Articolo 3 della Legge 3 febbraio 1979, n. 34
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 febbraio 1979
Art. 3.
I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli attivi delle permute di cui al precedente articolo 1 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro sono effettuate assegnazioni di fondi di pari ammontare, per i fini di cui all'articolo 2, su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri, sui quali gravano altresi' i conguagli passivi delle permute di cui al precedente articolo 1.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1979