Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1137
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità e/o invalidità della sentenza impugnata per vizio di omessa e/o apparente pronuncia

    La Corte ritiene questo motivo inammissibile, poiché i principi della Cassazione su tali vizi non sono applicabili al giudizio d'appello della giurisdizione tributaria, la quale non può annullare con rinvio al giudice di primo grado, salvo casi limitatissimi non ricompresi nel vizio di motivazione.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della proroga dei termini prevista dall'art.157 del d.l. 34/2020

    La Corte ritiene questo motivo infondato, basandosi sulla pronuncia della Cassazione n. 960/2025. Secondo tale pronuncia, la sospensione dei termini per l'emergenza pandemica comporta uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, applicandosi anche ai termini di decadenza per l'accertamento. Pertanto, il termine di scadenza al 31 dicembre 2023 si prorogava al 25 marzo 2024. L'appellante ha ritirato il plico il 10 febbraio 2024, quindi prima del termine prorogato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1137
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1137
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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