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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 11034, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente
TRA
nato a Gravina in [...] il Parte_1
2.10.1960, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina
Masiello, ricorrente
E
nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gurrado, resistente
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di Bari.
All'udienza del 18.4.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
IN F A TT O E DI R I T T O Con ricorso depositato il 24.10.2024 Parte_1
, premesso che:
[...]
- in data 17.4.1982 aveva contratto matrimonio concordatario in Gravina in Puglia (anno 1982, parte
II, serie A, atto n. 39) con Controparte_1
- che dall'unione coniugale erano nati i figli (n. il 28.7.1982), (n. il 12.6.1985) Per_1 Per_2
e (n. il 16.6.1986); Per_3
1 - venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi;
- con sentenza n. 685/2006 dell'11.3.2006 il
Tribunale di Bari pronunciava la separazione dei coniugi;
- erano decorsi i termini di legge senza che si fosse ricostituita l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con decreto del 5.11.2024 il Presidente fissava la comparizione personale delle parti innanzi a sé per l'udienza del 18.4.2025; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti. Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio. Con memoria del 7.3.2025 si costituiva
[...] non opponendosi all'avversa richiesta. CP_1
Con nota del 12.3.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio provvedendo ad allegare la convenzione sottoscritta e la dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale.
All'udienza del 18.4.2025, celebrata in forma cartolare, la causa era rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali, rinunciando alla comparizione personale, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
/// La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al
Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
2 Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Giudice delegato e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello
Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. Quanto ai rapporti personali ed economici, le pattuizioni concordate tra le parti, trasfuse ne lla convezione sottoscritta il 10.3.2025 e depositata in atti il 12.3.2025, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordo.
La sentenza è provvisoriamente esecut iva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. r.g. 11034/2024 pendente tra e Parte_1
con l'intervento del P.M. in sede, Controparte_1 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Gravina in Puglia il 17.4.1982,
3 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1982, atto n. 39, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nella convenzione sottoscritta il 10.3.2025 e depositata in giudizio il 12.3.2025 , da intendersi qui trascritte;
- la moglie perde il cognome del marito;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il pass aggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett.
d) del D.P.R. n. 396/2000;
- spese compensate;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della
Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 6 maggio 2025.
IL GI UD I C E ES T E N SO R E DO T T.S S A TI ZI A N A DI GI O I A
IL PR ES I D E N T E
D O TT. GI U SE P P E DIS A B A T O
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