Articolo 1 della Legge 9 agosto 1954, n. 633
Articolo 2
Versione
31 agosto 1954
>
Versione
24 giugno 1956
Art. 1. ((A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, e' stanziata nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per I assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie))
Entrata in vigore il 24 giugno 1956