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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/10/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Sezione Specializzata Imprese
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1619 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 avente ad oggetto marchio e vertente tra
(C.F./P.IVA Parte_1
), con sede legale in via S. Zeno, 13, 39025, P.IVA_1
UR (BZ), in persona del legale rappresentante p.t.,
Sig. e CP_1 Controparte_2
(C.F./P.IVA ), con sede
[...] P.IVA_2 legale in via Dei Signori, 15, 39021, Laces (BZ), in persona del legale rappresentante p.t., Sig.
[...]
entrambe rappresentate e difese, giuste procure CP_2 in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Christoph Perathoner (C.F.
) del foro di Bolzano, LÒ ER C.F._1
(C.F. del foro di Milano, Roberto C.F._2
CO (C.F. ) del foro di Catanzaro C.F._3
e NO VI (C.F. ) del foro di C.F._4
Catanzaro ed elettivamente domiciliate presso lo Studio di questi ultimi, sito in Catanzaro, via Luigi Pascali, 6 -
88100;
appellanti
e
(P.IVA: ), Controparte_3 P.IVA_3 con sede legale in Paola (CS), Via San Nicola, 5, in persona del suo legale rappresentante Sig.
[...]
, elettivamente domiciliata ai fini del presente CP_4 atto in Paola al V.le Mannarino, 4, presso e nello Studio dell'Avv. Marta Martino (C.F.: ), C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. Simone TA e dall'Avv. ZO RG, entrambi del foro di Pisa, con
Studio in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 10, in ordine al mandato in calce al presente atto. appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza n.496/22, emessa dalla Sezione
Specializzata in Materia d'Impresa del Tribunale di Catanzaro
A. Nel merito
Accertare e dichiarare la nullità del marchio n.
0001601235 “ e n. 4 stelle sottostanti, Parte_1 depositato in data 03.12.2013, per i motivi di cui in narrativa.
Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dall'Appellata costituisce violazione dei diritti di esclusiva inerenti ai marchi di titolarità delle Appellanti indicati in narrativa.
pag. 2/20 Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dall'Appellata costituisca atti di concorrenza sleale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2598 n. 1 c.c., e condannare, pertanto, la medesima al risarcimento dei danni.
Ai sensi dell'art. 118, 6 comma, CPI, revocare la registrazione del nome a dominio www.hotel-dolcevita.it, in quanto illegittimamente utilizzato dall'Appellata ed in violazione dell'art. 22 CPI.
Condannare l'Appellata, ai sensi degli artt. 125 C.P.I. e
2043 c.c. e 2600 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalle Appellanti, per effetto degli illeciti di cui sopra, nella misura che verrà determinata secondo le risultanze di causa, delle presunzioni che ne derivano e dei criteri indicati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
in ogni caso, condannare l'Appellata al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96, 1° comma, cpc, sulla base delle considerazioni esposte in fatto dall'esponente, ed inoltre al pagamento delle spese di lite pari ad una somma da determinare in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, cpc.
Ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nelle prime pagine di quotidiani nazionali italiani: “Il
Corriere della Sera” e “Repubblica” e su due riviste di settore, che verranno indicate in prosieguo, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, a cura delle Appellanti ed a spese dell'Appellata, con rivalsa delle spese stesse dietro esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte della Appellata.
Inibire (in via definitiva) all'Appellata la prosecuzione degli illeciti di cui in narrativa, in particolare l'uso del marchio
“ anche come denominazione sociale e/o Parte_1 insegna alberghiera o, comunque, di ogni altro segno distintivo simile a quelli delle Appellanti contenente l'espressione “ Pt_1
pag. 3/20 ”, con riferimento all'attività alberghiera (incluso l'utilizzo Pt_1 dello stesso su tutti quegli accessori tipici delle imprese operanti nel settore hotellerie, ad esempio, set per toilette, stoviglie corredi, asciugamani, accappatoi, pantofole, ecc, nonché su materiale illustrativo e pubblicitario), nonché, ai sensi dell'art.
133 CPI, del nome a domino www.hotel-dolcevita.it, imponendo una penale pari ad Euro 500,00 per ogni catalogo/rivista recante il marchio in questione distribuito, diffuso o, comunque, utilizzato in violazione od inosservanza successivamente constata dell'emananda sentenza e di Euro 5.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 124 CPI.
B. In via istruttoria
1) Disporre, ex art. 210 c.p.c., 121 e 121-bis C.P.I.,
l'esibizione e l'acquisizione di copia dei libri e delle scritture contabili in possesso della Appellata relative alla gestione dell'attività dalla stessa svolta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: libro giornale con indicazione delle operazioni compiute relative all'esercizio dell'impresa, libro degli inventari con indicazioni attive e passive del patrimonio e del bilancio, oltre che altre scritture previste dalle leggi tributarie), nonché
l'esibizione e l'acquisizione dei gadgets, degli accessori e di tutte le pertinenze dell'hotel dell'Appellata (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: asciugamani, saponi, balsami, spazzolini, creme, ombrelli, calzature, ecc.), recanti il marchio contraffattivo, disponendo, eventualmente, la produzione delle relative fotografie.
2) Disporre, ex art. 121-bis C.P.I., interrogatorio formale del legale rappresentante della Appellata, sulle seguenti circostanze: fatturati generati dall'attività alberghiera svolta sotto l'egida del marchio in questione, spese sostenute e relativi utili;
pag. 4/20 indicazione degli istituti di credito e bancari con cui
l'Appellata opera;
indicazione dei costi ed investimenti in pubblicità;
ricavi e guadagni relativi all'attività condotta sotto il segno contraffattivo;
indicazione completa ed esaustiva degli oggetti mobili ed immobili su come il marchio in contestazione è usato.
3) Disporre, previa valutazione dei costi, CTU contabile ai fini della quantificazione del danno ed eventualmente CTU demoscopica, tesa alla valutazione della confondibilità dei segni.
4) Ammettere prova testimoniale, sui seguenti capitoli di prova:
DCV che il teste è dipendente delle strutture alberghiere
Appellanti da alcuni anni.
DCV che il teste risponde al telefono alla clientela delle strutture alberghiere Appellanti.
DCV che, in data 15 settembre 2016, il teste ha risposto al telefono ad un cliente italiano.
DCV che suddetto cliente richiedeva telefonicamente di prenotare una stanza presso la Suite “Smeralda”.
DCV che il cliente ha precisato di riferirsi alla struttura alberghiera , situata nella località di Porto Cervo in Parte_1
Sardegna.
DCV che nel recente passato, ossia nel 2015, già in altra occasione il teste aveva ricevuto telefonata da parte di un cliente, che desiderava effettuare una prenotazione presso la struttura alberghiera Dolce Vita di Porto Cervo in Sardegna.
Si indica quale testimone la Signora , Testimone_1 con domicilio in 39021 Tschars, Pardellweg 16.
C. In ogni caso
pag. 5/20 con vittoria di onorari, diritti e spese per entrambi i gradi di giudizio, tutte oltre IVA, CPA e 15% spese generali ex art. 2 D.M.
10/3/2014, n. 55, del presente procedimento, maggiorate del
30% ex art. 4 comma 1 bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal decreto del
Ministro della Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di
Catanzaro, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, contraris reiectiis, rigettare ogni domanda avversaria, sia di natura dichiarativa, sia di natura costitutiva, sia di natura risarcitoria, perché infondate ed illegittime per tutti i motivi di cui in narrativa e confermare in toto quanto statuito dalla sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari, anche del presente grado di giudizio di cui ci si dichiara antistatari.”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
e Parte_1 Controparte_2 convenivano in giudizio
[...] [...]
deducendo: Controparte_3
− che il è un'associazione Parte_1 altoatesina formata da cinque diversi alberghi della categoria a quattro e a cinque stelle (tra cui l' , operanti sul mercato CP_2 nazionale e internazionale e che, pur essendo gestiti individualmente, gli alberghi, specializzati pag. 6/20 per il benessere e le attività sportive, sono riuniti dall'uso di un segno distintivo molto rinomato, appunto “Dolce Vita Hotels”, anche secondo la rappresentazione grafica, che raffigura la scritta inserita in una forma geometrica simil “cuore”,
“sigillata” da un paio di labbra (così come raffigurato nell'atto di citazione a pag. 2 e nell'atto di appello a pag. 3);
− che l' (parte di predetta associazione) è CP_2 titolare di tre registrazioni italiane dei marchi, tutte rivendicanti l'aggettivo “DOLCE” e il sostantivo
“VITA”, che rappresentano il c.d. cuore del marchio attoreo, ossia il nucleo centrale, ideologico ed espressivo del segno;
− che esistono ulteriori registrazioni intestate a
, contenenti i lemmi “ Parte_1 Pt_1
”;
[...]
− che la società odierna Controparte_3 appellata, operante nel medesimo settore delle esponenti tramite la struttura alberghiera
[...]
(sita nei pressi di Porto Cervo, in Parte_1
Sardegna), avrebbe registrato il marchio “
[...]
recante quattro stelle sottostanti in Parte_1 epoca successiva alla registrazione dei marchi attorei, utilizzando tale dicitura anche nel nome a dominio www.hotel-dolcevita.it.
Pertanto, in ragione della asserita violazione, citava in giudizio la al fine di sentirla Controparte_3
pag. 7/20 condannare per contraffazione del marchio registrato
“ ” e concorrenza sleale. Parte_1
Si costituiva controparte, eccependo il carattere debole del marchio attoreo, sia perché costituente termine di uso comune, sia per l'aderenza concettuale col servizio reso, tale da escludere qualsivoglia rischio di confusione con la propria denominazione ed il proprio domain name. Deduceva, inoltre, la differenza di servizi resi, la differenza di clientela alla quale gli stessi erano rivolti e, soprattutto, la diversa collocazione geografica degli hotels in questione, chiedendo l'integrale rigetto di tutte le domande ed eccezioni formulate dagli attori.
Il Tribunale di Catanzaro, rigettate le richieste di interrogatorio formale, CTU contabile e prova testimoniale, respingeva ogni domanda attorea, con condanna alle spese, avendo accertato che il domain name e segno “ non rappresenta Parte_1 contraffazione di quello di parte attrice, posto che il segno grafico del vale a rendere il marchio di parte convenuta obiettivamente distinguibile da quello attoreo, anche in considerazione della diversa collocazione geografica degli hotels. Non riteneva, inoltre, allegata alcuna prova dell'asserita concorrenza sleale.
2.
Avverso la pronuncia di primo grado hanno proposto ritualmente appello Parte_1
e affidandolo Controparte_2 ai seguenti motivi.
pag. 8/20 Con il primo motivo, le società appellanti censurano la sentenza impugnata ritenendola ingiusta per avere erroneamente qualificato il marchio attoreo come “debole”, non dotato di particolari tratti distintivi, ben potendo invece rientrare nella categoria di marchi mediamente distintivi, che non descrivono in modo diretto nessuna caratteristica dei servizi erogati evocando o alludendo indirettamente allo stato d'animo dei clienti che usufruiscono dei servizi.
Il secondo motivo di gravame attiene alla
“violazione e falsa applicazione degli artt. 20, co. 1, lett. a)
e b) e 22, co. 1, C.P.I.”. Il primo giudice, a parere delle odierne appellanti, avrebbe compiuto un'errata valutazione della domanda di contraffazione proposta.
Sostengono a riguardo che, se il giudice avesse operato un corretto vaglio della violazione dei diritti esposta dalle appellanti, attraverso un attento raffronto dei marchi registrati oggetto di causa, avrebbe riscontrato la piena identità dei due “segni”. Invece, il giudice si sarebbe limitato a liquidare frettolosamente, rigettandola, la domanda di contraffazione proposta, “senza prospettare alcuna motivazione a sostegno della propria decisione”.
Con il terzo motivo, articolato in più censure, si imputa al primo giudice di aver erroneamente valutato l'idoneità dell'elemento grafico del a scongiurare la confusione tra i segni, per omessa comparazione dei medesimi e dei servizi offerti, asseritamente coincidenti e idonei a creare un evidente pericolo di confusione;
di non aver congruamente motivato l'omessa dichiarazione di pag. 9/20 nullità del marchio di controparte, registrato in violazione delle relative norme di legge.
Con il quarto motivo di doglianza, si impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la diversa collocazione geografica degli hotels di proprietà delle parti sufficiente a scongiurare il rischio di confusione lamentato.
Con il quinto motivo, si imputa al giudice di prime cure di aver svolto in modo del tutto errato il giudizio di contraffazione inerente al nome a dominio www.
[...]
ex adverso registrato. Email_1
Con il sesto motivo, le appellanti deducono
“violazione e falsa applicazione dell'art. 2598, n. 1, c.c.”, per non avere il primo giudice ritenuto sussistenti le condotte di concorrenza sleale lamentate nei confronti dell'appellata.
Con il settimo motivo di doglianza, le odierne appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ravvisato né la contraffazione dei marchi delle appellanti, né comportamenti integranti concorrenza sleale ex art. 2598, n.1, c.c., e non ha quindi ritenuto sussistente alcun danno risarcibile.
Si è ritualmente costituita in giudizio la
[...]
rigettando quanto ex adverso dedotto e Controparte_3 rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 13.5.2025, rilevato che le parti nel termine assegnato hanno depositato note, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 10/20 RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le considerazioni che seguono.
In primo luogo, in ordine alla classificazione del marchio attoreo, si condividono le deduzioni del primo giudice, che lo ha qualificato come marchio “debole”, dotato cioè di una capacità distintiva appena sufficiente, in quanto non esaurisce la descrizione dei servizi resi, ma
è caratterizzato da un collegamento logico (tra il segno e il servizio reso) molto accentuato, che impedisce di attribuirgli una forte capacità distintiva.
Già a primo impatto, difatti, l'espressione “Dolce
Vita” non esprime alcunché di originale e fantasioso - basti ricordare che già nel 1960 questa espressione dava il titolo al famoso film di Fellini, “La dolce vita” appunto, notoriamente un “affresco” sullo stile di vita festaiolo e ozioso del giovane protagonista ma, simbolicamente, su un modo di vivere adagiati, sommersi dai piaceri, che fa perdere di vista le proprie aspirazioni e i propri obiettivi - tale da rendere “evanescente” il collegamento logico tra segno e servizio reso, determinante per la classificazione del medesimo come marchio fortemente distintivo.
Deve dunque escludersi che il marchio di proprietà delle odierne appellanti possa essere qualificato come
“forte”. Per giurisprudenza costante, un marchio forte è quel marchio che risulti privo di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o i servizi resi, in cui è maggiore la capacità distintiva;
un marchio, dunque, caratterizzato da un elevato grado di originalità e di pag. 11/20 capacità distintiva che, a differenza del marchio debole, si discosta notevolmente dalle denominazioni generiche o descrittive e possiede un impatto immediato sul pubblico, facilitando l'associazione di quel segno con l'impresa titolare. Le caratteristiche principali di un marchio forte possono essere così sintetizzate: (1) Originalità: un termine o un segno non comune, che non descrive puramente e semplicemente il prodotto o il servizio;
(2)
Unicità: il marchio non si confonde né dal punto di vista concettuale né dal punto di vista grafico con altri segni presenti sul mercato;
(3) Elevata capacità distintiva: consente agli utenti di individuare immediatamente l'origine imprenditoriale e di distinguere quel marchio dagli altri marchi concorrenti.
Sul punto, già nel 2016 si è espressa la Cassazione
- chiamata a dirimere un caso analogo - statuendo che: “I cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere,
o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, tuttavia, può essere valido, benché "debole", per l'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, e la sua "debolezza" non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio cd. forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino pag. 12/20 comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, considerato "debole", per la sua natura puramente descrittiva, il marchio "Il telefonino" di
Telecom, destinato ad identificare apparecchi e servizi di telefonia, aveva ritenuto che l'aggiunta "by Centro
Autoradio" fosse sufficiente a configurare quell'elemento distintivo idoneo ad escludere la confondibilità tra i due segni)” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1267 del 25.1.2016,
Rv. 638432 - 01).
Anche nel 2021 l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, in merito, rimane costante: “Il marchio deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita attraverso un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il bene (prodotto o servizio) a cui si riferisce, secondo una ideale curva progressiva del parametro della capricciosità e dell'arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio stesso (che possiede un tasso di distintività pari a zero), sino all'assenza assoluta di collegamento logico
(distintività massima), attraverso gradini intermedi che declinano in via decrescente l'intensità del collegamento logico fra segno, da una parte, e prodotto o servizio, dall'altra. Se il collegamento logico è intenso, si parla di marchio debole, se il collegamento logico si fa sempre più evanescente, si parla di marchio sempre più forte. La ratio evidentemente sottesa a tale principio vuol impedire che attraverso la privativa sul segno si venga a precostituire pag. 13/20 un monopolio sullo stesso prodotto o servizio contraddistinto” (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 39765 del 13.12.2021).
Da tale principio generale, discende la diversa tutela riconosciuta ai marchi stessi in caso di atti di concorrenza sleale o contraffazione. Quanto più il marchio è forte, tanto più sarà tutelato dalla legge, poiché la giurisprudenza, in particolare quella di legittimità, ha progressivamente rilevato come la distinzione tra i c.d. segni deboli e quelli forti, pur non essendo espressamente prevista a livello normativo, incida sul grado di tutela accordato ai diversi marchi.
Anche in questo caso può condividersi, a sostegno, la pronuncia n. 39765 del 2021, nella parte in cui specifica che “il grado di tutela accordata al marchio muta, in termini di intensità, a seconda della sua qualificazione di esso quale marchio «forte» (e cioè costituito da elementi frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti e, quindi, senza capacità descrittiva rispetto alla tipologia di prodotto contrassegnata) o «debole»
(ossia costituito da un elemento avente una evidente aderenza concettuale rispetto al prodotto contraddistinto).
La distinzione fra i due tipi di marchio, debole e forte, si riverbera poi sulla loro tutela di fronte alle varianti: nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni
o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità
pag. 14/20 sostanziale del «cuore» del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandolo in modo individualizzante.
Questi principi ispirano il costante orientamento di questa
Corte in tema di marchi d'impresa, secondo cui la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (Sez. 1, n. 8942 del 14.5.2020, Rv. 657905 – 01;
Sez. 1, n. 10205 del 11.4.2019, Rv. 653877 – 03; Sez. 1,
n. 15927 del 18.6.2018, Rv. 649528 – 01; Sez. 1, n. 9769 del 19.4.2018, Rv. 648121 – 01; Sez. 1, n. 22953 del
10.11.2015, Rv. 637809 – 01)”.
Di conseguenza, in merito alla contraffazione del marchio e del domain name, nonché alla concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. invocate da parte appellante, il collegio condivide l'esito del confronto tra i due segni già operato dal primo giudice, che ha indicato molto chiaramente le ragioni del proprio convincimento, consentendo al lettore della sentenza di seguirne l'iter logico e giuridico;
rendendo, per giunta, palesemente inconsistente la denuncia di parte appellante di difetto di pag. 15/20 valutazione e di motivazione sul punto;
e ciò in virtù dei principi giurisprudenziali sopra menzionati, che stabiliscono chiaramente come, in ordine ai marchi c.d. deboli, il giudizio relativo al rischio di confusione debba essere condotto con criteri meno rigorosi rispetto a quelli in uso per i marchi c.d. forti e quindi, le modifiche od aggiunte grafiche, fonetiche, stilistiche, caratterizzanti i predetti marchi, possono essere idonee ad escludere la confondibilità.
Ed in effetti, pur volendo operare un ennesimo raffronto tra i segni, ulteriore rispetto a quello già effettuato in primo grado, confrontandone la grafica, per come indicata negli atti di parte appellante, avremo i due marchi che così si presentano nelle rispettive registrazioni:
Marchio appellanti Marchio appellata
Ne risulta del tutto evidente la differente veste grafica, in cui i “dettagli” distintivi sono del tutto diversi –
dipinte di rosso nel marchio di parte appellante,
nel marchio di parte appellata - quindi non confondibili dal pubblico di riferimento.
pag. 16/20 E non sussiste neppure rischio di confusione dei fruitori dei servizi internet, posto che la ricerca dei due alberghi su Google restituisce risultati diversi e inconfondibili, a fronte anche dell'immediata, assolutamente diversa indicazione geografica visibile:
Anche la diversa collocazione geografica degli hotel in questione, difatti, è idonea a scongiurare il rischio di confusione agli occhi del potenziale utente mediamente avveduto.
Non esiste, dunque, coincidenza del mercato in cui operano le parti in causa: per quanto entrambe radicate nel settore alberghiero, differiscono circa il luogo geografico (l'uno, nel nord – ovest dell'Italia, l'altro, in
Sardegna), nonché per l'intrinseca tipologia del servizio offerto (l'uno, la villeggiatura in montagna, l'altro, la villeggiatura al mare) e pertanto sono diretti a consumatori con bisogni differenti tra loro.
pag. 17/20 Non sussiste, pertanto, la contraffazione di cui alla lettera a) dell'art. 20 C.P.I., poiché i marchi, i nomi a dominio e la ragione sociale di parte appellante, differiscono rispetto a quegli registrati da parte appellata, tanto in ragione della loro parte raffigurativa, quanto in riferimento alla loro parte denominativa, anche in considerazione del differente ambito territoriale di operatività delle imprese a confronto – parametro di cui occorre tenere imprescindibilmente conto nella valutazione della sussistenza della concorrenza sleale.
Ne consegue che le domande di accertamento della contraffazione del marchio e della concorrenza sleale formulate dalle società appellanti non possono trovare accoglimento, non sussistendo a riguardo neanche i presupposti prescritti dall'invocato art. 2598, comma 1,
c.c., per tutte le ragioni sopra ampiamente esposte.
Parimenti infondate, di conseguenza, anche le altre domande conseguenziali proposte da parte appellante.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificati dal D.M. n. 148 del 2022, applicati secondo lo scaglione tariffario di riferimento corrispondente al valore del presente giudizio, indeterminabile e ricompreso nello scaglione inferiore, da
€ 26.001,00 ad € 52.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. n. 55/2014, con valori minimi, per la bassa pag. 18/20 complessità della causa, fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
Atteso il tenore della decisione, ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione
Specializzata Imprese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la Parte_2 sentenza n. 496/2022 depositata 8.4.2022 dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Imprese, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
− condanna
[...] in solido al Parte_2 pagamento delle spese sostenute da
[...] nel presente grado di giudizio, Controparte_3 liquidati i compensi in euro 4.996,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Simone pag. 19/20 TA e ZO RG, dichiaratisi antistatari;
− dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico delle società appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 20/20
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Sezione Specializzata Imprese
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1619 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 avente ad oggetto marchio e vertente tra
(C.F./P.IVA Parte_1
), con sede legale in via S. Zeno, 13, 39025, P.IVA_1
UR (BZ), in persona del legale rappresentante p.t.,
Sig. e CP_1 Controparte_2
(C.F./P.IVA ), con sede
[...] P.IVA_2 legale in via Dei Signori, 15, 39021, Laces (BZ), in persona del legale rappresentante p.t., Sig.
[...]
entrambe rappresentate e difese, giuste procure CP_2 in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Christoph Perathoner (C.F.
) del foro di Bolzano, LÒ ER C.F._1
(C.F. del foro di Milano, Roberto C.F._2
CO (C.F. ) del foro di Catanzaro C.F._3
e NO VI (C.F. ) del foro di C.F._4
Catanzaro ed elettivamente domiciliate presso lo Studio di questi ultimi, sito in Catanzaro, via Luigi Pascali, 6 -
88100;
appellanti
e
(P.IVA: ), Controparte_3 P.IVA_3 con sede legale in Paola (CS), Via San Nicola, 5, in persona del suo legale rappresentante Sig.
[...]
, elettivamente domiciliata ai fini del presente CP_4 atto in Paola al V.le Mannarino, 4, presso e nello Studio dell'Avv. Marta Martino (C.F.: ), C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. Simone TA e dall'Avv. ZO RG, entrambi del foro di Pisa, con
Studio in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 10, in ordine al mandato in calce al presente atto. appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza n.496/22, emessa dalla Sezione
Specializzata in Materia d'Impresa del Tribunale di Catanzaro
A. Nel merito
Accertare e dichiarare la nullità del marchio n.
0001601235 “ e n. 4 stelle sottostanti, Parte_1 depositato in data 03.12.2013, per i motivi di cui in narrativa.
Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dall'Appellata costituisce violazione dei diritti di esclusiva inerenti ai marchi di titolarità delle Appellanti indicati in narrativa.
pag. 2/20 Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dall'Appellata costituisca atti di concorrenza sleale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2598 n. 1 c.c., e condannare, pertanto, la medesima al risarcimento dei danni.
Ai sensi dell'art. 118, 6 comma, CPI, revocare la registrazione del nome a dominio www.hotel-dolcevita.it, in quanto illegittimamente utilizzato dall'Appellata ed in violazione dell'art. 22 CPI.
Condannare l'Appellata, ai sensi degli artt. 125 C.P.I. e
2043 c.c. e 2600 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalle Appellanti, per effetto degli illeciti di cui sopra, nella misura che verrà determinata secondo le risultanze di causa, delle presunzioni che ne derivano e dei criteri indicati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
in ogni caso, condannare l'Appellata al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96, 1° comma, cpc, sulla base delle considerazioni esposte in fatto dall'esponente, ed inoltre al pagamento delle spese di lite pari ad una somma da determinare in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, cpc.
Ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nelle prime pagine di quotidiani nazionali italiani: “Il
Corriere della Sera” e “Repubblica” e su due riviste di settore, che verranno indicate in prosieguo, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, a cura delle Appellanti ed a spese dell'Appellata, con rivalsa delle spese stesse dietro esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte della Appellata.
Inibire (in via definitiva) all'Appellata la prosecuzione degli illeciti di cui in narrativa, in particolare l'uso del marchio
“ anche come denominazione sociale e/o Parte_1 insegna alberghiera o, comunque, di ogni altro segno distintivo simile a quelli delle Appellanti contenente l'espressione “ Pt_1
pag. 3/20 ”, con riferimento all'attività alberghiera (incluso l'utilizzo Pt_1 dello stesso su tutti quegli accessori tipici delle imprese operanti nel settore hotellerie, ad esempio, set per toilette, stoviglie corredi, asciugamani, accappatoi, pantofole, ecc, nonché su materiale illustrativo e pubblicitario), nonché, ai sensi dell'art.
133 CPI, del nome a domino www.hotel-dolcevita.it, imponendo una penale pari ad Euro 500,00 per ogni catalogo/rivista recante il marchio in questione distribuito, diffuso o, comunque, utilizzato in violazione od inosservanza successivamente constata dell'emananda sentenza e di Euro 5.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 124 CPI.
B. In via istruttoria
1) Disporre, ex art. 210 c.p.c., 121 e 121-bis C.P.I.,
l'esibizione e l'acquisizione di copia dei libri e delle scritture contabili in possesso della Appellata relative alla gestione dell'attività dalla stessa svolta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: libro giornale con indicazione delle operazioni compiute relative all'esercizio dell'impresa, libro degli inventari con indicazioni attive e passive del patrimonio e del bilancio, oltre che altre scritture previste dalle leggi tributarie), nonché
l'esibizione e l'acquisizione dei gadgets, degli accessori e di tutte le pertinenze dell'hotel dell'Appellata (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: asciugamani, saponi, balsami, spazzolini, creme, ombrelli, calzature, ecc.), recanti il marchio contraffattivo, disponendo, eventualmente, la produzione delle relative fotografie.
2) Disporre, ex art. 121-bis C.P.I., interrogatorio formale del legale rappresentante della Appellata, sulle seguenti circostanze: fatturati generati dall'attività alberghiera svolta sotto l'egida del marchio in questione, spese sostenute e relativi utili;
pag. 4/20 indicazione degli istituti di credito e bancari con cui
l'Appellata opera;
indicazione dei costi ed investimenti in pubblicità;
ricavi e guadagni relativi all'attività condotta sotto il segno contraffattivo;
indicazione completa ed esaustiva degli oggetti mobili ed immobili su come il marchio in contestazione è usato.
3) Disporre, previa valutazione dei costi, CTU contabile ai fini della quantificazione del danno ed eventualmente CTU demoscopica, tesa alla valutazione della confondibilità dei segni.
4) Ammettere prova testimoniale, sui seguenti capitoli di prova:
DCV che il teste è dipendente delle strutture alberghiere
Appellanti da alcuni anni.
DCV che il teste risponde al telefono alla clientela delle strutture alberghiere Appellanti.
DCV che, in data 15 settembre 2016, il teste ha risposto al telefono ad un cliente italiano.
DCV che suddetto cliente richiedeva telefonicamente di prenotare una stanza presso la Suite “Smeralda”.
DCV che il cliente ha precisato di riferirsi alla struttura alberghiera , situata nella località di Porto Cervo in Parte_1
Sardegna.
DCV che nel recente passato, ossia nel 2015, già in altra occasione il teste aveva ricevuto telefonata da parte di un cliente, che desiderava effettuare una prenotazione presso la struttura alberghiera Dolce Vita di Porto Cervo in Sardegna.
Si indica quale testimone la Signora , Testimone_1 con domicilio in 39021 Tschars, Pardellweg 16.
C. In ogni caso
pag. 5/20 con vittoria di onorari, diritti e spese per entrambi i gradi di giudizio, tutte oltre IVA, CPA e 15% spese generali ex art. 2 D.M.
10/3/2014, n. 55, del presente procedimento, maggiorate del
30% ex art. 4 comma 1 bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal decreto del
Ministro della Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di
Catanzaro, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, contraris reiectiis, rigettare ogni domanda avversaria, sia di natura dichiarativa, sia di natura costitutiva, sia di natura risarcitoria, perché infondate ed illegittime per tutti i motivi di cui in narrativa e confermare in toto quanto statuito dalla sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari, anche del presente grado di giudizio di cui ci si dichiara antistatari.”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
e Parte_1 Controparte_2 convenivano in giudizio
[...] [...]
deducendo: Controparte_3
− che il è un'associazione Parte_1 altoatesina formata da cinque diversi alberghi della categoria a quattro e a cinque stelle (tra cui l' , operanti sul mercato CP_2 nazionale e internazionale e che, pur essendo gestiti individualmente, gli alberghi, specializzati pag. 6/20 per il benessere e le attività sportive, sono riuniti dall'uso di un segno distintivo molto rinomato, appunto “Dolce Vita Hotels”, anche secondo la rappresentazione grafica, che raffigura la scritta inserita in una forma geometrica simil “cuore”,
“sigillata” da un paio di labbra (così come raffigurato nell'atto di citazione a pag. 2 e nell'atto di appello a pag. 3);
− che l' (parte di predetta associazione) è CP_2 titolare di tre registrazioni italiane dei marchi, tutte rivendicanti l'aggettivo “DOLCE” e il sostantivo
“VITA”, che rappresentano il c.d. cuore del marchio attoreo, ossia il nucleo centrale, ideologico ed espressivo del segno;
− che esistono ulteriori registrazioni intestate a
, contenenti i lemmi “ Parte_1 Pt_1
”;
[...]
− che la società odierna Controparte_3 appellata, operante nel medesimo settore delle esponenti tramite la struttura alberghiera
[...]
(sita nei pressi di Porto Cervo, in Parte_1
Sardegna), avrebbe registrato il marchio “
[...]
recante quattro stelle sottostanti in Parte_1 epoca successiva alla registrazione dei marchi attorei, utilizzando tale dicitura anche nel nome a dominio www.hotel-dolcevita.it.
Pertanto, in ragione della asserita violazione, citava in giudizio la al fine di sentirla Controparte_3
pag. 7/20 condannare per contraffazione del marchio registrato
“ ” e concorrenza sleale. Parte_1
Si costituiva controparte, eccependo il carattere debole del marchio attoreo, sia perché costituente termine di uso comune, sia per l'aderenza concettuale col servizio reso, tale da escludere qualsivoglia rischio di confusione con la propria denominazione ed il proprio domain name. Deduceva, inoltre, la differenza di servizi resi, la differenza di clientela alla quale gli stessi erano rivolti e, soprattutto, la diversa collocazione geografica degli hotels in questione, chiedendo l'integrale rigetto di tutte le domande ed eccezioni formulate dagli attori.
Il Tribunale di Catanzaro, rigettate le richieste di interrogatorio formale, CTU contabile e prova testimoniale, respingeva ogni domanda attorea, con condanna alle spese, avendo accertato che il domain name e segno “ non rappresenta Parte_1 contraffazione di quello di parte attrice, posto che il segno grafico del vale a rendere il marchio di parte convenuta obiettivamente distinguibile da quello attoreo, anche in considerazione della diversa collocazione geografica degli hotels. Non riteneva, inoltre, allegata alcuna prova dell'asserita concorrenza sleale.
2.
Avverso la pronuncia di primo grado hanno proposto ritualmente appello Parte_1
e affidandolo Controparte_2 ai seguenti motivi.
pag. 8/20 Con il primo motivo, le società appellanti censurano la sentenza impugnata ritenendola ingiusta per avere erroneamente qualificato il marchio attoreo come “debole”, non dotato di particolari tratti distintivi, ben potendo invece rientrare nella categoria di marchi mediamente distintivi, che non descrivono in modo diretto nessuna caratteristica dei servizi erogati evocando o alludendo indirettamente allo stato d'animo dei clienti che usufruiscono dei servizi.
Il secondo motivo di gravame attiene alla
“violazione e falsa applicazione degli artt. 20, co. 1, lett. a)
e b) e 22, co. 1, C.P.I.”. Il primo giudice, a parere delle odierne appellanti, avrebbe compiuto un'errata valutazione della domanda di contraffazione proposta.
Sostengono a riguardo che, se il giudice avesse operato un corretto vaglio della violazione dei diritti esposta dalle appellanti, attraverso un attento raffronto dei marchi registrati oggetto di causa, avrebbe riscontrato la piena identità dei due “segni”. Invece, il giudice si sarebbe limitato a liquidare frettolosamente, rigettandola, la domanda di contraffazione proposta, “senza prospettare alcuna motivazione a sostegno della propria decisione”.
Con il terzo motivo, articolato in più censure, si imputa al primo giudice di aver erroneamente valutato l'idoneità dell'elemento grafico del a scongiurare la confusione tra i segni, per omessa comparazione dei medesimi e dei servizi offerti, asseritamente coincidenti e idonei a creare un evidente pericolo di confusione;
di non aver congruamente motivato l'omessa dichiarazione di pag. 9/20 nullità del marchio di controparte, registrato in violazione delle relative norme di legge.
Con il quarto motivo di doglianza, si impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la diversa collocazione geografica degli hotels di proprietà delle parti sufficiente a scongiurare il rischio di confusione lamentato.
Con il quinto motivo, si imputa al giudice di prime cure di aver svolto in modo del tutto errato il giudizio di contraffazione inerente al nome a dominio www.
[...]
ex adverso registrato. Email_1
Con il sesto motivo, le appellanti deducono
“violazione e falsa applicazione dell'art. 2598, n. 1, c.c.”, per non avere il primo giudice ritenuto sussistenti le condotte di concorrenza sleale lamentate nei confronti dell'appellata.
Con il settimo motivo di doglianza, le odierne appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ravvisato né la contraffazione dei marchi delle appellanti, né comportamenti integranti concorrenza sleale ex art. 2598, n.1, c.c., e non ha quindi ritenuto sussistente alcun danno risarcibile.
Si è ritualmente costituita in giudizio la
[...]
rigettando quanto ex adverso dedotto e Controparte_3 rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 13.5.2025, rilevato che le parti nel termine assegnato hanno depositato note, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 10/20 RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le considerazioni che seguono.
In primo luogo, in ordine alla classificazione del marchio attoreo, si condividono le deduzioni del primo giudice, che lo ha qualificato come marchio “debole”, dotato cioè di una capacità distintiva appena sufficiente, in quanto non esaurisce la descrizione dei servizi resi, ma
è caratterizzato da un collegamento logico (tra il segno e il servizio reso) molto accentuato, che impedisce di attribuirgli una forte capacità distintiva.
Già a primo impatto, difatti, l'espressione “Dolce
Vita” non esprime alcunché di originale e fantasioso - basti ricordare che già nel 1960 questa espressione dava il titolo al famoso film di Fellini, “La dolce vita” appunto, notoriamente un “affresco” sullo stile di vita festaiolo e ozioso del giovane protagonista ma, simbolicamente, su un modo di vivere adagiati, sommersi dai piaceri, che fa perdere di vista le proprie aspirazioni e i propri obiettivi - tale da rendere “evanescente” il collegamento logico tra segno e servizio reso, determinante per la classificazione del medesimo come marchio fortemente distintivo.
Deve dunque escludersi che il marchio di proprietà delle odierne appellanti possa essere qualificato come
“forte”. Per giurisprudenza costante, un marchio forte è quel marchio che risulti privo di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o i servizi resi, in cui è maggiore la capacità distintiva;
un marchio, dunque, caratterizzato da un elevato grado di originalità e di pag. 11/20 capacità distintiva che, a differenza del marchio debole, si discosta notevolmente dalle denominazioni generiche o descrittive e possiede un impatto immediato sul pubblico, facilitando l'associazione di quel segno con l'impresa titolare. Le caratteristiche principali di un marchio forte possono essere così sintetizzate: (1) Originalità: un termine o un segno non comune, che non descrive puramente e semplicemente il prodotto o il servizio;
(2)
Unicità: il marchio non si confonde né dal punto di vista concettuale né dal punto di vista grafico con altri segni presenti sul mercato;
(3) Elevata capacità distintiva: consente agli utenti di individuare immediatamente l'origine imprenditoriale e di distinguere quel marchio dagli altri marchi concorrenti.
Sul punto, già nel 2016 si è espressa la Cassazione
- chiamata a dirimere un caso analogo - statuendo che: “I cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere,
o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, tuttavia, può essere valido, benché "debole", per l'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, e la sua "debolezza" non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio cd. forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino pag. 12/20 comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, considerato "debole", per la sua natura puramente descrittiva, il marchio "Il telefonino" di
Telecom, destinato ad identificare apparecchi e servizi di telefonia, aveva ritenuto che l'aggiunta "by Centro
Autoradio" fosse sufficiente a configurare quell'elemento distintivo idoneo ad escludere la confondibilità tra i due segni)” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1267 del 25.1.2016,
Rv. 638432 - 01).
Anche nel 2021 l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, in merito, rimane costante: “Il marchio deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita attraverso un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il bene (prodotto o servizio) a cui si riferisce, secondo una ideale curva progressiva del parametro della capricciosità e dell'arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio stesso (che possiede un tasso di distintività pari a zero), sino all'assenza assoluta di collegamento logico
(distintività massima), attraverso gradini intermedi che declinano in via decrescente l'intensità del collegamento logico fra segno, da una parte, e prodotto o servizio, dall'altra. Se il collegamento logico è intenso, si parla di marchio debole, se il collegamento logico si fa sempre più evanescente, si parla di marchio sempre più forte. La ratio evidentemente sottesa a tale principio vuol impedire che attraverso la privativa sul segno si venga a precostituire pag. 13/20 un monopolio sullo stesso prodotto o servizio contraddistinto” (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 39765 del 13.12.2021).
Da tale principio generale, discende la diversa tutela riconosciuta ai marchi stessi in caso di atti di concorrenza sleale o contraffazione. Quanto più il marchio è forte, tanto più sarà tutelato dalla legge, poiché la giurisprudenza, in particolare quella di legittimità, ha progressivamente rilevato come la distinzione tra i c.d. segni deboli e quelli forti, pur non essendo espressamente prevista a livello normativo, incida sul grado di tutela accordato ai diversi marchi.
Anche in questo caso può condividersi, a sostegno, la pronuncia n. 39765 del 2021, nella parte in cui specifica che “il grado di tutela accordata al marchio muta, in termini di intensità, a seconda della sua qualificazione di esso quale marchio «forte» (e cioè costituito da elementi frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti e, quindi, senza capacità descrittiva rispetto alla tipologia di prodotto contrassegnata) o «debole»
(ossia costituito da un elemento avente una evidente aderenza concettuale rispetto al prodotto contraddistinto).
La distinzione fra i due tipi di marchio, debole e forte, si riverbera poi sulla loro tutela di fronte alle varianti: nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni
o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità
pag. 14/20 sostanziale del «cuore» del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandolo in modo individualizzante.
Questi principi ispirano il costante orientamento di questa
Corte in tema di marchi d'impresa, secondo cui la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (Sez. 1, n. 8942 del 14.5.2020, Rv. 657905 – 01;
Sez. 1, n. 10205 del 11.4.2019, Rv. 653877 – 03; Sez. 1,
n. 15927 del 18.6.2018, Rv. 649528 – 01; Sez. 1, n. 9769 del 19.4.2018, Rv. 648121 – 01; Sez. 1, n. 22953 del
10.11.2015, Rv. 637809 – 01)”.
Di conseguenza, in merito alla contraffazione del marchio e del domain name, nonché alla concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. invocate da parte appellante, il collegio condivide l'esito del confronto tra i due segni già operato dal primo giudice, che ha indicato molto chiaramente le ragioni del proprio convincimento, consentendo al lettore della sentenza di seguirne l'iter logico e giuridico;
rendendo, per giunta, palesemente inconsistente la denuncia di parte appellante di difetto di pag. 15/20 valutazione e di motivazione sul punto;
e ciò in virtù dei principi giurisprudenziali sopra menzionati, che stabiliscono chiaramente come, in ordine ai marchi c.d. deboli, il giudizio relativo al rischio di confusione debba essere condotto con criteri meno rigorosi rispetto a quelli in uso per i marchi c.d. forti e quindi, le modifiche od aggiunte grafiche, fonetiche, stilistiche, caratterizzanti i predetti marchi, possono essere idonee ad escludere la confondibilità.
Ed in effetti, pur volendo operare un ennesimo raffronto tra i segni, ulteriore rispetto a quello già effettuato in primo grado, confrontandone la grafica, per come indicata negli atti di parte appellante, avremo i due marchi che così si presentano nelle rispettive registrazioni:
Marchio appellanti Marchio appellata
Ne risulta del tutto evidente la differente veste grafica, in cui i “dettagli” distintivi sono del tutto diversi –
dipinte di rosso nel marchio di parte appellante,
nel marchio di parte appellata - quindi non confondibili dal pubblico di riferimento.
pag. 16/20 E non sussiste neppure rischio di confusione dei fruitori dei servizi internet, posto che la ricerca dei due alberghi su Google restituisce risultati diversi e inconfondibili, a fronte anche dell'immediata, assolutamente diversa indicazione geografica visibile:
Anche la diversa collocazione geografica degli hotel in questione, difatti, è idonea a scongiurare il rischio di confusione agli occhi del potenziale utente mediamente avveduto.
Non esiste, dunque, coincidenza del mercato in cui operano le parti in causa: per quanto entrambe radicate nel settore alberghiero, differiscono circa il luogo geografico (l'uno, nel nord – ovest dell'Italia, l'altro, in
Sardegna), nonché per l'intrinseca tipologia del servizio offerto (l'uno, la villeggiatura in montagna, l'altro, la villeggiatura al mare) e pertanto sono diretti a consumatori con bisogni differenti tra loro.
pag. 17/20 Non sussiste, pertanto, la contraffazione di cui alla lettera a) dell'art. 20 C.P.I., poiché i marchi, i nomi a dominio e la ragione sociale di parte appellante, differiscono rispetto a quegli registrati da parte appellata, tanto in ragione della loro parte raffigurativa, quanto in riferimento alla loro parte denominativa, anche in considerazione del differente ambito territoriale di operatività delle imprese a confronto – parametro di cui occorre tenere imprescindibilmente conto nella valutazione della sussistenza della concorrenza sleale.
Ne consegue che le domande di accertamento della contraffazione del marchio e della concorrenza sleale formulate dalle società appellanti non possono trovare accoglimento, non sussistendo a riguardo neanche i presupposti prescritti dall'invocato art. 2598, comma 1,
c.c., per tutte le ragioni sopra ampiamente esposte.
Parimenti infondate, di conseguenza, anche le altre domande conseguenziali proposte da parte appellante.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificati dal D.M. n. 148 del 2022, applicati secondo lo scaglione tariffario di riferimento corrispondente al valore del presente giudizio, indeterminabile e ricompreso nello scaglione inferiore, da
€ 26.001,00 ad € 52.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. n. 55/2014, con valori minimi, per la bassa pag. 18/20 complessità della causa, fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
Atteso il tenore della decisione, ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione
Specializzata Imprese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la Parte_2 sentenza n. 496/2022 depositata 8.4.2022 dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Imprese, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
− condanna
[...] in solido al Parte_2 pagamento delle spese sostenute da
[...] nel presente grado di giudizio, Controparte_3 liquidati i compensi in euro 4.996,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Simone pag. 19/20 TA e ZO RG, dichiaratisi antistatari;
− dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico delle società appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 20/20