettera del 15.11.2024.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' dichiarando l'abbandono, in CP_1
sede di autotutela, dell'indebito per intervenuta prescrizione.
All'odierna udienza le parti hanno entrambe richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere non avendo più alcun interesse ad una decisione della causa nel merito ed avendo raggiunto la ricorrente il risultato perseguito con l'introduzione del presente giudizio.
A questo punto, stante la volontà concorde delle parti, non si potrà far altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2 La ricorrente insiste, però, nella condanna alle spese.
In effetti, l'annullamento dell'indebito è avvenuto successivamente all'instaurazione del giudizio e l' avrebbe potuto provvedere allo stesso già in sede di proposizione CP_1
del ricorso amministrativo, mentre ha costretto parte ricorrente ad instaurare il presente giudizio, con aggravio di spese a suo carico.
Conseguentemente, la sua richiesta dovrà essere accolta.
Tuttavia, le spese, stante il comportamento processuale dell' verranno CP_1
compensate per metà.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1.dichiara la cessazione della materia del contendere;
2.compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della restante CP_1 parte, che liquida in € 170,50 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.
Così deciso in Palmi il 22.4.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Giuliana Profazio
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