TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2894/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) , Parte_1 nato ad [...] il [...], cittadino cingalese C.F. , C.F._1 residente a [...] con l'avv. Paolo Q. Meliadò di Milano . Via Disciplini, 7 -, pec: Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , Parte_2 nata in [...] il [...], cittadina cingalese, C.F. C.F._2 residente in [...] - , con l'avv. Francesco Aloe, di Milano in Piazza Melozzo da Forlì n. 11 -, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in EN (Sri Lanka) il 28 novemnbre 2008 iscritto nei registri del Comune di Milano (atto assente)
con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadino cingalese. Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno sparati con gli obblighi di legge, fermo restando il mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, concessa in locazione dal Comune di Milano e sita a Milano in Via A. Fleming
n. 19 – è assegnata alla moglie, che la abiterà unitamente al figlio minore, Il marito si è già Per_1 trasferito altrove, portando con sé i propri oggetti ed effetti personali. Le parti collaboreranno al fine di intestare alla SI.ra il contratto (n. con cui il Parte_3 PartitaIVA_1
Comune di Milano, rappresentato ai sensi dell'art. 1704 e segg. C.c. da MM S.p.A. ha concesso in locazione al SI. l'appartamento di Via Fleming (piano II, scala F, interno 189, Parte_1 identificato al Foglio 334, sub. 14, cat. A4, classe 04), comunicando (tramite apposito modulo) al competente le coordinate bancarie della SI.ra (IBAN – Controparte_1 Pt_2
[...])
La SI.ra si farà integrale carico del canone di locazione, delle spese Parte_3 condominiali (ordinarie e straordinarie), delle utenze (acqua, luce, gas, internet, telefono) e di qualsiasi ulteriore spesa relativa all'immobile sito a Milano – Via Fleming n. 19, come sopra meglio identificato, sin dal mese di marzo 2025 ovvero dal cambio di intestazione del contratto a proprio nome. In ogni caso il SI. risponderà del 50% del solo canone di locazione sino al mese di Pt_4 marzo 2025, allorquando nulla sarà più dovuto dallo stesso a titolo di canone di locazione relativi all'immobile sito a Milano in Via Fleming n. 19;
3) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, delle Per_1 sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 di domenica, salvo diversi migliori accordi tra le parti.
Il SI. inoltre, accompagnerà il figlio minore a scuola il lunedì ed il Parte_1 Per_1 mercoledì mattina.
Il figlio trascorrerà le vacanze di Natale, Capodanno e Pasqua alternativamente con l'uno o con Per_1
l'altro genitore, con decorrenza dalle vacanze di Natale 2025, che saranno trascorse dal figlio con la madre e le vacanze di Capodanno, dal pomeriggio del 31.12 fino alle ore 20.00 del 06.01, con il padre, salvo diversi migliori accordi tra le parti.
Il padre potrà tenere con se il figlio minore per 15 giorni consecutivi per le vacanze estive, Per_1 comunicando il periodo alla madre entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno;
4) Il padre corrisponderà alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio minore la Per_1 somma mensile di Euro 200,00 (€duecento/00), da corrispondere con bonifico bancario entro il giorno
5 di ogni mese.
L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
Il padre terrà inoltre a proprio carico il 50% delle spese straorinarie per il figlio (previamente concordate), sulla base delle linee guida stabilite dal Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente trascritte;
5) Il padre continuerà a corrispondere integralmente la retta scolastica dell'Istituto Bloom
International School sino alla conclusione dell'anno scolastico in corso (2024/2025). Le parti concordano di affrontare serenamente insieme la valutazione in merito all'iscrizione di Per_1 al medesimo istituto, per l'anno scolastico 2025/2026, oppure se procedere all'iscrizione in una scuola pubblica;
6) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento per sé essendo entrambi economicamente indipendenti;
7) L'importo dell'assegno unico ed ogni ulteriore eventuale agevolazione familiare sarà integralmente a favore della SI.ra Pt_2
8) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio;
9) Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 hanno contratto Parte_2 Parte_2 matrimonio EN (Sri Lanka) in data 28 novembre 2008,
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG