Art. 3.
Nei confronti degli impiegati che conseguono la nomina a vice direttore o qualifica equiparata, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, i quali siano pervenuti al grado 9° di gruppo B con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1956, o che alla stessa data fossero in possesso dell'anzianita' prescritta per la ammissione ai normali concorsi per esami per la promozione a tale grado, la suddetta nomina e' riportata a tutti gli effetti al 1 luglio 1956, fermo l'ordine di graduatoria.
Nei confronti degli impiegati che conseguono la nomina a vice direttore o qualifica equiparata, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, i quali siano pervenuti al grado 9° di gruppo B con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1956, o che alla stessa data fossero in possesso dell'anzianita' prescritta per la ammissione ai normali concorsi per esami per la promozione a tale grado, la suddetta nomina e' riportata a tutti gli effetti al 1 luglio 1956, fermo l'ordine di graduatoria.