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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6446 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 674/2020
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 674/2020 All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 10:35
Presidente Dott. NT NE
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1 CP_ Avv. CASALAINA AGNESE avv di Pasquale in
Avv. CIAMARRA RENATO Avv. AURELI BEATRICE
Appellato/i
Controparte_2 Avv. COSTA MAILA MARIA presente Avv. GRAZIANI
L'avv di Pasquale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede un breve rinvio per poter depositare note conclusionali attesa la recente costituzione dei nuovi difensori.
L'avv Costa si oppone
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
NT NE AR GA AN Assistente giudiziario pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. NT NE - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 674 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Parte_1 C.F._1
Bazzoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Beatrice Aureli (CF – Pec C.F._2
) e dell'avv. Agnese Casalaina (CF – Email_1 C.F._3
Pec ), che la rappresentano e la difendono unitamente e Email_2 disgiuntamente all'avv. Renato Ciamarra (CF – Pec C.F._4
giusta delega in atti Email_3
– APPELLANTE – E
(GI (C.F. Controparte_3 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 in atti, dagli avv.ti Maila Costa (C.F. – PEC: CodiceFiscale_5
e AN IA (C.F. – PEC: Email_4 C.F._6
ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio, n. 37, Email_5 presso lo studio dell'avv. AN IA
– APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 12
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 731/2019, Parte_1 emessa dal Tribunale Civile di Cassino – pubblicata in data 1/06/2019 – resa nel procedimento R.G. n.
3972/2014, promosso dalla stessa nei confronti della Parte_1 Controparte_3 GI .
[...] Controparte_2
§ 2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
Con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2014 ha esposto: “ (...) che il Sig. Parte_1
nato a [...] il 15.2.1974, in data [...] aveva stipulato con la Parte_2 Controparte_4 la polizza n.80000065061 " " della durata di anni Controparte_5 dieci (10) con capitale iniziale assicurato pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila); che il premio lordo annuale indicato in polizza era pari ad € 815,12 da corrispondersi in n.2 (due) rate semestrali dell'importo di € 412,57 cadauna;
che all'atto della sottoscrizione del contratto il Sig. Parte_2 corrispondeva a mezzo assegno bancario n.0001548035 la prima rata del premio pari ad € 412,57, che nella citata polizza è indicata quale beneficiaria in caso di decesso dell'assicurato la Sig.ra "
[...]
(...); che in data 23.5.2014 è deceduto in Cassino il Sig. che la Sig.ra Parte_1 Parte_2 con lettera racc. A/R del 26.6.2014 ha richiesto alla la liquidazione del Pt_1 Controparte_4 capitale assicurato con la polizza n.80000065061 " CP_2 Controparte_5
" stipulata dal de cuius in data 2 3.5.2013; che la con nota del
[...] Parte_2 Controparte_4
29.7.2014 ha comunicato all'attrice l'impossibilita di procedere alla liquidazione del capitale assicurato poiché "la polizza in oggetto risulta chiusa per insolvenza dal 23.11.2013 per mancato pagamento dei premi a copertura della garanzia" (...); che il diniego operato dalla è Controparte_4 illegittimo in quanto al momento del decesso dell'assicurato avvenuto in data Parte_2
23.5.2014, la polizza de qua era valida ed efficace;
che il comma 1 dell'art. 1924 cc. prevede solo ed esclusivamente che "se il contraente non paga, il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate” mentre al secondo comma sancisce espressamente che "se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risolto di diritto"; che in virtù della citata normativa deve ritenersi valido ed efficacie il contratto assicurativo anche in caso di mancato pagamento di una delle rate del premio (..). Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto delle Controparte_3 domande attore esponendo che: “(.) le domande proposte nei confronti della Controparte_2 dall'attrice sono infondate e dovranno essere respinte. Il signor ha corrisposto l'ultimo
[...] Parte_2
pagina 3 di 12 (e unico) premio in data 23.05.2013. Lo stesso non ha corrisposto i premi con scadenza dal
23.11.2013. Ai sensi di quanto previsto dall'art.9 delle Condizioni di assicurazione, intitolato
"Mancato Pagamento del premio: risoluzione del contratto” "Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal successivo art. 10, il Contraente non riprende il pagamento il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia" (.). A far data dal 23.12.2013, pertanto, la garanzia era sospesa, come del resto comunicato alla signora dalla Compagnia con lettera del 28.7.2014 Pt_1
(...). Il signor , come risulta anche dall'atto di citazione avversario, è deceduto in data Parte_2
23.5.2014. Ne consegue che al momento del decesso la garanzia era sospesa. Correttamente, pertanto la Compagnia ha respinto la richiesta di indennizzo formulata dalla signora Non è dato Pt_1 comprendere il richiamo operato da controparte all'art. 1924 C.C. posto che anche applicando alla fattispecie in esame tale norma -ma non pare corretto stante quanto contrattualmente previsto -
l'indennizzo richiesto non sarebbe comunque dovuto per il combinato disposto degli artt. 1924 e 1901 cc. (...) . All'udienza del 25 febbraio 2019 le parti hanno rassegnato le conclusioni”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “Rigetta le domande attoree.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 4015,00 oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'IIl.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in Via Principale e nel Merito, in riforma della sent. n. 731/2019 emessa dal Tribunale di Cassino, previo accertamento della validità ed efficacia della polizza n. 80000065061 “ Per la protezione Vi proteggo” Controparte_2 stipulata in data 23.05.2013 dal Sig. e con beneficiaria , Parte_2 Parte_1 condannare la , per le causali di cui in premessa, al pagamento in Controparte_6 favore dell'attrice, quale beneficiaria della polizza, della somma di Euro 250.000,00, oltre accessori di legge dalla data della morte dell'assicurato fino al soddisfo, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche in considerazione del danno subito dalla beneficiaria per l'indebito rifiuto di liquidazione e per la violazione dei principi di buona fede e correttezza, integrantesi nella errata informativa alla beneficiaria, che ben avrebbe potuto essere del tutto all'oscuro delle condizioni contrattuali, che la polizza risultava “chiusa per insolvenza dal 23.11.2013”, circostanza non vera.
Con condanna alle spese di giudizio del doppio grado, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 4 di 12 § 5. – L' appellata (GI , Controparte_3 Controparte_2 costituitasi con comparsa di risposta, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 83, 327, primo comma, e 342 c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “respingere l'appello e le domande tutte proposte dalla signora in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 83 c.p.c., sollevata dalla difesa della (GI . Controparte_3 Controparte_2
L'appellata eccepisce che l'avv. Grippo non le abbia notificato, unitamente all'atto di citazione in appello, la procura alle liti richiesta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. Evidenzia, inoltre, che la procura depositata agli atti si riferirebbe ad un diverso procedimento, recando la data del 22 febbraio 2018, mentre la sentenza oggetto di impugnazione è stata pubblicata in data 1/6/2019.
L'eccezione non risulta fondata.
Va premesso in diritto che “in tema di procura alle liti, se nel contesto dell'atto, e salva l'esistenza in esso di ulteriori elementi limitativi, si precisa che la procura viene conferita "per il presente giudizio" o si usano in alternativa altri sinonimi come "processo", "procedimento", "causa",
"controversia", "lite", vi è l'evidente manifestazione di volontà della parte di estendere l'efficacia e la validità della procura anche al secondo grado, dato che il giudizio, il processo, la lite ecc. si articolano in più gradi” (cfr. Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 24/10/2019, n. 27298).
Nel caso di specie, pur non essendo la procura alle liti materialmente contenuta nell'atto notificato in data 3 febbraio 2020, la stessa risulta ritualmente depositata al momento della costituzione dell'appellante ed apposta a margine dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
Devesi, peraltro, rilevare che la suddetta procura reca la data del 22 febbraio 2018, essendo stata GI allegata in primo grado quando l'avv. Grippo Andrea si è costituito quale nuovo difensore della in data 23 febbraio 2018, in sostituzione dell'avv. Messore Sergio. Pt_1
Va aggiunto, infine, che, nella procura in oggetto, risulta espressamente conferita delega al difensore per la rappresentanza e difesa della parte anche nei successivi gradi di giudizio, con la conseguenza che deve ritenersi validamente spesa la procura medesima anche ai fini del presente procedimento.
Parimenti, va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 327, primo comma, c.p.c..
pagina 5 di 12 Lamenta l'appellata che , avendo notificato il secondo atto di appello il 3 Parte_1 febbraio 2020, oltre i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avrebbe violato il termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., con conseguente inammissibilità del gravame.
L'eccezione non può essere accolta.
Va rilevato che l'art. 358 c.p.c. dispone che “l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge”.
Occorre tuttavia evidenziare che, prima della pronuncia di improcedibilità - nel caso concreto non avvenuta - è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso. Per la verifica della tempestività del secondo appello occorre aver riguardo non al termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c, ma a quello breve di cui all'art. 325 c.p.c., il quale, solo in difetto di notificazione della sentenza appellata anteriormente a quella del primo appello in modo idoneo a farlo decorrere (art. 285 c.p.c.), decorre dalla data di perfezionamento per il destinatario della notificazione della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata idonea a determinare il decorso del termine breve (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. 5/08/2016, n. 16598).
Ebbene, nel caso concreto la notifica del secondo atto di appello è avvenuta in data 3/02/2020, ovvero entro 30 giorni dalla data di notifica della prima impugnazione, avvenuta in data 2/01/2020
(considerato che l'1/2/2020 era sabato).
In relazione, infine, all'eccezione ex art. 342 bis c.p.c., si osserva che dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Ne consegue che anche tale eccezione deve essere rigettata.
§ 8. — L'appello è articolato in un unico motivo.
§ 8.1 — Con il motivo di gravame viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di rimborso proposta dalla sul presupposto della sospensione della polizza Pt_1 assicurativa.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Nel merito, la ha Controparte_3 giustamente rigettato la richiesta di rimborso perché́ al momento della morte del la polizza Parte_2 era sospesa, ai sensi degli artt. 9 e 10 delle condizioni di assicurazione, tutt'altro che in contrasto con l'art. 1924 cc: questo richiama i primi due commi dell'art. 1901 cc, i quali parlano proprio di sospensione. L'art. 9 predetto stabilisce che il mancato pagamento di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per pagina 6 di 12 un periodo massimo di dodici mesi: la seconda rata doveva esser pagata il 23 novembre 2013 e, quindi, la sospensione è divenuta operante il 23 dicembre 2013 e al momento della morte del , Parte_2 il 23 maggio 2014, era ancora attiva non essendo nel frattempo intervenuto nulla.
L'art. 1924 cc si riconnette al' art. 1901 c.c. in materia di effetti dell'inadempimento all'obbligo del pagamento del premio nel contratto di assicurazione in genere: questa norma è persino derogabile e la polizza può quindi disciplinare diversamente la situazione (cfr., Cass. sez. 1, sentenza n. 1883 del 13 maggio 1977). Il fatto che la morte del sia avvenuta prima della scadenza dei sei mesi (fra Parte_2
l'altro è avvenuta il giorno stesso) non rileva ai fini delle argomentazioni attoree perché è caduta durante il periodo di sospensione e la situazione di quiescenza, imperante in quel momento, torna a favore dell'assicurazione (v. Cass. Sez. 1, sentenza n. 8558 del 20 ottobre 1994). Le altre questioni devono ritenersi assorbite”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il G.I. ha fatto malgoverno dei fatti di causa, delle norme che regolano l'assicurazione sulla vita e della questione di diritto rinveniente, mostrando di valorizzare le
“argomentazioni dell'assicurazione” senza interpretare le condizioni generali di contratto alla luce della normativa vigente, del tutto travisata. In verità, il diniego della liquidazione del capitale assicurato operato dalla compagnia è illegittimo poiché al momento del decesso dell'assicurato avvenuto in data 23.05.2014, la polizza de qua era pienamente valida ed efficace. Parte_2
Invero, l'art. 1924 c. 1 cc statuisce che “se il contraente non paga il premio relativo al primo anno,
l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate...in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate”. Il secondo comma del detto art. 1924 cc dispone che se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risolto di diritto e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata. In virtù della citata normativa, il contratto assicurativo deve ritenersi valido ed efficace anche in caso di mancato pagamento di una delle rate del premio. La polizza stipulata dal Sig. in data 23.05.2013 è qualificata “Assicurazione temporanea Parte_2 in caso di morte a capitale e premio annuo costanti con garanzie accessorie per il caso di morte per infortunio”. Essa rientra, pertanto, nella tipologia delle polizze caso morte temporanee dette anche
“puro rischio” o “a fondo perduto”, poiché se non si verifica il decesso dell'assicurato nei termini stabiliti i premi versati vengono persi e restano nelle casse della compagnia. Il rischio in queste polizze grava solo sulla compagnia, che calcola quindi i premi da pagare in base ad esso, rispetto a tavole statistiche sulla mortalità”. pagina 7 di 12 Aggiunge la “il Sig. in data 23.05.2013 stipulava con Pt_1 Parte_2 [...]
la polizza di cui in narrativa, con durata decennale, costituendo quale beneficiaria la CP_2
Sig.ra , odierna appellante. Il premio lordo annuale di euro 815,12 veniva Parte_1 frazionato in due rate semestrali dell'importo di euro 412,57 cadauna. Il provvedeva a Parte_2 pagare la prima rata del premio all'atto della sottoscrizione della polizza ma non effettuava il pagamento della seconda rata, scadente in data 23.11.2013. Successivamente, il Sig. Parte_2 decedeva in data 23.05.2014 in Cassino (FR). Dall'evenienza del mancato pagamento della rata scadente il 23.11.2013, la compagnia odierna convenuta faceva discendere il diniego della liquidazione del capitale, ammontante ad euro 250.000,00 e ciò comunicava alla Sig.ra con Pt_1 racc. a/r del 29.07.2014. Per tale motivo, si rendeva necessaria adire la Giustizia e nell'instaurato procedimento civile, la compagnia proponeva le proprie difese giustificando il rifiuto di liquidazione mediante richiamo all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione, che prevedono che “Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal successivo art. 10, il Contraente non riprende il pagamento, il contratto di intenderà̀ estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia”. La fattispecie è regolata dall'art. 1924 c.c., il quale dispone che “se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può̀ agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate. Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata [1925]”. Nella fattispecie de quo, non veniva pagata soltanto la seconda rata del premio pattuito per il primo anno e, in tal caso, la normativa vigente prevede esclusivamente il diritto per l'assicuratore di agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è pagato o dalla scadenza delle singole rate (art. 1924 c. 1). Nessuna risoluzione di diritto, pertanto, poteva essere prevista in caso di mancato pagamento della seconda rata del premio annuo e, essendo la morte del intervenuta Parte_2 esattamente un anno dopo la stipulazione della polizza, la garanzia era pienamente valida ed operante, non essendo ancora spirato il termine di sei mesi dal mancato pagamento, che sarebbe maturato decorsa la mezzanotte del 23.05.2014; ma proprio in tale data si verificava il decesso dell'assicurato, facendo venire ad esistenza, al verificarsi dell'evento morte, il diritto alla liquidazione del capitale in pagina 8 di 12 favore del beneficiario….. Alla data della morte, il contratto assicurativo, benché sospeso, era pienamente valido ed efficace e l'evento morte fa venire ad esistenza l'obbligo del pagamento del premio in capo alla compagnia assicurativa, anche atteso che i principi dei primi due commi dell'art. 1901, richiamati dal Giudice di prime cure, non si applicazione (applicano) alle assicurazioni sulla vita”.
Il motivo non può essere accolto.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 1924 c.c., relativo al mancato pagamento dei premi assicurativi nel contratto di assicurazione sulla vita, “se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate”.
Orbene, per effetto del richiamo l'art. 1924 fa all'art. 1901, c.c., è applicabile anche alle assicurazioni sulla vita quest'ultima norma - ispirata al principio di corrispettività delle prestazioni - secondo la quale al mancato pagamento del primo premio, o della prima rata di esso, consegue la sospensione della copertura assicurativa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il premio o la rata siano effettivamente pagati (primo comma) e se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza (secondo comma), sicché solo a partire da tale momento, ovvero al decorrere di tali termini dall'esecuzione del pagamento dovuto, il contratto ricomincia a svolgere efficacia.
Ne consegue che l'art. 1924 c.c., da un lato, riconosce all'assicuratore il diritto di promuovere l'azione per l'esecuzione del contratto entro il termine di sei mesi dalla scadenza del premio;
dall'altro lato, in forza del richiamo ai primi due commi dell'articolo 1901, impone la sospensione automatica della copertura decorso il periodo previsto.
Si osserva, altresì, che la disciplina della durata e della sospensione della copertura può subire limitate modificazioni pattizie, atteso che l'art. 1924 non è espressamente annoverato dall'art. 1932 tra le norme inderogabili, salvo che la deroga contrattuale risulti meno favorevole all'assicurato (cfr. Cass.
n. 8558/1994; Cass. n. 1883/1977).
Sul punto, deve evidenziarsi, che “la sospensione dell'assicurazione - come effetto giuridico previsto dall'articolo 1901 cod. civ., comporta, ex articolo 7 comma secondo legge n. 990/69, il venir meno dell'obbligo dell'assicuratore di risarcire i danni al terzo danneggiato per i sinistri verificatisi nel predetto periodo di sospensione, se i relativi premi non risultano pagati in precedenza, e ciò in virtù del principio secondo cui non vi è copertura del rischio senza un precedente pagamento del pagina 9 di 12 premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III,
22/05/2006, n. 11946).
Ciò posto, nel caso di specie, il contratto, alla data del decesso dell'assicurato , Parte_2 risultava sospeso in forza dell'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione, ai sensi del quale “il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione del contratto per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal successivo Art. 10, il Contraente non riprende il pagamento il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia.”
Difatti, la polizza assicurativa in oggetto veniva sottoscritta in data 23 maggio 2013, con decorrenza immediata, e l'assicurato provvedeva contestualmente al pagamento della prima rata del premio annuale, pari a € 412,57.
La seconda rata del premio, avente scadenza il 23 novembre 2013, non veniva, tuttavia, corrisposta dal (il dato è pacifico). Parte_2
In applicazione delle condizioni generali di contratto, la copertura assicurativa veniva conseguentemente sospesa a decorrere dal 23 dicembre 2013, ossia allo spirare del termine di tolleranza di trenta giorni, e tale sospensione permaneva per i successivi dodici mesi.
Nel corso del periodo di sospensione, e precisamente in data 23 maggio 2014, l'assicurato decedeva, senza che fosse intervenuto alcun atto idoneo alla riattivazione dell'efficacia della copertura assicurativa.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che, al momento del decesso, la garanzia assicurativa non fosse operante, essendo il contratto sospeso per inadempimento dell'obbligo di pagamento del premio.
Ne discende che l'assicuratore non era tenuto a corrispondere la prestazione assicurata, non potendosi configurare alcuna obbligazione a suo carico.
A conclusioni sostanzialmente analoghe si sarebbe pervenuti anche in applicazione del citato art. 1901, 2 comma, c.c., in forza del quale, alla scadenza delle rate successive alla prima, in caso di mancato pagamento della rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente rigettato la domanda attorea, atteso che la morte dell'assicurato è intervenuta in un periodo in cui la polizza era priva di efficacia.
Va infine rilevato che la domanda risarcitoria aggiunta dall'attrice in comparsa conclusionale in primo grado, relativa al “danno subito dalla beneficiaria per l'indebito rifiuto di liquidazione” ed ampliata in appello con riferimento al “danno subito dalla beneficiaria … per la violazione dei principi pagina 10 di 12 di buona fede e correttezza, integrantesi nella errata informativa alla beneficiaria, che ben avrebbe potuto essere del tutto all'oscuro delle condizioni contrattuali, che la polizza risultava “chiusa per insolvenza dal 23.11.2013, circostanza non vera” è evidentemente tardiva e quindi inammissibile.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 a € 260.000, tabella 12, 5° scaglione), applicando valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00
§ 10. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 della (GI , avverso la sentenza n. Controparte_3 Controparte_2
731/2019, emessa dal Tribunale di Cassino, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado;
2. Condanna a rifondere alla (GI Parte_1 Controparte_3 [...]
, le spese di lite che liquida in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre spese Controparte_2 generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma il 5 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. NT NE
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 674/2020 All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 10:35
Presidente Dott. NT NE
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1 CP_ Avv. CASALAINA AGNESE avv di Pasquale in
Avv. CIAMARRA RENATO Avv. AURELI BEATRICE
Appellato/i
Controparte_2 Avv. COSTA MAILA MARIA presente Avv. GRAZIANI
L'avv di Pasquale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede un breve rinvio per poter depositare note conclusionali attesa la recente costituzione dei nuovi difensori.
L'avv Costa si oppone
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
NT NE AR GA AN Assistente giudiziario pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. NT NE - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 674 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Parte_1 C.F._1
Bazzoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Beatrice Aureli (CF – Pec C.F._2
) e dell'avv. Agnese Casalaina (CF – Email_1 C.F._3
Pec ), che la rappresentano e la difendono unitamente e Email_2 disgiuntamente all'avv. Renato Ciamarra (CF – Pec C.F._4
giusta delega in atti Email_3
– APPELLANTE – E
(GI (C.F. Controparte_3 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 in atti, dagli avv.ti Maila Costa (C.F. – PEC: CodiceFiscale_5
e AN IA (C.F. – PEC: Email_4 C.F._6
ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio, n. 37, Email_5 presso lo studio dell'avv. AN IA
– APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 12
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 731/2019, Parte_1 emessa dal Tribunale Civile di Cassino – pubblicata in data 1/06/2019 – resa nel procedimento R.G. n.
3972/2014, promosso dalla stessa nei confronti della Parte_1 Controparte_3 GI .
[...] Controparte_2
§ 2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
Con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2014 ha esposto: “ (...) che il Sig. Parte_1
nato a [...] il 15.2.1974, in data [...] aveva stipulato con la Parte_2 Controparte_4 la polizza n.80000065061 " " della durata di anni Controparte_5 dieci (10) con capitale iniziale assicurato pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila); che il premio lordo annuale indicato in polizza era pari ad € 815,12 da corrispondersi in n.2 (due) rate semestrali dell'importo di € 412,57 cadauna;
che all'atto della sottoscrizione del contratto il Sig. Parte_2 corrispondeva a mezzo assegno bancario n.0001548035 la prima rata del premio pari ad € 412,57, che nella citata polizza è indicata quale beneficiaria in caso di decesso dell'assicurato la Sig.ra "
[...]
(...); che in data 23.5.2014 è deceduto in Cassino il Sig. che la Sig.ra Parte_1 Parte_2 con lettera racc. A/R del 26.6.2014 ha richiesto alla la liquidazione del Pt_1 Controparte_4 capitale assicurato con la polizza n.80000065061 " CP_2 Controparte_5
" stipulata dal de cuius in data 2 3.5.2013; che la con nota del
[...] Parte_2 Controparte_4
29.7.2014 ha comunicato all'attrice l'impossibilita di procedere alla liquidazione del capitale assicurato poiché "la polizza in oggetto risulta chiusa per insolvenza dal 23.11.2013 per mancato pagamento dei premi a copertura della garanzia" (...); che il diniego operato dalla è Controparte_4 illegittimo in quanto al momento del decesso dell'assicurato avvenuto in data Parte_2
23.5.2014, la polizza de qua era valida ed efficace;
che il comma 1 dell'art. 1924 cc. prevede solo ed esclusivamente che "se il contraente non paga, il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate” mentre al secondo comma sancisce espressamente che "se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risolto di diritto"; che in virtù della citata normativa deve ritenersi valido ed efficacie il contratto assicurativo anche in caso di mancato pagamento di una delle rate del premio (..). Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto delle Controparte_3 domande attore esponendo che: “(.) le domande proposte nei confronti della Controparte_2 dall'attrice sono infondate e dovranno essere respinte. Il signor ha corrisposto l'ultimo
[...] Parte_2
pagina 3 di 12 (e unico) premio in data 23.05.2013. Lo stesso non ha corrisposto i premi con scadenza dal
23.11.2013. Ai sensi di quanto previsto dall'art.9 delle Condizioni di assicurazione, intitolato
"Mancato Pagamento del premio: risoluzione del contratto” "Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal successivo art. 10, il Contraente non riprende il pagamento il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia" (.). A far data dal 23.12.2013, pertanto, la garanzia era sospesa, come del resto comunicato alla signora dalla Compagnia con lettera del 28.7.2014 Pt_1
(...). Il signor , come risulta anche dall'atto di citazione avversario, è deceduto in data Parte_2
23.5.2014. Ne consegue che al momento del decesso la garanzia era sospesa. Correttamente, pertanto la Compagnia ha respinto la richiesta di indennizzo formulata dalla signora Non è dato Pt_1 comprendere il richiamo operato da controparte all'art. 1924 C.C. posto che anche applicando alla fattispecie in esame tale norma -ma non pare corretto stante quanto contrattualmente previsto -
l'indennizzo richiesto non sarebbe comunque dovuto per il combinato disposto degli artt. 1924 e 1901 cc. (...) . All'udienza del 25 febbraio 2019 le parti hanno rassegnato le conclusioni”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “Rigetta le domande attoree.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 4015,00 oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'IIl.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in Via Principale e nel Merito, in riforma della sent. n. 731/2019 emessa dal Tribunale di Cassino, previo accertamento della validità ed efficacia della polizza n. 80000065061 “ Per la protezione Vi proteggo” Controparte_2 stipulata in data 23.05.2013 dal Sig. e con beneficiaria , Parte_2 Parte_1 condannare la , per le causali di cui in premessa, al pagamento in Controparte_6 favore dell'attrice, quale beneficiaria della polizza, della somma di Euro 250.000,00, oltre accessori di legge dalla data della morte dell'assicurato fino al soddisfo, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche in considerazione del danno subito dalla beneficiaria per l'indebito rifiuto di liquidazione e per la violazione dei principi di buona fede e correttezza, integrantesi nella errata informativa alla beneficiaria, che ben avrebbe potuto essere del tutto all'oscuro delle condizioni contrattuali, che la polizza risultava “chiusa per insolvenza dal 23.11.2013”, circostanza non vera.
Con condanna alle spese di giudizio del doppio grado, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 4 di 12 § 5. – L' appellata (GI , Controparte_3 Controparte_2 costituitasi con comparsa di risposta, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 83, 327, primo comma, e 342 c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “respingere l'appello e le domande tutte proposte dalla signora in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 83 c.p.c., sollevata dalla difesa della (GI . Controparte_3 Controparte_2
L'appellata eccepisce che l'avv. Grippo non le abbia notificato, unitamente all'atto di citazione in appello, la procura alle liti richiesta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. Evidenzia, inoltre, che la procura depositata agli atti si riferirebbe ad un diverso procedimento, recando la data del 22 febbraio 2018, mentre la sentenza oggetto di impugnazione è stata pubblicata in data 1/6/2019.
L'eccezione non risulta fondata.
Va premesso in diritto che “in tema di procura alle liti, se nel contesto dell'atto, e salva l'esistenza in esso di ulteriori elementi limitativi, si precisa che la procura viene conferita "per il presente giudizio" o si usano in alternativa altri sinonimi come "processo", "procedimento", "causa",
"controversia", "lite", vi è l'evidente manifestazione di volontà della parte di estendere l'efficacia e la validità della procura anche al secondo grado, dato che il giudizio, il processo, la lite ecc. si articolano in più gradi” (cfr. Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza, 24/10/2019, n. 27298).
Nel caso di specie, pur non essendo la procura alle liti materialmente contenuta nell'atto notificato in data 3 febbraio 2020, la stessa risulta ritualmente depositata al momento della costituzione dell'appellante ed apposta a margine dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
Devesi, peraltro, rilevare che la suddetta procura reca la data del 22 febbraio 2018, essendo stata GI allegata in primo grado quando l'avv. Grippo Andrea si è costituito quale nuovo difensore della in data 23 febbraio 2018, in sostituzione dell'avv. Messore Sergio. Pt_1
Va aggiunto, infine, che, nella procura in oggetto, risulta espressamente conferita delega al difensore per la rappresentanza e difesa della parte anche nei successivi gradi di giudizio, con la conseguenza che deve ritenersi validamente spesa la procura medesima anche ai fini del presente procedimento.
Parimenti, va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 327, primo comma, c.p.c..
pagina 5 di 12 Lamenta l'appellata che , avendo notificato il secondo atto di appello il 3 Parte_1 febbraio 2020, oltre i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avrebbe violato il termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., con conseguente inammissibilità del gravame.
L'eccezione non può essere accolta.
Va rilevato che l'art. 358 c.p.c. dispone che “l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge”.
Occorre tuttavia evidenziare che, prima della pronuncia di improcedibilità - nel caso concreto non avvenuta - è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso. Per la verifica della tempestività del secondo appello occorre aver riguardo non al termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c, ma a quello breve di cui all'art. 325 c.p.c., il quale, solo in difetto di notificazione della sentenza appellata anteriormente a quella del primo appello in modo idoneo a farlo decorrere (art. 285 c.p.c.), decorre dalla data di perfezionamento per il destinatario della notificazione della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata idonea a determinare il decorso del termine breve (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. 5/08/2016, n. 16598).
Ebbene, nel caso concreto la notifica del secondo atto di appello è avvenuta in data 3/02/2020, ovvero entro 30 giorni dalla data di notifica della prima impugnazione, avvenuta in data 2/01/2020
(considerato che l'1/2/2020 era sabato).
In relazione, infine, all'eccezione ex art. 342 bis c.p.c., si osserva che dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Ne consegue che anche tale eccezione deve essere rigettata.
§ 8. — L'appello è articolato in un unico motivo.
§ 8.1 — Con il motivo di gravame viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di rimborso proposta dalla sul presupposto della sospensione della polizza Pt_1 assicurativa.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Nel merito, la ha Controparte_3 giustamente rigettato la richiesta di rimborso perché́ al momento della morte del la polizza Parte_2 era sospesa, ai sensi degli artt. 9 e 10 delle condizioni di assicurazione, tutt'altro che in contrasto con l'art. 1924 cc: questo richiama i primi due commi dell'art. 1901 cc, i quali parlano proprio di sospensione. L'art. 9 predetto stabilisce che il mancato pagamento di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per pagina 6 di 12 un periodo massimo di dodici mesi: la seconda rata doveva esser pagata il 23 novembre 2013 e, quindi, la sospensione è divenuta operante il 23 dicembre 2013 e al momento della morte del , Parte_2 il 23 maggio 2014, era ancora attiva non essendo nel frattempo intervenuto nulla.
L'art. 1924 cc si riconnette al' art. 1901 c.c. in materia di effetti dell'inadempimento all'obbligo del pagamento del premio nel contratto di assicurazione in genere: questa norma è persino derogabile e la polizza può quindi disciplinare diversamente la situazione (cfr., Cass. sez. 1, sentenza n. 1883 del 13 maggio 1977). Il fatto che la morte del sia avvenuta prima della scadenza dei sei mesi (fra Parte_2
l'altro è avvenuta il giorno stesso) non rileva ai fini delle argomentazioni attoree perché è caduta durante il periodo di sospensione e la situazione di quiescenza, imperante in quel momento, torna a favore dell'assicurazione (v. Cass. Sez. 1, sentenza n. 8558 del 20 ottobre 1994). Le altre questioni devono ritenersi assorbite”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il G.I. ha fatto malgoverno dei fatti di causa, delle norme che regolano l'assicurazione sulla vita e della questione di diritto rinveniente, mostrando di valorizzare le
“argomentazioni dell'assicurazione” senza interpretare le condizioni generali di contratto alla luce della normativa vigente, del tutto travisata. In verità, il diniego della liquidazione del capitale assicurato operato dalla compagnia è illegittimo poiché al momento del decesso dell'assicurato avvenuto in data 23.05.2014, la polizza de qua era pienamente valida ed efficace. Parte_2
Invero, l'art. 1924 c. 1 cc statuisce che “se il contraente non paga il premio relativo al primo anno,
l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate...in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate”. Il secondo comma del detto art. 1924 cc dispone che se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risolto di diritto e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata. In virtù della citata normativa, il contratto assicurativo deve ritenersi valido ed efficace anche in caso di mancato pagamento di una delle rate del premio. La polizza stipulata dal Sig. in data 23.05.2013 è qualificata “Assicurazione temporanea Parte_2 in caso di morte a capitale e premio annuo costanti con garanzie accessorie per il caso di morte per infortunio”. Essa rientra, pertanto, nella tipologia delle polizze caso morte temporanee dette anche
“puro rischio” o “a fondo perduto”, poiché se non si verifica il decesso dell'assicurato nei termini stabiliti i premi versati vengono persi e restano nelle casse della compagnia. Il rischio in queste polizze grava solo sulla compagnia, che calcola quindi i premi da pagare in base ad esso, rispetto a tavole statistiche sulla mortalità”. pagina 7 di 12 Aggiunge la “il Sig. in data 23.05.2013 stipulava con Pt_1 Parte_2 [...]
la polizza di cui in narrativa, con durata decennale, costituendo quale beneficiaria la CP_2
Sig.ra , odierna appellante. Il premio lordo annuale di euro 815,12 veniva Parte_1 frazionato in due rate semestrali dell'importo di euro 412,57 cadauna. Il provvedeva a Parte_2 pagare la prima rata del premio all'atto della sottoscrizione della polizza ma non effettuava il pagamento della seconda rata, scadente in data 23.11.2013. Successivamente, il Sig. Parte_2 decedeva in data 23.05.2014 in Cassino (FR). Dall'evenienza del mancato pagamento della rata scadente il 23.11.2013, la compagnia odierna convenuta faceva discendere il diniego della liquidazione del capitale, ammontante ad euro 250.000,00 e ciò comunicava alla Sig.ra con Pt_1 racc. a/r del 29.07.2014. Per tale motivo, si rendeva necessaria adire la Giustizia e nell'instaurato procedimento civile, la compagnia proponeva le proprie difese giustificando il rifiuto di liquidazione mediante richiamo all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione, che prevedono che “Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal successivo art. 10, il Contraente non riprende il pagamento, il contratto di intenderà̀ estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia”. La fattispecie è regolata dall'art. 1924 c.c., il quale dispone che “se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può̀ agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate. Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata [1925]”. Nella fattispecie de quo, non veniva pagata soltanto la seconda rata del premio pattuito per il primo anno e, in tal caso, la normativa vigente prevede esclusivamente il diritto per l'assicuratore di agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è pagato o dalla scadenza delle singole rate (art. 1924 c. 1). Nessuna risoluzione di diritto, pertanto, poteva essere prevista in caso di mancato pagamento della seconda rata del premio annuo e, essendo la morte del intervenuta Parte_2 esattamente un anno dopo la stipulazione della polizza, la garanzia era pienamente valida ed operante, non essendo ancora spirato il termine di sei mesi dal mancato pagamento, che sarebbe maturato decorsa la mezzanotte del 23.05.2014; ma proprio in tale data si verificava il decesso dell'assicurato, facendo venire ad esistenza, al verificarsi dell'evento morte, il diritto alla liquidazione del capitale in pagina 8 di 12 favore del beneficiario….. Alla data della morte, il contratto assicurativo, benché sospeso, era pienamente valido ed efficace e l'evento morte fa venire ad esistenza l'obbligo del pagamento del premio in capo alla compagnia assicurativa, anche atteso che i principi dei primi due commi dell'art. 1901, richiamati dal Giudice di prime cure, non si applicazione (applicano) alle assicurazioni sulla vita”.
Il motivo non può essere accolto.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 1924 c.c., relativo al mancato pagamento dei premi assicurativi nel contratto di assicurazione sulla vita, “se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate”.
Orbene, per effetto del richiamo l'art. 1924 fa all'art. 1901, c.c., è applicabile anche alle assicurazioni sulla vita quest'ultima norma - ispirata al principio di corrispettività delle prestazioni - secondo la quale al mancato pagamento del primo premio, o della prima rata di esso, consegue la sospensione della copertura assicurativa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il premio o la rata siano effettivamente pagati (primo comma) e se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza (secondo comma), sicché solo a partire da tale momento, ovvero al decorrere di tali termini dall'esecuzione del pagamento dovuto, il contratto ricomincia a svolgere efficacia.
Ne consegue che l'art. 1924 c.c., da un lato, riconosce all'assicuratore il diritto di promuovere l'azione per l'esecuzione del contratto entro il termine di sei mesi dalla scadenza del premio;
dall'altro lato, in forza del richiamo ai primi due commi dell'articolo 1901, impone la sospensione automatica della copertura decorso il periodo previsto.
Si osserva, altresì, che la disciplina della durata e della sospensione della copertura può subire limitate modificazioni pattizie, atteso che l'art. 1924 non è espressamente annoverato dall'art. 1932 tra le norme inderogabili, salvo che la deroga contrattuale risulti meno favorevole all'assicurato (cfr. Cass.
n. 8558/1994; Cass. n. 1883/1977).
Sul punto, deve evidenziarsi, che “la sospensione dell'assicurazione - come effetto giuridico previsto dall'articolo 1901 cod. civ., comporta, ex articolo 7 comma secondo legge n. 990/69, il venir meno dell'obbligo dell'assicuratore di risarcire i danni al terzo danneggiato per i sinistri verificatisi nel predetto periodo di sospensione, se i relativi premi non risultano pagati in precedenza, e ciò in virtù del principio secondo cui non vi è copertura del rischio senza un precedente pagamento del pagina 9 di 12 premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III,
22/05/2006, n. 11946).
Ciò posto, nel caso di specie, il contratto, alla data del decesso dell'assicurato , Parte_2 risultava sospeso in forza dell'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione, ai sensi del quale “il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione del contratto per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal successivo Art. 10, il Contraente non riprende il pagamento il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia.”
Difatti, la polizza assicurativa in oggetto veniva sottoscritta in data 23 maggio 2013, con decorrenza immediata, e l'assicurato provvedeva contestualmente al pagamento della prima rata del premio annuale, pari a € 412,57.
La seconda rata del premio, avente scadenza il 23 novembre 2013, non veniva, tuttavia, corrisposta dal (il dato è pacifico). Parte_2
In applicazione delle condizioni generali di contratto, la copertura assicurativa veniva conseguentemente sospesa a decorrere dal 23 dicembre 2013, ossia allo spirare del termine di tolleranza di trenta giorni, e tale sospensione permaneva per i successivi dodici mesi.
Nel corso del periodo di sospensione, e precisamente in data 23 maggio 2014, l'assicurato decedeva, senza che fosse intervenuto alcun atto idoneo alla riattivazione dell'efficacia della copertura assicurativa.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che, al momento del decesso, la garanzia assicurativa non fosse operante, essendo il contratto sospeso per inadempimento dell'obbligo di pagamento del premio.
Ne discende che l'assicuratore non era tenuto a corrispondere la prestazione assicurata, non potendosi configurare alcuna obbligazione a suo carico.
A conclusioni sostanzialmente analoghe si sarebbe pervenuti anche in applicazione del citato art. 1901, 2 comma, c.c., in forza del quale, alla scadenza delle rate successive alla prima, in caso di mancato pagamento della rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente rigettato la domanda attorea, atteso che la morte dell'assicurato è intervenuta in un periodo in cui la polizza era priva di efficacia.
Va infine rilevato che la domanda risarcitoria aggiunta dall'attrice in comparsa conclusionale in primo grado, relativa al “danno subito dalla beneficiaria per l'indebito rifiuto di liquidazione” ed ampliata in appello con riferimento al “danno subito dalla beneficiaria … per la violazione dei principi pagina 10 di 12 di buona fede e correttezza, integrantesi nella errata informativa alla beneficiaria, che ben avrebbe potuto essere del tutto all'oscuro delle condizioni contrattuali, che la polizza risultava “chiusa per insolvenza dal 23.11.2013, circostanza non vera” è evidentemente tardiva e quindi inammissibile.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 a € 260.000, tabella 12, 5° scaglione), applicando valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00
§ 10. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 della (GI , avverso la sentenza n. Controparte_3 Controparte_2
731/2019, emessa dal Tribunale di Cassino, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado;
2. Condanna a rifondere alla (GI Parte_1 Controparte_3 [...]
, le spese di lite che liquida in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre spese Controparte_2 generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma il 5 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. NT NE
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