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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/09/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Luciano Guaglione Presidente dott. Alessandra Piliego Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 439 R.G. 2022 relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 3272/2021, resa dal Tribunale di Bari il 15/09/2021, avente ad oggetto: risoluzione contratto preliminare - nullità T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Cataldo Balducci, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellante ed Appellata incidentale= E
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Gentile, per mandato a Controparte_1 margine della comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianfranco Tarantino, in Bari
=Appellato ed Appellante incidentale=
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
Con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1 nei confronti della società per senti accertare e dichiarare la nullità, Parte_1 ex art. 2 del D.Lgs n. 122/2015, del contratto preliminare per l'acquisto di un immobile da costruire, da esso stipulato, quale promissario acquirente, il 05.08.2014 con la società convenuta, ovvero, gradatamente, la sua risoluzione per grave inadempimento della stessa convenuta, con condanna della stessa, in entrambi i casi, alla restituzione del doppio della caparra versata, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, volta ad accertare l'inadempimento dell'attore agli obblighi assunti con il preliminare, con conseguente sua condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 15.000,00 in aggiunta alla caparra confirmatoria, di pari importo, già versata, pagina 1 di 3 accoglieva la domanda volta ad accertare la nullità del contratto preliminare e condannava la società convenuta alla restituzione della sola caparra ricevuta. Le spese del giudizio venivano integralmente compensate tra le parti.
La con atto di citazione notificato a mezzo pec il 15.03.2022 Parte_1 ha proposto appello avverso tale pronuncia, chiedendone l'integrale riforma con il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento di quella riconvenzionale originariamente proposta dalla stessa ed il favore delle spese del doppio grado del giudizio.
Con comparsa depositata il 02.05.2022 si è costituito il quale, Controparte_1 contestato estensivamente il gravame, ne ha chiesto il rigetto. A sua volta, ha proposto, in via subordinata, appello incidentale volto ad accertare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della promittente venditrice, con condanna della stessa al pagamento del doppio della caparra ricevuta;
vinte le spese del doppio grado.
All'udienza del 05.07.2024 la causa è stata riservata per la decisione ma prima della delibazione della sentenza, le parti, con istanza congiunta del 16.06.2025, ne hanno chiesto la rimessione sul ruolo, al fine di formalizzare la conciliazione della stessa, intervenuta nelle more.
Fissata a tal fine l'udienza del 12.09.2025, da trattarsi in presenza, nessuna delle parti è comparsa, per cui la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c, alla successiva udienza del 26.09.2025, da tenersi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Le parti, tuttavia, per tale udienza -all'esito della quale è stata delibata la presente pronuncia- non hanno depositato le prescritte note di trattazione scritta.
=Motivi della decisione=
Come già evidenziato in premessa, all'udienza del 12.09.2025, tenutasi in presenza, le parti non sono comparse, e nemmeno hanno depositato note scritte ex art. 127 ter per la successiva odierna udienza cui la causa era stata rinviata ex art. 309 c.p.c..
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione
è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c.. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/2020; negli stessi termini, anche 3128/2008).
pagina 2 di 3 Per l'affermazione del principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/18 che così si è espressa:
“Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati, alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”.
Le spese di lite restano a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 3272/2021, resa dal Tribunale di Bari il Controparte_1
15/09/2021, così provvede:
1)-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex artt. 181-309 c.p.c.;
3)- spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 26 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Luciano Guaglione Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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