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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1541/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUNO PAOLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGRO MA BEATRICE, Giudice
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7537/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024026031095700 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 989/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale 1 di Roma, in persona dei rispettivi direttori pro-tempore, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, in virtù di procura in calce, impugnava la cartella di pagamento n. 972024026031095700, notificata l'8.1.2025, in esito a controllo automatizzato del mod. IRPEF per l'anno
2021, per l'importo di € 8.846,43, comprensivo di interessi, sanzioni ed accessori.
L'istante, che si diceva titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di ristorazione, eccepiva l'illegittimità dell'opposta cartella per i seguenti motivi:
1) inesistenza giuridica della cartella di pagamento in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da alcun pubblico registro. Nello specifico la notifica della cartella di pagamento era avvenuta dall'indirizzo notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it., non previsto in alcun pubblico registro.
2) Difetto di motivazione in quanto, nella stessa cartella, non erano specificate le ragioni della pretesa erariale.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, l. 212/2000, sul contraddittorio preventivo obbligatoriamente previsto in caso di liquidazione di tributi in base alla dichiarazione, ove sussistano incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
4) Violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 462/97.
Dall'omesso invio dell'avviso bonario conseguiva la nullità dell'iscrizione a ruolo dell'asserito tributo, sul rilievo che il mancato invio di detto avviso comportava lesione della sfera economico-patrimoniale della contribuente e del suo diritto di difesa, giacché le veniva preclusa, da un lato, la possibilità di adempiere al pagamento di quanto eventualmente dovuto, evitando una gravosa iscrizione a ruolo degli importi in questione e, dall'altro lato, di usufruire della riduzione delle sanzioni amministrative ad un terzo, costringendo così essa istante a sostenere i costi di un processo dinanzi le competenti Commissioni Tributarie per poter far valere i propri diritti e la nullità dell'atto impositivo.
5) Illegittimità della cartella, atteso che le sanzioni amministrative non erano dovute a cagione della crisi pandemica da Covid-2019 integrante causa di forza maggiore, a mente dell'art. 5, d.lgs. n 472/97, dal momento che l'unica affittuaria non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione.
6) Illegittimità per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Chiedeva, pertanto, che l'opposta cartella venisse annullata con il favore delle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia finanziaria, che resisteva al ricorso, sostenendone l'infondatezza.
Non si costituiva, invece, l'Agenzia della Riscossione, benché l'atto introduttivo le fosse stato ritualmente notificato.
All'odierna udienza, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricordo è infondato e non merita, pertanto, accoglimento.
1.1. Destituita di fondamento è la prima censura riguardante la contestata ritualità della notifica dell'opposta cartella esattoriale in quanto effettuata a mezzo PEC proveniente da indirizzo non compreso nei pubblici registri.
La questione, infatti, è ampiamente superata alla stregua di indiscusso insegnamento della Suprema Corte, nella sua massima espressione nomofilattica a Sezioni Unite (Sez. Un. sentenza n. 15979 del 18.5.2022,
Rv. 664909-01), ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, ordinanza n. 24817 del 16/09/2024 Rv. 672483–01; cfr., pure, id. ordinanze Sez. 6 - 5, n. 982 del 2023; id. Sez. 6 - 5,
n. 6015 del 2023).
E' risaputo, del resto, che eventuali nullità della notifica sarebbero comunque sanate dal raggiungimento dello scopo, chiaramente dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 156, comma terzo, c.p.c.
E' appena il caso, poi, di osservare che la ritualità della notifica non è elemento di validità dell'atto, ma solo ineludibile condizione di legale conoscenza ai fini del decorso del termine per l'impugnazione.
Condizioni, queste, ampiamente assicurate.
Ed infatti, nel caso di specie, indubbia la provenienza dell'atto dall'Agente dell'esazione, rileva il fatto che la cartella è comunque pervenuta all'indirizzo della ricorrente, che ne ha avuto formale conoscenza ed ha potuto proporre tempestivo ricorso.
1.2. Anche in ordine alla seconda censura, da esaminare congiuntamente alla sesta per identità di ratio, è agevole coglierne la manifesta infondatezza.
Ed invero, non sussiste l'eccepito difetto di motivazione.
L'opposta cartella recava, infatti, le informazioni necessarie (nel caso di specie, l'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis) perché la contribuente avesse piena contezza delle ragioni della pretesa impositiva, sì da poter spiegare idonea difesa, di fatto poi esercitata.
D'altronde, è risaputo che la cartella di pagamento è atto “a contenuto vincolato”, in tutto conforme al modello ministeriale previsto per siffatta tipologia di atto impositivo, a mente dell'art. 25 d.p.r. n. 602/1973.
Attiene alla stessa logica dell'eccepito difetto motivazionale il motivo riguardante l'asserita mancata indicazione della procedura di calcolo degli interessi.
La cartella è, dunque, frutto di meccanica compilazione, recante anche l'automatico calcolo degli interessi da ritardato pagamento, sulla base di parametri legali.
Anche sul tema sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione affermando il principio di diritto secondo cui la cartella di pagamento è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass.
Sez. Un., sentenza n. 22281 del 14.7.2022, Rv. 665273-01).
Nel caso di specie, il referente normativo era agevolmente desumibile dalla tipologia del tributo e dalla peculiarità della fattispecie, segnatamente in ragione del fatto che la misura degli interessi è fissata annualmente con determinazione amministrativa sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Il loro "tasso ... annuo" è, quindi, noto e conoscibile, mentre i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, sono anch'essi predeterminati.
D'altro canto, la contestazione della ricorrente è del tutto generica, non specificando in quale misura la determinazione degli interessi non sarebbe conforme ai parametri legali e quale, invece, avrebbe dovuto essere la più corretta procedura di calcolo.
1.3. Manifestamente infondata è anche l'eccezione di mancato inoltro di avviso bonario, posto che la
“comunicazione o avviso bonario” prevista a seguito della liquidazione ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 e art. 54 bis d.p.r. n. 633/72, è indispensabile soltanto nel caso di rettifiche sostanziali e non anche quando 'Ufficio si limiti a chiedere il pagamento delle imposte dichiarate dal contribuente e non versate, secondo indiscusso insegnamento giurisprudenziale di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n 9900 del 27/5/2020, non massimata).
D'altronde, dal testo dell'opposta cartella risulta che la comunicazione d'irregolarità era stata regolarmente consegnata via PEC il 18.3.2024, come da allegata ricevuta di consegna.
1.4. Destituita di fondamento è pure la doglianza afferente l'asserito pregiudizio che la contribuente avrebbe subito dall'omessa comunicazione dell'avviso bonario, anche per la conseguente impossibilità di avvalersi della riduzione delle sanzioni.
E' sufficiente notare al riguardo che, per quanto si è detto, la comunicazione d'irregolarità. pur necessaria, era stata comunque effettuata.
Se così non fosse stato, la contribuente, recandosi in Ufficio entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, avrebbe ben potuto chiedere ed ottenere la riduzione delle sanzioni.
1.5. Decisamente infondata, infine, è la censura relativa all'irrogazione delle sanzioni, che non aveva tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel caso di specie, le limitazioni emergenziali non possono, ovviamente, incidere sull'irrogazione di sanzioni conseguenti ad un illegittimo comportamento omissivo della contribuente.
Se poi, come pare, il rilievo della ricorrente deve riferirsi alle asserite difficoltà dell'affittuaria di corrispondere i canoni di locazione, a seguito delle note restrizioni, l'assunto difensivo è del tutto sfornito di prova, anche sulla riferita esistenza di un rapporto locativo con altra persona.
2. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come da dispositivo, avuto riguardo a natura e valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta l'Agenzia finanziaria, delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00. Così deciso in
Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUNO PAOLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGRO MA BEATRICE, Giudice
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7537/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024026031095700 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 989/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale 1 di Roma, in persona dei rispettivi direttori pro-tempore, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, in virtù di procura in calce, impugnava la cartella di pagamento n. 972024026031095700, notificata l'8.1.2025, in esito a controllo automatizzato del mod. IRPEF per l'anno
2021, per l'importo di € 8.846,43, comprensivo di interessi, sanzioni ed accessori.
L'istante, che si diceva titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di ristorazione, eccepiva l'illegittimità dell'opposta cartella per i seguenti motivi:
1) inesistenza giuridica della cartella di pagamento in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da alcun pubblico registro. Nello specifico la notifica della cartella di pagamento era avvenuta dall'indirizzo notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it., non previsto in alcun pubblico registro.
2) Difetto di motivazione in quanto, nella stessa cartella, non erano specificate le ragioni della pretesa erariale.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, l. 212/2000, sul contraddittorio preventivo obbligatoriamente previsto in caso di liquidazione di tributi in base alla dichiarazione, ove sussistano incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
4) Violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 462/97.
Dall'omesso invio dell'avviso bonario conseguiva la nullità dell'iscrizione a ruolo dell'asserito tributo, sul rilievo che il mancato invio di detto avviso comportava lesione della sfera economico-patrimoniale della contribuente e del suo diritto di difesa, giacché le veniva preclusa, da un lato, la possibilità di adempiere al pagamento di quanto eventualmente dovuto, evitando una gravosa iscrizione a ruolo degli importi in questione e, dall'altro lato, di usufruire della riduzione delle sanzioni amministrative ad un terzo, costringendo così essa istante a sostenere i costi di un processo dinanzi le competenti Commissioni Tributarie per poter far valere i propri diritti e la nullità dell'atto impositivo.
5) Illegittimità della cartella, atteso che le sanzioni amministrative non erano dovute a cagione della crisi pandemica da Covid-2019 integrante causa di forza maggiore, a mente dell'art. 5, d.lgs. n 472/97, dal momento che l'unica affittuaria non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione.
6) Illegittimità per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Chiedeva, pertanto, che l'opposta cartella venisse annullata con il favore delle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia finanziaria, che resisteva al ricorso, sostenendone l'infondatezza.
Non si costituiva, invece, l'Agenzia della Riscossione, benché l'atto introduttivo le fosse stato ritualmente notificato.
All'odierna udienza, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricordo è infondato e non merita, pertanto, accoglimento.
1.1. Destituita di fondamento è la prima censura riguardante la contestata ritualità della notifica dell'opposta cartella esattoriale in quanto effettuata a mezzo PEC proveniente da indirizzo non compreso nei pubblici registri.
La questione, infatti, è ampiamente superata alla stregua di indiscusso insegnamento della Suprema Corte, nella sua massima espressione nomofilattica a Sezioni Unite (Sez. Un. sentenza n. 15979 del 18.5.2022,
Rv. 664909-01), ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, ordinanza n. 24817 del 16/09/2024 Rv. 672483–01; cfr., pure, id. ordinanze Sez. 6 - 5, n. 982 del 2023; id. Sez. 6 - 5,
n. 6015 del 2023).
E' risaputo, del resto, che eventuali nullità della notifica sarebbero comunque sanate dal raggiungimento dello scopo, chiaramente dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 156, comma terzo, c.p.c.
E' appena il caso, poi, di osservare che la ritualità della notifica non è elemento di validità dell'atto, ma solo ineludibile condizione di legale conoscenza ai fini del decorso del termine per l'impugnazione.
Condizioni, queste, ampiamente assicurate.
Ed infatti, nel caso di specie, indubbia la provenienza dell'atto dall'Agente dell'esazione, rileva il fatto che la cartella è comunque pervenuta all'indirizzo della ricorrente, che ne ha avuto formale conoscenza ed ha potuto proporre tempestivo ricorso.
1.2. Anche in ordine alla seconda censura, da esaminare congiuntamente alla sesta per identità di ratio, è agevole coglierne la manifesta infondatezza.
Ed invero, non sussiste l'eccepito difetto di motivazione.
L'opposta cartella recava, infatti, le informazioni necessarie (nel caso di specie, l'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis) perché la contribuente avesse piena contezza delle ragioni della pretesa impositiva, sì da poter spiegare idonea difesa, di fatto poi esercitata.
D'altronde, è risaputo che la cartella di pagamento è atto “a contenuto vincolato”, in tutto conforme al modello ministeriale previsto per siffatta tipologia di atto impositivo, a mente dell'art. 25 d.p.r. n. 602/1973.
Attiene alla stessa logica dell'eccepito difetto motivazionale il motivo riguardante l'asserita mancata indicazione della procedura di calcolo degli interessi.
La cartella è, dunque, frutto di meccanica compilazione, recante anche l'automatico calcolo degli interessi da ritardato pagamento, sulla base di parametri legali.
Anche sul tema sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione affermando il principio di diritto secondo cui la cartella di pagamento è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass.
Sez. Un., sentenza n. 22281 del 14.7.2022, Rv. 665273-01).
Nel caso di specie, il referente normativo era agevolmente desumibile dalla tipologia del tributo e dalla peculiarità della fattispecie, segnatamente in ragione del fatto che la misura degli interessi è fissata annualmente con determinazione amministrativa sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Il loro "tasso ... annuo" è, quindi, noto e conoscibile, mentre i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, sono anch'essi predeterminati.
D'altro canto, la contestazione della ricorrente è del tutto generica, non specificando in quale misura la determinazione degli interessi non sarebbe conforme ai parametri legali e quale, invece, avrebbe dovuto essere la più corretta procedura di calcolo.
1.3. Manifestamente infondata è anche l'eccezione di mancato inoltro di avviso bonario, posto che la
“comunicazione o avviso bonario” prevista a seguito della liquidazione ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 e art. 54 bis d.p.r. n. 633/72, è indispensabile soltanto nel caso di rettifiche sostanziali e non anche quando 'Ufficio si limiti a chiedere il pagamento delle imposte dichiarate dal contribuente e non versate, secondo indiscusso insegnamento giurisprudenziale di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n 9900 del 27/5/2020, non massimata).
D'altronde, dal testo dell'opposta cartella risulta che la comunicazione d'irregolarità era stata regolarmente consegnata via PEC il 18.3.2024, come da allegata ricevuta di consegna.
1.4. Destituita di fondamento è pure la doglianza afferente l'asserito pregiudizio che la contribuente avrebbe subito dall'omessa comunicazione dell'avviso bonario, anche per la conseguente impossibilità di avvalersi della riduzione delle sanzioni.
E' sufficiente notare al riguardo che, per quanto si è detto, la comunicazione d'irregolarità. pur necessaria, era stata comunque effettuata.
Se così non fosse stato, la contribuente, recandosi in Ufficio entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, avrebbe ben potuto chiedere ed ottenere la riduzione delle sanzioni.
1.5. Decisamente infondata, infine, è la censura relativa all'irrogazione delle sanzioni, che non aveva tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel caso di specie, le limitazioni emergenziali non possono, ovviamente, incidere sull'irrogazione di sanzioni conseguenti ad un illegittimo comportamento omissivo della contribuente.
Se poi, come pare, il rilievo della ricorrente deve riferirsi alle asserite difficoltà dell'affittuaria di corrispondere i canoni di locazione, a seguito delle note restrizioni, l'assunto difensivo è del tutto sfornito di prova, anche sulla riferita esistenza di un rapporto locativo con altra persona.
2. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come da dispositivo, avuto riguardo a natura e valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta l'Agenzia finanziaria, delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00. Così deciso in
Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno