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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1138/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
ON AN, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2489/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Dei Portoghesi N. 12 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - C.so Della Repubblican. 7 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3508/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale LAZIO sez. 6 e pubblicata il 16/11/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100037416705000 SANZIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100091688467000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110196268970000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120010694228000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120056414947000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120178363625000 ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 105939/14807 DEL 31.10.2013 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio innanzi a questo Giudice, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 546/92 a seguito dell'ordinanza n. 27000/2024 della Corte di cassazione, resa il 01.10.2024, pubblicata in data 17.10.2024, che ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
3508/2020, depositata il 16.11.2020.
Del giudizio dinanzi a questa corte a seguito della Ordinanza n. 27000/2024 del 1° ottobre 2024, depositata il 17.10.2024, resa dalla Corte di Cassazione, non notificata, che ha cassato con rinvio la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3508/2020, depositata il 16.11.2020, cosi statuendo: “La
Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità”. […].
Avverso la sentenza cosi resa dai giudici del gravame veniva proposto ricorso nell'interesse del Sig. Ricorrente_1 dinanzi alla Corte di Cassazione. A mezzo del prefato ricorso, il Contribuente contestava in punto di legittimità la Sentenza della CTR Lazione proponendo i seguenti motivi:
I Giudici della Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del Contribuente si sono espressi nei seguenti termini:
“-4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il vizio di omessa notifica delle cartelle avrebbe dovuto farsi valere impugnando il preavviso, per il quale aveva accertato la regolare notifica, sebbene si trattasse di atto non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 46 del 1992 e, come tale, solo facoltativamente impugnabile.
-5. Il quarto motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori. -5.1. L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 cit., pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge. n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Di conseguenza, nell'elencazione dell'art. 19 cit., va incluso ogni atto che non rappresenti un mero invito bonario preordinato ad un dialogo preventivo con il contribuente, bensì un vero e proprio atto autoritativo volto a portare a conoscenza del contribuente una pretesa già formata e ben individuata nell'on e nel quantum con intimazione ad esaudirla sotto pena degli atti esecutivi (Cass. 06/06/2017, n. 14045). Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ. a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. 25/02/2009, n. 4513).
-5.3. Il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 coma 2-bis d.P.R. n. 602 del 1973, va incluso negli atti impugnabili perché porta a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria (Cass.
02/09/2024, n. 23528).
Tuttavia, l'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, ma, cionondimeno, avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo. (Cfr. Cass. 02/11/2017, n. 26129 che ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria per crediti tributari, non preceduta dall'impugnazione del preavviso di tale iscrizione).
La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 cit. non determina, infatti, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici ivi previsti.
Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, - procedimentalmente obbligatorio - sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 cit. Quindi, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale.
Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile (l'iscrizione di ipoteca), viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa
(Cass. n. 23528 del 2024 cit.).
-5.4. Erra, dunque, il giudice tributario di appello e falsamente applica gli artt. 77, comma 2-bis, d.P.R. n.
602 del 1973 e 19, d.lgs. n. 546 del 1992 allorché afferma che l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria era preclusa dalla mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, ancorché, eventualmente, ritualmente notificato.
-5.5. Di conseguenza, restano assorbiti gli ulteriori motivi con i quali il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il preavviso fosse stato regolarmente notificato.
-6. In conclusione, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità”.
Tutto ciò premesso, con il presente atto il sig. Ricorrente_1, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, nel rispetto del disposto di cui all'art. 63, comma 4 del d.lgs. 546/1992, ai sensi del quale “Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti della sentenza di cassazione”, intende riassumere, come riassume, il giudizio dinanzi a codesta onorevole Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, per chiedere la conferma delle statuizioni già rese a mezzo della sentenza C.T.P. Roma n. 23115/17 dep. il 27.10.2017, ed in ogni caso per vedersi riconosciuto l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria reg. part. 14807 reg. gen. 105939 del 31.10.2013 indicata in epigrafe nei limiti e nel solco delle indicazioni e dei principi di diritto forniti dalla Corte di cassazione in funzione di organo remittente. […].
-1) Nullità della iscrizione ipotecaria per omessa valida notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Violazione dell'art. 77 c.
2-bis del d.P.R n. 602/1973. Conferma delle statuizioni in parte qua già rese con la sentenza C.T.P. Roma n. 23115/17. […].
-2) Nullità della Iscrizione ipotecaria per omessa notifica. […].
-3) Illegittimità della iscrizione ipotecaria per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'iscrizione ipotecaria. […].
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione il ricorso in riassunzione deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in riassunzione e condanna l'ER al pagamento di € 2.757,00 per il giudizio di cassazione e di € 3.506,00 per il presente grado di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
ON AN, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2489/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Dei Portoghesi N. 12 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - C.so Della Repubblican. 7 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3508/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale LAZIO sez. 6 e pubblicata il 16/11/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100037416705000 SANZIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100091688467000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110196268970000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120010694228000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120056414947000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120178363625000 ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 105939/14807 DEL 31.10.2013 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio innanzi a questo Giudice, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 546/92 a seguito dell'ordinanza n. 27000/2024 della Corte di cassazione, resa il 01.10.2024, pubblicata in data 17.10.2024, che ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
3508/2020, depositata il 16.11.2020.
Del giudizio dinanzi a questa corte a seguito della Ordinanza n. 27000/2024 del 1° ottobre 2024, depositata il 17.10.2024, resa dalla Corte di Cassazione, non notificata, che ha cassato con rinvio la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3508/2020, depositata il 16.11.2020, cosi statuendo: “La
Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità”. […].
Avverso la sentenza cosi resa dai giudici del gravame veniva proposto ricorso nell'interesse del Sig. Ricorrente_1 dinanzi alla Corte di Cassazione. A mezzo del prefato ricorso, il Contribuente contestava in punto di legittimità la Sentenza della CTR Lazione proponendo i seguenti motivi:
I Giudici della Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del Contribuente si sono espressi nei seguenti termini:
“-4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il vizio di omessa notifica delle cartelle avrebbe dovuto farsi valere impugnando il preavviso, per il quale aveva accertato la regolare notifica, sebbene si trattasse di atto non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 46 del 1992 e, come tale, solo facoltativamente impugnabile.
-5. Il quarto motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori. -5.1. L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 cit., pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge. n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Di conseguenza, nell'elencazione dell'art. 19 cit., va incluso ogni atto che non rappresenti un mero invito bonario preordinato ad un dialogo preventivo con il contribuente, bensì un vero e proprio atto autoritativo volto a portare a conoscenza del contribuente una pretesa già formata e ben individuata nell'on e nel quantum con intimazione ad esaudirla sotto pena degli atti esecutivi (Cass. 06/06/2017, n. 14045). Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ. a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. 25/02/2009, n. 4513).
-5.3. Il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 coma 2-bis d.P.R. n. 602 del 1973, va incluso negli atti impugnabili perché porta a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria (Cass.
02/09/2024, n. 23528).
Tuttavia, l'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, ma, cionondimeno, avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo. (Cfr. Cass. 02/11/2017, n. 26129 che ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria per crediti tributari, non preceduta dall'impugnazione del preavviso di tale iscrizione).
La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 cit. non determina, infatti, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici ivi previsti.
Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, - procedimentalmente obbligatorio - sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 cit. Quindi, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale.
Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile (l'iscrizione di ipoteca), viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa
(Cass. n. 23528 del 2024 cit.).
-5.4. Erra, dunque, il giudice tributario di appello e falsamente applica gli artt. 77, comma 2-bis, d.P.R. n.
602 del 1973 e 19, d.lgs. n. 546 del 1992 allorché afferma che l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria era preclusa dalla mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, ancorché, eventualmente, ritualmente notificato.
-5.5. Di conseguenza, restano assorbiti gli ulteriori motivi con i quali il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il preavviso fosse stato regolarmente notificato.
-6. In conclusione, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità”.
Tutto ciò premesso, con il presente atto il sig. Ricorrente_1, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, nel rispetto del disposto di cui all'art. 63, comma 4 del d.lgs. 546/1992, ai sensi del quale “Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti della sentenza di cassazione”, intende riassumere, come riassume, il giudizio dinanzi a codesta onorevole Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, per chiedere la conferma delle statuizioni già rese a mezzo della sentenza C.T.P. Roma n. 23115/17 dep. il 27.10.2017, ed in ogni caso per vedersi riconosciuto l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria reg. part. 14807 reg. gen. 105939 del 31.10.2013 indicata in epigrafe nei limiti e nel solco delle indicazioni e dei principi di diritto forniti dalla Corte di cassazione in funzione di organo remittente. […].
-1) Nullità della iscrizione ipotecaria per omessa valida notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Violazione dell'art. 77 c.
2-bis del d.P.R n. 602/1973. Conferma delle statuizioni in parte qua già rese con la sentenza C.T.P. Roma n. 23115/17. […].
-2) Nullità della Iscrizione ipotecaria per omessa notifica. […].
-3) Illegittimità della iscrizione ipotecaria per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'iscrizione ipotecaria. […].
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione il ricorso in riassunzione deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in riassunzione e condanna l'ER al pagamento di € 2.757,00 per il giudizio di cassazione e di € 3.506,00 per il presente grado di giudizio.