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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/12/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Paola BARRACCHIA Presidente
Dott. Antonello VITALE Consigliere
Dott. Marcello TRAVAGLIONE Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al RGN. 567/2024 promossa da:
, (C.F.: , P.I. ), con l'Avv. Luigi Emanuele Michele Cavallo, Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(C.F.: , PEC C.F._1 Email_1
APPELLANTE
• (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_3 dell'Amministratore p.t., con l'Avv. Biase Mafrolla (C.F.: ), pec: C.F._2
Email_2
• e (NON COSTITUITI) CP_2 Controparte_3
APPELLATI per la riforma della sentenza n. 837/2024 del Tribunale di Foggia, prima sezione civile, pubblicata il
20.03.2024, resa nel giudizio RGN. 8400/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 02.04.2013 i sigg.ri e CP_2 Controparte_3 convenivano in giudizio, avanti il Giudice di Pace di Foggia, il Controparte_4 al , per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in € 4.999,00, subiti a Controparte_1 seguito e per effetto delle infiltrazioni di acqua piovana che dal 2009 hanno interessato il box interrato sub. n. 30 di loro proprietà, nonché alla esecuzione di tutte le opere necessarie per eliminare pagina 1 di 7 definitivamente dette infiltrazioni, ed infine al ristoro del danno non patrimoniale quantificato in €
1.000 per ogni anno da indisponibilità del box.
Si costituiva in giudizio il che contestava la domanda in quanto le infiltrazioni di acqua CP_1 piovana provenivano dal confinante “Condominio Rinaldi”, inoltre chiedeva ed otteneva di essere autorizzato alla chiamata in causa dell' che lo garantiva per la RC per essere da quest'ultima Pt_1 manlevato in caso di condanna.
Si costituiva a sua volta la Compagnia di Assicurazione che contestava la fondatezza della domanda di garanzia e manleva in quanto la polizza prevedeva solo i danni cagionati a terzi da rottura di tubazioni degli impianti idrici del CP_1
Il Giudice di Pace, stante il cumulo di domande, con sentenza n. 543/2014 dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Foggia, dinanzi al quale la causa veniva riassunta.
Ricostituito il contraddittorio avanti il Giudice competente, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva acquisito agli atti di causa il fascicolo n. 1158/13 RG relativo al procedimento svolto dinanzi al Giudice di Pace di e svolta una CTU tecnica, il Tribunale così statuiva: “-accoglie CP_1 parzialmente la domanda sub 1) e 2) di parte attrice, in quanto parzialmente fondata in fatto e in diritto condannando in solido le parti convenute ed ad Controparte_1 Parte_1 effettuare tutte le opere previste dal CTU ing. a carico esclusivo del convenuto Per_1 CP_1 nonché, sempre a carico del convenuto, la quota del 50%, ulteriore e di propria spettanza, CP_1 delle opere previste per entrambi i condomini citati in parte motiva;
-condanna in solido le parti convenute al pagamento del risarcimento del danno subito all'interno del box di parte attrice a causa dei fenomeni infiltrativi, quantificato dal CTU nella misura del 70% della somma complessiva di €
3.434,20, come da imputazione dello stesso perito e quindi della somma di euro 2.403,94 oltre eventuali oneri come per legge;
-condanna in solido le parti convenute all'integrale pagamento delle spese di CTU per non aver aderito, in difetto di valida motivazione, al tentativo di bonario componimento proposto dall'ing. con conseguente risarcimento di parte attrice qualora abbia Per_1 provveduto al pagamento dell'acconto di € 350,00 (oltre eventuali oneri connessi e realmente sostenuti) disposto dal Giudice a favore del perito con provvedimento del 11.12.2019;-liquidate le spese di lite di parte attrice in complessivi € 5.077,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa come per legge, nonché in € 98,00 per Contribuito unificato, € 27,00 per marca da bollo, ed
€ 10,67 per diritti di notifica, condanna altresì le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice, in ragione della vicendevole parziale soccombenza, le dette spese nella misura del 50%”.
pagina 2 di 7 Censurava la sentenza l' per violazione dell'art. 115 cpc, per erronea valutazione delle Pt_1 prove e vizio di ultrapetizione ex art. 112 cpc, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistere la garanzia dell'Assicuratore e concludeva per sentir: “in riforma della impugnata sentenza n.
837/2024 del Tribunale di Foggia, rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dal
nei confronti della perché infondata in fatto ed in Controparte_1 Parte_1 diritto e non provata a motivo dell'inesistenza della garanzia e degli obblighi dell'Assicuratore e per
l'effetto annullare la disposta condanna della in solido con il ripetuto Condominio al Pt_1 risarcimento dei danni nella somma di € 2.403,94 ed all'esecuzione dei lavori di ripristino/manutenzione – del valore di € 1.666,26 ossia del 50% del costo totale di € 3.332,52 – in favore degli attori e;
sempre in riforma dell'impugnata CP_2 Controparte_3 sentenza revocare la condanna della in solido con il al pagamento delle spese Parte_1 CP_1
e compensi di lite in favore degli attori e condannare l'appellato Spezzati al Controparte_5 pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado del giudizio, ivi comprese le spese dell'espletata CTU tecnica in prime cure che andranno poste a definitivo carico del ripetuto
appellato”. CP_1
Resisteva il che contestava i motivi d'appello e concludeva per sentir: “rigettare CP_1
l'appello; in subordine, laddove la Corte ritenga eccessivamente oneroso il ripristino dello status quo ante da parte di , disponga il pagamento dell'equivalente, così come quantificato Parte_1 economicamente dalla CTU;
con vittoria di spese e competenze del procedimento, oltre IVA e CAP come per legge, valutando l'aumento del compenso per l'utilizzo della tecnica informatica dei collegamenti ipertestuali, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Non si costituivano nel presente grado i sigg.ri e CP_2 Controparte_3
La Corte, dopo aver, con ordinanza pubblicata in data 11.07.2024, sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente alla condanna in solido dell'appellante con il all'esecuzione delle CP_1 opere di ripristino dell'impermeabilizzazione dell'area scoperta di cortile e del muretto di recinzione
(stimate in € 1.666,26), all'esito dell'udienza del 24.09.2025, svoltasi telematicamente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note di trattazione, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che non sono state oggetto di censura le statuizioni del Tribunale inerenti alla responsabilità del convenuto ed al quantum del risarcimento. CP_1
L'appellante, col primo motivo, lamenta che erroneamente, il Tribunale ha ritenuto sussistente la copertura assicurativa nonostante la incontestata sussistenza della clausola che esclude danni a cose
pagina 3 di 7 da spargimento d'acqua a meno che non sia conseguente a rotture accidentali di pluviali grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, che sostanzia, per l'appunto, il danno da acqua condotta di cui alla polizza.
La doglianza non convince. il Condominio convenuto ha chiamato in garanzia e manleva l' in forza del contratto di Parte_1 assicurazione, producendo in giudizio la polizza assicurativa Globale Fabbricati Civili n. 403527824, stipulata con la società assicuratrice oggi , che garantisce (pag.1 Parte_2 Parte_1 lettera B della polizza) per responsabilità civile verso terzi “per ogni sinistro, Lire 300.000.000; con limite per persona, Lire 100.000.000; con limite per danno Lire 30.000.000)”; tale garanzia base non risulta essere limitata dalle successive appendici;
infine, a pag. 4 della polizza, viene introdotta una franchigia per i soli danni da acqua condotta, in calce alla quale è chiaramente indicato: “FERMO IL
RESTO”.
Tali emergenze documentali inducono a ritenere corretta la valutazione del primo giudice, secondo il quale “la presenza di tale appendice non riduce la portata della copertura assicurativa escludendone i danni da acqua piovana/infiltrazioni, bensì, solo e soltanto per i danni da acqua condotta, ne istituisce una franchigia”, restando, quindi, invariata la “sez. garanzie base” di cui a pag.1 della polizza assicurativa, ovvero la “responsabilità civile verso terzi per danni alle cose” che copre i danni materiali e diretti causati involontariamente alle cose di terzi da eventi riconducibili alle parti comuni dell'edificio.
La compagnia ritiene operi una causa di esclusione della responsabilità per il cattivo stato di manutenzione del bene. La tesi, per come prospettata, svuota di significato il contenuto della polizza, poiché nell'assicurazione della responsabilità civile, ciò che rileva per attivare la polizza è il momento in cui si verifica il fatto dannoso (infiltrazione) che fa sorgere l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il terzo. Non importa se la condizione che ha portato a quel danno (la causa) esisteva da prima.
L'assicurazione copre i fatti “accaduti durante il tempo dell'assicurazione”, come stabilito dall'art. 1917 c.c. L'evento futuro e incerto, oggetto del rischio assicurato, è il pregiudizio al patrimonio del terzo, non la sua causa remota. “Nell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, il rischio assicurato è rappresentato dall'evento dannoso futuro e incerto, non dalla causa dello stesso. Ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa, rileva che l'evento dedotto come oggetto del rischio si sia verificato durante il tempo dell'assicurazione, conformemente all'art. 1917 cod. civ., e non il momento di insorgenza o manifestazione della causa dell'evento. La causa del danno può preesistere, allo stadio di mera potenzialità o anche di ipotetica eventualità, alla conclusione del contratto o sopravvenire in
pagina 4 di 7 corso di rapporto, senza che ciò infici la validità o l'efficacia dell'assicurazione, salvo il solo caso in cui l'avveramento del sinistro rappresenti una conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti prima della stipula del contratto” (sul punto Cassazione civile n. 3051/2024); pertanto, qualora nella polizza assicurativa non siano convenute apposite clausole limitative dell'oggetto assicurato, come nel caso in esame, è illegittimo il diniego di indennizzo frapposto dall'assicuratore e l'evento deve essere indennizzato, se verificatosi in costanza di copertura.
Si duole -poi- l' della condanna ad eseguire anche tutti i lavori necessari per ripristinare la Pt_1 impermeabilizzazione dell'area scoperta e del muretto di recinzione come se la Polizza avesse previsto
l'obbligo dell'Assicuratore di effettuare tutte le riparazioni dipendenti da vetustà del fabbricato ed omessa manutenzione, avendo, anche, il limitato la sua domanda al ristoro dei danni CP_1 subiti dagli attori. Sul punto deduce il che la domanda risarcitoria dei danneggiati e CP_1 CP_2
è in parte di reintegrazione in forma specifica con ripristino dello status quo ante ed in parte CP_3 di pagamento come da atto di citazione in riassunzione e che per effetto della chiamata in causa del terzo, le domande risarcitorie, sia di reintegrazione con il ripristino dello status quo ante sia di pagamento, si sono estese al terzo chiamato in causa . Parte_1
La censura è fondata.
Il CTU nella Consulenza, le cui risultanze non sono state oggetto di censura, ha individuato la causa del fenomeno infiltrativo nell'ammaloramento del rivestimento del muretto di confine fra i due Condomini confinanti e nella scarsa manutenzione della pavimentazione e relativa impermeabilizzazione, giusto a ridosso del locale attoreo ed ha evidenziato una corresponsabilità (con percentuali diverse) fra i due
Condomini confinanti (“P.zzo SPEZZATI” pari al 70% mentre quella del Condominio “P.zzo
RINALDI” pari al 30%.), ed indicato sia le fasi lavorative che i costi, per eseguire i lavori del ripristino dello stato dei luoghi e l'eliminazione dei fenomeni lamentati, quantificando in € 3.332,52
l'importo complessivo dei lavori da eseguire all'esterno della recinzione di confine atti all'eliminazione dei fenomeni infiltrativi, ed in € 3.434,20, l'importo complessivo dei lavori per il ripristino dello stato dei luoghi del box attoreo. Solo tale ultima voce di danno risultata garantita, coprendo, come già sopra argomentato, la polizza assicurativa la sola responsabilità civile verso terzi del proprietario o dei proprietari del fabbricato e NON anche le opere di competenza del da eseguire all'esterno CP_1 della recinzione di confine, atte all'eliminazione dei fenomeni infiltrativi, le cui cause sono state individuate dal Consulente nell'ammaloramento del rivestimento del muretto di confine fra i due
Condomini confinanti e nella scarsa manutenzione della pavimentazione e relativa impermeabilizzazione.
pagina 5 di 7 Consegue che la Compagnia di Assicurazione è tenuta a manlevare il in virtù della CP_1 polizza sopra indicata, solo per i danni arrecati a terzi e, quindi, per il risarcimento del danno subito all'interno del box di parte attrice a causa dei fenomeni infiltrativi, quantificato dal CTU nella misura del 70% della somma complessiva di € 3.434,20, come da imputazione dello stesso perito e quindi della somma di € 2.403,94 oltre eventuali oneri come per legge, oltre che per le spese della CTU e del giudizio in favore degli attori;
indi va revocata la condanna dell' ad effettuare tutte le opere Parte_1 previste dal CTU ing. a carico esclusivo del convenuto nonché, sempre a carico del Per_1 CP_1
convenuto, la quota del 50%, ulteriore e di propria spettanza, delle opere previste per CP_1 entrambi i condomini da eseguire all'esterno della recinzione di confine, atte all'eliminazione dei fenomeni infiltrativi, di cui al primo capoverso della sentenza impugnata.
L'accoglimento parziale dell'appello impone un nuovo regolamento delle spese del giudizio in ragione dell'esito complessivo della lite.
La Corte ritiene, quindi, di confermare l'imputazione e la quantificazione delle spese legali e della
CTU così come operata dal giudice di primo grado in favore degli attori odierni appellati;
nulla in loro favore per le spese del presente grado atteso che questi ultimi non si sono costituiti nel giudizio d'appello; per quanto attiene il regolamento delle spese tra il e la Compagnia di CP_1
Assicurazione, in ragione delle reciproche soccombenze, le spese del doppio grado vengono compensate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 567/2024, promosso dalla conto il ed i Parte_1 Controparte_1 sigg.ri e con atto di citazione notificato il 23.04.2024, CP_2 Controparte_3 avverso la sentenza n. 837/2024 del Tribunale di Foggia, prima sezione civile, pubblicata il 20.03.2024, resa nel giudizio RGN. 8400/2014, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna della , ad effettuare Parte_1 tutte le opere previste dal CTU ing. di cui al primo capoverso della parte dispositiva della Per_1 sentenza di primo grado;
2. conferma le statuizioni sulle spese legali da liquidarsi in favore dei sigg.ri e CP_2 di cui al terzo e quarto capoverso della parte dispositiva della Controparte_3 sentenza di primo grado;
pagina 6 di 7 3. nulla per le spese del presente grado in favore dei sigg.ri e CP_2 Controparte_3
;
[...]
4. compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra il e la Compagnia di CP_1 assicurazioni;
5. conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 26.11.2025
Il Giudice Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Paola Barracchia
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Paola BARRACCHIA Presidente
Dott. Antonello VITALE Consigliere
Dott. Marcello TRAVAGLIONE Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al RGN. 567/2024 promossa da:
, (C.F.: , P.I. ), con l'Avv. Luigi Emanuele Michele Cavallo, Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(C.F.: , PEC C.F._1 Email_1
APPELLANTE
• (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_3 dell'Amministratore p.t., con l'Avv. Biase Mafrolla (C.F.: ), pec: C.F._2
Email_2
• e (NON COSTITUITI) CP_2 Controparte_3
APPELLATI per la riforma della sentenza n. 837/2024 del Tribunale di Foggia, prima sezione civile, pubblicata il
20.03.2024, resa nel giudizio RGN. 8400/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 02.04.2013 i sigg.ri e CP_2 Controparte_3 convenivano in giudizio, avanti il Giudice di Pace di Foggia, il Controparte_4 al , per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in € 4.999,00, subiti a Controparte_1 seguito e per effetto delle infiltrazioni di acqua piovana che dal 2009 hanno interessato il box interrato sub. n. 30 di loro proprietà, nonché alla esecuzione di tutte le opere necessarie per eliminare pagina 1 di 7 definitivamente dette infiltrazioni, ed infine al ristoro del danno non patrimoniale quantificato in €
1.000 per ogni anno da indisponibilità del box.
Si costituiva in giudizio il che contestava la domanda in quanto le infiltrazioni di acqua CP_1 piovana provenivano dal confinante “Condominio Rinaldi”, inoltre chiedeva ed otteneva di essere autorizzato alla chiamata in causa dell' che lo garantiva per la RC per essere da quest'ultima Pt_1 manlevato in caso di condanna.
Si costituiva a sua volta la Compagnia di Assicurazione che contestava la fondatezza della domanda di garanzia e manleva in quanto la polizza prevedeva solo i danni cagionati a terzi da rottura di tubazioni degli impianti idrici del CP_1
Il Giudice di Pace, stante il cumulo di domande, con sentenza n. 543/2014 dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Foggia, dinanzi al quale la causa veniva riassunta.
Ricostituito il contraddittorio avanti il Giudice competente, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva acquisito agli atti di causa il fascicolo n. 1158/13 RG relativo al procedimento svolto dinanzi al Giudice di Pace di e svolta una CTU tecnica, il Tribunale così statuiva: “-accoglie CP_1 parzialmente la domanda sub 1) e 2) di parte attrice, in quanto parzialmente fondata in fatto e in diritto condannando in solido le parti convenute ed ad Controparte_1 Parte_1 effettuare tutte le opere previste dal CTU ing. a carico esclusivo del convenuto Per_1 CP_1 nonché, sempre a carico del convenuto, la quota del 50%, ulteriore e di propria spettanza, CP_1 delle opere previste per entrambi i condomini citati in parte motiva;
-condanna in solido le parti convenute al pagamento del risarcimento del danno subito all'interno del box di parte attrice a causa dei fenomeni infiltrativi, quantificato dal CTU nella misura del 70% della somma complessiva di €
3.434,20, come da imputazione dello stesso perito e quindi della somma di euro 2.403,94 oltre eventuali oneri come per legge;
-condanna in solido le parti convenute all'integrale pagamento delle spese di CTU per non aver aderito, in difetto di valida motivazione, al tentativo di bonario componimento proposto dall'ing. con conseguente risarcimento di parte attrice qualora abbia Per_1 provveduto al pagamento dell'acconto di € 350,00 (oltre eventuali oneri connessi e realmente sostenuti) disposto dal Giudice a favore del perito con provvedimento del 11.12.2019;-liquidate le spese di lite di parte attrice in complessivi € 5.077,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa come per legge, nonché in € 98,00 per Contribuito unificato, € 27,00 per marca da bollo, ed
€ 10,67 per diritti di notifica, condanna altresì le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice, in ragione della vicendevole parziale soccombenza, le dette spese nella misura del 50%”.
pagina 2 di 7 Censurava la sentenza l' per violazione dell'art. 115 cpc, per erronea valutazione delle Pt_1 prove e vizio di ultrapetizione ex art. 112 cpc, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistere la garanzia dell'Assicuratore e concludeva per sentir: “in riforma della impugnata sentenza n.
837/2024 del Tribunale di Foggia, rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dal
nei confronti della perché infondata in fatto ed in Controparte_1 Parte_1 diritto e non provata a motivo dell'inesistenza della garanzia e degli obblighi dell'Assicuratore e per
l'effetto annullare la disposta condanna della in solido con il ripetuto Condominio al Pt_1 risarcimento dei danni nella somma di € 2.403,94 ed all'esecuzione dei lavori di ripristino/manutenzione – del valore di € 1.666,26 ossia del 50% del costo totale di € 3.332,52 – in favore degli attori e;
sempre in riforma dell'impugnata CP_2 Controparte_3 sentenza revocare la condanna della in solido con il al pagamento delle spese Parte_1 CP_1
e compensi di lite in favore degli attori e condannare l'appellato Spezzati al Controparte_5 pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado del giudizio, ivi comprese le spese dell'espletata CTU tecnica in prime cure che andranno poste a definitivo carico del ripetuto
appellato”. CP_1
Resisteva il che contestava i motivi d'appello e concludeva per sentir: “rigettare CP_1
l'appello; in subordine, laddove la Corte ritenga eccessivamente oneroso il ripristino dello status quo ante da parte di , disponga il pagamento dell'equivalente, così come quantificato Parte_1 economicamente dalla CTU;
con vittoria di spese e competenze del procedimento, oltre IVA e CAP come per legge, valutando l'aumento del compenso per l'utilizzo della tecnica informatica dei collegamenti ipertestuali, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Non si costituivano nel presente grado i sigg.ri e CP_2 Controparte_3
La Corte, dopo aver, con ordinanza pubblicata in data 11.07.2024, sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente alla condanna in solido dell'appellante con il all'esecuzione delle CP_1 opere di ripristino dell'impermeabilizzazione dell'area scoperta di cortile e del muretto di recinzione
(stimate in € 1.666,26), all'esito dell'udienza del 24.09.2025, svoltasi telematicamente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note di trattazione, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che non sono state oggetto di censura le statuizioni del Tribunale inerenti alla responsabilità del convenuto ed al quantum del risarcimento. CP_1
L'appellante, col primo motivo, lamenta che erroneamente, il Tribunale ha ritenuto sussistente la copertura assicurativa nonostante la incontestata sussistenza della clausola che esclude danni a cose
pagina 3 di 7 da spargimento d'acqua a meno che non sia conseguente a rotture accidentali di pluviali grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, che sostanzia, per l'appunto, il danno da acqua condotta di cui alla polizza.
La doglianza non convince. il Condominio convenuto ha chiamato in garanzia e manleva l' in forza del contratto di Parte_1 assicurazione, producendo in giudizio la polizza assicurativa Globale Fabbricati Civili n. 403527824, stipulata con la società assicuratrice oggi , che garantisce (pag.1 Parte_2 Parte_1 lettera B della polizza) per responsabilità civile verso terzi “per ogni sinistro, Lire 300.000.000; con limite per persona, Lire 100.000.000; con limite per danno Lire 30.000.000)”; tale garanzia base non risulta essere limitata dalle successive appendici;
infine, a pag. 4 della polizza, viene introdotta una franchigia per i soli danni da acqua condotta, in calce alla quale è chiaramente indicato: “FERMO IL
RESTO”.
Tali emergenze documentali inducono a ritenere corretta la valutazione del primo giudice, secondo il quale “la presenza di tale appendice non riduce la portata della copertura assicurativa escludendone i danni da acqua piovana/infiltrazioni, bensì, solo e soltanto per i danni da acqua condotta, ne istituisce una franchigia”, restando, quindi, invariata la “sez. garanzie base” di cui a pag.1 della polizza assicurativa, ovvero la “responsabilità civile verso terzi per danni alle cose” che copre i danni materiali e diretti causati involontariamente alle cose di terzi da eventi riconducibili alle parti comuni dell'edificio.
La compagnia ritiene operi una causa di esclusione della responsabilità per il cattivo stato di manutenzione del bene. La tesi, per come prospettata, svuota di significato il contenuto della polizza, poiché nell'assicurazione della responsabilità civile, ciò che rileva per attivare la polizza è il momento in cui si verifica il fatto dannoso (infiltrazione) che fa sorgere l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il terzo. Non importa se la condizione che ha portato a quel danno (la causa) esisteva da prima.
L'assicurazione copre i fatti “accaduti durante il tempo dell'assicurazione”, come stabilito dall'art. 1917 c.c. L'evento futuro e incerto, oggetto del rischio assicurato, è il pregiudizio al patrimonio del terzo, non la sua causa remota. “Nell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, il rischio assicurato è rappresentato dall'evento dannoso futuro e incerto, non dalla causa dello stesso. Ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa, rileva che l'evento dedotto come oggetto del rischio si sia verificato durante il tempo dell'assicurazione, conformemente all'art. 1917 cod. civ., e non il momento di insorgenza o manifestazione della causa dell'evento. La causa del danno può preesistere, allo stadio di mera potenzialità o anche di ipotetica eventualità, alla conclusione del contratto o sopravvenire in
pagina 4 di 7 corso di rapporto, senza che ciò infici la validità o l'efficacia dell'assicurazione, salvo il solo caso in cui l'avveramento del sinistro rappresenti una conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti prima della stipula del contratto” (sul punto Cassazione civile n. 3051/2024); pertanto, qualora nella polizza assicurativa non siano convenute apposite clausole limitative dell'oggetto assicurato, come nel caso in esame, è illegittimo il diniego di indennizzo frapposto dall'assicuratore e l'evento deve essere indennizzato, se verificatosi in costanza di copertura.
Si duole -poi- l' della condanna ad eseguire anche tutti i lavori necessari per ripristinare la Pt_1 impermeabilizzazione dell'area scoperta e del muretto di recinzione come se la Polizza avesse previsto
l'obbligo dell'Assicuratore di effettuare tutte le riparazioni dipendenti da vetustà del fabbricato ed omessa manutenzione, avendo, anche, il limitato la sua domanda al ristoro dei danni CP_1 subiti dagli attori. Sul punto deduce il che la domanda risarcitoria dei danneggiati e CP_1 CP_2
è in parte di reintegrazione in forma specifica con ripristino dello status quo ante ed in parte CP_3 di pagamento come da atto di citazione in riassunzione e che per effetto della chiamata in causa del terzo, le domande risarcitorie, sia di reintegrazione con il ripristino dello status quo ante sia di pagamento, si sono estese al terzo chiamato in causa . Parte_1
La censura è fondata.
Il CTU nella Consulenza, le cui risultanze non sono state oggetto di censura, ha individuato la causa del fenomeno infiltrativo nell'ammaloramento del rivestimento del muretto di confine fra i due Condomini confinanti e nella scarsa manutenzione della pavimentazione e relativa impermeabilizzazione, giusto a ridosso del locale attoreo ed ha evidenziato una corresponsabilità (con percentuali diverse) fra i due
Condomini confinanti (“P.zzo SPEZZATI” pari al 70% mentre quella del Condominio “P.zzo
RINALDI” pari al 30%.), ed indicato sia le fasi lavorative che i costi, per eseguire i lavori del ripristino dello stato dei luoghi e l'eliminazione dei fenomeni lamentati, quantificando in € 3.332,52
l'importo complessivo dei lavori da eseguire all'esterno della recinzione di confine atti all'eliminazione dei fenomeni infiltrativi, ed in € 3.434,20, l'importo complessivo dei lavori per il ripristino dello stato dei luoghi del box attoreo. Solo tale ultima voce di danno risultata garantita, coprendo, come già sopra argomentato, la polizza assicurativa la sola responsabilità civile verso terzi del proprietario o dei proprietari del fabbricato e NON anche le opere di competenza del da eseguire all'esterno CP_1 della recinzione di confine, atte all'eliminazione dei fenomeni infiltrativi, le cui cause sono state individuate dal Consulente nell'ammaloramento del rivestimento del muretto di confine fra i due
Condomini confinanti e nella scarsa manutenzione della pavimentazione e relativa impermeabilizzazione.
pagina 5 di 7 Consegue che la Compagnia di Assicurazione è tenuta a manlevare il in virtù della CP_1 polizza sopra indicata, solo per i danni arrecati a terzi e, quindi, per il risarcimento del danno subito all'interno del box di parte attrice a causa dei fenomeni infiltrativi, quantificato dal CTU nella misura del 70% della somma complessiva di € 3.434,20, come da imputazione dello stesso perito e quindi della somma di € 2.403,94 oltre eventuali oneri come per legge, oltre che per le spese della CTU e del giudizio in favore degli attori;
indi va revocata la condanna dell' ad effettuare tutte le opere Parte_1 previste dal CTU ing. a carico esclusivo del convenuto nonché, sempre a carico del Per_1 CP_1
convenuto, la quota del 50%, ulteriore e di propria spettanza, delle opere previste per CP_1 entrambi i condomini da eseguire all'esterno della recinzione di confine, atte all'eliminazione dei fenomeni infiltrativi, di cui al primo capoverso della sentenza impugnata.
L'accoglimento parziale dell'appello impone un nuovo regolamento delle spese del giudizio in ragione dell'esito complessivo della lite.
La Corte ritiene, quindi, di confermare l'imputazione e la quantificazione delle spese legali e della
CTU così come operata dal giudice di primo grado in favore degli attori odierni appellati;
nulla in loro favore per le spese del presente grado atteso che questi ultimi non si sono costituiti nel giudizio d'appello; per quanto attiene il regolamento delle spese tra il e la Compagnia di CP_1
Assicurazione, in ragione delle reciproche soccombenze, le spese del doppio grado vengono compensate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 567/2024, promosso dalla conto il ed i Parte_1 Controparte_1 sigg.ri e con atto di citazione notificato il 23.04.2024, CP_2 Controparte_3 avverso la sentenza n. 837/2024 del Tribunale di Foggia, prima sezione civile, pubblicata il 20.03.2024, resa nel giudizio RGN. 8400/2014, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna della , ad effettuare Parte_1 tutte le opere previste dal CTU ing. di cui al primo capoverso della parte dispositiva della Per_1 sentenza di primo grado;
2. conferma le statuizioni sulle spese legali da liquidarsi in favore dei sigg.ri e CP_2 di cui al terzo e quarto capoverso della parte dispositiva della Controparte_3 sentenza di primo grado;
pagina 6 di 7 3. nulla per le spese del presente grado in favore dei sigg.ri e CP_2 Controparte_3
;
[...]
4. compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra il e la Compagnia di CP_1 assicurazioni;
5. conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 26.11.2025
Il Giudice Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Paola Barracchia
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