Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/05/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del G.O.P., Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 14097/2022 R.G. del Ruolo Generale degli affari Contenziosi
TRA
, elettivamente domiciliata in Bitonto alla Via G. Laudisi n. 10 presso e nello studio Parte_1 dell'Avv. Nicola Achille (c.f. che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1
mandato in atti;
- debitore opponente -
CONTRO
, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Giuseppe Desantis (CF Controparte_1
) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bitonto alla via Amm. C.F._2
Vacca 33;
- creditore opposto -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- restituzione deposito cauzionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.11.2022, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3650/2022 emesso dal Tribunale di Bari il 25.10.2022 con cui era stato ingiunto all'opponente, , di pagare in favore del conduttore la somma di €. 1.050,00 a titolo Parte_1
di restituzione del deposito cauzionale essendo stato rilasciato l'immobile condotto in locazione ubicato in Bitonto alla via Carrara n. 13. Contestava il credito assunto ritenendo di essere creditore per i danni arrecati all'immobile quantificati in € 3.750,00 oltre IVA e che pertanto il Sig. CP_1 era debitore della differenza pari ad € 2.682,87. Contestava che il rilascio delle chiavi dell'immobile
non convivente della sig.ra , assente al momento della rimessione. Parte_1
Concludeva come in atti.
-Costituendosi eccepiva sostanzialmente l'improcedibilità della domanda per difetto Controparte_1 di forma e rito;
l'infondatezza dell'avversa domanda in quanto alla consegna delle chiavi dell'immobile nelle mani dei figli della sig.ra e Parte_1 Persona_1 CP_2
nulla era stato eccepito se non a fine del mese di luglio del 2022 in costanza della richiesta
[...]
di restituzione pertanto formulate le eccezioni di rito e di ammissibilità chiedeva il rigetto .
Con distinte ordinanze pronunciate il 29.3.2023 è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione nel procedimento cautelare. Nel merito, dato atto della fondatezza dell'eccezione mossa dal creditore opposto, è stato disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale in quanto la causa doveva essere introdotta ex art. 447 c.p.c. quindi assegnato il termine per la proposizione della mediazione obbligatoria.
Fallito il percorso alternativo, all'udienza del 23.4.2024 è stata sollecitata la definizione conciliativa mentre alla successiva del 9.7.2024 dato atto dell'omessa comparizione di parte opponente e ritenuta l'implicita rinuncia ai mezzi istruttori, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione assegnando il termine di giorni 20 per il deposito di note conclusionali, non depositate da parte opponente se non il 26.4.2025.
La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va nuovamente evidenziato che non ha spiegato domanda Parte_1
riconvenzionale.
Si osserva inoltre che ai sensi dell'art 426 c.p.c., disposto il mutamento del rito con l'assegnazione dei termini per il deposito di memorie integrative, non ha depositato le memorie Parte_1
difensive omettendo sia la proposizione di domande ed istanze istruttorie sia di formulare eccezioni, domande riconvenzionali.
Si rammenta che il mutamento di rito non travolge gli effetti sostanziali e processuali della domanda e lascia immutate le preclusioni e le decadenze già maturate. A tal proposito si rileva inoltre che il mutamento del rito non determina la rimessione in termine rispetto alle preclusioni maturate neppure a seguito della fissazione del termine perentorio di cui all'art.426 c.p.c. per l'integrazione degli atti introduttivi, dovendosi correlare tale integrazione alle decadenze di cui agli artt.414 e 416 c.p.c. e non valendo la stessa a ricondurre il processo ad una fase anteriore a quella svoltasi bensì a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale( Cass.civ.Sez.III ord. 18.5.2019
n.13472). Va precisato che, secondo la giurisprudenza maggioritaria e consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che “oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione”.
Specificamente la giurisprudenza di merito formatasi in materia in conformità agli artt. 115 c.p.c. e
2697 c.c. nonché al principio della vicinanza della prova ha ritenuto che il contratto è di per se prova e quindi non vi sarebbe la necessità da parte del creditore di supportare la domanda.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, è stato acclarato il principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del
20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; SS. UU. n. 13533 del
30/10/2001).
Al rigetto della domanda segue la condanna alle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per i compensi così determinati stante il valore della causa, ai sensi del DM n.147/2022 oltre oneri e accessori come segue:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1. Rigetta la proposta opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 3650/2022 emesso dal
Tribunale di Bari il 25.10.2022 (nr. 10774/ 2022 RG) .
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese e compensi di lite del presente giudizio, in favore di liquidate in €. 2.552,00 oltre gli oneri accessori (IVA e CAP come per legge) Controparte_1
nonché al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.
Sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio e deposito nel fascicolo telematico.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari, 9.5.2025
Il GOP
Avv. Giovanna Lucia Testini