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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/10/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 806/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di IO
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BA IC Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. CA RO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 806/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON CA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
TRIESTE, 36 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ON CA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
TRIESTE, 36 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 14.05.2011 in DE (SO) e contraevano CP_1 Parte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
DE (SO), atto n. 1, p. II, s. A, anno 2011).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (21.08.2015). Per_1
1.2 Con decreto del 20.10.2021, il Tribunale di IO omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 23.05.2025, e CP_1 [...]
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale Pt_1
tra loro e domandavano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 27.05.2025.
3. All'udienza del 17.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 20.10.2021 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 4 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a CP_1
EG (SO) il 16.03.1985 e nato a [...] il [...], Parte_1
celebrato il 14.05.2011 a DE (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. II, s. A, anno 2011; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di DE (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. il figlio , nato in [...] ed Uniti (prov. di Como) in data 21 Persona_2
agosto 2015, resta affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con prevalente collocamento, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
2. il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, previa comunicazione alla madre e lo potrà tenere con sé a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, dopo la cena, fermi accordi diversi fra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi e gli impegni scolastici ed extra scolastici di . Il Per_1
padre potrà tenere con sé il figlio anche giorni infrasettimanali, da concordare con la madre ad inizio settimana. Durante le vacanze scolastiche il figlio potrà anche pernottare a casa del padre. trascorrerà con il padre e/o i nonni paterni il Per_1
50% delle vacanze scolastiche;
due o tre settimane anche non consecutive in pagina 3 di 4 estate, tenendo in considerazione gli impegni dei genitori e del figlio. Per_1
trascorrerà le festività di Natale e Pasqua con la madre, o con il padre, ad anni alternati;
3. la casa coniugale, sita in DE (prov. di IO), Via Sambuco n. 8, di proprietà del padre della signora resta definitivamente assegnata alla CP_1
signora , la quale continuerà ad abitarla con il figlio;
CP_1
4. il signor verserà alla signora entro il giorno Parte_1 CP_1
cinque di ogni mese, la somma di euro 350,00, con rivalutazione ISTAT automatica, a titolo di contributo per il mantenimento, fino a quando non Per_1
sarà economicamente indipendente. Le spese considerate straordinarie, come da
“protocollo di intesa fra Magistrati ed avvocati”, che si richiama integralmente, verranno sostenute da entrambi i genitori al 50%. La signora continuerà CP_1
a percepire integralmente l'assegno unico;
5. i signori i quali sottoscrivono ad ogni effetto il presente Parte_2
ricorso, dichiarano di essere economicamente indipendenti, di avere già definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo, ragione, o causa;
6. i signori – prestano reciproco consenso per il conseguimento di CP_1 Pt_1
passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, anche a favore del figlio minore;
Per_1
7. le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di IO in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
CA RO BA IC
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di IO
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BA IC Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. CA RO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 806/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON CA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
TRIESTE, 36 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ON CA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
TRIESTE, 36 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 14.05.2011 in DE (SO) e contraevano CP_1 Parte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
DE (SO), atto n. 1, p. II, s. A, anno 2011).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (21.08.2015). Per_1
1.2 Con decreto del 20.10.2021, il Tribunale di IO omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 23.05.2025, e CP_1 [...]
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale Pt_1
tra loro e domandavano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 27.05.2025.
3. All'udienza del 17.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 20.10.2021 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 4 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a CP_1
EG (SO) il 16.03.1985 e nato a [...] il [...], Parte_1
celebrato il 14.05.2011 a DE (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. II, s. A, anno 2011; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di DE (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. il figlio , nato in [...] ed Uniti (prov. di Como) in data 21 Persona_2
agosto 2015, resta affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con prevalente collocamento, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
2. il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, previa comunicazione alla madre e lo potrà tenere con sé a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, dopo la cena, fermi accordi diversi fra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi e gli impegni scolastici ed extra scolastici di . Il Per_1
padre potrà tenere con sé il figlio anche giorni infrasettimanali, da concordare con la madre ad inizio settimana. Durante le vacanze scolastiche il figlio potrà anche pernottare a casa del padre. trascorrerà con il padre e/o i nonni paterni il Per_1
50% delle vacanze scolastiche;
due o tre settimane anche non consecutive in pagina 3 di 4 estate, tenendo in considerazione gli impegni dei genitori e del figlio. Per_1
trascorrerà le festività di Natale e Pasqua con la madre, o con il padre, ad anni alternati;
3. la casa coniugale, sita in DE (prov. di IO), Via Sambuco n. 8, di proprietà del padre della signora resta definitivamente assegnata alla CP_1
signora , la quale continuerà ad abitarla con il figlio;
CP_1
4. il signor verserà alla signora entro il giorno Parte_1 CP_1
cinque di ogni mese, la somma di euro 350,00, con rivalutazione ISTAT automatica, a titolo di contributo per il mantenimento, fino a quando non Per_1
sarà economicamente indipendente. Le spese considerate straordinarie, come da
“protocollo di intesa fra Magistrati ed avvocati”, che si richiama integralmente, verranno sostenute da entrambi i genitori al 50%. La signora continuerà CP_1
a percepire integralmente l'assegno unico;
5. i signori i quali sottoscrivono ad ogni effetto il presente Parte_2
ricorso, dichiarano di essere economicamente indipendenti, di avere già definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo, ragione, o causa;
6. i signori – prestano reciproco consenso per il conseguimento di CP_1 Pt_1
passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, anche a favore del figlio minore;
Per_1
7. le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di IO in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
CA RO BA IC
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