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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/08/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 799/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 799/2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MALINVERNI ELEONORA ALBINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Milano, Via Momigliano n. 3;
RICORRENTE nei confronti di
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BONFIGLIOLI CLAUDIA SONIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Milano, Via Osteno n. 2;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1) Disporre l'affidamento condiviso ai due genitori delle figlie minori e Per_1 [...]
con collocazione prevalente presso la madre nell'attuale residenza sita in Per_2
Certosa di Pavia,Frazione Torriano, Via Giotto 2/C;
2) Assegnare la casa famigliare sita in Certosa di Pavia, Frazione Torriano, Via Giotto
2/C alla Sig.ra che ivi risiederà con le figlie minorenni e sino a quando le stesse Pt_1 non saranno economicamente autosufficienti;
pag. 1 di 4 Per_ 3) Disporre che il padre veda e tenga con sé le figlie minori e , Per_1 preferibilmente insieme, a fine settimana alternati dal venerdì sera e sino alla domenica sera, andandole a prendere e riaccompagnandole a casa, concordando gli orari con la madre, in ragione degli impegni delle figlie e dei propri impegni lavorativi, con facoltà per il padre, di vedere le figlie anche durante la settimana su richiesta delle stesse e compatibilmente con i propri impegni lavorativi, comunque con tempestivo avviso alla madre;
il padre, inoltre, soprattutto nel periodo di chiusura estiva delle scuole, si impegna a tenere con sé le figlie nei fine settimana di propria competenza, prolungando i giorni di permanenza, laddove gli impegni di lavoro lo consentano e le figlie ne facciano richiesta. Disporre che per le vacanze estive il padre tenga con sé le figlie almeno due settimane nel mese di luglio, escludendo il mese di agosto in quanto lavorativo, e previo accordo tra i genitori sul piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
il padre terrà altresì con sé le figlie per le vacanze natalizie ( dal 23 al 31 dicembre e dal 1 gennaio al
6 gennaio) ad anni alterni con la madre ed ad anni alterni per le vacanze pasquali.
4) Disporre che il padre corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori e sino a quando le stesse non saranno economicamente autosufficienti, la somma complessiva di Euro 600,00 da versarsi alla madre convivente entro il giorno 5 di ogni mese. Somma da rivalutarsi annualmente in base all'Indice Istat Costo Vita con decorrenza dall'anno successivo alla definizione del presente giudizio;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida spese extra assegno” e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
pag. 2 di 4 ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore che intenda effettuare una spesa straordinaria da concordare, dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta (via sms o mail secondo il mezzo di comunicazione di norma utilizzato); l'altro dovrà esprimere eventuale dissenso motivato , stesso mezzo, immediatamente e comunque entro 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che anticiperà le spese straordinarie dovrà inviare all'altro ( via sms o via mail) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni . Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta pag. 3 di 4 5) Disporre che la madre collocataria chieda e trattenga nella misura del 100%
l'Assegno Unico
Spese di lite interamente compensate
Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte del 18.6.2025, hanno raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alle figlie minori , nata a [...] il [...], e Persona_2
, nata a [...] il [...]. Persona_3
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto di dover compensare integralmente le spese di lite del presente procedimento, stante l'intervenuto accordo inter partes. preso atto della dichiarazione delle parti di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- spese legali del procedimento integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 29.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 799/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 799/2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MALINVERNI ELEONORA ALBINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Milano, Via Momigliano n. 3;
RICORRENTE nei confronti di
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BONFIGLIOLI CLAUDIA SONIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Milano, Via Osteno n. 2;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1) Disporre l'affidamento condiviso ai due genitori delle figlie minori e Per_1 [...]
con collocazione prevalente presso la madre nell'attuale residenza sita in Per_2
Certosa di Pavia,Frazione Torriano, Via Giotto 2/C;
2) Assegnare la casa famigliare sita in Certosa di Pavia, Frazione Torriano, Via Giotto
2/C alla Sig.ra che ivi risiederà con le figlie minorenni e sino a quando le stesse Pt_1 non saranno economicamente autosufficienti;
pag. 1 di 4 Per_ 3) Disporre che il padre veda e tenga con sé le figlie minori e , Per_1 preferibilmente insieme, a fine settimana alternati dal venerdì sera e sino alla domenica sera, andandole a prendere e riaccompagnandole a casa, concordando gli orari con la madre, in ragione degli impegni delle figlie e dei propri impegni lavorativi, con facoltà per il padre, di vedere le figlie anche durante la settimana su richiesta delle stesse e compatibilmente con i propri impegni lavorativi, comunque con tempestivo avviso alla madre;
il padre, inoltre, soprattutto nel periodo di chiusura estiva delle scuole, si impegna a tenere con sé le figlie nei fine settimana di propria competenza, prolungando i giorni di permanenza, laddove gli impegni di lavoro lo consentano e le figlie ne facciano richiesta. Disporre che per le vacanze estive il padre tenga con sé le figlie almeno due settimane nel mese di luglio, escludendo il mese di agosto in quanto lavorativo, e previo accordo tra i genitori sul piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
il padre terrà altresì con sé le figlie per le vacanze natalizie ( dal 23 al 31 dicembre e dal 1 gennaio al
6 gennaio) ad anni alterni con la madre ed ad anni alterni per le vacanze pasquali.
4) Disporre che il padre corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori e sino a quando le stesse non saranno economicamente autosufficienti, la somma complessiva di Euro 600,00 da versarsi alla madre convivente entro il giorno 5 di ogni mese. Somma da rivalutarsi annualmente in base all'Indice Istat Costo Vita con decorrenza dall'anno successivo alla definizione del presente giudizio;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida spese extra assegno” e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
pag. 2 di 4 ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore che intenda effettuare una spesa straordinaria da concordare, dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta (via sms o mail secondo il mezzo di comunicazione di norma utilizzato); l'altro dovrà esprimere eventuale dissenso motivato , stesso mezzo, immediatamente e comunque entro 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che anticiperà le spese straordinarie dovrà inviare all'altro ( via sms o via mail) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni . Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta pag. 3 di 4 5) Disporre che la madre collocataria chieda e trattenga nella misura del 100%
l'Assegno Unico
Spese di lite interamente compensate
Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte del 18.6.2025, hanno raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alle figlie minori , nata a [...] il [...], e Persona_2
, nata a [...] il [...]. Persona_3
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto di dover compensare integralmente le spese di lite del presente procedimento, stante l'intervenuto accordo inter partes. preso atto della dichiarazione delle parti di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- spese legali del procedimento integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 29.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4