CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1137/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
NE EA, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 193/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen. C.a. Dalla Chiesa 10 00054 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 259/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34439 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, effettivamente impugnata è la n. 9201 del 9 luglio 2024 della Sezione 23 della CGT1G di
Roma (nella scheda riepilogativa del giudizio è indicato il n. 259, che è il numero del dispositivo pubblicato).
La sentenza ha osservato quanto segue.29/01/2024 per compiuta giacenza.
Il contribuente ha eccepito la prescrizione ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria
Il ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento è stato emesso dall'ente a seguito dell'omesso versamento, da parte del contribuente, dell'imposta dovuta a titolo di possesso di un fabbricato sito nel Comune di Fiumicino (RM) ed ubicato in località Fregene, Indirizzo_1 e contraddistinto nel nuovo catasto urbano al foglio 700, particella 647, categoria A/7.
Nel corso delle attività di controllo del corretto adempimento agli obblighi tributari da parte dei contribuenti, il Comune di Fiumicino ha riscontrato il mancato versamento Imu relativo all'anno 2018 per l'immobile posseduto dal ricorrente, identificato in catasto al foglio 700, particella 647.
Il ricorrente acquistava l'immobile de quo in data 14.03.2018 ed effettuava l'iscrizione nel registro dell'anagrafe in data 29.07.2018.
Uno dei requisiti necessari per poter beneficiare dell'esenzione Imu prima casa è la residenza anagrafica di cui il ricorrente alla data di stipula dell'atto ne era priva.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha stabilito che, ai fini dell'esenzione per “abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Inoltre, dall'esame degli atti è emerso che il Comune di Fiumicino ha operato correttamente in quanto ha ritualmente e tempestivamente notificato l'avviso di accertamento di cui è causa, provv. n. 34439 del
24/11/2023 (prot. n. 258284 del 14/12/2023) che si è perfezionato per compiuta giacenza in data 29.01.2024.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite pari ad € 800,00 oltre accessori di legge>>.
B) Ha Proposto ricorso in appello l'interessato deducendo, per quel che qui rileva, quanto segue.
Ricostruita nei termini che precedono la vicenda che ci occupa passiamo ora ad esaminare i motivi di impugnazione.
II. Nullità e/o invalidità della sentenza impugnata per vizio di omessa e/o apparente pronuncia […].
III. Erronea applicazione della proroga dei termini prevista dall'art.157 del d.l. 34/2020.
< giudice a quo appare comunque errata.
Ed invero rigettando il ricorso, seppur in totale assenza di motivazione, il giudice di prime cura ha dimostrato di aderire alla tesi sostenuta dal Comune secondo cui la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe tempestiva proprio in virtù della applicazione a cascata della proroga dei termini prevista dall'art. 157 del
DL 34/2020.
Tale impostazione non appare coerente con il dettato normativo e con la natura eccezionale della norma in questione emessa per produrre i suoi effetti solo con rifermento a quegli accertamenti che andavano in scadenza nel periodo pandemico (31.12.2020).
In sostanza, la proroga dei termini vale solo per l'anno colpito dall'evento eccezionale, non essendovi spazio per un'applicazione estesa a tutte le annualità di passaggio e ancora accertabili al 2020.
Sul punto è intervenuta recentemente la Cgt di Trento nella decisione n. 190/1/2024 la quale con riferimento ad una fattispecie in cui l'amministrazione comunale aveva notificato un accertamento per il pagamento dell'Imu dovuta per l'annualità 2017, oltre il termine decadenziale quinquennale, che andava a scadere il
31 dicembre 2022. ha annullato l'atto impositivo per tardività della notifica, ritendo di non poter applicare la proroga di 85 giorni prevista dal decreto Cura Italia, non essendo il termine, nel caso in esame, in scadenza al 31 dicembre 2020.
Nel motivare la sua decisione la Corte cha chiarito che «l'agevolazione a favore dei contribuenti, per porre in essere i propri adempimento tributari o i versamenti, non si estende alle annualità successive a quelle in cui si è verificato l'evento emergenziale». Pertanto sia il contribuente che l'ente impositore non possono beneficiare della proroga di 85 giorni, rispettivamente per l'accertamento e per l'assolvimento dell'imposta, con riguardo a tutti gli adempimenti in scadenza successivamente al 31 dicembre 2020.
La Corte ha anche chiarito che siamo in presenza di una norma speciale, che per esigenze di necessità ed urgenza, connesse all'emergenza pandemica, ha derogato alla normativa in tema di termini per l'accertamento e non può, pertanto, estendersi oltre il limite temporale fissato. In senso conforme si è espressa anche la Cgt di II° della Lombardia con la decisione n. 2329/2024 che ha ritenuto di dare seguito all'orientamento affermatosi in seno alla giurisprudenza territoriale, contrario alle tesi sostenuta dalla parte pubblica (tra le altre, Cgt Bari n. 854 del 23 aprile 2024; Cgt Latina 25 ottobre 2023 n. 974/3/23; Cgt Prato
31 ottobre 2023 n. 87/2/23; Cgr Torino 21 novembre 2022 n.890/6/22) in considerazione dell'irrazionalità e degli effetti fortemente penalizzanti per il contribuente.
Secondo i giudici lombardi < quella del 2015 per via dell'art. 67 del decreto Cura Italia che deve ritenersi superato, in quanto detto periodo
è stato ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo
157 del DL 34/2020 (c.d. decreto Rilancio)>>.
In altre parole, secondo i Giudici della Corte di appello, la proroga di 85 giorni ha trovato applicazione solo in relazione agli accertamenti i cui termini spiravano nel 2020, e comunque, solo finché tale previsione non
è stata superata e assorbita dall'emanazione del successivo decreto che ha disposto lo slittamento dei termini di notifica in luogo della suddetta proroga. Pertanto, se tale disposizione non ha più trovato applicazione per l'annualità più colpita dalle problematiche legate alla pandemia (ovvero il 2020), a maggior ragione non può ritenersi applicabile alle annualità successive, non particolarmente colpite da esigenze operative conseguenti al blocco delle attività.
In sostanza, secondo i giudici lombardi, per tutte le annualità di passaggio e ancora accertabili al 2020
(ovvero annualità 2016-2020) non vi è spazio per un effetto a cascata;
l'unica annualità che ha visto allungarsi di 85 giorni i termini decadenziali è quella del 2015 per via del citato art. 67 del decreto , da ritenersi superato in quanto ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del c.d. decreto . […]>>.
C) Si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino, che ha presentato controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il ricorso in appello non può trovare accoglimento.
E1) Il motivo con il quale è stata dedotta la “nullità e/o invalidità della sentenza impugnata per vizio di omessa e/o apparente pronuncia” è inammissibile.
Non possono essere applicati al giudizio d'appello della giurisdizione tributaria i principi affermati dalla Corte di cassazione con riferimento a pronunce sia della giurisdizione ordinaria, che tributaria.
La Corte di cassazione è giudice della legittimità che può assumere pronunce nel merito in limitatissimi casi
(ad es.: infondatezza del ricorso di primo grado).
Al contrario la CGT2G non può annullare con rinvio al giudice di primo grado, se non in casi limitatissimi, tra i quali non rientra il vizio di motivazione della sentenza appellata.
E2) Il motivo (con il quale è stata dedotta l'erronea applicazione della proroga dei termini prevista dall'art.157 del d.l. 34/2020) è infondato alla luce della pronuncia della Corte di cassazione n. 960 del 15 gennaio 2025.
< fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 15/01/2025 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212>>.
F) Nel caso di specie, quindi, il termine in scadenza il 31 dicembre 2023, si prorogava al 25 marzo 2024.
Parte appellante afferma di aver ritirato il plico il 10 febbraio 2024, quindi prima del compiersi del termine del 25 marzo 2024.
G) In considerazione della particolarità della vicenda (chiarita solo dalla Corte di cassazione) le spese del giudizio possono compensarsi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
NE EA, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 193/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen. C.a. Dalla Chiesa 10 00054 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 259/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34439 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, effettivamente impugnata è la n. 9201 del 9 luglio 2024 della Sezione 23 della CGT1G di
Roma (nella scheda riepilogativa del giudizio è indicato il n. 259, che è il numero del dispositivo pubblicato).
La sentenza ha osservato quanto segue.
Il contribuente ha eccepito la prescrizione ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria
Il ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento è stato emesso dall'ente a seguito dell'omesso versamento, da parte del contribuente, dell'imposta dovuta a titolo di possesso di un fabbricato sito nel Comune di Fiumicino (RM) ed ubicato in località Fregene, Indirizzo_1 e contraddistinto nel nuovo catasto urbano al foglio 700, particella 647, categoria A/7.
Nel corso delle attività di controllo del corretto adempimento agli obblighi tributari da parte dei contribuenti, il Comune di Fiumicino ha riscontrato il mancato versamento Imu relativo all'anno 2018 per l'immobile posseduto dal ricorrente, identificato in catasto al foglio 700, particella 647.
Il ricorrente acquistava l'immobile de quo in data 14.03.2018 ed effettuava l'iscrizione nel registro dell'anagrafe in data 29.07.2018.
Uno dei requisiti necessari per poter beneficiare dell'esenzione Imu prima casa è la residenza anagrafica di cui il ricorrente alla data di stipula dell'atto ne era priva.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha stabilito che, ai fini dell'esenzione per “abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Inoltre, dall'esame degli atti è emerso che il Comune di Fiumicino ha operato correttamente in quanto ha ritualmente e tempestivamente notificato l'avviso di accertamento di cui è causa, provv. n. 34439 del
24/11/2023 (prot. n. 258284 del 14/12/2023) che si è perfezionato per compiuta giacenza in data 29.01.2024.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite pari ad € 800,00 oltre accessori di legge>>.
B) Ha Proposto ricorso in appello l'interessato deducendo, per quel che qui rileva, quanto segue.
Ricostruita nei termini che precedono la vicenda che ci occupa passiamo ora ad esaminare i motivi di impugnazione.
II. Nullità e/o invalidità della sentenza impugnata per vizio di omessa e/o apparente pronuncia […].
III. Erronea applicazione della proroga dei termini prevista dall'art.157 del d.l. 34/2020.
< giudice a quo appare comunque errata.
Ed invero rigettando il ricorso, seppur in totale assenza di motivazione, il giudice di prime cura ha dimostrato di aderire alla tesi sostenuta dal Comune secondo cui la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe tempestiva proprio in virtù della applicazione a cascata della proroga dei termini prevista dall'art. 157 del
DL 34/2020.
Tale impostazione non appare coerente con il dettato normativo e con la natura eccezionale della norma in questione emessa per produrre i suoi effetti solo con rifermento a quegli accertamenti che andavano in scadenza nel periodo pandemico (31.12.2020).
In sostanza, la proroga dei termini vale solo per l'anno colpito dall'evento eccezionale, non essendovi spazio per un'applicazione estesa a tutte le annualità di passaggio e ancora accertabili al 2020.
Sul punto è intervenuta recentemente la Cgt di Trento nella decisione n. 190/1/2024 la quale con riferimento ad una fattispecie in cui l'amministrazione comunale aveva notificato un accertamento per il pagamento dell'Imu dovuta per l'annualità 2017, oltre il termine decadenziale quinquennale, che andava a scadere il
31 dicembre 2022. ha annullato l'atto impositivo per tardività della notifica, ritendo di non poter applicare la proroga di 85 giorni prevista dal decreto Cura Italia, non essendo il termine, nel caso in esame, in scadenza al 31 dicembre 2020.
Nel motivare la sua decisione la Corte cha chiarito che «l'agevolazione a favore dei contribuenti, per porre in essere i propri adempimento tributari o i versamenti, non si estende alle annualità successive a quelle in cui si è verificato l'evento emergenziale». Pertanto sia il contribuente che l'ente impositore non possono beneficiare della proroga di 85 giorni, rispettivamente per l'accertamento e per l'assolvimento dell'imposta, con riguardo a tutti gli adempimenti in scadenza successivamente al 31 dicembre 2020.
La Corte ha anche chiarito che siamo in presenza di una norma speciale, che per esigenze di necessità ed urgenza, connesse all'emergenza pandemica, ha derogato alla normativa in tema di termini per l'accertamento e non può, pertanto, estendersi oltre il limite temporale fissato. In senso conforme si è espressa anche la Cgt di II° della Lombardia con la decisione n. 2329/2024 che ha ritenuto di dare seguito all'orientamento affermatosi in seno alla giurisprudenza territoriale, contrario alle tesi sostenuta dalla parte pubblica (tra le altre, Cgt Bari n. 854 del 23 aprile 2024; Cgt Latina 25 ottobre 2023 n. 974/3/23; Cgt Prato
31 ottobre 2023 n. 87/2/23; Cgr Torino 21 novembre 2022 n.890/6/22) in considerazione dell'irrazionalità e degli effetti fortemente penalizzanti per il contribuente.
Secondo i giudici lombardi < quella del 2015 per via dell'art. 67 del decreto Cura Italia che deve ritenersi superato, in quanto detto periodo
è stato ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo
157 del DL 34/2020 (c.d. decreto Rilancio)>>.
In altre parole, secondo i Giudici della Corte di appello, la proroga di 85 giorni ha trovato applicazione solo in relazione agli accertamenti i cui termini spiravano nel 2020, e comunque, solo finché tale previsione non
è stata superata e assorbita dall'emanazione del successivo decreto che ha disposto lo slittamento dei termini di notifica in luogo della suddetta proroga. Pertanto, se tale disposizione non ha più trovato applicazione per l'annualità più colpita dalle problematiche legate alla pandemia (ovvero il 2020), a maggior ragione non può ritenersi applicabile alle annualità successive, non particolarmente colpite da esigenze operative conseguenti al blocco delle attività.
In sostanza, secondo i giudici lombardi, per tutte le annualità di passaggio e ancora accertabili al 2020
(ovvero annualità 2016-2020) non vi è spazio per un effetto a cascata;
l'unica annualità che ha visto allungarsi di 85 giorni i termini decadenziali è quella del 2015 per via del citato art. 67 del decreto , da ritenersi superato in quanto ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del c.d. decreto . […]>>.
C) Si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino, che ha presentato controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il ricorso in appello non può trovare accoglimento.
E1) Il motivo con il quale è stata dedotta la “nullità e/o invalidità della sentenza impugnata per vizio di omessa e/o apparente pronuncia” è inammissibile.
Non possono essere applicati al giudizio d'appello della giurisdizione tributaria i principi affermati dalla Corte di cassazione con riferimento a pronunce sia della giurisdizione ordinaria, che tributaria.
La Corte di cassazione è giudice della legittimità che può assumere pronunce nel merito in limitatissimi casi
(ad es.: infondatezza del ricorso di primo grado).
Al contrario la CGT2G non può annullare con rinvio al giudice di primo grado, se non in casi limitatissimi, tra i quali non rientra il vizio di motivazione della sentenza appellata.
E2) Il motivo (con il quale è stata dedotta l'erronea applicazione della proroga dei termini prevista dall'art.157 del d.l. 34/2020) è infondato alla luce della pronuncia della Corte di cassazione n. 960 del 15 gennaio 2025.
< fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 15/01/2025 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212>>.
F) Nel caso di specie, quindi, il termine in scadenza il 31 dicembre 2023, si prorogava al 25 marzo 2024.
Parte appellante afferma di aver ritirato il plico il 10 febbraio 2024, quindi prima del compiersi del termine del 25 marzo 2024.
G) In considerazione della particolarità della vicenda (chiarita solo dalla Corte di cassazione) le spese del giudizio possono compensarsi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese di giudizio compensate tra le parti.